AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 30 del 20 dicembre 2024

Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, «disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» – Modifiche al Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (T.U.A.) – principali novità in materia di accisa sui prodotti energetici, sulle bevande alcoliche nonché sui prodotti del tabacco e nuova disciplina del contrabbando di tabacchi lavorati nelle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’unione (allegato 1 AL D. Lgs. n. 141/2024)

PREMESSA

Si richiama l’attenzione sulla avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Supplemento ordinario – Serie Generale n. 232 del 3 ottobre 2024 del Decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141 (NOTA 1) che si allega alla presente, recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”, con il quale è stata data attuazione, tra gli altri, ai principi di cui all’art. 20, commi 2 e 3, della Legge 9 agosto 2023, n. 111, titolata “Delega al Governo per la riforma fiscale”.

Di specifico interesse, nelle materie di competenza della Direzione, sono le disposizioni recate dall’articolo 3, con il quale si procede ad una serie di interventi modificativi o integrativi del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U.A.), dall’articolo 4, con il quale viene modificato il D. Lgs. n. 231/2001 concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, nonché dagli articoli 84, 85 e 86 (in materia di contrabbando di tabacchi lavorati) di cui al Titolo VI – (Violazioni Doganali), Capo I (Sanzioni di natura penale) delle Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione contenute nell’Allegato 1 del citato D. Lgs. 141, che recano, altresì, in attuazione dell’art. 20, comma 3, lett. a), della Legge Delega, la nuova disciplina del contrabbando di tabacchi lavorati (ex artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 – T.U.L.D. oggetto di abrogazione) che viene ora opportunamente coordinata con la disciplina del nuovo illecito introdotto nell’art. 40-bis del T.U.A.

Ciò posto, nel rinviare ad un’attenta lettura del provvedimento in esame, si passano in rassegna le novità di maggior rilievo recate in materia dal citato D. Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 in vigore dal 4 ottobre 2024, fornendo preliminari indicazioni sui principali effetti prodotti dall’intervento legislativo, in aderenza ai presupposti criteri di delega.

A tale scopo il documento è articolato in tre sezioni: la prima relativa al settore dei prodotti energetici e delle bevande alcoliche; la seconda riguardante il settore dei tabacchi, i prodotti succedanei dei prodotti da fumo, i prodotti che contengono nicotina, i prodotti accessori ai tabacchi da fumo e i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco; la terza concernente le disposizioni comuni ad entrambi i settori.

SEZIONE I:

PRODOTTI ENERGETICI E BEVANDE ALCOLICHE

L’art. 3, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 141/2024 apporta modifiche all’art. 40 del T.U.A., disposizione che reca la disciplina delle violazioni penalmente sanzionate dalle quali deriva la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici.

Più specificamente:

– il punto 1.1), rimanendo inalterata l’equiparazione in termini di pena del tentativo al reato consumato, interviene sul comma 3 con specifico riguardo alla “ipotesi di fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro”, in modo da ancorare la configurazione del tentativo, in linea con i principi costituzionali in materia punitiva, alla circostanza che venga dimostrata l’assenza di un “giustificato motivo” che suffraghi le operazioni effettuate. Viene, pertanto, superato l’onere della “prova contraria” posto finora in capo all’autore della condotta per escludere l’ipotesi di reato.

Modifica di identico tenore è disposta dal punto 1.2), attraverso la sostituzione del terzo periodo del comma 3, con riguardo alle ipotesi di violazione di quanto statuito dall’art. 7-bis del TUA, in merito all’emissione del codice amministrativo di riscontro amministrativo previsto per la circolazione sul territorio nazionale degli oli lubrificanti provenienti da un altro Stato membro dell’Unione Europea;

– il punto 2) mitiga la portata del comma 4 dell’art. 40 del T.U.A., innalzando da 2.000 chilogrammi a 10.000 chilogrammi il limite quantitativo di prodotto energetico oltre il quale la pena prevista nelle diverse ipotesi di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa dal comma 1 del medesimo articolo viene inasprita (reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa);

– il punto 3) procede alla sostituzione dei commi 5 e 6 dell’articolo di cui si verte, che riconducono alla sfera di operatività della sanzione amministrativa pecuniaria, in luogo di quella penale, le violazioni inerenti alla sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa, laddove la quantità di prodotti energetici interessata sia inferiore ad una determinata soglia, che viene innalzata per ampliare il campo di applicazione dell’illecito depenalizzato.

In particolare, il nuovo comma 5 rivisita il previgente comma 6 estendendone la portata a tutte le fattispecie di violazioni ricadenti nel comma 1 dell’art. 40 (e non già alla sola ipotesi contemplata dalla lettera c) del comma 1 relativa alla destinazione dei prodotti energetici esenti o ad aliquota agevolata “ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta”) ed elevando da 100 chilogrammi a 1.000 chilogrammi il limite quantitativo di prodotti energetici entro il quale le fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 40 sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo dell’imposta evasa.

Il nuovo comma 6 aggiorna il previgente comma 5, la cui originaria previsione aveva subito, pur rimanendo immutato il dato testuale, gli effetti delle disposizioni in materia di depenalizzazione introdotte dal decreto legislativo n. 8/2016. In conseguenza di quest’ultimo la comminazione della pena della multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, prevista in caso di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sul gas naturale, allorché il quantitativo risultava inferiore a metri cubi 5.000, era stata sostituita dalla comminazione della sanzione amministrativa in misura pari a quella già prevista per la multa, fermo restando che l’importo non poteva essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000.

La formulazione del comma 6 amplia da metri cubi 5.000 a metri cubi 10.000 la soglia entro la quale la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sul gas naturale è configurata come illecito amministrativo, confermando sia la sanzione pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo dell’imposta evasa che il limite minimo di euro 5.000, ma non riproducendo il limite massimo.

L’art. 3, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 141/2024 apporta modifiche all’art. 43 del T.U.A., disposizione che reca la disciplina delle violazioni penalmente sanzionate dalle quali deriva la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sulle bevande alcoliche.

Più specificamente:

– il punto 1), rimanendo inalterata l’equiparazione in termini di pena del tentativo al reato consumato, interviene sul comma 2 con specifico riguardo alla “ipotesi di fabbricazione di prodotti alcolici soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro”, in modo da ancorare la configurazione del tentativo, in linea con i principi costituzionali in materia punitiva, alla circostanza che venga dimostrata l’assenza di un “giustificato motivo” che suffraghi le operazioni effettuate. Viene, pertanto, superato l’onere della “prova contraria” posto finora in capo all’autore della condotta per escludere l’ipotesi di reato;

– il punto 2) procede alla sostituzione del comma 4, il cui testo, pur rimanendo immutato dal 1995, aveva subito gli effetti delle disposizioni in materia di depenalizzazione introdotte dal decreto legislativo n. 8/2016. In conseguenza di tale decreto legislativo la comminazione della pena della multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, prevista in caso di detenzione dell’alcole e delle bevande alcoliche in condizioni diverse da quelle prescritte, era stata sostituita dalla comminazione della sanzione amministrativa in misura pari a quella della già prevista multa, ma comunque non inferiore ad euro 5.000 né superiore a euro 50.000.

L’innovato comma 4 conferma quest’ultima sanzione, puntualizzandone l’ambito applicativo rispetto alla previsione penalmente sanzionata recata dal comma 1, lett. b), del medesimo articolo 43, concernente la detenzione in condizioni diverse da quelle prescritte dell’alcole denaturato;

L’art. 3, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 141/2024 prevede l’abrogazione del comma 3 dell’art. 45, che escludeva l’applicazione delle circostanze aggravanti previste dal medesimo articolo a fronte degli illeciti di cui al comma 5 dell’art. 40 e del comma 4 dell’art. 43, originariamente sanzionate con la pena della multa. L’intervenuta depenalizzazione delle relative violazioni ad opera del già richiamato D. Lgs. n. 8/2016, confermata dal comma 1, lettera a), n. 3), del D. Lgs. n. 141/2024, richiede che, per coerenza, venga abrogato il comma 3 dell’art. 45;

L’art. 3, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 141/2024 apporta modifiche all’art. 47 del T.U.A., disposizione concernente le deficienze e le eccedenze che vengono riscontrate nella verifica dei depositi fiscali e dei depositi di prodotti denaturati nonché nella circolazione dei prodotti in regime sospensivo.

Più specificamente:

– il punto 1) procede alla sostituzione del comma 1, il cui testo, pur rimanendo immutato dal 1995, aveva subito gli effetti delle disposizioni in materia di depenalizzazione introdotte dal D. Lgs. n. 8/2016. In conseguenza di quest’ultimo l’originaria sanzione della multa fino a 2.582 euro, prevista nelle ipotesi di deficienze di prodotti denaturati eccedenti l’1% oltre il calo consentito, era stata sostituita dalla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 10.000. La modifica del comma 1 formalizza nel testo la sanzione già vigente;

– il punto 2) aggiorna, ai fini dell’individuazione della sanzione amministrativa da applicarsi nei casi di “differenze di qualità o di quantità tra i prodotti soggetti ad accisa destinati all’esportazione e quelli indicati nella dichiarazione presentata per ottenere l’abbuono o la restituzione dell’accisa”, i riferimenti che il comma 5 recava al D.P.R. n. 43/1973, introducendo il richiamo alle pertinenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione.

L’art. 3, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 141/2024 interviene sull’art. 61 del T.U.A., che reca le disposizioni generali in materia di imposizioni indirette sulla produzione e sui consumi non armonizzate.

In particolare, il punto 1) apporta modifiche al comma 4 che reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni che determinano la sottrazione al pagamento dell’imposizione indiretta cui l’articolo si riferisce. Nello specifico, per un verso, si tratta di modifiche che mirano ad una migliore predeterminazione del precetto e di natura formale quanto all’indicazione delle disposizioni sanzionatorie penali che vengono richiamate; per l’altro, vengono ricondotte nella sfera di applicazione della sanzione amministrativa, in luogo della sanzione penale, le violazioni che comportano la sottrazione al pagamento dell’imposizione indiretta riferite ad un quantitativo massimo di 200 chilogrammi di prodotti, in luogo dei previgenti 100 chilogrammi.

SEZIONE II:

PRODOTTI DEL TABACCO, PRODOTTI SUCCEDANEI DEI PRODOTTI DA FUMO, PRODOTTI CHE CONTENGONO NICOTINA, PRODOTTI ACCESSORI AI TABACCHI DA FUMO E PRODOTTI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE COSTITUITI DA SOSTANZE SOLIDE DIVERSE DAL TABACCO.

L’art. 3, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 141/2024 ha inserito nel T.U.A., dopo l’art. 40 i seguenti articoli:

Articolo 40-bis (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati).

Dando attuazione alle indicazioni contenute nella legge delega (L. 9 agosto 2023, n. 111), il decreto legislativo in esame introduce nel T.U.A. tale nuovo articolo, con il quale viene previsto un nuovo illecito allo scopo di sanzionare la sottrazione, con qualsiasi mezzo o modalità, all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati.

Con tale norma, la riforma inserisce all’interno del T.U.A. una nuova disciplina sanzionatoria specifica e a carattere organico per questo settore, finora disciplinato soltanto dalle norme sul contrabbando di tabacchi lavorati contenute nel T.U.L.D. (D.P.R. n. 43/73 – artt. 291-bis e ss.) e dalle norme contenute nella legge sul monopolio del sale e dei tabacchi (L. n. 907/42 – artt. 64 e ss).

La novella legislativa, con il citato art. 40-bis, introduce una nuova norma ad hoc volta a disciplinare le casistiche non contemplate dalle disposizioni doganali e riveste, pertanto, carattere generale perché nelle condotte ivi sanzionate sono comprese le innumerevoli e non prevedibili modalità con cui può essere realizzata, fuori dagli spazi doganali, la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati.

Il nuovo illecito di “sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati” (in analogia a quanto già previsto dal T.U.A. per i prodotti energetici e per le bevande alcoliche che, come i tabacchi lavorati in questione, sono egualmente sottoposti al regime armonizzato dell’accisa) rappresenta pertanto una norma attraverso la quale possono oggi essere sanzionate tutte le altre fattispecie non altrimenti riconducibili al contrabbando di tali prodotti di provenienza extra- unionale accertato negli spazi doganali ai sensi dell’art. 84 delle nuove Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione.

Ai sensi del nuovo art. 40-bis viene punito, con la reclusione da due a cinque anni, chiunque sottrae fuori dagli spazi doganali, con qualsiasi mezzo e modalità, i tabacchi lavorati all’accertamento o al pagamento dell’accisa (comma 1) ed, in linea con quanto già previsto anche per il contrabbando, si equipara il tentativo di reato al reato consumato (comma 2).

La sanzione penale non si applica se la violazione ha ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino ai 15 kg convenzionali e se non ricorrono le circostanze aggravanti previste dal nuovo art. 40-ter T.U.A; in questi casi, la violazione è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, che non può comunque essere inferiore a euro 5.000 (comma 3).

Per i quantitativi di tabacco lavorato sottratti all’accertamento inferiori o uguali a 200 grammi convenzionali e per i quantitativi di tabacco lavorato maggiori di 200 grammi e fino a 400 grammi convenzionali, sono state previste ulteriori riduzioni rispetto alla sanzione amministrativa minima di 5.000 euro di cui al comma 3 (riguardante quantitativi di tabacchi lavorati fino a quindici chilogrammi).

In questi casi, la violazione è punita con una sanzione amministrativa che potrà variare dai 500 euro, se i quantitativi di tabacco sottratti ad accertamento non superano i 200 grammi convenzionali, ai 1.000 euro, se i quantitativi di tabacco sottratti all’accertamento risultano superiori ai 200 grammi convenzionali e non superano i 400 grammi convenzionali (comma 4).

Se il quantitativo dei tabacchi lavorati sottratti all’accertamento e all’imposizione non è determinato, si applica una sanzione compresa tra i 3.000 e i 30.000 euro (comma 5), parametrata alle modalità della condotta e alla gravità della violazione, finalizzata altresì a sanzionare anche le fattispecie delle vendite a distanza di tabacchi lavorati, in qualsiasi forma e modo effettuate, non potendo altrimenti, nei suddetti casi, essere irrogata una sanzione in misura proporzionale in mancanza di un quantitativo di tabacchi determinato.

Tale nuovo illecito, a forma libera, ricomprende in sostanza tutte le svariate e non prevedibili casistiche, non contemplate dalle disposizioni doganali, con le quali può essere realizzata nel territorio nazionale, fuori dagli spazi doganali, la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati. Tra queste si cita prima fra tutte la produzione illecita di tabacchi lavorati nelle fabbriche clandestine che, riguardando prodotti unionali sottratti all’accertamento dell’accisa, non è ovviamente riconducibile, per definizione, alla fattispecie del contrabbando doganale – che comporta altresì l’evasione dei dazi e per la quale è ora applicabile l’art. 84 delle nuove Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (vedi infra).

Si segnala, a tal proposito, che per tale nuovo illecito previsto dall’art. 40-bis del T.U.A., oltre all’irrogazione della sanzione ivi prevista, è quindi necessario procedere sempre alla quantificazione e al recupero dell’accisa evasa, calcolata in base al valore massimo del prezzo di vendita, in €/Kg., in relazione alla tipologia di prodotto rinvenuto giacente e sottratto all’accertamento.

Articolo 40-ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati).

Con il nuovo art. 40-ter del T.U.A. vengono previste, coerentemente a quanto disposto in ordine al contrabbando di tabacchi lavorati dall’art. 85 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, le medesime circostanze aggravanti anche per il delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, di cui all’articolo 40- bis del T.U.A.

Si prevede, in particolare, un aumento di pena nel caso in cui il delitto di cui all’articolo 40-bis è commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato (comma 1).

Il comma 2 prevede ulteriori specifiche circostanze aggravanti (che si applicano anche nel caso di reato tentato). Si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

– nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore faccia uso delle armi o si accerti che il medesimo le abbia possedute nell’esecuzione del reato;

– nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

– il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

– nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

– nel commettere il reato, l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell’8 novembre 1990 e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Articolo 40-quater (Circostanze attenuanti).

Il nuovo art. 40-quater del T.U.A, analogamente a quanto previsto dall’art. 86, comma 5, delle richiamate disposizioni nazionali in materia doganale, prevede specifiche circostanze attenuanti per l’autore che collabora attivamente con l’autorità giudiziaria o la polizia

In particolare, le pene previste dall’articolo 40-bis, commi 1 e 2, sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Articoli 40-quinquies e 40-sexies.

I nuovi articoli 40-quinquies e 40-sexies del T.U.A., in materia di vendita senza autorizzazione di tabacchi lavorati o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, tenendo anche conto di quanto già previsto in materia di depenalizzazione dal D. Lgs. n. 8 del 2016, introducono nel Testo Unico Accise le fattispecie prima contenute nell’ art. 96 della legge n. 907/1942 e nell’art. 5 della legge n. 50/1994, oggi abrogati (vedi infra l’art. 8 del Decreto).

In particolare, l’articolo 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000 chiunque senza autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli vende o pone in vendita tabacchi lavorati. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 250 (comma 1).

Con la medesima pena è punito chiunque acquista tabacchi lavorati da persona non autorizzata alla vendita. La sanzione è ridotta – anche in questo caso – da un terzo alla metà se il quantitativo di tabacco lavorato non supera i grammi 500 (comma 2).

Quando le suddette condotte hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato rispettivamente superiore a chilogrammi 5 o superiore a chilogrammi 10, si applica la pena dell’arresto fino a un anno e dell’ammenda da euro 25 a euro 64 (comma 3).

Con l’articolo 40-sexies (Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati), ove all’interno di esercizi commerciali o di esercizi pubblici sia contestata nei confronti dei titolari o di loro coadiuvanti o dipendenti la detenzione o la cessione di tabacchi lavorati (in violazione delle disposizioni del TUA, delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, o di altre leggi speciali in materia) ovvero la cessione abusiva di tabacchi lavorati (in violazione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293), è disposta dal competente organo dell’Amministrazione finanziaria, in aggiunta alle specifiche sanzioni previste, la chiusura dell’esercizio presso il quale è stata riscontrata la violazione, ovvero la sospensione della licenza o dell’autorizzazione dell’esercizio stesso, per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a un mese (comma 1).

Nel caso di reiterazione della violazione, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a due mesi (comma 2).

Nel caso in cui la contestazione avvenga più di due volte, può essere disposta la chiusura definitiva dell’esercizio (comma 3).

Contro i provvedimenti adottati è ammesso ricorso amministrativo (comma 4).

L’inosservanza dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio o del provvedimento di chiusura è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (comma 5).

A tal proposito, in ordine alla casistica relativa alla concreta applicazione dei sopra citati artt. 40- quinquies e 40-sexies, sembra opportuno specificare che, al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi delle citate norme, laddove in sede di verifica presso un esercizio autorizzato alla vendita di tabacchi a mezzo patentino vengano rinvenute sigarette (o altri prodotti del tabacco, PLI, PAT, Nicotine pouches) prelevate da una rivendita diversa da quella di aggregazione, e dei quali sia comunque dimostrata la legittima provenienza ed il regolare assolvimento dell’imposta, oltre alle specifiche sanzioni previste, tale fattispecie deve essere ricondotta alla “vendita senza autorizzazione” di cui all’art. 40-quinquies; in relazione ad essa risultano, pertanto, sempre applicabili le conseguenti sanzioni interdittive sopra richiamate di cui all’art. 40-sexies (ovvero, sospensione della licenza o dell’autorizzazione e chiusura definitiva in caso di reiterazione per più di due volte).

Ovviamente, nel caso sopra descritto, ove la vendita illecita venga contestata ad un patentino autorizzato che si rifornisce da una rivendita non aggregata, non deve essere contestata alcuna violazione al soggetto acquirente che ha ragionevolmente agito in buona fede quale avventore di un esercizio della rete di vendita autorizzata.

L’art. 3, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 141/2024 ha modificato l’articolo 44 T.U.A.

Articolo 44 (Confisca).

La riforma interviene altresì sull’articolo 44 del T.U.A., richiamando le disposizioni vigenti in materia di confisca anche in relazione alle violazioni del predetto nuovo articolo 40-bis (punto 1, lett. d). Per le violazioni previste dal menzionato articolo 40-bis sarà, quindi, possibile applicare la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati per commettere le medesime violazioni.

Viene inoltre prevista la c.d. “confisca per equivalente”, ovvero la possibilità di procedere alla confisca di somme di denaro, beni e altre utilità per un valore equivalente di cui il soggetto condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica (punto 2, lett. d).

Le citate disposizioni sono in linea con le analoghe previsioni che già estendono l’applicabilità di tali misure alle ipotesi di contrabbando previste dall’allegato 1 del provvedimento, coerentemente con quanto già stabilito dal testo unico delle leggi doganali.

In coerenza con quanto stabilito dalla normativa doganale è, infine, introdotta la c.d. “confisca per sproporzione” di cui all’articolo 240-bis del Codice penale in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal testo unico delle accise, puniti con la pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni (punto 3, lett. d).

L’art. 3, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 141/2024 ha inserito, dopo l’art. 44 del T.U.A., i seguenti due nuovi articoli:

Articolo 44-bis (Destinazione di beni sequestrati o confiscati).

Con l’introduzione dell’art. 44-bis del T.U.A. vengono previsti, mutuando la disciplina contenuta nell’allegato 1 del provvedimento (in linea con quanto già stabilito dal testo unico delle leggi doganali oggi abrogato), anche per le nuove violazioni in materia di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati, l’affidamento in custodia dei beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia ovvero la possibilità di affidare gli stessi beni ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, nonché l’assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso e che ne facciano richiesta.

Articolo 44-ter (Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate).

Con il nuovo art. 44-ter sono, altresì, previste, anche per le violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, le disposizioni in tema di custodia, di distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate, facendo espressamente rinvio a quanto stabilito dal nuovo articolo 118 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione.

L’art. 3, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 141/2024 ha modificato l’art. 61 del T.U.A. in materia di altre imposizioni indirette.

Relativamente all’art 61 del TUA si segnala che è stato opportunamente inserito – per la materia che qui interessa – il nuovo comma 4-bis che prevede l’espressa esclusione delle violazioni inerenti alle imposte di consumo di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui al predetto comma 4. Tale ultima disposizione reca infatti il trattamento sanzionatorio da applicare alle distinte fattispecie di violazioni della disciplina generale fissata per le imposte indirette nazionali contenute nel Titolo III del T.U.A.

Si rinvia in proposito a quanto in dettaglio di seguito illustrato riguardo alle modifiche apportate ai menzionati articoli.

L’art. 3, comma 1, lett.re i), l) ed m), del D. Lgs. n. 141/2024 ha modificato ed opportunamente aggiornato rispettivamente gli artt. 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del T.U.A. introducendo disposizioni volte a razionalizzare il quadro giuridico vigente in materia di vendita senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita, applicato ai tabacchi lavorati nonché ai prodotti a essi equiparabili contemplati dal T.U.A. In tal modo, le violazioni sui citati prodotti sono ricondotte all’interno dello stesso T.U.A. che già contiene la disciplina sostanziale.

In virtù dell’abrogazione dell’art. 96 della legge n. 907/1942 e dell’articolo 5 della legge n. 50/1994, il cui contenuto è stato oggi trasposto all’interno del Testo Unico Accise con l’introduzione dei menzionati articoli 40-quinquies e 40-sexies, si è provveduto, conseguentemente, all’opportuna modifica e integrazione degli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies al fine di indicare le nuove norme contenenti i profili sanzionatori, in luogo di quelle abrogate.

Più in dettaglio:

La lett. i) interviene sull’art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo) del T.U.A. in materia di sanzioni per l’evasione dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

In particolare, la lett. i), al punto 1, nel modificare il comma 7-bis dell’art. 62-quater, introduce quale criterio di equivalenza ai fini dell’applicazione delle sanzioni e della determinazione delle soglie quantitative di riferimento la previsione in base alla quale per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide (c.d. prodotti succedanei del tabacco) un grammo convenzionale di tabacco equivale a 0,2 millilitri per quelli contenenti nicotina e a 1 millilitro per i prodotti non contenenti nicotina.

Si prevede, altresì, che ai medesimi prodotti siano applicabili, sia che contengano nicotina sia che non la contengano, le previsioni di cui all’articolo 85 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati), secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto.

Per quanto attiene alla determinazione dell’equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il quantitativo di prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, occorre evidenziare, preliminarmente, che le due categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente differenti sia sotto il profilo merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e consumo. Inoltre, occorre rilevare che, anche se i prodotti in parola (con esclusione dei liquidi da inalazione che non contengono nicotina) sono accomunati dal fatto di fornire nicotina al consumatore, il contenuto specifico di tale sostanza varia notevolmente, sia nei diversi prodotti del tabacco che nei singoli prodotti liquidi da inalazione.

In tale contesto appare utile prendere in considerazione quanto stabilito nell’articolo 62-quater, comma 1-bis del testo unico delle accise che indica le modalità da utilizzare per determinare l’equivalenza di consumo convenzionale tra i prodotti liquidi in questione e le sigarette, attribuendo a questa Agenzia la statuizione dell’equivalenza stessa. Utilizzando tali modalità tecniche l’Agenzia ha stabilito che un millilitro di prodotto liquido deve considerarsi convenzionalmente equivalente a 5,63 sigarette. Da tale equivalenza, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 39-quinquies del testo unico delle accise, una sigaretta pesa convenzionalmente un grammo, deriva che un grammo di tabacco per sigarette corrisponde a 0,18 millilitri di prodotto liquido.

Sulla base di quanto sopra, viene fissata l’equivalenza convenzionale tra un grammo di tabacco lavorato e 0,2 millilitri di prodotto liquido da inalazione contenente nicotina, arrotondando la predetta misura di 0,18 millilitri in favore del trasgressore. Sarà quindi applicata una sanzione di 25 euro per ogni millilitro di prodotto liquido da inalazione contenente nicotina.

Per quanto attiene ai prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina si è convenzionalmente aumentato il quantitativo di prodotto liquido corrispondente a un grammo convenzionale di tabacco lavorato. Sarà, quindi, applicata una sanzione di 5 euro per ogni millilitro di prodotto liquido da inalazione non contenente nicotina.

Si sostituisce, inoltre, il rinvio agli artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico in materia doganale di cui al D.P.R. n. 43/1973  (abrogato dall’art. 8, c. 1., lett. f), del Decreto legislativo in commento), recanti la disciplina sanzionatoria del contrabbando di tabacchi, con quello all’art. 84 delle Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, allegate al medesimo D. Lgs in esame (vedi ancora il punto 1 della lett. i), che modifica il comma 7-bis).

Dopo il comma 7-bis dell’art. 62-quater (vedi il punto 2 della lett. i) vengono, inoltre, introdotti i commi 7-bis.1 e 7-bis.2, ove viene altresì prevista l’applicabilità ai prodotti succedanei del tabacco:

– della disciplina sanzionatoria in materia di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati di cui all’art. 40-bis del T.U.A., sulla base del criterio di equivalenza per cui un grammo convenzionale di tabacco equivale a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a 1 millilitro per i prodotti non contenenti nicotina, nonché dell’art. 40- ter del medesimo T.U.A., secondo il criterio in base al quale un grammo convenzionale di tabacco lavorato equivale a 0,2 millilitri di prodotto sia che contenga nicotina sia che non la contenga e dell’art. 40-quater (Circostanze attenuanti) del T.U.A.;

– della disciplina sanzionatoria in materia di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita di cui all’art. 40-quinquies del T.U.A., sulla base del criterio di equivalenza per cui un grammo convenzionale di tabacco equivale a 0,2 millilitri per i prodotti contenenti nicotina e a 1 millilitro per i prodotti non contenenti nicotina, nonché la disciplina sanzionatoria per la detenzione o cessione di tabacchi lavorati da parte di esercizi commerciali in violazione di legge, di cui all’art. 40-sexies del T.U.A., e delle norme relative alla confisca – di cui all’art. 44 del T.U.A. – e alla destinazione, custodia, distruzione, vendita e campionatura dei beni sequestrati o confiscate – di cui agli artt. 44-bis e 44-ter del T.U.A.-.

Infine, sempre al punto 2 della medesima lett. i), si introduce il nuovo comma 7-bis.3 dell’art. 62- quater con il quale si specifica che, ai prodotti di cui al comma 1-bis, si applicano, inoltre, le disposizioni degli articoli 40-sexies, 44, 44-bis e 44-ter.

La lett. l) interviene sull’art. 62-quater.1 (Imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina) del T.U.A. in materia di sanzioni per l’evasione dell’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, diversi dai tabacchi lavorati.

In particolare, attraverso una modifica apportata al comma 15 – che, nel testo previgente, prevedeva l’applicabilità della disciplina sanzionatoria del contrabbando di tabacchi, di cui agli artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater del testo unico in materia doganale di cui al D.P.R. n. 43/1973, anche ai prodotti in questione, fissando il criterio di equivalenza di un grammo di tabacco convenzionale lavorato a 10 grammi di prodotto succedaneo contenente nicotina – si specifica che il predetto criterio di equivalenza è stabilito sia ai fini dell’applicazione delle sanzioni sia ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento (vedi il punto 1, lett. l).

Per quanto attiene alla determinazione dell’equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il quantitativo di prodotti indicati all’articolo 62-quater.1, occorre evidenziare preliminarmente che le due categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente differenti, sia sotto il profilo merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e consumo. Inoltre, occorre rilevare che, anche se tutti i prodotti in parola sono accomunati dal fatto di fornire nicotina al consumatore, il contenuto specifico di tale sostanza varia notevolmente sia nei diversi prodotti del tabacco, che nelle diverse tipologie dei predetti “sacchetti”.

In tale contesto, al fine di fissare la predetta equivalenza, l’elemento che può essere preso in considerazione attiene al confronto tra l’entità dell’accisa gravante sulle sigarette e quella dell’imposta di consumo applicata ai predetti “sacchetti contenenti nicotina”. Dall’esame dell’entità dell’accisa applicata ad un grammo convenzionale di sigarette, si rileva che il relativo importo è attualmente circa 7,5 volte maggiore del valore dell’imposta di consumo applicata al medesimo quantitativo di “sacchetti”. Conseguentemente, l’articolo 62-quater.1, comma 15, stabilisce l’equivalenza convenzionale tra tabacchi lavorati e “sacchetti contenenti nicotina” fissandolo nella misura di 10 grammi di “sacchetti” per ogni grammo di tabacco lavorato. Ciò approssimando il predetto valore che proviene dal raffronto della tassazione sui due gruppi di prodotti in questione al valore 10, seguendo il criterio del favor rei. In relazione alle violazioni concernenti i predetti “sacchetti” sarà quindi comminata una sanzione amministrativa di 0,5 euro per ogni grammo di prodotto di cui all’articolo 62-quater.1.

Inoltre, nel medesimo comma 15, si sostituisce il rinvio agli artt. 291-bis e ss. del testo unico in materia doganale (oggi abrogato dall’art. 8, c. 1., lett. f), del D. Lgs. in commento) con quello agli artt. 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari (su cui vedi infra) e si sopprime l’ultimo periodo, che reca rinvii a disposizioni anch’esse abrogate dall’art. 8 (vedi ancora il punto 1 della lett. l).

Dopo il comma 15 dell’art. 62-quater.1 (vedi il punto 2 della lett. l), vengono inoltre introdotti i commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

Più specificamente:

Con il comma 15-bis viene prevista per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione dei medesimi prodotti all’accertamento o al pagamento dell’imposta l’applicabilità della disciplina sanzionatoria in materia di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati di cui all’art. 40-bis e 40-ter del T.U.A, sulla base del criterio di equivalenza, per cui un grammo convenzionale di tabacco equivale a 10 grammi di prodotto determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.

Si applica, altresì, l’art. 40-quater del T.U.A. in materia di circostanze attenuanti.

Con l’inserimento del comma 15-ter si prevede, inoltre, l’applicazione della disciplina sanzionatoria in materia di vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita di cui all’art. 40-quinquies del T.U.A., sulla base del criterio di equivalenza per cui un grammo convenzionale di tabacco equivale, sia ai fini dell’applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 10 grammi di prodotto determinati al lordo del peso di eventuali involucri funzionali al consumo degli stessi prodotti.

Con l’introduzione del comma 15-quater, infine, si dispone l’applicazione ai medesimi prodotti della disciplina sanzionatoria per la detenzione o cessione di tabacchi lavorati da parte di esercizi commerciali in violazione di legge, di cui all’art. 40-sexies del T.U.A., e delle norme relative alla confisca di cui all’art. 44 del medesimo decreto, nonché alla destinazione, custodia, distruzione, vendita e campionatura dei beni sequestrati o confiscate di cui agli artt. 44-bis e 44-ter del medesimo testo unico. Infine, in materia di sanzioni per inosservanza di prescrizioni e regolamenti, si applica l’art. 50 del citato T.U.A.

La lett. m) interviene sull’art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo) del T.U.A. in materia di sanzioni per l’evasione dell’imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine e filtri).

In particolare, la disposizione in commento sostituisce il comma 7 del citato art. 62-quinquies al fine di specificare che ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo si applica la disciplina prevista dagli artt. 84 e 85 delle disposizioni nazionali complementari (su cui vedi infra) secondo un criterio di equivalenza in base al quale un grammo convenzionale di tabacco equivale, sia ai fini dell’applicazione delle sanzioni che ai fini della determinazione delle soglie quantitative di riferimento, a 5 grammi di prodotti accessori.

Per quanto attiene alla determinazione dell’equivalenza tra il quantitativo di tabacchi lavorati e il quantitativo di prodotti accessori ai tabacchi da fumo (cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali ad arrotolare le sigarette), occorre evidenziare preliminarmente che le due categorie di prodotti sopra menzionate appaiono palesemente differenti sia sotto il profilo merceologico che sotto quello delle rispettive modalità di utilizzo e consumo: i prodotti accessori ai tabacchi da fumo (PAT) sono infatti funzionali al consumo dei tabacchi lavorati ma ovviamente è escluso il loro utilizzo autonomo (senza tabacco).

In tale contesto l’individuazione dell’equivalenza in parola non potrebbe essere riferita al mero raffronto, in peso, tra i PAT e i predetti tabacchi lavorati necessitando dell’esame di altri parametri di comparazione quale il raffronto tra l’entità della tassazione (accisa) gravante sulle sigarette e quella applicata ai predetti PAT (imposta di consumo).

In tal senso occorre rilevare preliminarmente che l’imposta gravante sui PAT è fissata, ai sensi dell’articolo 62-quinquies del T.U.A., in 0,0036 euro per ogni singolo pezzo (indifferentemente per cartine, cartine arrotolate senza tabacco o filtri funzionali ad arrotolare le sigarette). Considerando l’accisa che grava su di un grammo convenzionale di sigarette si rileva che il relativo importo è circa 5 volte maggiore. Sulla base di quanto sopra, nel citato art. 62-quinquies, è fissata conseguentemente l’equivalenza convenzionale tra tabacchi lavorati e PAT in 5 grammi di PAT per ogni grammo di tabacco. In relazione alle violazioni concernenti tali prodotti sarà quindi comminata una sanzione amministrativa di 1 euro per ogni grammo di PAT.

Dopo il comma 7 dell’art. 62-quinquies, vengono inoltre introdotti i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater. Più specificamente:

Con il nuovo comma 7-bis, si prevede che per le violazioni costituenti fattispecie di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’imposta di consumo dei prodotti accessori trovino applicazione le disposizioni di cui all’art. 40-bis (Sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati), commi da 1 a 4, secondo il sopra richiamato criterio di equivalenza. Nei predetti casi trovano altresì applicazione le disposizioni di cui agli artt. 40-ter (Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi) e 40-quater (Circostanze attenuanti) del T.U.A.

Ai medesimi prodotti accessori, inoltre, con l’inserimento del nuovo comma 7-ter si applicano, secondo il richiamato criterio di equivalenza, le disposizioni di cui all’art. 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita) del T.U.A.

Con l’introduzione del nuovo comma 7-quater, viene, infine, prevista l’applicabilità, ai prodotti in questione, della disciplina sanzionatoria relativa alla detenzione o cessione da parte di esercizi commerciali in violazione di legge, di cui all’art. 40-sexies, e delle norme relative alla confisca di cui all’art. 44 e alla destinazione, custodia, distruzione, vendita e campionatura dei beni sequestrati o confiscate di cui agli artt. 44-bis e 44-ter del T.U.A.

L’art. 3, comma 2, del citato D. Lgs. n. 141/2024 modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la disciplina della vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione; in particolare all’art. 21, comma 11, secondo periodo, del D. Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6, dopo le parole «La vendita a distanza dei prodotti» sono inserite le seguenti: «non contenenti nicotina».

Tale modifica di fatto determina il divieto assoluto di vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione contenenti nicotina, anche per i depositari autorizzati ai quali finora era consentito, a certe condizioni, di commercializzare a distanza tutti i prodotti liquidi da inalazione, con e senza nicotina. Il nuovo testo di legge riserva infatti ai depositari autorizzati la possibilità di vendere a distanza, sempre nel rispetto delle condizioni previste dal secondo periodo dell’art. 21, comma 11, del citato D. Lgs. n. 6/2016, ovvero “secondo le modalità definite con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli …. e delle relative norme di attuazione” solo i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina e gli aromi.

L’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 141/2024 dispone, inoltre, le seguenti modificazioni al T.U.A.:

a) all’articolo 39-ter, comma 2-bis, le parole: «esclusivamente o», sono soppresse;

b) dopo l’articolo 62-quater.1 è inserito il seguente articolo:

Art. 62-quater.2 (Prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco).

Tale articolo, prevede al comma 18 che: “Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle previsioni di cui al presente articolo, sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza ai fini dell’autorizzazione di cui ai commi 3, 4 e 5;

b) il contenuto e le modalità di presentazione della richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella di commercializzazione di cui al comma 11;

c) le modalità per l’approvvigionamento dei contrassegni di legittimazione di cui al comma 15;

d) le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili;

e) le modalità attuative delle disposizioni in materia di prestazione delle cauzioni di cui al comma 6;

f) la documentazione di accompagnamento e le modalità per la circolazione dei prodotti di cui al comma 1 nella fase antecedente alla loro immissione in consumo.”

Pertanto, si fa riserva di emanare apposita Direttiva all’esito della adozione della predetta determinazione.

SEZIONE III:

DISPOSIZIONI COMUNI

L’art. 4 del D. Lgs. n. 141/2024 in esame introduce alcune modifiche al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, concernente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

La disposizione in esame estende l’applicazione delle sanzioni previste dalla richiamata disciplina anche alle fattispecie previste dal Testo Unico Accise in relazione alla sottrazione al pagamento o all’accertamento dell’accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Coerentemente con le modifiche introdotte in relazione ai delitti in materia di imposte sui redditi e di IVA di cui al D. Lgs 10 marzo 2000, n. 74, nonché ai reati di contrabbando contemplati dall’Allegato 1 al presente decreto (già recati dal testo unico delle leggi doganali), in attuazione dei criteri di delega l’articolo 25-sexiesdecies del citato D. Lgs. n. 231/2001 viene per l’appunto integrato con il richiamo ai reati previsti dal D. Lgs. n. 504/1995.

Nello specifico:

– con la lettera a), comma 1, dell’art. 4, del D. Lgs. n. 141/2024, di modifica del comma 1 dell’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, anche i reati inerenti i tributi disciplinati dal T.U.A. vengono ricompresi tra quelli la cui commissione determina la comminazione della sanzione pecuniaria in capo alla società nel cui interesse o vantaggio gli stessi sono stati commessi;

– con la lettera b), comma 1, dell’art. 4, del D. Lgs. n. 141/2024, di modifica del comma 2, dell’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, la previsione di inasprimento della sanzione pecuniaria in capo alle società, nel caso in cui l’importo delle imposte dovute superi i centomila euro, viene estesa anche alle violazioni penalmente sanzionate riferite ai tributi disciplinati dal T.U.A.;

– con la lettera c), comma 1, dell’art. 4 del D. Lgs. n. 141/2024, di modifica del comma 3, dell’art. 25-sexiesdecies del D. Lgs. n. 231/2001, viene prevista l’applicazione, oltre alle sanzioni pecuniarie, di talune determinate sanzioni interdittive differenziate in ragione dell’entità delle imposte dovute, anche per i casi di condotte integranti reati contemplati dal T.U.A.

Tra queste ultime, si rammentano l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi (ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. d, del D. Lgs. n. 231/2001) nonché, quando le imposte superano centomila euro, l’interdizione dall’esercizio dell’attività e la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito (ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a e b, del D. Lgs. n. 231/2001).

L’art. 5 del D. Lgs. n. 141/2024 reca una modifica di coordinamento all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., sostituendo il rinvio ai reati di cui all’art. 291-quater del testo unico di cui al d.P.R. 43/1973 (abrogato dall’art. 8, c. 1., lett. f), del Decreto in commento) con il rinvio ai reati di cui all’art. 86 delle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1.

Il comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p. reca i reati attribuiti, per quanto concerne l’esercizio delle funzioni del pubblico ministero, alla competenza dell’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto (cd. “procura distrettuale”).

Disposizioni finali e di coordinamento, abrogazioni ed entrata in vigore.

Si richiama, infine, l’attenzione sugli artt. 7, 8 e 10 del D. Lgs. n. 141/2024 in esame, recanti rispettivamente le disposizioni finali e di coordinamento, le abrogazioni e l’entrata in vigore del decreto legislativo.

L’art. 7 reca le disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, chiarendo inoltre i termini di applicazione delle sanzioni amministrative previste nell’allegato 1 e nell’articolo 3 del decreto legislativo in commento.

In particolare, al comma 1, specifica che quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni contenute in articoli del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione di cui all’allegato 1 al presente decreto.

Il comma 3 chiarisce, altresì, che le sanzioni amministrative di cui all’allegato 1 e all’articolo 3 si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.

L’art. 8 individua le norme vigenti che sono espressamente abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

In particolare, si segnalano:

a) il regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, contenente il regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi doganali;

b) gli artt. 64, 65, 66, 73, 75 e 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, in materia di contrabbando di tabacchi lavorati e relative sanzioni;

c) gli artt. 2, 3, 4 e 8 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, concernenti la vendita di tabacco senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita;

d) il D.P.R. 2 febbraio 1970, n. 62, contenete disposizioni legislative in materia doganale in attuazione della legge delega 23 gennaio 1968, n. 29;

e) gli artt. 125, 126, 127 e 128 del D.P.R. 18 febbraio 1971, n. 18, in tema di procuratori doganali, merci abbandonate e controversie doganali;

f) il D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

g) il D. Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, in materia di riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo delle merci;

h) gli artt. 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 9 novembre 1990, n. 375, concernenti reati aventi ad oggetto tabacchi lavorati esteri;

i) l’art. 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50, in materia di sospensione della licenza per gli esercizi che detengono tabacchi in materia illecita;

l) l’art. 20 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sui versamenti delle accise e di interessi sui diritti doganali;

m) gli artt. 2, 4, 6, 7, 8, commi 1, 2, 4, e 9 della legge 25 luglio 2000, n. 213, sulle attività degli spedizionieri doganali;

n) gli artt. 2, 3 e 7, comma 2, della legge 19 marzo 2001, n. 92, sul sequestro e contrabbando dei tabacchi lavorati;

o) l’art. 35, comma 35, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sull’attività di prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie connesse alla dichiarazione fraudolenta del valore in dogana;

p) il decreto del Ministero delle finanze 2 luglio 1941, concernente determinazione dei casi nei quali è ammessa la dichiarazione verbale nelle operazioni doganali.

L’art. 10 disciplina l’entrata in vigore del decreto legislativo in esame, prevedendo che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Pertanto, essendo stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2024, il D. Lgs n.141/2024 è entrato in vigore a far data dal 4 ottobre 2024, fermo restando l’art. 3, comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 141/2024 che modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la disciplina della vendita a distanza dei prodotti liquidi da inalazione di cui all’art. 21, comma 11, secondo periodo del D. L.gs. 12 gennaio 2016, n. 6.

SEZIONE IV:

Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione di cui all’Allegato 1 del D. Lgs. n. 141/2024.

Si richiama, in particolare, l’attenzione sugli articoli 84, 85 e 86 (in materia di contrabbando di tabacchi lavorati) contenute nel Titolo VI – (Violazioni Doganali), Capo I (Sanzioni di natura penale) che recano, altresì, in attuazione dell’art. 20, comma 3, lett. a), della Legge Delega, la nuova disciplina del contrabbando di tabacchi lavorati (ex artt. 291-bis, 291-ter e 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 – T.U.L.D. abrogato dall’art. 8, comma 1, lett. f), del Decreto in commento) che viene ora opportunamente coordinata con la disciplina del nuovo illecito introdotto nell’art. 40-bis del T.U.A.

Articolo 84 (Contrabbando di tabacchi lavorati).

L’art. 84 delle Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione mira ad attualizzare il dettato di cui all’articolo 291-bis del T.U.L.D. oggi abrogato.

In particolare, il comma 1 prevede che chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato quantità di tabacco lavorato di contrabbando superiori a 15 chilogrammi convenzionali, come definiti dall’articolo 39-quinquies del T.U.A., è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Il comma 2 della norma in esame prevede che i fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto quantità di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000.

Il comma 3 della predetta norma prevede che se i quantitativi di tabacchi lavorati di contrabbando risultano non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 500; se, invece, risultano superiori a 200 e fino a 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è in ogni caso pari a euro 1.000.

Si segnala che per la fattispecie penale di cui al comma 1 per il caso di contrabbando di tabacchi lavorati superiori a 15 chilogrammi convenzionali, è stata prevista solo la pena della reclusione da due a cinque anni e non si applica più la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come prima statuito dall’art. 291-bis, comma 1 del T.U.L.D.

Articolo 85 (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati).

L’art. 85 recepisce, con modifiche, il dettato di cui all’articolo 291-ter del vigente T.U.L.D.

Il comma 1, in particolare, prevede che se i fatti di cui all’articolo 84 sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.

Il comma 2 prevede che nelle ipotesi di cui all’articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

– nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l’impunità del reato, l’autore faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell’esecuzione del reato;

– nel commettere il reato o immediatamente dopo, l’autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

– il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

– nel commettere il reato l’autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l’intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;

– nel commettere il reato l’autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l’8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l’Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando.

Articolo 86 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati).

L’art. 86 recepisce, con modifiche ed integrazioni, l’art. 291-quater del vigente T.U.L.D.

Il comma 1 prevede che quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 84, ovvero dall’articolo 40-bis del T.U.A., anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies di cui al predetto testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

La norma in esame, al comma 2, prevede che chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

Il comma 3 stabilisce che la pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Il comma 4 prevede che se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall’articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall’articolo 40-ter, comma 2, lett. d) o e) del predetto T.U.A., anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Ai sensi del comma 5 le pene previste dalla disposizione in commento nonché dall’articolo 84 sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per l’individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Da quanto sopra esposto, la nuova disciplina del reato di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84) e delle relative aggravanti (art. 85), nonché dell’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86) non si discosta in modo sostanziale da quella finora vigente (artt. 291-bis, 291-ter, e 291-quater T.U.L.D.), se non per gli aspetti di coordinamento con il reato di sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sui tabacchi lavorati e le relative aggravanti, introdotti dall’art. 3, lettera b), del D. Lgs. 141 in esame (vedi sopra).

Articolo 87 (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato).

L’art. 87 riproduce sostanzialmente quanto già disponeva l’articolo 293 del T.U.L.D. (oggi abrogato) sanzionando, agli effetti della pena, per le fattispecie di cui al Capo I, il delitto tentato in misura eguale a quello consumato.

Sempre in ordine alle Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione del Titolo VI – (Violazioni Doganali) meritano, infine, di essere segnalate, per quanto di competenza, le seguenti norme del Capo III (Disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative).

Articolo 104 (Rinvio all’impianto sanzionatorio tributario generale).

Il Capo III (artt. da 104 a 120) contiene una serie di disposizioni comuni al contrabbando e alle sanzioni amministrative, che si apre con una norma di particolare importanza (l’art. 104) ove si afferma in maniera esplicita l’applicazione al sistema sanzionatorio doganale, per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibile con le disposizioni in questione, dei principi e delle disposizioni di cui ai D.L.gs 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472 che disciplinano l’impianto sanzionatorio tributario nazionale.

La disposizione ferma restando l’applicazione delle violazioni e delle sanzioni contenute nel Capo III dell’allegato 1 al presente provvedimento, rinvia, nei limiti sopraindicati, all’impianto sanzionatorio tributario generale di cui ai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 18 dicembre 1997

La previsione contenuta nell’articolo in commento mira a razionalizzare le violazioni amministrative previste in materia doganale, uniformandone la disciplina delle relative sanzioni a quella già prevista, nell’ordinamento, per le imposte dirette, l’IVA e la riscossione dei tributi, in un’ottica di semplificazione normativa.

Ne deriva, quindi, che in riferimento alle violazioni tributarie in materia doganale (e quindi, anche per quelle relative ai tabacchi lavorati), si dovrà seguire, “per quanto non specificamente previsto e in quanto compatibile”, la disciplina sanzionatoria prevista dai decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997.

Articolo 115 (Obbligo del pagamento dei diritti di confine).

L’art. 115 recepisce, con modificazioni e integrazioni, il disposto di cui all’art. 338 del T.U.L.D. oggi abrogato.

In particolare, il comma 1 dispone che il pagamento della multa o della sanzione amministrativa non esime dall’obbligo del pagamento dei diritti di confine (NOTA 2), salvo il caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata.

Il comma 2 prevede che, in caso di sequestro o confisca delle merci oggetto dell’illecito, i diritti di confine, se non dovuti, sono comunque considerati ai fini dell’applicazione delle sanzioni penali o amministrative, se le stesse devono essere determinate in misura a essi proporzionali.

Il comma 3, infine, stabilisce che al pagamento di cui al comma 1 è obbligato, solidalmente con il colpevole, anche il ricettatore.

A tal proposito, in ordine all’estinzione dell’obbligo del pagamento dei diritti di confine nel caso in cui la merce oggetto degli illeciti sia stata sequestrata o confiscata, va puntualizzato che la pronuncia della Corte di Giustizia – Sentenza UE 7 aprile C-489/20, secondo la quale l’estinzione dell’obbligazione doganale in caso di sequestro delle merci soggette a dazi, non si applica anche agli altri tributi dovuti all’atto dell’importazione, come l’IVA o le accise, è da ritenersi superata dalla previsione contenuta nell’art. 2, comma 2, lett. d), del T.U.A. (NOTA 3) come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 180. In sostanza, in caso di ingresso irregolare nel territorio nazionale di prodotto sottoposto ad accisa, l’estinzione dell’obbligazione doganale per effetto della confisca o, del sequestro e della contemporanea o successiva confisca, determina l’estinzione dell’obbligazione in materia di accisa in quanto non si realizza l’immissione in consumo.

Articolo 118 (Gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate).

L’art. 118, infine, introduce disposizioni in materia di gestione dei beni e delle merci sequestrate o confiscate per le violazioni previste dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione.

A tale proposito, si segnala che al comma 5 sono, altresì, previste alcune disposizioni specifiche con riferimento ai tabacchi lavorati di contrabbando: al riguardo, viene stabilito che quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, l’autorità giudiziaria può: a) ordinare la distruzione del tabacco lavorato sequestrato, disponendo il prelievo di uno o più campioni determinandone l’entità, con l’osservanza delle formalità prescritte dall’articolo 364 del codice di procedura penale per garantire l’assistenza difensiva della persona sottoposta ad indagini; b) autorizzare la consegna di un campione ai produttori nazionali o esteri.

Il successivo comma 6 dispone inoltre che al fine di contenere i costi necessari al mantenimento dei reperti di cui al comma 5, l’Agenzia, decorso un anno dal momento del sequestro, può procedere alla distruzione e alla campionatura dei prodotti, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. Le predette distruzione e campionatura, da effettuare secondo modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, possono avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione all’autorità giudiziaria.

Si segnala che la suddetta disciplina relativa alla distruzione dei tabacchi sequestrati decorso un anno dal sequestro, va in parte a modificare la precedente disciplina prevista su tale materia dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1-bis, della legge n. 92/2001 (oggi abrogato dall’art. 8, lett. n) del Decreto legislativo in commento) con il D.M. 6 luglio 2007 del Ministero delle Finanze (Disposizioni in materia di campionatura dei tabacchi sequestrati), ove si prevedeva (vedi gli artt. 4 e 6 del citato Decreto Ministeriale) che la distruzione dei tabacchi doveva essere eseguita decorsi 120 gg. dal compimento delle operazioni relative alla campionatura, il cui verbale doveva essere trasmesso all’Autorità giudiziaria competente entro cinque giorni (c.d. silenzio assenso).

Si segnala, infine, che l’art. 6, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, relativo alla contabilizzazione e all’ispezione dei tabacchi sequestrati, è tuttora vigente.

Allegato

(DECRETO LEGISLATIVO 26 settembre 2024, n. 141)

Note:

(1) Cfr. Allegato n. 1

(2 ) Si ricorda che i diritti di confine costituiscono una species dei diritti doganali e sono, ai sensi dell’art. 27 delle Disposizioni complementari al Codice doganale dell’Unione (ex art. 34 del D.P.R. 43/1973): oltre ai dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l’imposta sul valore aggiunto e ogni altra imposta di consumo, dovuta all’atto dell’importazione, a favore dello Stato.

(3) Art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 504/1995 – Fatto generatore ed esigibilità dell’accisa.

2. “L’accisa è esigibile all’atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:

….. Omissis…….

d) l’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all’atto dell’importazione, al regime sospensivo o l’ingresso irregolare dei medesimi prodotti nel territorio dello Stato, a condizione che, nei predetti casi, l’obbligazione doganale non sia stata estinta ai sensi di quanto previsto dall’articolo 124, paragrafo 1, lettere e), f), g) e k), del CDU;”