DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2019, n. 172

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

Art. 1

Oggetto

Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

Capo I

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Art. 2

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737

Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, al secondo comma, le parole «gerarchicamente dipende.» sono sostituite dalle seguenti: «gerarchicamente dipende, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione è inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all’ufficio o reparto o, in mancanza, all’articolazione centrale sovraordinata.»;

b) all’articolo 4, al sesto comma, dopo le parole «direttore del servizio» sono aggiunte le seguenti: «, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato» e le parole «preposto all’ufficio.» sono sostituite dalle seguenti: «preposto all’ufficio, se appartenente ai ruoli della Polizia di Stato. Se il funzionario titolare della potestà disciplinare non appartiene ai ruoli della Polizia di Stato, la sanzione è inflitta dal dirigente della Polizia di Stato gerarchicamente più elevato tra quelli in forza all’ufficio o reparto o, in mancanza, all’articolazione centrale sovraordinata.»;

c) all’articolo 16:

1) al quinto comma, la parola «direttiva» è sostituita dalle seguenti: «non superiore a vice questore o equiparate»;

2) all’ottavo comma, lettera b), le parole «del ruolo direttivo della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate»;

3) il nono comma è sostituito dal seguente: «Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate.».

Art. 3

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 3-bis, al primo periodo, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

b) all’articolo 6:

1) al comma 1, dopo le parole «pubblico concorso», sono aggiunte le seguenti: «per titoli ed esame», e alla lettera a), dopo le parole «godimento dei diritti» sono aggiunte le parole: «civili e», e alla lettera e) le parole «morali e» sono soppresse;

2) il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

3) al comma 7, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;

c) all’articolo 6-bis:

1) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Durante il corso, essi possono essere sottoposti a valutazione attitudinale per l’assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.»;

2) al comma 4, al secondo periodo, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalla seguente: «regolamento» e dopo le parole «giudizio di idoneità,» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell’ufficio presso cui sono applicati e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso.»;

d) all’articolo 6-ter, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, in quest’ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. Gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;»;

e) l’articolo 6-quater è abrogato;

f) all’articolo 24-ter:

1) al comma 2, dopo le parole «mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»;

2) al comma 3, secondo periodo, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;

g) all’articolo 24-quater:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L’esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell’ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell’inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

Quelli non coperti per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui all’articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b)»;

3) al comma 6, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», dopo le parole «comma 1, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1» sono soppresse;

4) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. La facoltà di rinunciare all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti di cui al comma 1 può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di formazione. L’esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l’assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all’annualità immediatamente successiva.

7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l’inizio del corso di formazione.»;

h) all’articolo 24-quinquies:

1) al comma 1, alla lettera c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 24-quater.»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d’istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.»;

i) all’articolo 24-sexies, comma 1, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

l) all’articolo 27:

1) al comma 1:

a) alla lettera a), le parole «nel limite del» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al», la parola «comprendente» è sostituita dalle seguenti: «per titoli ed esami, consistenti in», le parole «art. 26» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 26» e le parole «art. 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5»;

b) alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta», le parole «di servizio ed esame» sono sostituite dalle seguenti: «ed esami», e dopo le parole «in possesso,» sono aggiunte le seguenti: «oltre che,»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Al fine di garantire l’organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»;

3) al comma 3, al primo periodo, la parola «semestrale» è soppressa;

4) al comma 4, la parola «60» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;

5) al comma 7, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

m) all’articolo 27-bis:

1) la rubrica «Nomina a vice ispettore di polizia» è sostituita dalla seguente: «Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore»;

2) al comma 1, al primo periodo, le parole «di polizia» sono soppresse;

3) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «godimento dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», e alla lettera e) le parole «morali e» sono soppresse;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

n) all’articolo 27-ter:

1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori frequentano, presso l’apposito istituto, un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all’acquisizione di crediti formativi universitari per il conseguimento di una delle lauree triennali a contenuto giuridico di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa.»;

3) al comma 3, le parole «tirocinio applicativo, non superiore a un anno.» sono sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di prova non superiore a un anno, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell’articolo 62.»;

o) all’articolo 27-quater:

1) alla rubrica, le parole «di polizia» sono soppresse;

2) al comma 1, alla lettera a), le parole «del corso» sono sostituite dalle seguenti: «di fine corso»;

3) al comma 1, alla lettera c), le parole «della sua idoneità.» sono sostituite dalle seguenti: «della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica.»;

p) all’articolo 31, al comma 1, la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei»;

q) all’articolo 31-bis, al comma 1, la parola «nove» è sostituita dalla parola «otto» e le parole «triennali previste dall’articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2,»;

r) dopo l’articolo 46 è inserito il seguente:

«Art. 46-bis (Corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento). – 1. Il personale della Polizia di Stato può essere avviato alla frequenza di corsi di specializzazione, perfezionamento, abilitazione, qualificazione e aggiornamento, anche previo superamento di specifiche selezioni mediche e psico-attitudinali.

Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento, il piano degli studi e la durata del percorso formativo, comprese le eventuali prove d’esame.

Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale non può essere impiegato in attività diverse da quelle formative, salvo eccezionali esigenze di servizio.»;

s) all’articolo 62, sesto comma, le parole «delle singole carriere» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli e delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.»;

t) all’articolo 71, comma 1, le parole «agli agenti e agli agenti scelti» sono sostituite dalle seguenti: «agli agenti, agli agenti scelti e agli assistenti,»;

u) all’articolo 74:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione per merito straordinario dei funzionari.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al personale con qualifica di commissario capo del ruolo direttivo o di commissario capo tecnico del ruolo direttivo tecnico che si trovi nelle condizioni previste dal comma 1 possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.»;

v) all’articolo 75-bis, comma 1, le parole «per il personale della carriera dei» sono sostituite dalle seguenti: «per i»;

z) alla tabella A sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente, la parola «628» è sostituita dalla seguente: «658»;

2) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente le parole «dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure;» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure;», dopo le parole «a livello regionale» sono aggiunte le seguenti: «o interregionale» e le parole: «; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse;

3) nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto, le parole «Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure, nonché di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza;» sono sostituite dalle seguenti: «Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza;», le parole «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni;» e le parole «; direttore di sezione nell’ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali» sono soppresse;

4) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di commissario capo, di commissario e di vice commissario, la parola «1550 a decorrere dal 1° gennaio 2027» sono sostituite dalle seguenti: «1.520 a decorrere dal 1° gennaio 2027»;

5) nella colonna di destra, alla riga relativa al ruolo degli ispettori le parole «17.901 18.611 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)» sono sostituite dalle seguenti: «17.481 18.191 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)»;

6) alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Ispettore superiore-sostituto ufficiale di p.s.» sono sostitute dalle seguenti: «Ispettore superiore»;

7) alla voce «ruolo degli ispettori» le parole «Sostituto commissario-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono sostitute dalle seguenti: «Sostituto commissario» e nella colonna di destra, alla riga relativa alla qualifica di Sostituto commissario le parole «5.900» sono sostituite dalle seguenti: «5.720»;

8) alla voce «Dotazione complessiva ispettori», nella colonna di destra, le parole «23.801 24.511 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)» sono sostituite dalle seguenti: «23.201 23.911 (a decorrere dal 1° gennaio 2027)»;

9) alla voce «Ruolo degli agenti e assistenti», nella colonna di destra, la parola «50.270» è sostituita dalla seguente: «50.270 51.870 (a decorrere dal 1° gennaio 2020)».

Art. 4

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole «lettera d) sono» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d) possono essere» e dopo le parole «servizio sanitario» sono inserite le seguenti: «, sicurezza cibernetica»;

2) al comma 4-bis, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Le mansioni e le funzioni di cui al comma 1 includono, comunque, anche le attività accessorie necessarie al pieno svolgimento dei compiti di istituto.»;

b) all’articolo 4, comma 4-bis, al primo periodo, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque» e la parola «precedenti» è sostituita dalle seguenti: «1, 2, 3 e 4»;

c) all’articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l’acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

d) qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

3) al comma 3, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;

4) al comma 6, al primo periodo, dopo le parole «servizi di polizia» sono aggiunte le seguenti: «prestano giuramento e» e, al secondo periodo, le parole «agenti tecnici.» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.»;

5) al comma 8, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,»;

d) dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:

«5-bis (Dimissioni dal corso per la nomina ad agente tecnico). – 1. Sono dimessi dal corso:

a) gli allievi che non superano gli esami di fine corso di cui all’articolo 5, comma 6;

b) gli allievi che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quarantacinque giorni se l’assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; in quest’ultimo caso gli allievi, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo.

Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. Gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al periodo di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l’amministrazione.»;

e) all’articolo 20-ter:

1) al comma 1, dopo le parole «mansioni esecutive» sono inserite le seguenti: «, anche qualificate e complesse,»;

2) al comma 3, al primo periodo, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;

f) all’articolo 20-quater:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui al comma 1 quando ne consentano l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole.

L’esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell’ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell’inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.

Quelli non coperti per l’ammissione al corso di formazione professionale di cui all’articolo 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).»;

3) al comma 6, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», dopo le parole «comma 1 lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «, del presente articolo», dopo le parole «dei corsi di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1» sono soppresse;

4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. La facoltà di rinunciare all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di formazione. L’esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l’assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui al comma 1 relative all’annualità immediatamente successiva.

7-ter. I posti non assegnati ai sensi del comma 7-bis sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui al comma 7-bis, primo periodo, sino al giorno precedente l’inizio del corso di formazione.»;

g) all’articolo 20-quinquies:

1) al comma 1, alla lettera c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 20-quater.»;

2) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Il personale che non supera gli esami di fine corso è restituito al servizio d’istituto ed ammesso di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo.»;

h) all’articolo 20-sexies, comma 1, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

i) all’articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alla lettera a), le parole «nel limite del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al sessanta per cento e non inferiore al cinquanta per cento» e alla lettera b), le parole «nel limite del cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non superiore al cinquanta per cento e non inferiore al quaranta per cento»;

2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Al fine di garantire l’organico sviluppo della progressione del personale del ruolo degli ispettori tecnici, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica del medesimo ruolo. Sulla base degli esiti del concorso pubblico, il concorso interno è bandito in modo che il numero complessivo degli ispettori tecnici che accedono al ruolo attraverso il concorso interno e attraverso la riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»;

l) all’articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al concorso pubblico di cui all’articolo 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado che consente l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all’esercizio dell’attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre;

d) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

3) al comma 8, dopo le parole «all’acquisizione», sono aggiunte le seguenti: «di crediti formativi universitari per il conseguimento», le parole «di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca» sono soppresse, e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Gli allievi vice ispettori tecnici possono frequentare le lezioni e sostenere gli esami anche presso le istituzioni universitarie, con vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione, anche in strutture diverse dagli istituti di istruzione o da altre strutture dell’Amministrazione.»;

4) al comma 9, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento» sono sostituite dalla seguente: «e»;

5) al comma 10, le parole «tirocinio applicativo» sono sostituite dalle seguenti: «tirocinio operativo di prova», le parole «periodo di prova» sono sostituite dalle seguenti: «periodo di tirocinio operativo di prova» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Dell’esito del tirocinio operativo di prova si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»;

m) all’articolo 25-ter, comma 5, le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 del presente articolo»;

n) all’articolo 25-quater, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono dimessi dai corsi di formazione tecnico-professionale di cui agli articoli 25-bis, commi 8 e 8-bis, e 25-ter, comma 4, gli allievi che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non superano gli esami di fine corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta o novanta giorni, anche non consecutivi, rispettivamente per i frequentatori dei corsi di durata semestrale e per quelli di durata biennale, elevati, per questi ultimi, a centoventi giorni nell’ipotesi di assenza determinata da infermità contratta durante il corso ovvero da infermità dipendente da causa di servizio. In caso di dimissioni per assenze causate da tali infermità, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica. Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica. I frequentatori provenienti dai ruoli del personale della Polizia di Stato, dimessi dal corso per infermità o altra causa indipendente dalla propria volontà sono ammessi di diritto, per una sola volta, a partecipare al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva.»;

o) all’articolo 28, comma 1, le parole «primo biennio» sono sostituite dalla seguente: «periodo»;

p) all’articolo 31, comma 1, la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei»;

q) all’articolo 31-bis, comma 1, al primo periodo, la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «otto» e, al secondo periodo, le parole «triennali previste dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle seguenti: «triennali o delle lauree magistrali o specialistiche da indicarsi con decreto del Ministro dell’interno, nell’ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.»;

r) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce «RUOLO DEI ISPETTORI TECNICI» la parola «DEI» è sostituita dalla seguente «DEGLI» e, nella colonna di destra, le parole «Ispettore Tecnico n. 900» sono sostituite dalle seguenti: «Ispettore Tecnico n. 1.320» e le parole «Sostituto Commissario Tecnico n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto Commissario Tecnico n. 580»;

b) alla voce «CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA», nella colonna relativa al ruolo tecnico dei chimici, il numero «23» è sostituito dal seguente: «22» e nella colonna relativa al ruolo tecnico dei biologi, le parole «30 (40)*» sono sostituite dalle seguenti: «29 (39)*»;

c) alla voce «Dirigente generale tecnico», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il simbolo «*» è soppresso ovunque ricorra;

2) il numero «1» è sostituito dal seguente «2»;

3) le parole «La copertura del posto di dirigente generale tecnico rende indisponibile un posto nella qualifica di dirigente superiore tecnico in uno dei cinque ruoli tecnici» sono soppresse.

Art. 5

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339

Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, primo comma, dopo le parole «a domanda» sono aggiunte le seguenti: «o d’ufficio, utilizzato in servizi d’istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta, oppure, in mancanza,»;

b) all’articolo 5, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il personale di cui al primo comma appartenente al ruolo degli ispettori deve indicare, nella domanda, il settore tecnico nel quale intende transitare. E’ comunque ammesso, successivamente, a sostenere la prova prevista per il transito nel settore supporto logistico-amministrativo il personale che non abbia superato la prova teorica o pratica prevista per gli altri settori tecnici.».

Art. 6

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240

Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, al comma 1, le parole «dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici, dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,»;

b) all’articolo 13, al comma 1, le parole «dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «del godimento dei diritti civili e politici, dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,»;

c) all’articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani con età massima di quaranta anni, in possesso del godimento dei diritti civili e politici, e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle qualità di condotta di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

d) all’articolo 15-quinquies, la rubrica «Orchestrale primo livello «coordinatore» è sostituita dalla seguente: «Orchestrale sostituto commissario tecnico coordinatore» e al comma 1, le parole «primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «sostituti commissari tecnici»;

e) alla tabella F, alla voce Qualifiche del personale della Banda Musicale della Polizia di Stato le parole «orchestrale primo livello» sono sostituite dalle seguenti: «orchestrale sostituto commissario tecnico»;

f) la «tabella G» è sostituita dalla «tabella G» di cui alla «tabella 1», allegata al presente decreto legislativo.

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole «Commissariati distaccati» sono aggiunte le seguenti: «di pubblica sicurezza» e dopo le parole «Autorità locale di pubblica sicurezza» è aggiunto il punto fermo «.»;

b) all’articolo 2-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l’organico sviluppo della progressione del personale della carriera dei funzionari, il numero dei posti annualmente messi a concorso ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 è determinato considerando la complessiva carenza nella dotazione organica della carriera. Sulla base degli esiti del concorso per commissario, il concorso per vice commissario è bandito in modo che il numero complessivo dei funzionari che accedono alla carriera attraverso il concorso interno e attraverso le riserve nel concorso pubblico di cui all’articolo 3, comma 4, non superi il cinquanta per cento dei posti complessivamente messi a concorso in ciascun anno.»;

c) all’articolo 3:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole «dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» sono sostituite dalle seguenti: «dei diritti civili e politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico ai sensi di quanto previsto dal comma 2.» e, al terzo periodo, le parole «morali e» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»;

3) al comma 3, le parole «. Con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

4) al comma 4, le parole «, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole «ad indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «a contenuto giuridico»;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

d) all’articolo 4:

1) al comma 4, primo periodo, le parole «, con verifica finale,» sono soppresse, e al secondo periodo le parole «valutazione positiva del dirigente dell’ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.» sono sostituite dalle seguenti: «verifica finale del dirigente dell’ufficio, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 6.»;

2) al comma 6, le parole «, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell’esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli» sono sostituite dalle seguenti: «e i criteri», dopo le parole «verifica finale di tirocinio operativo» sono aggiunte le seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,» e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

3) al comma 8, la parola «sedi» è sostituita dalla seguente: «province» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse;

e) all’articolo 5:

1) al comma 1, alla lettera e), dopo le parole «Polizia di Stato,» sono inserite le seguenti: «per gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio,»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I commissari la cui assenza oltre i centottanta giorni è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l’accesso alla qualifica.»;

f) all’articolo 5-bis:

1) la rubrica «Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.» è sostituita dalla seguente: «Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso interno.»;

2) al comma 1, le parole «della laurea triennale o a contenuto giuridico di cui al comma 2, ovvero della laurea magistrale o specialistica di cui all’articolo 3, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «delle lauree di cui al comma 2», le parole «nell’aliquota prevista» sono soppresse, le parole «il venti per cento riservato al» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento riservato al», le parole «l’ottanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il sessanta per cento» e la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell’ambito delle classi di laurea triennale o di laurea magistrale o specialistica individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell’articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la laurea triennale o la laurea magistrale o specialistica si considera a contenuto giuridico qualora sia stata conseguita sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi.»;

4) al comma 3, le parole «Con il decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

g) all’articolo 5-ter:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione sono determinate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6.»;

2) al comma 6, le parole «sedi disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «province indicate dall’Amministrazione» e le parole «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando» sono soppresse;

3) al comma 7, le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;

h) all’articolo 6:

1) al comma 1, alla lettera a), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le parole «esame finale» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti delle procedure di cui alla presente lettera e alla successiva lettera b).», le parole «con almeno sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sei anni» e dopo le parole «commissario capo;» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre;»;

2) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», dopo le parole «di cui alla lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del presente comma», le parole «indicate dal decreto di cui all’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «indicate dall’articolo», dopo le parole «medesima qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre» e la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le promozioni a vice questore aggiunto decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di fine corso.»;

4) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«Nella graduatoria di inizio corso, i commissari capo selezionati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al comma 1, lettera a), precedono quelli vincitori del concorso interno di cui alla successiva lettera b). I commissari capo che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l’assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»;

5) al comma 4, dopo le parole «comma 1, lettera a)» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo», le parole «di inizio e» sono soppresse e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

i) all’articolo 7:

1) al comma 1, le parole «nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;

2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

l) all’articolo 9:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a dirigente superiore»;

2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono soppresse e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;

3) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

m) all’articolo 10, dopo le parole Amministrazione centrale della pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero in almeno un ufficio con funzioni finali o con funzioni strumentali e di supporto e in almeno un ufficio nell’ambito dell’Amministrazione centrale della pubblica sicurezza.»;

n) al Titolo II Carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, alla rubrica del Capo I sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «di Polizia»;

o) all’articolo 31:

1) al comma 1, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e», le parole «dai provvedimenti di cui ai» sono sostituite dalla seguente: «dai» e le parole «morali e» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «Con il provvedimento di cui all’articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell’interno,»;

3) al comma 3, le parole «Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» e le parole «. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste» sono sostituite dalle seguenti: «, le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali,»;

4) al comma 4, le parole «, determinati con le modalità stabilite dal decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 3,» sono soppresse;

5) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

p) all’articolo 32:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione iniziale per l’immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6.»;

3) al comma 4, le parole «, con verifica finale,» sono soppresse, le parole «valutazione positiva» sono sostituite dalle seguenti: «verifica finale», la parola «decreto» è sostituita dalla seguente: «regolamento» e dopo le parole «comma 6» sono aggiunte le seguenti: «, del cui esito si tiene conto in sede di redazione del rapporto informativo annuale ai sensi dell’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»;

q) all’articolo 33:

1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «esame finale.» sono sostituite dalle seguenti: «esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.», le parole «con almeno sette anni di effettivo servizio di commissario capo tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo tecnico» e dopo le parole «commissario capo tecnico» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le promozioni a direttore tecnico capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di fine corso. I commissari capo tecnici che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l’assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i commissari capo tecnici, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»;

3) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

r) all’articolo 34:

1) al comma 1, le parole «nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;

2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

s) all’articolo 36:

1) alla rubrica, le parole «alla qualifica di» sono sostituite dalla seguente: «a»;

2) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e», le parole «, alla stessa data,» sono soppresse e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;

3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

t) all’articolo 36-bis, comma 1, al primo periodo, dopo le parole «all’articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «del presente decreto legislativo» e il secondo periodo è soppresso;

u) all’articolo 44, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis. Ai direttori degli Uffici sanitari provinciali con qualifica di primo dirigente medico, o ai funzionari medici da essi incaricati, spettano, per il personale della Polizia di Stato e limitatamente alle attribuzioni di cui all’articolo 1880 decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui al precedente articolo 199;»;

v) all’articolo 46:

1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole «dei diritti» sono aggiunte le seguenti: «civili e» e, al terzo periodo, le parole «morali e» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «Con il regolamento di cui all’articolo 3, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento del Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,», le parole «medici veterinari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia» e le parole «. Con il decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all’articolo 3, comma 3, sono previste» sono sostituite dalla virgola «,» e le parole «tra cui» sono soppresse;

3) al comma 2-bis:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il venti per cento dei posti disponibili per l’accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell’iscrizione all’albo professionale e con un’età non superiore a quaranta anni, in possesso dei requisiti attitudinali richiesti.»;

b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Per il concorso per l’accesso alla qualifica di medico, le riserve di cui al primo periodo sono destinate, per la metà, al personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l’altra metà al restante personale con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni. Per il concorso per l’accesso alla qualifica di medico veterinario, la riserva di cui al primo periodo è destinata al personale con un’anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.»;

c) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati, per motivi diversi dall’inidoneità psico-fisica, espulsi o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresì, ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi.»;

z) all’articolo 47:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione iniziale per l’immissione nelle carriere dei medici e medici veterinari di Polizia»;

2) al comma 1, terzo periodo, le parole «medici veterinari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «medici veterinari di Polizia»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale sono determinate con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6.»;

4) al comma 3, le parole «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «a un quarto.»;

aa) all’articolo 48:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e le parole «con esame finale.» sono sostituite delle seguenti: «con esame finale, ferma restando, per coloro che superano il corso, la collocazione in ruolo secondo gli esiti dello scrutinio.»;

2) al comma 1, secondo periodo, le parole «in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre anni e sei mesi e sei anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «che abbia compiuto, rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre, almeno due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di medico principale e sette anni e sei mesi nella qualifica di medico veterinario principale.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le promozioni a medico capo e a medico veterinario capo decorrono a tutti gli effetti, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi e sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di fine corso. I medici principali e i medici veterinari principali che non frequentano il corso per un periodo superiore a cinque giorni, anche non consecutivi, non conseguono la promozione, salvo che l’assenza sia determinata da maternità, da gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o da altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, o da infermità dipendente da causa di servizio o contratta durante il corso. In tali ultimi casi, i medici principali e i medici veterinari principali, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi a frequentare il primo corso dirigenziale successivo.»;

4) al comma 4, dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo» e le parole «con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6.»

bb) all’articolo 49:

1) al comma 1, le parole «nell’ambito dei posti disponibili al 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre» e dopo le parole «nella qualifica.» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.»;

2) al comma 2, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

cc) all’articolo 51:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a dirigente superiore medico».

2) al comma 1, le parole «La promozione a» sono sostituite dalle seguenti: «La promozione alla qualifica di», dopo le parole «posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;

3) al comma 3, dopo le parole «hanno effetto» sono aggiunte le seguenti: «, rispettivamente, dal 1° luglio e» e le parole «dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.» sono sostituite dalla seguente: «successivi.»;

dd) all’articolo 53, comma 1, le parole «ai ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia», le parole «e 10,» sono soppresse e dopo le parole «articoli 13, 27, 28 e 28-bis» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, con esclusione dei funzionari medici veterinari, quelle di cui all’articolo 10»;

ee) all’articolo 52-bis, la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari di Polizia.»;

ff) l’articolo 55-bis è abrogato;

gg) all’articolo 57, comma 2, le parole «Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza,» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 6,» e dopo le parole «di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

hh) dopo l’articolo 59 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis (Criteri di valutazione per gli scrutini). – 1. Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, il coefficiente complessivo minimo di idoneità di cui all’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera di cui all’articolo 59 del presente decreto legislativo.

I criteri di valutazione di cui all’articolo 62, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, applicati negli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° gennaio, trovano applicazione anche per gli scrutini le cui promozioni hanno decorrenza dal 1° luglio del medesimo anno.

Ai fini degli scrutini di cui al presente decreto legislativo, i titoli risultanti dallo stato matricolare sono valutabili con riferimento al quinquennio precedente l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle promozioni.

In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, i titoli di studio e le abilitazioni professionali sono valutabili senza limiti di tempo, purché conseguiti non oltre il giorno precedente alla decorrenza delle promozioni.

Il coefficiente di anzianità di cui all’articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli, e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni.

Per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, ai vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.

Per le promozioni a dirigente superiore e qualifiche equiparate, ai primi dirigenti e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al comma 5 è assegnato nella misura di punti due, di punti quattro e di punti sei per i funzionari ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica precedente.»;

ii) la Tabella 6 è soppressa.

Capo II

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri

Sezione I

Disposizioni generali e comuni

Art. 8

Custodia della bandiera dell’Arma dei carabinieri

All’articolo 97 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il comma 3 è soppresso.

Art. 9

Qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 179 è inserito il seguente:

«Art. 179-bis (Sospensione delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza). – 1. La sospensione dall’impiego comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all’atto della riassunzione in servizio.

Il provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico comporta la sospensione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che sono ripristinate all’atto della riacquisizione dell’idoneità al servizio.»;

b) all’articolo 993, al comma 4 dopo le parole: «amministrazione e l’innovazione» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la non riacquisizione delle qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza».

Art. 10

Reclutamento

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 641, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ferma restando la competenza del Ministero della difesa nel conferimento della qualifica di perito selettore di cui al comma 1, secondo periodo l’Arma dei carabinieri svolge in autonomia i relativi corsi.»;

b) dopo l’articolo 645 è inserito il seguente:

«Art. 645-bis (Disposizioni ulteriori sui concorsi nell’Arma dei carabinieri). – 1. L’Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell’ultimo ciclo, l’anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;

Qualora la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo carabiniere di cui all’articolo 783 del presente codice ovvero di cui all’articolo 957 del regolamento, a tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento più favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dall’articolo 784»;

c) all’articolo 2196-quinquies il comma 3-quater è soppresso.

Art. 11

Stato giuridico

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 949:

1) al comma 1 le parole: «commissione permanente di avanzamento integrata da tre appuntati da lui designati» sono sostituite dalle seguenti: «commissione di valutazione e avanzamento, integrata da tre appuntati scelti individuati dal presidente della citata commissione tra i membri supplenti del ruolo appuntati e carabinieri con maggiore anzianità assoluta e relativa»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Se non provvede l’ufficiale diretto, la proposta di cui al comma 1 può essere avanzata anche dagli altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»;

b) all’articolo 950:

1) al comma 1:

1.1) la parola: «fisica» è sostituita con le seguenti: «psico-fisica»;

1.2) dopo le parole: «servizio incondizionato,» sono aggiunte le seguenti: «congedo obbligatorio per maternità»;

1.3) dopo le parole: «procedimento disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «di stato»;

1.4) dopo le parole: «ferma volontaria.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora venga accolta la domanda di prolungamento della ferma del militare imputato in procedimento penale per delitto non colposo, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) per il militare in congedo obbligatorio per maternità, non può superare il periodo concesso ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»;

2.2) lettera b), le parole «sottoposto a procedimento penale o disciplinare» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato»;

3) al comma 3:

3.1) la parola: «fisica» è sostituita con le seguenti: «psico-fisica»;

3.2) dopo le parole: «procedimento penale o disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «di stato»;

3.3) dopo le parole: «precedentemente contratta.» sono aggiunte le seguenti: «In caso di conclusione del procedimento penale con sentenza o decreto penale irrevocabili ovvero con provvedimento di archiviazione, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione del procedimento disciplinare, qualora avviato.»;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La concessione del beneficio del prolungamento della ferma nei confronti del militare imputato per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare di stato di cui al comma 1, qualora delegata ai comandanti di corpo, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o altra autorità delegata.».

Art. 12

Avanzamento

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1051, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il personale dell’Arma dei carabinieri imputato in un procedimento penale per delitto non colposo e ammesso al prolungamento della ferma volontaria ai sensi dell’articolo 950, non è inserito nell’aliquota di avanzamento o valutato per l’avanzamento, fino all’ammissione in servizio permanente.»;

b) all’articolo 1072-bis, al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) cinque per i ruoli normali delle Armi varie dell’Esercito, del Corpo di stato maggiore della Marina e dei naviganti dell’Arma aeronautica;»;

2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) sette per il ruolo normale dell’Arma dei carabinieri;»;

c) all’articolo 1084-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per il personale dell’Arma dei carabinieri, la promozione di cui al comma 1 è altresì attribuita, su istanza dell’interessato, anche ai militari cessati a domanda e collocati in ausiliaria o nella riserva fino al 31 dicembre 2014, che non hanno potuto beneficiare di alcuna promozione, a vario titolo, all’atto della cessazione dal servizio.».

Sezione II

Ruoli degli ufficiali

Art. 13

Formazione

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 737, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

b) all’articolo 737-bis, comma 1 le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Art. 14

Avanzamento

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

a) dopo il quadro I (specchio A) della tabella 4 è aggiunta la tabella 4 – quadro I (specchio A-bis) di cui alla tabella 2 allegata al presente decreto;

b) il quadro I (specchi B e C) della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro I (specchi B e C) di cui alle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.

Sezione III

Ruoli degli ispettori

Art. 15

Reclutamento

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 679, comma 2-bis:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il 20 per cento dei posti mediante concorsi interni, riservati:

1) nel limite massimo del 60 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che ricoprano il grado apicale;

2) nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti al ruolo sovrintendenti in servizio permanente che rivestono il grado di vice brigadiere e brigadiere»;

2) alla lettera c), dopo le parole: «appuntati e carabinieri» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;

3) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

«2-ter. La posizione di stato di cui al comma 2-bis, lettere b) e c), deve essere mantenuta fino al termine del relativo corso di formazione.»;

b) all’articolo 683:

1) al comma 2, le parole: «di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei» sono sostituite dalle seguenti: «del corso di cui all’articolo 685»;

2) al comma 3:

2.1) le parole: «lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;

2.2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I posti rimasti scoperti nei concorsi di cui all’articolo 679, comma 2-bis, lettera b), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui all’articolo 679, comma 2-bis, lettera c) e viceversa.»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. I brigadieri che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall’articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 1), possono partecipare al concorso previsto dall’articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), bandito nel medesimo anno solare.»;

4) al comma 4, lettera b) le parole: «comma 1, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2, lettera d)»;

c) all’articolo 685:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima, della durata non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, della durata non inferiore a mesi sei, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.»;

2) al comma 2:

2.1) lettera a), dopo le parole: «lettera b,» sono aggiunte le seguenti: «numero 1),»;

2.2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) ai sensi dell’articolo 679, comma 2-bis, lettera b), numero 2), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d’esame previste dall’articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso;»;

d) all’articolo 689:

1) al comma 1, le parole: «consistente in un prova scritta e una prova orale» sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La commissione assegna un punto di merito espresso in trentesimi. L’idoneità si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l’idoneità ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso.».

Art. 16

Formazione

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 766, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o dell’autorità da questi delegata»;

b) all’articolo 767, comma 1 le parole: «dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri o dell’autorità da questi delegata».

Art. 17

Ruoli

All’articolo 848 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Comando di stazione nell’ambito delle varie organizzazioni funzionali è prerogativa del personale del ruolo ispettori.».

Art. 18

Avanzamento

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1293:

1) al comma 1, lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 anni»;

2) al comma 3, lettera b) le parole: «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»;

b) all’articolo 1325-bis, al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) nell’ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;

c) il quadro VI della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro VI di cui alla tabella 5 allegata al presente decreto legislativo;

d) il quadro IX della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro IX di cui alla tabella 6.1 allegata al presente decreto legislativo.

Sezione IV

Ruolo dei sovrintendenti

Art. 19

Ruoli

All’articolo 849 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dopo le parole: «mansioni esecutive,» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse,».

Art. 20

Avanzamento

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1325-ter:

1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) nell’ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;

b) all’articolo 1299 le parole: «a brigadiere e brigadiere capo, è stabilito in 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilito in:

a) 4 anni per l’avanzamento al grado di brigadiere;

b) 5 anni per l’avanzamento al grado di brigadiere capo.»;

c) il quadro VII della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro VII di cui alla tabella 6.2 allegata al presente decreto legislativo;

d) il quadro X della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 – quadro X di cui alla tabella 6.3 allegata al presente decreto legislativo.

Sezione V

Ruolo degli appuntati e carabinieri

Art. 21

Dotazione organica

All’articolo 800 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 4, il numero «58.877» è sostituito con il seguente: «60.617».

Art. 22

Avanzamento

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1311, al comma 4, il secondo periodo: «Per il personale di cui ai commi precedenti, ai soli fini del computo degli anni utili all’avanzamento, si applicano le norme previste per l’avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti.» è soppresso;

b) all’articolo 1325-quater, al comma 1:

1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) nell’ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo».

Sezione VI

Norme di coordinamento e transitorie

Art. 23

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2196-ter, al comma 3, lettera b) le parole: «a indirizzo giuridico» sono soppresse»;

b) all’articolo 2196-quinquies:

1) dopo il comma 3-quater sono aggiunti i seguenti:

«3-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri, in deroga a quanto previsto dall’articolo 690, comma 4, è incrementato, con le modalità di cui all’articolo 692, per 3.500 unità soprannumerarie complessive, suddivise in:

a) 500 unità per l’anno 2020, di cui 450 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi;

b) 600 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di cui 550 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi;

c) 900 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di cui 850 tratte dagli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale e 50 da quelli che ricoprano gli altri gradi.

3-sexies. Al fine del completo riassorbimento delle unità soprannumerarie di cui al precedente comma, il numero massimo delle stesse è fissato:

a) al 31 dicembre 2025, in 2.900 unità;

b) al 31 dicembre 2026, in 2.300 unità;

c) al 31 dicembre 2027, in 1.700 unità;

d) al 31 dicembre 2028, in 1.100 unità;

e) al 31 dicembre 2029, in 500 unità;

f) al 31 dicembre 2030, in 0 unità.

Fino al 31 dicembre 2024, la durata dei corsi di cui agli articoli 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà.»;

2) al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «I brigadieri capo possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all’articolo 679, comma 2-bis, lettera b), banditi fino all’anno 2021.».

Art. 24

Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2211-bis:

1) al comma 1 la parola: «2021» è sostituita con la seguente: «2020»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A-bis), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).»;

b) all’articolo 2212-ter, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis) Dal 1° gennaio 2022 e sino al 31 dicembre 2031, la dotazione del grado di generale di divisione del ruolo forestale iniziale è fissata in 2 unità.»;

c) all’articolo 2212-quaterdecies:

1) al comma 2, lettera b) la parola: «informativo» è soppressa;

2) al comma 4 la parola: «informativo» è soppressa;

3) al comma 5 la parola: «informativo» è soppressa;

d) all’articolo 2214-quater:

1) al comma 3, la parola: «Al» è sostituita con la seguente: «Fino al 31 dicembre 2020, al»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Dal 1° gennaio 2021, al personale dei ruoli forestali dell’Arma dei carabinieri che ne fa richiesta entro il 31 dicembre 2020, si applicano i limiti per la cessazione dal servizio previsti dagli articoli 924 e 928. Ai colonnelli del ruolo forestale iniziale si applica il limite fissato dall’articolo 928, comma 1, lettera d).

3-ter. Per il personale che, per effetto dell’applicazione del comma 3-bis, raggiunge il limite di età per la cessazione dal servizio nell’anno 2021, la domanda è presentata entro il 31 marzo 2020.»;

3) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. La ripartizione dei posti di cui al comma 15 è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio, garantendo in ogni caso la devoluzione di almeno un posto per ciascuna categoria riservataria.».

Art. 25

Disposizioni transitorie in materia di avanzamento

Al codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 2212-sexiesdecies sono aggiunti i seguenti:

«Art. 2212-septiesdecies (Istituzione dei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). – 1. Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell’Arma dei carabinieri, dall’anno 2020 sono istituiti i ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori, forestale degli ispettori e forestale dei periti.

Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 è quello di maresciallo ordinario.

Per gli anni 2020 e 2021 è autorizzata l’immissione nei ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unità suddivise equamente per ogni annualità, così ripartite:

a) 576 per il ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori;

b) 20 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale degli ispettori;

c) 4 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale dei periti.

Le unità immesse sono considerate a tutti gli effetti in soprannumero rispetto all’organico complessivo degli ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell’articolo 800.

La somma delle consistenze effettive dei sovrintendenti dell’Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma 1 non può superare la consistenza organica fissata dal comma 3 dell’articolo 800.

Art. 2212-octiesdecies (Modalità di immissione nei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti). – 1. Per le immissioni nei ruoli straordinari a esaurimento di cui all’articolo 2212-septiesdecies dall’anno 2020 all’anno 2021, gli ispettori e i periti sono tratti con il grado di maresciallo, mediante concorso per titoli dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri, appartenenti rispettivamente al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo forestale dei sovrintendenti e al ruolo forestale dei revisori, aventi anzianità di grado e qualifica uguale o antecedente al 31 dicembre 2019 e in possesso di un’età anagrafica non inferiore a 55 anni e non superiore a 59.

I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale, sono:

a) ammessi a frequentare un corso, anche con modalità telematica, di durata non superiore a 30 giorni;

b) nominati maresciallo con anzianità relativa stabilita nell’ordine determinato dalla graduatoria finale di tale corso, con decorrenza dalla data di fine corso.»;

b) all’articolo 2243-bis, al comma 3 la parola: «2007» è sostituita dalla seguente: «2010»;

c) all’articolo 2243-ter, al comma 2 la parola: «2007» è sostituita dalla seguente: «2010»;

d) all’articolo 2243-quater:

1) al comma 1, dopo le parole: «obblighi di comando» sono aggiunte le seguenti: «per l’avanzamento al grado di colonnello»;

2) al comma 2, dopo le parole: «obblighi di comando» sono aggiunte le seguenti: «per l’avanzamento al grado di colonnello»;

e) all’articolo 2243-sexies, al comma 3 le parole: «e generale» sono soppresse;

f) all’articolo 2247-bis:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera a) le parole: «e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata più anziano del medesimo ruolo» sono soppresse;

1.2) la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) la Commissione ordinaria d’avanzamento dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 1045, è integrata da un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell’Arma dei carabinieri.»;

2) al comma 8-bis, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) nell’ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;

3) al comma 9-bis:

3.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «6 anni»;

3.2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) nell’ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;

4) al comma 10-bis:

4.1) alla lettera a) le parole: «8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «5 anni»;

4.2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) nell’ultimo triennio non abbiano riportato una condanna definitiva per delitto non colposo»;

g) all’articolo 2247-quinquies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l’avanzamento ad anzianità di cui all’articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, quattro anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.»;

h) all’articolo 2247-septies, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il comma 3 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l’avanzamento ad anzianità di cui all’articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di capitano e sette anni nel grado di maggiore.»;

i) all’articolo 2247-octies, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il comma 1 si interpreta nel senso che le permanenze minime previste per l’avanzamento ad anzianità di cui all’articolo 1055 sono stabilite in due anni nel grado di sottotenente, cinque anni nel grado di tenente, sette anni nel grado di Capitano e cinque anni nel grado di Maggiore.»;

l) all’articolo 2250-quater, al comma 2, la parola: «2032» è sostituita con la seguente: «2033»;

m) all’articolo 2252:

1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l’armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall’articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2020 e 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/7 della dotazione organica del ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri di cui all’articolo 800, comma 2.»;

3) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:

«9-quater. I marescialli capo dell’Arma dei carabinieri inclusi nell’aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado promossi nell’anno. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all’articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2019, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

9-quinquies. I marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di maresciallo maggiore, a decorrere dal 31 dicembre 2019, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 9-quater.

9-sexies. Al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo, i marescialli capi con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, se giudicati idonei, sono promossi al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1295, in ordine di ruolo, a decorrere dal giorno successivo al compimento del periodo minimo, previsto dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX.

9-septies. Per il personale che riveste il grado di maresciallo capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2018, ovvero i marescialli ordinari che hanno conseguito il grado di maresciallo capo con l’aliquota del 31 dicembre 2019, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta per la promozione al grado di maresciallo maggiore, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, è di 6 anni.»;

n) dopo l’articolo 2252 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 2252-bis (Regime transitorio dell’avanzamento al grado di maresciallo capo). – 1. I marescialli ordinari con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013 avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047. Se giudicati idonei sono promossi in ordine di ruolo prendendo posto dopo l’ultimo dei promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2019.

Art. 2252-ter (Rivalutazione del personale giudicato non idoneo all’avanzamento). – 1. I militari inclusi nell’aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2019 e giudicati non idonei sono nuovamente valutati e a tal fine inclusi nell’aliquota del 31 dicembre 2020. I medesimi, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalità e decorrenze attribuite ai parigrado con i quali sono stati portati in avanzamento.»;

o) all’articolo 2253-bis:

1) nella rubrica, le parole: «e perito superiore scelto» sono soppresse;

2) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, non compreso nell’aliquota straordinaria di cui ai commi 3, 4 e 5, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, secondo le modalità previste dagli articoli 1295-bis, 2247-decies e 2247-undecies, al compimento di cinque anni di servizio effettivo, maturati anche nella qualifica di ispettore superiore e di perito superiore del Corpo forestale dello Stato.

9-ter. I marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, avendo compiuto il periodo di permanenza minimo nel grado previsto dal comma 9-bis, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell’articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso con l’aliquota del 31 dicembre 2019.

9-quater. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2253-ter, comma 4-quater, lettere e), f) e g), i marescialli maggiori promossi:

a) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 e il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l’aliquota del 31 dicembre 2016, sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell’articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale di cui al comma 9-ter;

b) ai sensi dell’articolo 2252, commi 2 e 4 sono inclusi in una aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2021 e valutati dalla commissione di cui all’articolo 1047. Se giudicati idonei, sono promossi al grado di luogotenente, in deroga al comma 3 dell’articolo 1295-bis, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

9-quinquies. Il personale promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell’articolo 2252, commi 6 e 7, ovvero promosso con le aliquote del 31 dicembre 2018 e del 31 dicembre 2019, consegue la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.

9-sexies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012, promosso al grado di maresciallo maggiore ai sensi dell’articolo 2252, commi 9-quater e 9-quinquies, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.

9-septies. Per il personale che rivestiva il grado di maresciallo capo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall’articolo 1293 e dalla tabella 4, quadri VI e IX, per il conseguimento del grado di luogotenente, è di 7 anni.»;

3) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. I marescialli aiutanti iscritti nel ruolo d’onore e richiamati in servizio alla data del 1° gennaio 2017 sono inquadrati nel grado di luogotenente con l’anzianità di grado posseduta.»;

p) all’articolo 2253-ter:

1) nella rubrica, le parole: «e di primo perito superiore» sono soppresse;

2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo per l’attribuzione della qualifica di carica speciale è formata un’aliquota straordinaria nella quale sono inclusi:

a) i luogotenenti con anzianità 2017, che rivestivano il grado di maresciallo maggiore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009;

b) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;

c) i luogotenenti con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019.

4-ter. Ai luogotenenti inclusi nell’aliquota straordinaria di cui al comma 4-bis è attribuita la qualifica di carica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 1325-bis, prendendo posto in ruolo dopo i pari grado promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2019.

4-quater. Al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l’attribuzione della qualifica di carica speciale, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-bis e 2247-bis, sono le seguenti:

a) per l’anno 2021, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;

b) per l’anno 2022, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

c) per l’anno 2023, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

d) per l’anno 2024, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

e) per l’anno 2025, i marescialli maggiori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

f) per l’anno 2026, il personale promosso al grado di maresciallo aiutante perché risultato compreso nel novero dei posti disponibili per l’aliquota del 31 dicembre 2016;

g) per l’anno 2027, il personale promosso al grado di maresciallo maggiore, ai sensi dell’articolo 2252, commi 2 e 6.»;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori e dei periti dell’Arma dei carabinieri.»;

q) all’articolo 2253-quater:

1) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel grado tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020.

9-ter. I vice brigadieri risultati idonei nell’aliquota di cui al comma 9-bis, conseguono la promozione a brigadiere con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2020.

9-quater. Al fine di assicurare l’armonico sviluppo dei ruoli, l’aliquota di valutazione per l’anno 2020, sarà formata dai vice brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016.

9-quinquies. I brigadieri promossi ai sensi del comma 9-quater sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo quelli promossi ai sensi del comma 9-ter.»;

2) al comma 10:

2.1) lettera a), i numeri 4) e 5) sono soppressi;

2.2) lettera b), i numeri 4) e 5) sono soppressi;

3) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

«10-bis. Al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo, alla data del 1° gennaio 2020 è formata un’aliquota straordinaria per la promozione a brigadiere capo, nella quale sono inclusi i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010. Gli stessi, se giudicati idonei, sono promossi in ordine di ruolo con decorrenza giuridica e amministrativa dal 1° gennaio 2020.

10-ter. Al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado di brigadiere capo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 1299, sono così formate:

a) per l’anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011, i quali, se promossi, prendono posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 10-bis;

b) per l’anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;

c) per l’anno 2022, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

d) per l’anno 2023, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

e) per l’anno 2024, i brigadieri promossi ai sensi del comma 9-ter, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.

10-quater. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 10-bis e 10-ter si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»;

r) all’articolo 2253-quinquies:

1) al comma 4:

1.1) lettera a), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi;

1.2) lettera b), i numeri 4), 5), 6), 7) e 8) sono soppressi;

2) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo per l’attribuzione della qualifica speciale, è formata un’aliquota straordinaria, nella quale sono inclusi:

a) i brigadieri capo del ruolo sovrintendenti e del ruolo forestale sovrintendenti:

1) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

2) promossi ai sensi dell’articolo 2253-quater, comma 1;

3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;

b) i brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori:

1) già revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

2) che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.

5-ter. Ai brigadieri capo inclusi nell’aliquota straordinaria di cui al comma 5-bis, è attribuita la qualifica speciale a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 1325-ter.

5-quater. Attribuite le promozioni di cui al comma 5-bis, al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo, in deroga alla permanenza nel grado prevista dagli articoli 1325-ter e 2247-bis, sono inclusi in aliquota di valutazione per l’attribuzione della qualifica speciale:

a) per l’anno 2020, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012, prendendo posto nel ruolo dopo i parigrado di cui al precedente comma 5-ter;

b) per l’anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

c) per l’anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

d) per l’anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

e) per l’anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

f) per l’anno 2025, i brigadieri capo promossi ai sensi dell’articolo 2253-quater, comma 10-bis, che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010.

5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater si applicano anche al personale dei corrispondenti ruoli forestali.»;

s) all’articolo 2253-septies, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Gli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2019, in deroga al periodo di permanenza nel grado previsto dal comma 4 e dall’articolo 1325-quater, conseguiranno i requisiti temporali per l’avanzamento al grado superiore dopo:

a) 4 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto entro e non oltre il 31 dicembre 2016 e non rientrano nella previsione di cui ai commi 1 e 2;

b) 5 anni di anzianità nel grado, se sono stati promossi al grado di appuntato scelto dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;

6-ter. Al personale di cui al comma 6-bis, lettera a), che alla data del 31 dicembre 2019 ha già compiuto 4 anni di permanenza nel grado, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1325-quater da parte dalla commissione di cui all’articolo 1047, viene conferita la qualifica di qualifica speciale con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, o dell’autorità da questi delegata, con decorrenza dal 1° gennaio 2020.».

Capo III

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza

Art. 26

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3 è aggiunto, infine, il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 24.263 unità.»;

b) all’articolo 4, comma 2-bis, la parola: «otto» è sostituita dalla parola: «cinque»;

c) all’articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità del Corpo della guardia di finanza, le assunzioni nel ruolo iniziale del predetto Corpo possono essere effettuate, anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica del medesimo ruolo, entro il limite delle vacanze esistenti nei ruoli sovrintendenti e ispettori. Le conseguenti posizioni di soprannumero che si determinano nel ruolo appuntati e finanzieri sono riassorbite per effetto delle cessazioni e dei passaggi, per qualunque causa, del personale del predetto ruolo a quelli superiori.»;

d) all’articolo 6, comma 1:

1) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»;

2) alla lettera i), le parole: «delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;

3) alla lettera l), dopo le parole: «Pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,» e dopo le parole: «Forze armate o di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre»;

e) all’articolo 7:

1) al comma 2:

1.1) dopo le parole: «soccorso alpino» sono aggiunte le seguenti: «e della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»;

1.2) le parole: «il predetto Servizio» sono sostituite dalle seguenti: «le predette specialità nel limite massimo di 180 unità annuali, ferma restando la dotazione organica di cui all’articolo 3»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorso il termine di cui al comma 3, lettera c), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validità.»;

f) all’articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole: «i lavori della commissione» sono aggiunte le seguenti: «permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter»;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull’avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.»;

g) all’articolo 18:

1) al comma 2, dopo le parole: «svolge mansioni esecutive,» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse,»;

2) al comma 3-bis, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;

h) all’articolo 21, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «sesto»;

i) all’articolo 28, comma 2, lettera c), la parola: «quinto» è sostituita dalla seguente: «quarto»;

l) all’articolo 36:

1) al comma 1, lettera b):

1.1) al numero 6), le parole: «delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;

1.2) dopo il numero 8) è aggiunto il seguente:

«8-bis) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»;

1.3) numero 9), dopo le parole: «pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,» e dopo le parole: «Forze Armate o di Polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il contingente per il quale si concorre»;

2) dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a esecutore e archivista in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, è richiesto:

a) il possesso di un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per il personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite anagrafico massimo è elevato a 45 anni;

b) di non essere stati giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.»;

m) all’articolo 37:

1) al comma 4:

1.1) alinea, le parole: «, per ricoprire» sono soppresse;

1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) nel massimo di un quinto dei posti messi a concorso e comunque nel limite delle vacanze organiche nel ruolo ispettori nell’anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo, fermo restando il numero di assunzioni annualmente autorizzate secondo quanto previsto dalla normativa vigente;»;

1.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall’inizio del corso di cui all’articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Decorso il termine di cui al comma 4, lettera b), le graduatorie redatte al termine del concorso cessano di avere validità.»;

n) all’articolo 46, comma 4, le parole: «nei venti giorni dall’inizio» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo corrispondente a un nono della durata»;

o) all’articolo 48, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma, il periodo indicato all’articolo 28, comma 2, lettera c), è pari a un sesto della durata del corso.»;

p) all’articolo 49:

1) al comma 5:

1.1) le parole: «all’art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;

1.2) dopo le parole: «da tre appuntati» sono aggiunte le seguenti: «scelti qualifica speciale»;

2) al comma 8:

2.1) le parole: «inidoneità fisica» sono sostituite dalle seguenti: «inidoneità psico-fisica»;

2.2) dopo le parole: «al servizio incondizionato» sono aggiunte le seguenti: «, congedo obbligatorio per maternità»;

2.3) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Qualora la ferma sia prolungata per imputazione in procedimento penale, la concessione di tale beneficio non condiziona le valutazioni concernenti la successiva istanza di ammissione in servizio permanente e non preclude la possibilità di disporre il proscioglimento dalla ferma.»;

3) al comma 9:

3.1) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) per l’ispettore in congedo obbligatorio per maternità, non può superare il periodo concesso ai sensi dell’articolo 16 o dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;»;

3.2) alla lettera b), le parole: «sottoposto a procedimento penale o» sono sostituite dalle seguenti: «imputato in procedimento penale ovvero sottoposto a procedimento»;

4) al comma 10:

4.1) le parole: «l’idoneità fisica» sono sostituite dalle seguenti: «l’idoneità psico-fisica»;

4.2) dopo la parola: «incondizionata» sono aggiunte le seguenti: «, quello nei cui confronti sia terminato il periodo di congedo obbligatorio per maternità»;

4.3) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In caso di conclusione del procedimento penale, la domanda può essere presentata soltanto successivamente alla definizione della conseguente posizione disciplinare.»;

5) al comma 13:

5.1) la parola: «art.» è sostituita dalla seguente: «articolo»;

5.2) dopo le parole: «successivi concorsi» sono aggiunte le seguenti: «indetti dalla Guardia di finanza»;

5.3) le parole: « «ispettori» della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: « «ispettori» o degli esecutori, compreso l’archivista, della Banda musicale del medesimo Corpo»;

q) all’articolo 56:

1) al comma 1, dopo le parole: «dall’articolo 55, comma 2,» sono aggiunte le seguenti: «lettere a), b) e c),»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Se eccezionalmente la commissione di cui al comma 1 ritenga di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull’avanzamento sospende la valutazione, indicandone i motivi.»;

r) all’articolo 68-bis:

1) al comma 1:

1.1) all’alinea, dopo le parole: «appuntati e finanzieri,» sono aggiunte le seguenti: «compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione,»;

1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) dal contingente ordinario a quello di mare, se in possesso dell’idoneità fisica richiesta per l’arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima, e previo superamento di apposito esperimento marinaresco. In tal caso, la relativa decisione è assunta anche tenendo conto della conoscenza di aspetti del settore nautico desumibile dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo e di quanto previsto al comma 1-bis, lettera a);»;

1.3) alla lettera b):

1.3.1) al numero 1), prima delle parole: «dichiarato dall’autorità sanitaria» è aggiunta la seguente: «se»;

1.3.2) il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.»;

1.4) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Con determinazioni del Comandante generale:

a) fermi restando i requisiti di cui al comma 1, lettera a), per il passaggio dal contingente ordinario a quello di mare può essere stabilita l’età anagrafica massima, comunque non superiore a 35 anni, di cui devono essere in possesso gli aspiranti all’atto della presentazione della domanda;

b) all’esito della definizione della procedura di cui al comma 1, è disposto il transito di contingente.»;

1.5) il comma 3 è abrogato;

s) all’articolo 80-ter sono inseriti, infine, i seguenti commi:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai vincitori dello stesso concorso che hanno frequentato corsi di formazione articolati in più cicli aventi identico ordinamento didattico per effetto di quanto previsto dal bando concorsuale emanato in data antecedente a quella di entrata in vigore del medesimo comma 1, qualora tali cicli siano stati avviati successivamente a tale ultima data.

1-ter. Qualora la facoltà di cui al comma 1 sia esercitata per i corsi formativi per allievo finanziere di cui all’articolo 8, a tutti i frequentatori è riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria prevista dal comma 5 del predetto articolo 8.».

Le tabelle A, D/1, D/2 e G allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle A, D/1, D/2 e G di cui alle tabelle 7, 8, 9 e 10 allegate al presente decreto legislativo.

Art. 27

Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di transito prevista dall’articolo 36, comma 33, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i militari della Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della riserva di complemento, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 234 e della legge 27 febbraio 1955, n. 84, sono rispettivamente iscritti nel corrispondente ruolo del congedo relativo al ruolo normale – comparto speciale.»;

b) all’articolo 5:

1) al comma 1:

1.1) all’alinea, dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo»;

1.2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;

c-ter) assenza di tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all’articolo 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;»;

1.3) alla lettera e):

1.3.1) dopo le parole: «presso una pubblica amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare,»;

1.3.2) dopo le parole: «Forze armate e di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine alla vita di bordo o al volo, qualora compatibili con il comparto, la specializzazione o la specialità per cui si concorre»;

1.4) alla lettera f), le parole: «delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53»;

1.5) dopo la lettera g-sexies) è aggiunta la seguente:

«g-septies) non trovarsi, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della guardia di finanza.». Conseguentemente, alla lettera g-sexies), il punto fermo «.» è sostituito dal punto e virgola «;»;

2) al comma 2, dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 e di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287, per la partecipazione ai concorsi per la nomina a maestro direttore e vice direttore in servizio permanente della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza, è richiesto:

a) il possesso di un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 40. Per i concorrenti che siano già componenti della Banda musicale della Guardia di finanza si prescinde dal predetto limite di età;

b) il non essere stati rinviati d’autorità o espulsi da precedenti corsi di formazione per ufficiale del Corpo della guardia di finanza o giudicati non idonei a prestare servizio nel medesimo complesso bandistico.»;

4) al comma 4:

4.1) dopo le parole: «ufficiale in servizio permanente» è aggiunta la seguente: «effettivo»;

4.2) dopo le parole: «un dodicesimo della durata del corso stesso.» è aggiunto il seguente periodo: «Decorsi i termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie redatte al termine dei concorsi cessano di avere validità.»;

5) al comma 6, dopo le parole: «nomina ad ufficiale» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente effettivo»;

c) all’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nell’ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b), il Comandante generale della guardia di finanza può destinare fino al 25 per cento dei posti a favore degli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri del medesimo Corpo che, nell’ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, sono stati impiegati quali specializzati nei servizi navale e aereo e risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito una delle lauree specialistiche o magistrali previste dal decreto di cui all’articolo 5, comma 2;

b) essere in possesso di una delle specializzazioni dei predetti servizi navale o aereo;

c) aver riportato nell’ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»;

d) all’articolo 6-bis:

1) al comma 2, le parole: «gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali di complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri anche ausiliari»;

2) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente periodo:

«L’ufficiale allievo ammesso a ripetere il secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato superamento degli esami è immesso in servizio con la medesima anzianità assoluta dei colleghi del corso con cui ha ultimato il ciclo formativo ed è iscritto in ruolo secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio dello stesso corso.»;

3) al comma 11, dopo la parola: «rinvio» sono aggiunte le seguenti: «o l’espulsione»;

e) all’articolo 6-ter, comma 3, dopo le parole: «di cui all’articolo 6-bis, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»;

f) all’articolo 9:

1) al comma 1:

1.1) dopo le parole: «titoli di studio specialistici o abilitativi,» sono aggiunte le seguenti: «individuati dal bando di concorso tra quelli»;

1.2) le parole: «35° anno» sono sostituite dalle seguenti: «32° anno»;

2) comma 3, dopo le parole: «di cui all’articolo 6-bis, commi 6, 7, 8» sono aggiunte le seguenti: «, 11»;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli ufficiali medici del ruolo tecnico-logistico-amministrativo accedono ai corsi di specializzazione unicamente ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta ferma la facoltà del Corpo della guardia di finanza di autorizzare, a domanda dell’interessato, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato prima dell’assunzione in servizio presso il medesimo Corpo secondo le modalità previste dall’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»;

g) all’articolo 10, comma 1, lettera a), dopo le parole: «né eccedere, comunque,» sono aggiunte le seguenti: «per ciascun comparto,»;

h) all’articolo 11, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

«6-ter. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo che, per esigenze dell’amministrazione, previa domanda, sono ammessi a corsi di dottorato di ricerca universitari sono vincolati a rimanere in servizio per una durata pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del dottorato. Il vincolo della ferma decorre dalla data di ammissione ai corsi e la durata dello stesso è aumentata dell’eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta, ancora da espletare.

6-quater. Fermi restando i casi di proscioglimento dalla ferma normativamente previsti, gli obblighi di servizio contratti dagli allievi ufficiali, dagli ufficiali allievi e dagli ufficiali in applicazione del presente articolo e degli articoli 964, 965 e 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 vincolano i medesimi al servizio nell’ambito del Corpo della guardia di finanza. L’assunzione presso altre Pubbliche amministrazioni, che determina la cessazione del rapporto di impiego, può avvenire esclusivamente al termine del periodo di ferma contratto con il medesimo Corpo della guardia di finanza.»;

i) dopo l’articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis (Impiego degli ufficiali del ruolo normale – comparto aeronavale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo). – 1. Gli ufficiali del ruolo normale – comparto aeronavale sono impiegati nei servizi aereo e navale della Guardia di finanza. In caso di perdita della specializzazione o per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi o logistici attinenti a tali servizi.

Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono impiegati in incarichi propri del comparto e della specialità di appartenenza. Per motivi di servizio possono essere impiegati in compiti addestrativi e operativi attinenti alla specialità di appartenenza.»;

l) all’articolo 15, comma 1, dopo le parole: «con propria determinazione» sono aggiunte le seguenti: «e, per l’espletamento delle proprie attività, possono avvalersi della competente articolazione tecnica del Comando Generale»;

m) all’articolo 21:

1) al comma 7-bis, lettera b):

1.1) al numero 1), le parole: «seconda aliquota» sono sostituite dalle seguenti: «prima aliquota – 2^ e 3^ valutazione»;

1.2) al numero 2), dopo la parola: «prima» sono aggiunte le seguenti: «aliquota – 1^ valutazione, seconda»;

2) al comma 7-ter, le parole: «risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «risultino iscritti in ruolo, con il grado di generale di divisione, altri due ufficiali»;

3) dopo il comma 7-quater è inserito il seguente:

«7-quinquies. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono iscritti in distinte graduatorie di merito in relazione:

a) alla specialità, fino al grado di colonnello;

b) al comparto, per il grado di generale di brigata.»;

n) all’articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Approvazione degli atti delle Commissioni di avanzamento)»;

2) i commi 4 e 5 sono abrogati;

o) all’articolo 23:

1) il comma 1 è abrogato;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Qualora per un determinato grado siano previste, nello stesso anno, promozioni a scelta e ad anzianità, le stesse sono disposte dando la precedenza agli ufficiali da promuovere a scelta.»;

3) al comma 3:

3.1) le parole: «iscritti nel quadro di avanzamento a scelta» sono sostituite dalla seguente: «promossi»;

3.2) le parole: «22, comma 4, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «30, comma 2-bis, lettera a)»;

p) all’articolo 24:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Annullamento della valutazione)»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La valutazione degli ufficiali collocati nella graduatoria di merito in posizione utile per la promozione a scelta ovvero giudicati idonei per la promozione ad anzianità che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nel comma 3 dell’articolo 18 è annullata.»;

3) al comma 2, le parole: «sospendere la promozione dell’ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «annullare la valutazione degli ufficiali di cui al comma 1»;

4) il comma 3 è abrogato;

5) al comma 4, le parole: «della sospensione della promozione» sono sostituite dalle seguenti: «dell’annullamento della valutazione»;

6) al comma 5, le parole: «di sospensione della promozione e» sono soppresse e la virgola dopo le parole: «comma 1» è soppressa;

q) all’articolo 25:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Perdita dei requisiti per la promozione)»;

2) al comma 1:

2.1) le parole: «iscritto nel quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «, valutato per l’avanzamento al grado superiore,»;

2.2) le parole: «decreto per l’avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «decreto per la promozione»;

2.3) le parole: «cancellazione dal quadro» sono sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione»;

3) al comma 2, le parole: «Ministro dell’economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;

4) il comma 3 è abrogato;

5) al comma 4, le parole: «cancellato dal quadro» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 nei cui confronti è annullata la valutazione»;

6) al comma 5, le parole: «avvenuta cancellazione» sono sostituite dalle seguenti: «annullamento della valutazione» e la parola: «determinata» è sostituita dalla seguente: «determinato»;

r) all’articolo 26:

1) alla rubrica, le parole: «Formazione dei quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Promozioni»;

2) al comma 1:

2.1) le parole: «Il Comandante generale forma i quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Sono conferite le promozioni»;

2.2) le parole da: «. In tal caso» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e, in tal caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre da tale anno.»;

3) al comma 2:

3.1) le parole: «Qualora un ufficiale sia cancellato dal quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora nei confronti di un ufficiale sia annullata la valutazione»;

3.2) le parole: da «subentra nel quadro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce titolo alla promozione il parigrado collocato nella graduatoria di merito dopo l’ultimo degli ufficiali già in posizione utile per l’avanzamento al grado superiore.»;

s) all’articolo 28:

1) al comma 1:

1.1) all’alinea, le parole: «la formazione dei quadri di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «l’avanzamento al grado superiore»;

1.2) alla lettera b), le parole: «non iscritti in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «e non promossi»;

1.3) alla lettera c):

1.3.1) le parole: «da valutare o» sono sostituite dalle seguenti: «nei cui confronti è stata sospesa la valutazione nell’anno precedente o da»;

1.3.2) le parole: «la sospensione della valutazione o della promozione» sono sostituite dalle seguenti: «l’annullamento della valutazione»;

2) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

«c-ter) gli ufficiali nei cui confronti è cessata la causa impeditiva che ne aveva determinato l’esclusione da aliquote per precedenti annualità.». Conseguentemente, alla lettera c-bis), il punto fermo «.» è sostituito dal punto e virgola «;»;

3) al comma 3, le parole: «costituisce elemento preminente» sono sostituite dalle seguenti: «assume particolare rilevanza»;

4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. I generali di brigata del ruolo normale – comparto ordinario, già valutati almeno quattro volte per l’avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell’ultima valutazione nell’ultimo terzo della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l’esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.

3-ter. I colonnelli del ruolo normale – comparto ordinario, già valutati almeno quattro volte per l’avanzamento al grado superiore e iscritti in occasione dell’ultima valutazione nella seconda metà della relativa graduatoria di merito, possono optare irrevocabilmente per l’esclusione dalle aliquote di valutazione formate per gli anni successivi.

3-quater. I tenenti colonnelli del ruolo normale – comparto ordinario che, in occasione della 3^ valutazione nella terza aliquota, sono iscritti nella seconda metà della graduatoria di merito non sono ulteriormente valutati nel servizio permanente effettivo.»;

5) al comma 5:

5.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati non idonei all’avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali giudicati non idonei all’avanzamento»;

5.2) le parole: «la formazione del quadro normale di avanzamento» sono sostituite dalla seguente: «l’avanzamento»;

5.3) le parole: «e, qualora idonei ed iscritti in quadro,» sono sostituite dalle seguenti: «. Gli ufficiali giudicati idonei e utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta,»;

6) al comma 6:

6.1) le parole: «Gli ufficiali, giudicati per la seconda volta non idonei all’avanzamento,» sono sostituite dalle seguenti: «Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all’avanzamento»;

6.2) le parole: «iscritti in quadro,» sono sostituite dalle seguenti: «utilmente posizionati nella relativa graduatoria di merito, in caso di valutazione a scelta, sono»;

t) all’articolo 29, il comma 3 è abrogato;

u) all’articolo 30:

1) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «A partire dall’aliquota di valutazione per il 2020, la decorrenza delle promozioni a scelta è fissata al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’aliquota di valutazione.»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Sulla scorta delle graduatorie di merito e degli elenchi degli idonei, si procede all’attribuzione della promozione:

a) agli ufficiali valutati a scelta nell’ordine della graduatoria di merito e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto legislativo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da conferire;

b) agli ufficiali valutati ad anzianità e giudicati idonei secondo l’ordine di ruolo.»;

v) all’articolo 31:

1) alla rubrica, la parola: «ulteriori» è sostituita dalla parola: «le»;

2) al comma 1:

2.1) la parola: «ulteriori» è soppressa;

2.2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le promozioni aggiuntive al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario sono ripartite tra le tre aliquote, in misura non superiore all’unità, con determinazione del Comandante generale.»;

z) all’articolo 32:

1) al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «per infermità dipendente da causa di servizio» sono aggiunte le seguenti: «ovvero in aspettativa con riconoscimento dell’anzianità di servizio»;

2) al comma 2, lettera b), le parole: «sospesa la promozione» sono sostituite dalle seguenti: «annullata la valutazione» e le parole: «comma 2» sono soppresse;

aa) all’articolo 33, comma 1:

1) le parole: «e, comunque, non oltre un anno dalla data della sospensione stessa» sono soppresse;

2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La posizione dell’ufficiale, in ogni caso, è presa nuovamente in esame l’anno successivo.»;

bb) all’articolo 34, comma 6, le parole: «dal quadro di avanzamento» sono sostituite dalle seguenti: «dall’anno»;

cc) all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I riferimenti all’avvenuta iscrizione ovvero non iscrizione nei quadri di avanzamento contenuti in altre disposizioni normative, applicabili al Corpo della guardia di finanza, si intendono riferiti al posizionamento nelle graduatorie di merito stabilite dal presente decreto legislativo, rispettivamente, utile ovvero non utile per la promozione al grado superiore.»;

dd) all’articolo 64, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Agli ufficiali superiori medici che dirigono uffici sanitari del Corpo della guardia di finanza spettano, in relazione al personale del medesimo Corpo e limitatamente alle attribuzioni di cui all’articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, i compiti previsti per le infermerie presidiarie di cui all’articolo 199 del predetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».

La tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dalla tabella 1a di cui alla tabella 11.1 allegata al medesimo decreto;

b) dal 30 settembre 2027, dalla tabella 1 di cui alla tabella 11.2 allegata al presente decreto legislativo.

La tabella 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è sostituita dalla tabella 4 di cui alla tabella 11.3 allegata al presente decreto legislativo a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Art. 28

Altre modifiche normative

Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: «per ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.» sono sostituite dalle seguenti: «a favore del personale della Guardia di finanza, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonché per lo sviluppo di attività di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie.».

Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887:

a) all’articolo 5, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79:

a) all’articolo 31, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Il personale della banda musicale è esonerato dal portare al seguito l’armamento in dotazione in occasione di concerti o altre attività esterne cui è chiamata la banda medesima.»;

b) all’articolo 32, comma 2, le parole: «iscritto in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo»;

c) all’articolo 33, comma 2, le parole: «iscritto in quadro» sono sostituite dalle seguenti: «giudicato idoneo».

Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68:

a) all’articolo 7, comma 2, le parole: «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

b) all’articolo 8-bis:

1) comma 1, le parole: «Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Agli ufficiali appartenenti al ruolo normale»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter.

1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, ove impiegato nell’ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.»;

3) comma 5, dopo le parole: «gli ufficiali» sono aggiunte le seguenti: «del ruolo normale»;

4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza:

a) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall’impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico;

b) delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado.

6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in congedo della categoria dell’ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell’articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall’Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di cui al presente articolo. Per il medesimo personale sono escluse le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti.».

Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2136, comma 1, alla lettera m), dopo le parole: «l’articolo 911» sono aggiunte le seguenti: «e 911-bis»;

b) all’articolo 2138, comma 3, le parole: «regolamento per il Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza»;

c) all’articolo 2139, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le aspiranti agli arruolamenti nel Corpo della guardia di finanza che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte nell’ambito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione agli accertamenti per l’idoneità al servizio ai sensi del regolamento di cui al comma 3 e, se previste, alle prove di efficienza fisica ovvero di idoneità al servizio nelle specializzazioni del Corpo, sono ammesse, d’ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti o prove nell’ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate.

1-ter. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del comma 1-bis sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione. La relativa posizione di graduatoria nell’ambito del corso originario è determinata sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine del periodo di formazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Gli effetti economici della nomina sono riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.

1-quater. Le vincitrici dei concorsi per la nomina a ufficiale del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rinviate ai sensi del comma 1-bis, sono nominate con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione e iscritte in ruolo nell’ordine della graduatoria di merito del concorso originario. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Una volta ultimato il corso di formazione, sono iscritte in ruolo, previa rideterminazione dell’anzianità relativa con riferimento al corso originario, sulla base del punto di classificazione finale riportato al termine dello stesso corso.»;

d) all’articolo 2144, comma 1, la parola: «subalterni» è sostituita dalle seguenti: «sottotenenti e tenenti»;

e) all’articolo 2145, comma 5, le parole: «che devono essere» sono soppresse;

f) all’articolo 2149:

1) al comma 1, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo d’armata e dei generali di divisione»;

2) al comma 2, lettera a), le parole: «degli ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «dei generali di corpo d’armata e dei generali di divisione»;

3) al comma 3, lettera a), le parole: «ufficiali generali e colonnelli» sono sostituite dalle seguenti: «generali di corpo d’armata e generali di divisione»;

4) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-bis. Rientrano tra gli accertamenti preliminari di cui all’articolo 1392, comma 2, anche i pareri gerarchici dei livelli superiori a quello che ha rilevato la mancanza.

8-ter. Per i militari del Corpo della guardia di finanza il procedimento disciplinare di stato è disciplinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ferme restando le disposizioni contenute nel presente Codice.».

Capo IV

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 29

Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395

Alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Corpo di polizia penitenziaria dispone di:

a) reparti presso istituti penitenziari, scuole e servizi;

b) centri di reclutamento;

c) scuole ed istituti di istruzione;

d) magazzini per il vestiario, per l’equipaggiamento e per il casermaggio.»;

b) all’articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole «all’interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e tutela la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari e delle strutture del Ministero della giustizia individuate con decreto del Ministro» ed è aggiunto infine il seguente periodo: «Collabora con la magistratura di sorveglianza operando presso ogni Tribunale e Ufficio di sorveglianza; assiste il magistrato del pubblico ministero presso gli uffici di esecuzione istituiti nell’ambito delle Procure della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, nonché delle Procure generali presso le Corti di appello.»;

2) al comma 3, le parole «non possono comunque essere impiegati in compiti che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere impiegati in attività amministrative di supporto e direttamente connesse ai servizi di istituto»;

c) all’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera a) le parole «di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «della giustizia»;

b) alla lettera b) le parole «per la grazia e la giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «per la giustizia»;

c) alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: «e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità limitatamente al contingente assegnato»;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e, limitatamente al contingente assegnato al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dal direttore generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;

d) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, le parole «istituti di prevenzione e di pena» sono sostituite dalle seguenti: «istituti penitenziari»

2) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza delle strutture ove espletano i servizi istituzionali».

Art. 30

Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) carriera dei funzionari»;

b) all’articolo 4, comma 4, la parola «otto» è sostituita dalla seguente «cinque»;

c) all’articolo 5, comma 1, lettera c), sono premesse le seguenti parole: «efficienza e»;

d) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole «delle qualifiche di vice sovrintendente e di sovrintendente» sono sostituite dalle seguenti: «del ruolo dei sovrintendenti» e dopo le parole «mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti «anche qualificate e complesse»;

2) al comma 5-bis la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;

e) all’articolo 18, comma 1, lettera c), dopo le parole «infermità contratta durante il corso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio,»;

f) all’articolo 20, la parola «cinque» è sostituita dalla seguente «quattro»;

g) all’articolo 23 , comma 2, le parole «direttore dell’area sicurezza» sono soppresse;

h) all’articolo 24, comma 3, prima delle parole «idoneità fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»;

i) all’articolo 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel caso in cui l’assenza è dovuta a gravi infermità, anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attività giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all’articolo 16»;

l) all’articolo 30 la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei»;

m) all’articolo 30-bis la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «otto»;

n) l’articolo 47 è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione e servizi della Giustizia minorile e di comunità e dell’esecuzione penale esterna). – 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso provveditorati regionali, servizi, scuole, istituti di istruzione dell’Amministrazione penitenziaria e servizi dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, è compilato:

a) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale o dal direttore della scuola o del servizio;

b) per il personale del ruolo degli assistenti e degli agenti dal funzionario del Corpo di polizia penitenziaria dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo è espresso dal primo dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione dal quale il personale dipende»;

o ) l’articolo 47-bis è abrogato;

p) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni). – 1. Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni è compilato dal comandante del reparto. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore.»;

q) l’articolo 48-bis è abrogato;

r) all’articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria» sono soppresse e le parole «fra i dirigenti in servizio presso lo stesso Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti «fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»;

2) al comma 3, le parole «dell’Amministrazione penitenziaria inquadrati nella nona qualifica funzionale» sono sostituite dalle seguenti «del Corpo di polizia penitenziaria»;

s) all’articolo 56, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell’ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel più breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonché, alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinché, nell’esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell’idoneità psico-fisica ad attività istituzionali connesse alla detenzione o all’uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all’impiego. Con decreto del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità che assicurano l’adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all’articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facoltà dell’Amministrazione di effettuare, tramite l’articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l’idoneità psico-fisica previste dalle norme in vigore.»;

t) all’articolo 76, comma 7, le parole «Il direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti «Il Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria» le parole «due funzionari appartenenti all’amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti «due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria»;

u) all’articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, dopo le parole «Visite mediche» sono aggiunte le seguenti: «Prove di efficienza fisica»;

2) al comma 1, dopo le parole «alla visita medica» sono aggiunte le seguenti: «alle prove di efficienza fisica»;

3) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le modalità per lo svolgimento delle prove per l’accertamento dell’efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione è individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse»;

v) all’articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole «tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria» e le parole «tre funzionari con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti «tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»;

2) al comma 2 le parole «un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore all’VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»;

3) al comma 3 le parole «tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari»;

4) al comma 4 le parole «un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria»;

5) al comma 6 le parole «con decreto del Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti «con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse»;

6) al comma 9 le parole «con ordinanza del direttore dell’ufficio centrale del personale del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria»;

7) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Fino all’effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»;

z) all’articolo 103 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 7 le parole «tra i funzionari con la qualifica di dirigente superiore, e da altri quattro membri scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore alla VIII, in servizio presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria» sono sostituite dalle seguenti: «fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»;

2) al comma 8 le parole «un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria»;

3) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Fino all’effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari»;

aa) all’articolo 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4 le parole «da un funzionario dirigente dell’Amministrazione penitenziaria che la presiede, da due funzionari di qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari»;

2) al comma 6 le parole «da un funzionario dell’amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla VIII» sono sostituite dalle seguenti: «da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria»;

3) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Fino all’effettiva disponibilità dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.»;

bb) all’articolo 108, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse e i commi 4 e 5 sono abrogati»;

cc) all’articolo 123, comma 1, lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia Penitenziaria le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia Penitenziaria.»;

dd) la tabella A recante dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria è sostituita dalla tabella A di cui alla tabella 12 allegata al presente decreto legislativo.

Art. 31

Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449

Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede»;

b) alla lettera b) le parole «che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse» sono soppresse;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

«2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto di istruzione e il direttore generale della formazione»;

3) al comma 3 la lettera c) è soppressa;

b) all’articolo 15, comma 1, lettera a), dopo le parole «il direttore dell’istituto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il comandante del reparto quando rivesta la qualifica di primo dirigente».

Art. 32

Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alle lettere a), b) e c) ove ricorre la parola «penitenziario» è sostituita dalle parole: «di Polizia penitenziaria»;

2) alla lettera d), le parole «commissario coordinatore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria»;

3) alla lettera e), le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di Polizia penitenziaria»;

4) alla lettera f) dopo le parole «primo dirigente» sono aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»;

5) alla lettera g) dopo le parole «dirigente superiore» sono aggiunte le seguenti: «di Polizia penitenziaria»;

6) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) dirigente generale di Polizia penitenziaria»;

b) dopo l’articolo 5, è aggiunto il seguente:

«Art. 5-bis (Direzioni generali della Polizia penitenziaria). – 1. Presso il Dipartimento Amministrazione penitenziaria sono istituite la Direzione generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria e la Direzione Generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, alle quali sono preposti i dirigenti generali di Polizia penitenziaria nominati a norma dell’articolo 13-sexies.»;

c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria). – 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, i funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ricoprono gli incarichi di cui al presente articolo svolgendo i relativi compiti con proporzionata responsabilità decisionale e apporto professionale.

Ai funzionari con qualifica di commissario sono conferiti gli incarichi di: vice-comandante di reparto di istituto penitenziario; coordinatore di nucleo locale traduzione e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico non superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Amministrazione della giustizia minorile e di comunità.

Ai funzionari con qualifica di commissario capo sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di terzo livello e di istituto penale per i minorenni di terzo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello; coordinatore di nucleo locale traduzioni e piantonamenti presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; funzionario addetto agli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.

Ai funzionari con qualifica di dirigente aggiunto sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di secondo livello e di istituto penale per i minorenni di secondo livello; vice comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto negli istituti di istruzione dell’Amministrazione penitenziaria; direttore di sezione degli uffici, servizi e scuole della Amministrazione penitenziaria e dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità.

Ai funzionari con qualifica di dirigente sono conferiti gli incarichi di: comandante di reparto di istituto penitenziario di primo livello, comandante di reparto di istituto penale per i minorenni di primo livello; vice-comandante di reparto e presso gli istituti penitenziari sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni e piantonamenti interprovinciale, provinciale o cittadino; comandante di reparto nelle scuole dell’Amministrazione penitenziaria; vice direttore degli uffici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità non sede di incarico superiore; direttore di sezione di maggiore rilevanza degli uffici dell’Amministrazione penitenziaria, dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità; comandante di nucleo negli uffici distrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità.

Ai funzionari con qualifica di primo dirigente sono conferiti gli incarichi di: direttore di istituto di istruzione; comandante di reparto della scuola superiore dell’esecuzione penale; direttore dell’ufficio sicurezza personale e vigilanza; comandante del nucleo investigativo centrale; capo della segreteria tecnica del capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria; vice direttore del gruppo operativo mobile; comandante di reparto di istituto penitenziario sede di incarico superiore; comandante di nucleo traduzioni interprovinciale, provinciale o cittadino di maggiore rilevanza; direttore di divisione nelle direzioni generali della Amministrazione penitenziaria e dell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità e nei provveditorati regionali; vice direttore dell’ufficio sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore dell’area sicurezza nei centri per la giustizia minorile e comandante di nucleo negli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna e di comunità; vice consigliere ministeriale presso il vice capo e i direttori generali dell’Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità.

Ai funzionari con qualifica di dirigente superiore sono conferiti gli incarichi di: vice direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria; vice direttore generale del personale e delle risorse; vice direttore generale della formazione; direttore del gruppo operativo mobile; direttore degli uffici sicurezza e traduzioni nei provveditorati regionali; direttore del servizio sicurezza dell’ufficio del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

Ai funzionari con qualifica di dirigente generale sono attribuiti gli incarichi di: direttore generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria; direttore generale dei servizi logistici e tecnici del Corpo di polizia penitenziaria.

Ai funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di primo dirigente inclusa, sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell’area della sicurezza anche emanando, nell’ambito delle direttive impartite dal direttore dell’istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l’azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate. Sovrintende altresì all’organizzazione dei servizi ed all’operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell’armamento e dell’equipaggiamento.

Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell’ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell’ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell’istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo, coordinando l’azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati.

Sovrintende altresì all’organizzazione dei servizi ed all’operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell’armamento, dell’equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.

I funzionari del Corpo di polizia penitenziaria svolgono, altresì, compiti di formazione, istruzione e addestramento del personale e di direttore dei poligoni di tiro. Essi possono essere destinati, in relazione alla qualifica rivestita, ad organismi interforze.»;

d) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, dopo le parole «dell’idoneità fisica e psichica», sono aggiunte le seguenti: «nonché a prove di efficienza fisica»;

2) al comma 8, dopo le parole «modalità di formazione delle graduatorie», sono aggiunte le seguenti: «nonché le prove di efficienza fisica»;

e) all’articolo 9, comma 4, le parole «è effettuata previa valutazione positiva del direttore dell’istituto, del servizio o dell’ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «è fatta, previa verifica finale, con determinazione del comandante di reparto presso il quale è stato effettuato il tirocinio, quando rivesta la qualifica di primo dirigente, altrimenti dal direttore di istituto, nei modi stabiliti con il decreto previsto dal comma 7»;

f) all’articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;

2) al comma 3, le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;

g) all’articolo 13-bis:

1) alla rubrica, le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente»;

2) al comma 1:

a) le parole «commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalla seguente: «dirigente»;

b) le parole «commissario coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto»;

h) all’articolo 13-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole «dei posti disponibili» sono aggiunte le seguenti: «al 30 giugno e» e dopo le parole «effettivo servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze»;

i) all’articolo 13-quater sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole «posti disponibili al» sono aggiunte le seguenti: «30 giugno e al» e dopo le parole «effettivo servizio nella qualifica» sono aggiunte le seguenti: «rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio del semestre successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze»;

l) all’articolo 13-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l’ammissione allo scrutinio per l’accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale nel percorso di carriera deve aver svolto più incarichi connessi alla qualifica rivestita presso reparti, nuclei, scuole, uffici o servizi dell’Amministrazione penitenziaria, della giustizia minorile e di comunità o degli uffici interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza.»;

2) dopo il comma, 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L’incarico di comando di reparto o di nucleo può essere conferito per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Lo stesso incarico può essere rinnovato una sola volta, per un periodo di tempo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque»;

m) dopo l’articolo 13-quinquies è inserito il seguente:

«Art. 13-sexies (Nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria). – 1. I dirigenti generali di Polizia penitenziaria sono nominati tra i dirigenti superiori.

Con decreto del Ministro della giustizia è costituita la commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di Polizia penitenziaria, composta dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che la presiede, dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dai direttori generali dell’amministrazione penitenziaria.

La commissione consultiva individua, nella misura non inferiore a due volte il numero dei posti disponibili, i funzionari aventi la qualifica di dirigente superiore idonei alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell’intero servizio prestato nella carriera dei funzionari, nonché dell’attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 4. Il Ministro della giustizia sceglie, in vista della proposta al Consiglio dei Ministri, fra i funzionari indicati dalla commissione.»;

n) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «dell’impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «del dipendente»;

2) al comma 2, le parole «dovrà tenere» sono sostituite dalla seguente: «tiene» e dopo le parole «sede di servizio», sono aggiunte le seguenti: «attribuendo valore di titolo preferenziale al positivo espletamento di incarichi di comando di reparto negli istituti penitenziari»;

3) al comma 4, le parole «Non è ammesso a scrutinio il personale della carriera dei funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia» sono sostituite dalle seguenti: «Non sono ammessi a scrutinio i funzionari che nei tre anni precedenti lo scrutinio abbiano»;

4) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria decide una commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro direttori generali in servizio nell’Amministrazione penitenziaria e nell’Amministrazione per la giustizia minorile e di comunità, nominati ogni triennio dal Ministro della giustizia con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nella sede centrale dell’amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento può delegare le funzioni di presidente al vice capo del Dipartimento.»;

5) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

«4-ter. La Commissione formula la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, con decreto del Capo del Dipartimento.»;

6) il comma 4-quinquies, è sostituito dal seguente:

«4-quinquies. La commissione di cui al comma 4-bis decide sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso la valutazione annuale ed il rapporto informativo»;

o) all’articolo 15, comma 1, le parole «commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti aggiunti e dirigenti»;

p) l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Valutazione annuale e rapporti informativi per la carriera dei funzionari). – 1. L’attività dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è esaminata annualmente tenendo conto dell’efficacia delle prestazioni professionali offerte nel periodo considerata in ragione dei compiti inerenti agli incarichi ricoperti e alla dignità della loro posizione nel Corpo.

Ai fini di cui al comma 1, i dirigenti superiori i primi dirigenti, i dirigenti aggiunti e i dirigenti presentano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente. La relazione è trasmessa al dirigente generale dal quale dipendono, il quale vi unisce le proprie osservazioni e la trasmette alla direzione generale del personale e delle risorse, entro il successivo 30 aprile.

Entro il successivo 30 giugno, un comitato composto da tre dirigenti generali, almeno uno dei quali del Corpo di polizia penitenziaria, costituito con decreto congiunto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, redige, sulla base della relazione presentata da ciascun dirigente e delle osservazioni del dirigente generale, una scheda di valutazione.

Il giudizio valutativo finale è espresso rispettivamente dal Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, a seconda del dipartimento presso il quale presta servizio l’interessato, entro il successivo 30 ottobre.

La scheda di valutazione comprensiva del giudizio valutativo finale è notificata a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione del giudizio valutativo finale.

La scheda di valutazione sostituisce ad ogni effetto il rapporto informativo.

I contenuti della relazione di cui al comma 2, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

L’esito negativo della valutazione comporta la revoca dell’incarico ricoperto ed è tenuta in considerazione ai fini della progressione in carriera e dell’attribuzione di nuove funzioni.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall’anno 2021, in relazione all’attività svolta nell’anno 2020.

Il rapporto informativo dei funzionari che ricoprano la qualifica di vice commissario, commissario e commissario capo è compilato dal dirigente da cui dipendano. Il giudizio complessivo è espresso dal dirigente generale da cui dipenda il dirigente.»;

q) la «tabella D» allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è sostituita dalla tabella D di cui alla «tabella 13» allegata al presente decreto legislativo.

Art. 33

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276

La «tabella F» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, è sostituita dalla tabella F di cui alla «tabella 14» allegata al presente decreto legislativo.

Art. 34

Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) carriera dei funzionari;»;

b) all’articolo 4, comma 4-bis, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

c) all’articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo le parole «svolge mansioni esecutive» sono aggiunte le seguenti: «anche qualificate e complesse»;

2) al comma 4-bis, la parola «otto» è sostituita dalla seguente: «sei»;

d) all’articolo 13 la parola «cinque» è sostituita dalla seguente «quattro»;

e) all’articolo 21 la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei»;

f) all’articolo 22 la parola «nove» è sostituita dalla seguente «otto»;

g) all’articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole «i ruoli dei direttori tecnici si distinguono» sono sostituite dalle seguenti: «la carriera dei funzionari tecnici si distingue»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La carriera dei funzionari tecnici di cui al comma 1 si articola nelle seguenti qualifiche:

a) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

b) commissario capo tecnico;

c) dirigente aggiunto tecnico;

d) dirigente tecnico;

e) primo dirigente tecnico»;

h) all’articolo 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Al funzionario con qualifica di primo dirigente tecnico è attribuito l’incarico di direttore del laboratorio centrale del DNA.»;

i) all’articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica le parole «ai ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera»;

2) al comma 1 le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «della carriera»;

l) all’articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole «nei ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera»;

2) al comma 1 le parole «dall’Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Scuola superiore dell’esecuzione penale»;

m) all’articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico»;

2) al comma 1 le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente aggiunto tecnico» e le parole «commissario tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

n) all’articolo 30-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente tecnico»;

2) al comma 1 le parole «direttore tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente tecnico» e le parole «direttore tecnico coordinatore» sono sostituite dalle seguenti «dirigente aggiunto tecnico»;

o) dopo l’articolo 30-bis è inserito il seguente:

«Art. 30-ter (Promozione a primo dirigente tecnico). – 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico di Polizia penitenziaria si consegue, nell’ambito dei posti disponibili al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di dirigente che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica rispettivamente entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre. 2. Le promozioni hanno effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi»;

p) all’articolo 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2 le parole «ai ruoli dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;

2) al comma 4 le parole «dei funzionari tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;

q) la «tabella A», allegata al decreto legislativo 9 settembre 2010, n.162, è sostituita dalla tabella A di cui alla «tabella 15» allegata al presente decreto legislativo.

Art. 35

Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria

Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con le modalità previste dall’articolo 29, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportati al regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria gli adeguamenti conseguenti all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente capo.

Capo V

Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

Art. 36

Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «di ciascun anno, dal 2017 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017» e le parole «il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «l’anno successivo,»;

b) dopo la lettera a), sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) alla copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede:

1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell’articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e superamento di un successivo corso di formazione professionale, svolto con le modalità di cui alla lettera b-bis);

2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalità previste dalla lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui alla lettera b-bis);

a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 1.500, 1.000, 750 e 750 unità soprannumerarie riassorbibili, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1), con decorrenze dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo. Al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie si provvede entro il 2026, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1), in modo che il numero massimo delle medesime posizioni sia pari a:

1) 3.060 al 31 dicembre 2023;

2) 1.802 al 31 dicembre 2024;

3) 750 al 31 dicembre 2025;

4) 0 al 31 dicembre 2026;

a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;»;

c) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole «i vincitori dei concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure» e le parole «di cui alle lettere a) e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere a), a-bis), a-ter) e», al secondo periodo le parole «Ai concorsi di cui alla lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «Alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter)» e le parole «ai concorsi già banditi, di cui alle lettere a) e b), qualora per gli stessi concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure già avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, a-ter) e b), qualora per le stesse»;

d) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente:

«b-ter) resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alle lettere a-bis) e a-ter) quando ne consentano l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente con una decorrenza più favorevole. L’esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell’ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»;

e) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla parziale copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all’articolo 3, comma 1, del presente decreto legislativo, riservati al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, si provvede attraverso due concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni 2017 e 2018, per un numero di posti pari, rispettivamente, al cinquanta per cento dei predetti posti disponibili per il primo anno e, a un sesto del residuo cinquanta per cento per il secondo anno in aggiunta a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2016 destinati al concorso ivi previsto, riservati:

1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017. Per il primo concorso la percentuale è aumentata dal settanta all’ottantacinque per cento. Per il successivo concorso, nell’ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste. Per il primo concorso la percentuale è ridotta dal trenta al quindici per cento»;

f) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) alla copertura dei residui posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016 di cui alla lettera c) del presente comma si provvede attraverso due ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2019 e il 30 settembre 2020, per un numero di posti pari, per il primo concorso, al quaranta per cento dei suddetti posti residui, da cui detrarre 57 unità utilizzate per il secondo concorso di cui alla lettera c), e, per il secondo concorso, al residuo sessanta per cento, in aggiunta, per entrambi i concorsi, ai posti riservati al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore disponibili alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, secondo i seguenti criteri:

1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell’ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell’articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalità ivi previste;

c-ter) alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, si provvede mediante tre ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre degli anni dal 2021 al 2023, secondo i criteri di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c-bis);

c-quater) con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori dei concorsi di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter), nonché l’individuazione delle categorie dei titoli ammessi a valutazione e i limiti massimi entro i quali quelli rientranti in ciascuna categoria sono considerati utili, nel rispetto, per i titoli di servizio, di criteri volti a valorizzare le professionalità e il merito acquisiti dai candidati nel corso dello sviluppo del rapporto di servizio;

c-quinquies) al fine di assicurare l’integrale copertura dei complessivi posti annualmente disponibili per tutti i concorsi di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d), in caso di mancata immissione in ruolo, in ciascuna annualità, del previsto numero di vice ispettori vincitori di singole procedure concorsuali, s’intendono corrispondentemente ampliati i posti disponibili per i candidati risultati idonei nell’ambito della procedura concorsuale relativa alla stessa annualità giunta per ultima a conclusione. I candidati beneficiari dell’ampliamento di cui al primo periodo, qualora per esigenze organizzative e logistiche non possano essere avviati al medesimo ciclo del corso di formazione a cui sono avviati i vincitori della stessa procedura concorsuale, sono avviati ad un apposito corso di formazione o al primo corso di formazione utile, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo al termine del corso»;

g) alla lettera d), le parole «nonché di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla copertura di ulteriori 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2018 da soddisfare con il primo concorso interno per vice ispettore di cui alla lettera c-bis)», le parole «il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1).» sono sostituite dalle seguenti: «il primo concorso di cui alla lettera c-bis).» e dopo le parole «capo della polizia-direttore generale di pubblica sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «. A decorrere dal 31 dicembre 2023, i suddetti 1.000 posti tornano ad essere disponibili per il concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di vice ispettore ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, in ragione di almeno 250 unità per ogni concorso successivo»;

h) alla lettera d-ter), le parole «i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «i vincitori del secondo concorso di cui alla lettera c) e dei concorsi di cui alle lettere c-bis) e c-ter)»;

i) alla lettera e), le parole «lettere a), b) e c), n. 1),» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), a-bis), n. 1), a-ter), b), c), n. 1), c-bis), n. 1), e c-ter) del presente comma, limitatamente ai concorsi per titoli,»;

l) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) la facoltà di rinunciare all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti all’esito delle procedure di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di formazione. L’esercizio, per due volte, della facoltà di rinuncia all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, da parte di soggetti a cui sia stata comunicata, in entrambi i casi, l’assegnazione con mantenimento della sede di servizio, è causa di esclusione dalle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) relative all’annualità immediatamente successiva;

e-ter) i posti non assegnati ai sensi della lettera e-bis) sono attribuiti ai soggetti partecipanti alla medesima procedura del soggetto che ha formulato la rinuncia utilmente collocati nella relativa graduatoria. In tale caso, si applicano le disposizioni di cui alla lettera e-bis), primo periodo, sino al giorno precedente l’inizio del corso di formazione;»;

m) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

«g-bis) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;

g-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all’articolo 24-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all’allegata Tabella A;

g-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all’articolo 24-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all’allegata Tabella A;»;

n) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) gli ispettori che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335»;

o) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) gli ispettori capo in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera h-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore, secondo le disposizioni di cui all’articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;»;

p) dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«l-bis) gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ispettore superiore. Gli ispettori superiori in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell’anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»;

q) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

«o-bis) agli assistenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»

r) dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

«p-bis) ai sovrintendenti capo che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 24-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»

s) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

«q-bis) ai sostituti commissari in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis) e l-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 26, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;»

t) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti:

«r-bis) nell’anno 2026 e nell’anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 1.200 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia in possesso di una delle lauree di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

r-ter) ai fini dell’accesso allo scrutinio di cui all’articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il personale del ruolo degli ispettori, già frequentatore dei corsi 7°, 8° e 8°-bis per vice ispettore, si considera utile il titolo di laurea triennale in scienze dell’investigazione conseguito, nell’ambito dei corsi suddetti, in base all’apposita convenzione stipulata dall’Amministrazione;

r-quater) nell’anno 2020 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 1.000 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione del superamento del concorso per ispettore superiore di cui alla lettera r). I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027;»;

u) alla lettera t):

1) le parole «ad esaurimento» ovunque ricorrano sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole «All’istituzione del predetto ruolo» sono aggiunte le seguenti: «, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unità,»;

v) alla lettera u), le parole «ivi previsto e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «ivi previsto, il dieci», le parole «in attuazione dell’articolo 3, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 3, comma 2,» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, e per il personale già frequentatore dei predetti corsi si considera utile anche la laurea triennale in scienze dell’investigazione conseguita, nell’ambito dei corsi suddetti, in base all’apposita convenzione stipulata dall’Amministrazione;»;

z) alla lettera bb), le parole «entro cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sette anni» e dopo le parole «Forze di polizia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente»;

aa) alla lettera cc), le parole «31 dicembre 2017; Il 107°» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017. Il 107°»;

bb) la lettera ff) è sostituita dalla seguente:

«ff) con decorrenza 1° gennaio 2019, nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 per le promozioni a primo dirigente e qualifiche equiparate, nella fase transitoria di cui all’articolo 2, comma 1, lettere ee), primo periodo, lll), primo periodo, e sss), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui all’articolo 59-bis, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è assegnato nella misura di punti sei già dalla prima ammissione allo scrutinio;»;

cc) alla lettera hh), le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

dd) alla lettera ii):

1) l’alinea è sostituita dalla seguente:

«a decorrere dal 1° gennaio 2018, si osservano le seguenti disposizioni»;

2) il n. 3) è sostituito dal seguente:

«3) a decorrere dal momento in cui le cessazioni dal servizio di funzionari del ruolo direttivo determinano la permanenza in servizio, in tale ruolo, di un numero di funzionari pari a 1.004 unità – risultanti, in parte, dalla progressiva cessazione degli effetti delle disposizioni di cui al numero 2), e, per il resto, dall’applicazione della riduzione di cui al numero 7) alle unità individuate dal numero 1), in relazione alla dotazione organica delle qualifiche non dirigenziali di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 – un corrispondente numero massimo complessivo di posti è reso gradualmente disponibile, in ragione delle ulteriori cessazioni, per l’accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno;»;

3) al n. 5), dopo le parole «studio universitario» sono aggiunte le seguenti: «, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato,»;

4) al n. 7), dopo le parole «dalla lettera t)» sono aggiunte le seguenti: «, con cui è altresì fissato, entro l’anno 2020, un apposito piano programmatico pluriennale»;

ee) alla lettera ll), dopo le parole «mantenimento della sede di servizio» sono aggiunte le seguenti: «. La facoltà di rinunciare all’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici può essere esercitata entro il termine di sette giorni dalla comunicazione della sede di successiva assegnazione, che deve essere effettuata prima dell’avvio al corso di formazione. I posti non assegnati ai sensi del secondo periodo sono attribuiti ai soggetti partecipanti al concorso utilmente collocati nella relativa graduatoria; in tale caso, si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo, sino al giorno precedente l’inizio del corso di formazione.»;

ff) dopo la lettera ll), è aggiunta la seguente:

«ll-bis) resta ferma la facoltà, per il personale che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente tecnico per merito straordinario, di presentare istanza di partecipazione alle procedure di cui alla lettera ll) quando ne consentano l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico con una decorrenza più favorevole.

L’esito positivo delle procedure di cui al primo periodo rientra nell’ambito delle risorse ad esse destinate. Ai soggetti interessati è assicurata la conseguente ricostruzione di carriera;»;

gg) alla lettera nn):

1) le parole «ad esaurimento» sono soppresse ovunque ricorrano;

2) al secondo periodo, dopo le parole «predetto ruolo» sono inserite le seguenti: «, che si esaurisce al momento della cessazione dal servizio delle suddette unità,»;

3) il periodo «La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto, dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico.» è sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica di commissario capo tecnico si consegue, mediante scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario tecnico.»;

hh) dopo la lettera qq), sono aggiunte la seguenti:

«qq-bis) i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;

qq-ter) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente tecnico accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico di cui all’articolo 20-septies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all’allegata Tabella B;

qq-quater) il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo tecnico accede alla procedura per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all’articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni, nonché rispetto ai tempi di riduzione di cui all’allegata Tabella B;»;

ii) dopo la lettera rr), è aggiunta la seguente:

«rr-bis) gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore capo tecnico con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»;

ll) dopo la lettera ss), è aggiunta la seguente:

«ss-bis) gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui alla lettera rr-bis), sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all’articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;»;

mm) dopo la lettera tt), è aggiunta la seguente:

«tt-bis) gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di perito superiore tecnico, sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati, anche cumulativamente, nelle qualifiche di perito superiore tecnico e di ispettore superiore tecnico. Gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di perito superiore tecnico nell’anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 31-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;»;

nn) dopo la lettera zz), è aggiunta la seguente:

«zz-bis) agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 4, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»;

oo) dopo la lettera aaa), è aggiunta la seguente:

«aaa-bis) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 20-ter, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020;»;

pp) dopo la lettera bbb) è aggiunta la seguente:

«bbb-bis) ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui alle lettere rr-bis), ss-bis) e tt-bis) del presente comma, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 5-bis, dalla stessa data;»;

qq) dopo la lettera ddd), è aggiunta la seguente:

«ddd-bis) gli orchestrali ispettori tecnici e gli orchestrali ispettori capo tecnici che, al 1° gennaio 2020, hanno maturato senza demerito una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella prevista dalla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificata dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1 dicembre 2018, n. 132, sono promossi alla qualifica superiore con decorrenza 1° gennaio 2020. Al personale appartenente al ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis), secondo le anzianità previste dalla predetta tabella G;»;

rr) alla lettera eee), al numero 1), dopo le parole «mm),» sono aggiunte le seguenti: «mm-bis), mm-ter)» e al numero 2), dopo le parole «mm),» sono aggiunte le seguenti: «, mm-bis), mm-ter)»;

ss) alla lettera iii), le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni», dopo le parole «il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh),» sono aggiunte le seguenti: «primo periodo» e dopo le parole «già frequentato» sono aggiunte le seguenti: «e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente tecnico;»;

tt) dopo la lettera lll), è aggiunta la seguente:

«lll-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico accedono anche i direttori tecnici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l’accesso alla medesima qualifica, purché in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianità pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;»;

uu) dopo la lettera mmm), è aggiunta la seguente:

«mmm-bis) fino all’anno 2026, al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nell’ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, ed inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età previsto dall’articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»;

vv) alla lettera qqq), dopo le parole «decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono aggiunte le seguenti: «, ferma restando la disciplina relativa al corso di formazione dirigenziale e alla decorrenza vigente al momento di verificazione delle vacanze»;

zz) dopo la lettera qqq) è aggiunta la seguente:

«qqq-bis) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché di cui al medesimo articolo nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i medici principali già frequentatori del 13° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato, ai fini della promozione alla qualifica di medico capo, accedono al medesimo scrutinio a cui sono ammessi i medici principali già frequentatori del 14° corso di formazione iniziale per medici della Polizia di Stato e, in caso di promozione, i primi conseguono la qualifica con decorrenza dal giorno precedente rispetto a quello previsto per i secondi;»;

aaa) alla lettera rrr), le parole «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni», le parole «il personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo, e qqq),» sono sostituite dalle seguenti: «il personale di cui alle lettere ppp) e qqq), primo periodo,» e dopo le parole «già frequentato» sono aggiunte le seguenti: «e dei funzionari che rivestono la qualifica di primo dirigente medico;»;

bbb) dopo la lettera sss), è aggiunta la seguente:

«sss-bis) agli scrutini per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo dirigente medico accedono anche i medici superiori che siano stati ammessi in precedenza ad almeno uno scrutinio per l’accesso alla medesima qualifica, purché in possesso degli altri requisiti previsti, con attribuzione di un coefficiente di anzianità pari a punti 2 ai funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera fino a quindici anni e a punti 4 per i funzionari con permanenza in effettivo servizio nella carriera di sedici anni;»;

ccc) la lettera ttt-bis) è sostituita dalle seguenti:

«ttt-bis) per il primo concorso per l’accesso alla qualifica di medico veterinario previsto dall’articolo 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, da bandirsi per sette posti, il limite di età previsto dal comma 2-bis, primo periodo, non si applica al personale destinatario delle riserve di posti ivi indicate, né al personale destinatario di un’ulteriore riserva di due posti per il personale della Polizia di Stato in possesso del previsto titolo di studio con un’esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;

ttt-ter) fino all’anno 2026, al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari medici, nell’ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori tecnici – settore sanitario, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo tecnico – settore sanitario, fermo restando il possesso della laurea in medicina e chirurgia, del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell’abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo. Inoltre, per tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non si applica il limite di età previsto dall’articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

ttt-quater) fino all’anno 2026, al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari medici veterinari non si applica il limite di età previsto dall’articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»;

ddd) alla lettera aaaa-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: «negli anni dal 2020 al 2023 il personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un’età non inferiore a 50 anni alla data di presentazione della domanda, può rivolgere istanza di transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e di assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo.»;

eee) alla lettera aaaa-ter), il primo periodo è sostituito dal seguente: «entro l’anno 2020 il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l’esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario, può rivolgere istanza di transito alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo.»;

fff) alla lettera aaaa-quater), al primo periodo, le parole «giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2020», dopo le parole «Polizia di Stato,» sono aggiunte le seguenti: «anche se», dopo le parole «professione sanitaria,» è aggiunta la seguente: «purché» e, al secondo periodo, dopo le parole «indisponibilità di posti» sono aggiunte le seguenti: «riservati al concorso interno per l’accesso alla qualifica di vice ispettore»;

ggg) alla lettera aaaa-quinquies), le parole «dei concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure», le parole «e aaaa-quinquies)» sono soppresse e dopo le parole «titoli ammessi a valutazione» sono aggiunte le seguenti: «, rimessa, con riferimento ai procedimenti di cui alle lettere aaaa-bis) e aaaa-ter), alle competenti Commissioni per il personale non direttivo di cui all’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982,»;

hhh) alla lettera aaaa-sexies), le parole «lettere c), d), mm), mm-bis), zzz), aaaa-bis), aaaa-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c), c-bis), c-ter), d), mm), mm-bis), zzz)».

Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera qqq), terzo periodo, del presente decreto legislativo s’interpretano nel senso che l’accesso alla qualifica di medico capo avviene, anche in soprannumero, secondo le disposizioni di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

1-ter. Fino al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie nella dotazione organica di ciascun ufficio, reparto e istituto dell’Amministrazione della pubblica sicurezza dei vice questori e vice questori aggiunti, e qualifiche equiparate, ai funzionari in possesso delle predette qualifiche possono essere corrispondentemente attribuite funzioni dirigenziali anche in soprannumero rispetto a quelle determinate in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nonché dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, ferme restando le tipologie di funzione previste dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

1-quater. Le riduzioni delle permanenze previste nella fase transitoria dalle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h-bis), i-bis), l-bis), q-bis), rr-bis), ss-bis), tt-bis), bbb-bis) e ddd-bis), si applicano in modo che agli appartenenti al ruolo degli ispettori e degli ispettori tecnici che, per già ottenuta promozione o attribuzione di denominazioni di «coordinatore», non possono fruire, in tutto o in parte, delle riduzioni a regime delle permanenze in qualifica ai fini dell’accesso allo scrutinio ovvero, per il ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato, ai fini dell’avanzamento per anzianità senza demerito, alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore superiore, e qualifiche equiparate, introdotte, a regime, dal decreto legislativo adottato in esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132, siano comunque riconosciute, in misura corrispondente, riduzioni transitorie delle permanenze in qualifica previste dalle suddette disposizioni ai fini dell’accesso alla qualifica superiore, e, in subordine, ai fini dell’attribuzione della denominazione di «coordinatore». Tali riduzioni sono riconosciute in misura complessivamente non superiore a tre anni al personale di cui al primo periodo che, alla data del 1° gennaio 2020, risulta in possesso di una permanenza nella qualifica di ispettore superiore ed equiparate non inferiore a quattro anni e non superiore a otto anni, ed in misura complessivamente non superiore a due anni al rimanente personale.».

Art. 37

Modifiche all’articolo 3 e inserimento dell’articolo 3-bis nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

All’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con decreto del Ministro dell’interno sono individuate le lauree di cui all’articolo 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini dell’accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato:

a) il prescritto titolo di studio e l’abilitazione professionale eventualmente prevista possono essere conseguiti entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare;

b) l’iscrizione agli albi o elenchi professionali, ove prevista, può essere conseguita entro l’inizio del prescritto corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l’avvenuta presentazione della relativa istanza.»;

c) al comma 7 dopo le parole «articolo 6, comma 1, lettera d),» sono aggiunte le seguenti: «del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,»;

d) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Ai fini dell’accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 13, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, di cui agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L’eventuale acquisizione dei requisiti di cui al primo periodo in un momento successivo all’espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell’idoneità.

7-ter. Ai fini dell’accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, i titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell’istanza di partecipazione al concorso. L’eventuale acquisizione dei titoli, ancorché aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso.

7-quater. Le candidate ai concorsi per l’accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all’accertamento dell’efficienza fisica, sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell’ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.

7-quinquies. Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell’aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l’uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.

7-sexies. Per coloro che accedono ai corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza è proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.

Nell’ambito dei corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato la cui durata è individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite è proporzionalmente modificato in ragione dell’aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso.

7-septies. In occasione di concorsi pubblici per agente ed agente tecnico della Polizia di Stato, con riferimento alle graduatorie finali relative alle riserve di posti per volontari in ferma prefissata di cui all’articolo 703 del codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l’assunzione per scorrimento e il conseguente avvio al prescritto corso di formazione di soggetti risultati idonei non vincitori è consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall’inizio del prescritto corso di formazione.»;

e) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che abbiano ottenuto l’iscrizione nel ruolo d’onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza “sostituto commissario” o di perito superiore tecnico “sostituto direttore tecnico”, se richiamati in servizio, assumono, rispettivamente, la qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in ordine di ruolo e con anzianità di qualifica corrispondente all’anzianità nella denominazione di “sostituto commissario” o di “sostituto direttore tecnico”.»;

f) al comma 13 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilità oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, per i dichiaranti non già assoggettati ai controlli a campione svolti durante l’espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori dei concorsi per l’accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall’impiego con efficacia retroattiva è dichiarata, in conseguenza della mancata veridicità del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;

g) al comma 13-bis, le parole «dello stesso concorso interno» sono sostituite dalle seguenti: «delle procedure scrutinali o concorsuali interne relative alla medesima annualità»;

h) dopo il comma 13-bis, è inserito il seguente:

«13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano anche ai vincitori di concorso pubblico, ferma restando la decorrenza economica dal giorno dell’effettiva immissione in servizio.».

i) dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. Ovunque ricorrano, le parole “ruolo direttivo ad esaurimento” sono sostituite dalle seguenti: “ruolo direttivo”, e le parole “ruolo direttivo tecnico ad esaurimento” sono sostituite dalle seguenti: “ruolo direttivo tecnico”.

15-ter. I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall’Amministrazione, chiederne l’imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non utile ad alcun altro effetto. L’aspettativa senza assegni è utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente.».

Dopo l’articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è inserito il seguente articolo:

«Art. 3-bis (Distintivi d’onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato). ─ 1. Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti, può fregiarsi dello speciale distintivo d’onore recante la scritta “Mutilato in servizio”.

Il personale della Polizia di Stato che, una o più volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non è stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 può essere autorizzato a fregiarsi di uno o più speciali distintivi d’onore per feriti in servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato.

Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalità mediante le quali è possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».

Art. 38

Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

All’articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un’aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020.

6-ter. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati idonei all’avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento all’aliquota formata al 31 dicembre 2020.

6-quater. I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati non idonei all’avanzamento, sono inclusi nell’aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.»;

b) al comma 9:

1) all’alinea, dopo le parole: «di cui ai commi 2» sono aggiunte le seguenti: «, 6-ter»;

2) alla lettera d), le parole: «1° gennaio e il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2011»;

3) alla lettera e), le parole: «2011.» sono sostituite dalle seguenti: «2012;»;

4) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:

«e-bis) per l’anno 2022, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;

e-ter) per l’anno 2023, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;

e-quater) per l’anno 2024, i brigadieri che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015.»;

c) al comma 10, lettera b), le parole da: «per gli anni 2025 e 2026» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2023 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quinto della dotazione organica del ruolo ispettori e la relativa valutazione è effettuata ai sensi dell’articolo 57 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.»;

d) al comma 11, dopo le parole: «in servizio al 1° gennaio 2017» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero iscritti nel ruolo d’onore e richiamati in servizio,»;

e) dopo il comma 15, sono inseriti i seguenti:

«15-bis. I marescialli ordinari con anzianità compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono inclusi in un’aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con la medesima decorrenza, secondo l’ordine del ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995.

15-ter. I marescialli capo in servizio permanente, inclusi nell’aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l’ordine del ruolo di provenienza.

A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all’articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31 dicembre 2019 è valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

15-quater. I marescialli capo con anzianità compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un’aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995.

15-quinquies. Per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è pari a sei anni.

15-sexies. Il personale in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, è incluso in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l’aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

15-septies. I marescialli aiutanti con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonché il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

15-octies. I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell’articolo 36, comma 14, nonché i marescialli aiutanti in possesso di una anzianità di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.

15-nonies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente è pari a 6 anni.

15-decies. In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-quater, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente è pari a:

a) sei anni, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 2 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) sette anni, per i marescialli capo con anzianità compresa tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013.

15-undecies. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, per gli anni dal 2021 al 2023 le promozioni a maresciallo aiutante sono conferite, nella misura di 330 unità annuali e in deroga a quanto previsto dall’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, anche mediante procedure straordinarie di valutazione a scelta per esami riservate ai marescialli capo in possesso del requisito di anzianità di grado di seguito indicato:

a) per l’anno 2021: fino al 31 dicembre 2017;

b) per l’anno 2022: fino al 31 dicembre 2018;

c) per l’anno 2023: fino al 31 dicembre 2019.

Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, i parigrado promossi per effetto di quanto previsto dal presente comma.

15-duodecies. Per l’anno 2021, in deroga all’articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è indetta una “selezione per titoli” straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianità di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all’articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalità per l’effettuazione della selezione, nonché l’individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.»;

f) dopo il comma 16, è inserito il seguente:

«16-bis. Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di “qualifica speciale”, con decorrenza 1° gennaio 2020.

Al fine dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è valutato dalla commissione di cui all’articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.»;

g) al comma 17:

1) dopo le parole: «comma 16 e» sono aggiunte le seguenti: «16-bis e»;

2) le parole «7 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4 anni»;

h) al comma 19:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per l’anno 2020, i brigadieri capo:

1) con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

2) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2011;

3) che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012.

Al personale di cui ai numeri 1) e 2) la qualifica speciale è attribuita con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nell’ordine di iscrizione del ruolo di provenienza;»;

2) alla lettera e), le parole: «fino al 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013»;

3) alla lettera f), la parola «2011» è sostituita dalla seguente: «2014»;

4) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) per l’anno 2023, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018;»;

5) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) per l’anno 2024, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019;»;

6) dopo la lettera h) è inserita la seguente:

«h-bis) per l’anno 2025, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 che rivestivano il grado di vicebrigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2010.»;

i) dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

«21-bis. Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo per l’attribuzione della qualifica di “cariche speciali”, è formata un’aliquota straordinaria nella quale sono inclusi i luogotenenti con anzianità dal 2017 al 2019.

Ai predetti luogotenenti è attribuita la qualifica di “cariche speciali” a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 34, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l’aliquota del 31 dicembre 2019.

21-ter. Al fine di assicurare l’armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l’attribuzione della qualifica di “cariche speciali”, riservate ai luogotenenti promossi ai sensi dei commi 15-sexies, 15-septies e 15-duodecies, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 1995, sono fissate secondo le seguenti decorrenze:

a) per l’anno 2021, coloro che rivestivano il precedente grado di maresciallo aiutante con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012;

b) per l’anno 2022, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013;

c) per l’anno 2023, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014;

d) per l’anno 2024, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015;

e) per l’anno 2025, i marescialli aiutanti con anzianità compresa fra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;

f) per l’anno 2026, i marescialli aiutanti promossi con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all’aliquota determinata al 31 dicembre 2016;

g) per l’anno 2027, i marescialli aiutanti promossi con riferimento alla “selezione per titoli” di cui al comma 15-duodecies.»;

l) al comma 23:

1) alla lettera a):

1.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»;

1.2) le parole: «nel quarto e quinto anno, nella misura del 65 per cento;» sono soppresse;

2) alla lettera b):

2.1) le parole: «nel secondo e terzo anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel secondo, terzo, quarto e quinto anno»;

2.2) le parole: «; nel quarto e quinto anno, nella misura del 35 per cento» sono soppresse;

2.3) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, il Corpo della guardia di finanza può bandire, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, un concorso straordinario per titoli per 150 allievi marescialli da trarre, anche in soprannumero rispetto all’organico, dai brigadieri capo qualifica speciale in servizio permanente che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano un’età anagrafica non inferiore a 55 anni e siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Nel medesimo anno solare, i brigadieri capo qualifica speciale che partecipano al concorso straordinario di cui alla presente lettera non possono partecipare ai concorsi previsti dall’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. La durata del corso di formazione di cui all’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolto secondo le modalità di cui all’articolo 48 del medesimo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, può essere ridotta fino alla metà.»;

m) dopo il comma 24 è inserito il seguente:

«24-bis. Nell’ambito delle procedure reclutative indette dal Corpo della guardia di finanza, ai fini dell’accertamento del possesso del profilo attitudinale previsto per il ruolo ambito, possono essere impiegati ufficiali del medesimo Corpo in possesso della qualifica di «perito selettore”, conferita dalla competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di specifico corso organizzato nell’ambito della predetta amministrazione di appartenenza.»;

n) al comma 29:

1) la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «tre»;

2) le parole da: «, che hanno frequentato specifici corsi» fino a «nella predetta specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «e di una delle specializzazioni dei servizi navale o aereo, che nell’ultimo quinquennio, esclusi i periodi di formazione, siano stati impiegati quali specializzati nel relativo servizio»;

o) il comma 34 è abrogato;

p) dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 35:

a) i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità di grado compresa tra il 2009 e il 2015, ai fini dell’inclusione nella terza aliquota di valutazione, devono aver maturato un’anzianità di grado pari o superiore a 12 anni;

b) per i tenenti colonnelli del ruolo normale promossi a tale grado nell’anno 2017, ai fini dell’inclusione nelle aliquote di valutazione per l’avanzamento al grado superiore, sono richieste le seguenti anzianità nel grado:

– 1ª aliquota: 6, 7 e 8 anni;

– 2ª aliquota: 9 e 10 anni;

– 3ª aliquota: 13 o più anni.»;

q) il comma 37 è abrogato;

r) al comma 38, le parole: «Gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla formazione delle aliquote di valutazione per l’anno 2021, gli ufficiali»;

s) al comma 40, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2024»;

t) al comma 42 la parola: «quarta» è sostituita dalla seguente: «seconda»;

u) dopo il comma 42 sono inseriti i seguenti:

«42-bis. Fino alla formazione delle aliquote di avanzamento per l’anno 2027, i colonnelli del ruolo normale – comparto ordinario, iscritti in occasione della sesta valutazione nella prima metà della graduatoria di merito, possono chiedere di essere ulteriormente valutati per le due annualità immediatamente successive.

42-ter. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, l’esito della valutazione a scelta, a cura della commissione superiore di avanzamento, degli ufficiali inclusi, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nelle aliquote formate al 30 settembre 2020 non produce effetti ai fini delle promozioni attribuibili nell’anno 2021.»;

v) il comma 43 è abrogato;

z) al comma 47, la lettera e) è abrogata;

aa) al comma 52:

1) alla lettera d), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»;

2) alla lettera e), la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020»;

3) alla lettera f), la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2021» e la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018»;

4) dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) per il corso che ha inizio nell’anno 2024, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2019;

f-ter) per il corso che ha inizio nell’anno 2025, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;

f-quater) per il corso che ha inizio nell’anno 2026, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2022;

f-quinquies) per il corso che ha inizio nell’anno 2027, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;

f-sexies) per il corso che ha inizio nell’anno 2028, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2023;

f-septies) per il corso che ha inizio nell’anno 2029, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2024.»;

bb) al comma 53:

1) le parole: «Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a» sono sostituite dalla seguente: «A»;

2) dopo le parole: «per l’avanzamento» sono aggiunte le seguenti: «al grado di colonnello»;

3) dopo le parole: «biennio di formazione» sono aggiunte le seguenti: «, semprechè la frequenza del corso sia effettiva all’atto della valutazione da parte della commissione superiore di avanzamento ovvero l’interessato sia stato ammesso alla frequenza di un corso successivo»;

cc) dopo il comma 56 sono inseriti i seguenti:

«56-bis. Fermo restando quanto disposto alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 per i colonnelli e i generali di brigata del ruolo normale – comparto aeronavale:

a) per gli anni 2020 e 2022 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale – comparto aeronavale è fissato in una unità. Conseguentemente, in deroga a quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, lettera c-bis), del predetto decreto legislativo n. 69/2001, per i suddetti anni è formata l’aliquota di valutazione per l’avanzamento al grado superiore dei colonnelli del ruolo normale – comparto aeronavale;

b) per il periodo dal 2025 al 2028, in relazione alla composizione dell’aliquota e alla consistenza in effettivo del ruolo, il Comandante generale può conferire una promozione al grado di generale di divisione del ruolo normale – comparto aeronavale nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo.

56-ter. Per gli anni dal 2022 al 2026, in conseguenza dei nuovi periodi di permanenza nel grado stabiliti a partire dal primo dei predetti anni, le promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale – comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono rideterminate in modo armonico per le tre aliquote dei tenenti colonnelli con provvedimento del Comandante generale, avuto anche riguardo al numero di ufficiali in possesso di titoli valutabili ai fini dell’avanzamento.

56-quater. In relazione alle esigenze funzionali e di completamento dell’organico del ruolo-tecnico-logistico-amministrativo, il Comandante generale della Guardia di finanza può disporre, fino all’anno 2025, una o più procedure per il transito di ufficiali dal ruolo normale – comparto ordinario al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, con le modalità, nel numero e nei termini stabiliti con propria determinazione. Resta ferma l’applicabilità del disposto di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

56-quinquies. Per l’avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, fino alla formazione delle aliquote per l’anno 2022, si applica la tabella n. 4 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, vigente il giorno precedente all’entrata in vigore del presente comma.

56-sexies. Con riferimento alle promozioni al grado di colonnello del ruolo tecnico-logistico-amministrativo:

a) fino all’anno 2020, non si applica l’articolo 26 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

b) fino all’anno 2031, il Comandante generale della Guardia di finanza ha facoltà di non applicare la disposizione di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, avuto riguardo ai transiti disposti ai sensi del presente decreto legislativo e alla composizione delle relative aliquote di avanzamento. Per il comparto sanitario – specialità psicologia, la vacanza organica eventualmente disponibile nell’anno 2030 è colmata con una promozione di un tenente colonnello della medesima specialità nell’anno 2032.»;

dd) al comma 60-ter, le parole: «per il ruolo esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «per dodici unità del ruolo esecutori»;

ee) dopo il comma 60 sono inseriti i seguenti:

«60-quinquies. Il ruolo dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza, in deroga alle percentuali previste dall’articolo 19 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato con le modalità di cui al medesimo articolo 19, per un massimo di 1.750 unità soprannumerarie, suddivise in 350 unità per il concorso relativo all’anno 2020, 400 unità per il concorso relativo all’anno 2021, 450 unità per il concorso relativo all’anno 2022 e 550 unità per il concorso relativo all’anno 2023, di cui, rispettivamente, 300 unità per l’anno 2020, 350 unità per l’anno 2021, 400 unità per l’anno 2022 e 500 unità per l’anno 2023, tratte dagli appuntati scelti e, per le restanti 50 unità per ciascuno dei predetti anni, dagli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 20 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Al completo riassorbimento delle predette posizioni soprannumerarie si provvede, entro il 2029, con i concorsi indetti dall’anno 2024 e con effetti a partire dal 1° gennaio 2026. A tal fine, il numero massimo delle unità soprannumerarie è fissato:

a) al 31 dicembre 2026, in 1.320 unità;

b) al 31 dicembre 2027, in 893 unità;

c) al 31 dicembre 2028, in 363 unità;

d) al 31 dicembre 2029, in 0 unità.

Fino al 31 dicembre 2025, la durata dei corsi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, svolti secondo le modalità di cui agli articoli 28 e 29 del medesimo decreto legislativo, può essere ridotta fino alla metà.

60-sexies. Per gli ufficiali allievi in formazione presso l’Accademia del Corpo della guardia di finanza alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati al corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare successivamente alla nomina a ufficiale, la ferma di sedici anni di cui all’articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è contratta dalla data di avvio del predetto corso.».

Art. 39

Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

All’articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-bis) alla copertura dei posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2018 al 2022, si provvede:

1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e superamento di un successivo corso di formazione svolto con le modalità di cui al comma 2;

2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio secondo le modalità previste dalla precedente lettera a), e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalità di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

a-ter) alla data del 31 dicembre 2019, 2020, 2021 e 2022, la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti è rispettivamente incrementata di 550, 350, 300 e 300 unità soprannumerarie, alla cui copertura si provvede ai sensi della lettera a-bis), n. 1, con decorrenze dal 1 gennaio 2020 al 1 gennaio 2023, in aggiunta ai posti ordinariamente disponibili per cessazioni alla data del 31 dicembre di ogni anno, fermo restando il computo delle carenze organiche, ai sensi del comma 5, del presente decreto. Al completo riassorbimento delle posizioni soprannumerarie si provvede entro il 2030, mediante riduzione dei posti disponibili per le promozioni da effettuarsi ai sensi della lettera a-bis), n. 1, in modo tale che il numero massimo delle posizioni soprannumerarie sia pari a:

1) 1190 al 31 dicembre 2024;

2) 1072 al 31 dicembre 2025;

3) 825 al 31 dicembre 2026;

4) 595 al 31 dicembre 2027;

5) 230 al 31 dicembre 2028;

6) 60 al 31 dicembre 2029;

7) 0 al 31 dicembre 2030;

a-quater) in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443»;

2) la lettera b) è soppressa;

3) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:

«b-bis) per i vice sovrintendenti selezionati in base alle procedure di cui alle lettere a), a-bis), a-ter), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Alle procedure di cui alle lettere a) e a-bis), n. 1, e a-ter), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo alle procedure già avviate di cui alle lettere a), a-bis), n. 1, e a-ter) e, qualora per le stesse tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti»;

4) la lettera b-ter) è soppressa;

b) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi:

«14-bis. Le candidate ai concorsi per l’accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all’accertamento dell’efficienza fisica, sono ammesse, d’ufficio, a sostenerli nell’ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età. Il provvedimento di rinvio può essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo è determinata in base ai punteggi ottenuti nell’ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.

14-ter. Fino alla nomina di funzionari del Corpo di polizia penitenziaria alla qualifica di dirigente superiore, gli incarichi loro attribuiti dall’articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

14-quater. Gli incarichi attribuiti ai dirigenti aggiunti e ai dirigenti possono essere assegnati ai funzionari di entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell’attribuzione degli incarichi.

14-quinquies. In fase di prima applicazione dell’articolo 13-sexies della legge 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza minima nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale è fissata in tre anni.

14-sexies. Le disposizioni di cui agli articoli 2164 e 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si applicano anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.

14-septies. Gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

14-octies. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 14-septies del presente articolo, sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020, di un’anzianità, maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

14-nonies. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore o di ispettore superiore tecnico nell’anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l’accesso alla qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all’articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;».

14-decies. I vice sovrintendenti e i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente.

14-undecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e articolo 14 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti.

14-duodecies. Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l’attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all’articolo 15, comma 5-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni.

14-terdecies. Agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all’articolo 4, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

14-quaterdecies. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un’anzianità nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all’articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, è attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

14-quinquiesdecies. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-septies, 14-octies e 14-nonies del presente articolo, in assenza dei motivi ostativi di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un’anzianità pari o superiore a due anni è attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 4 dalla stessa data.

14-sexiesdecies. Nell’anno 2026 e nell’anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e in una prova orale, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria in possesso almeno della laurea triennale, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

14-septiesdecies. Nell’anno 2020 è bandito un concorso straordinario, per titoli, per 150 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione dell’ammissione con riserva al concorso da ispettore superiore bandito nell’anno 2003. I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l’attribuzione della denominazione di “coordinatore” con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027».

Art. 40

Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

All’articolo 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche e gradi corrispondenti e non ha maturato una anzianità di 13 anni dal conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o ruoli corrispondenti o della nomina a ufficiale, il compenso per lavoro straordinario è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all’inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all’articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

b) al comma 2, «sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Il limite del reddito complessivo da lavoro dipendente di 28.000 euro è innalzato, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in ragione dell’eventuale incremento del trattamento economico per effetto di disposizioni normative a carattere generale.

A decorrere dall’anno 2019, i limiti complessivi di spesa di cui al primo periodo sono incrementati delle seguenti misure:

a) 48.050 euro per l’anno 2019;

b) 7.008.680 euro per l’anno 2020;

c) 10.215.998 euro per l’anno 2021;

d) 5.476.172 euro per l’anno 2022;

e) 17.250.000 euro a decorrere dall’anno 2023.»;

c) al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Il medesimo emolumento è altresì corrisposto, entro il 30 giugno 2020, al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.»;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un’anzianità di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a 400 euro.

3-ter. Ai brigadieri in servizio dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza promossi al grado di brigadiere capo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1300, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell’articolo 58, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è attribuito un assegno lordo una tantum pari a 250 euro.»;

e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di vice sovrintendente e gradi corrispondenti, è attribuito, a decorrere dal 1° ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla medesima data, per l’assistente capo «coordinatore» e qualifiche corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti.»;

f) al comma 7, le parole: «, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «e a decorrere da tale data»;

g) al comma 8, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2018» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere da tale data»;

h) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, le dotazioni del fondo di cui al comma 11 sono incrementate di 949.095 euro annui, ripartiti come segue:

a) Polizia di Stato: 294.815 euro;

b) Arma dei carabinieri: 352.216 euro;

c) Corpo della guardia di finanza: 178.280 euro;

d) Corpo della polizia penitenziaria: 123.784 euro.»;

i) dopo il comma 17 sono inseriti i seguenti:

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all’atto del transito.

17-ter. Il personale interessato al transito di cui al comma 17-bis, che ha conseguito l’inidoneità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, può presentare l’apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione è riammesso, a valere sulle previste facoltà assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell’articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai fini del transito in altra Amministrazione.»;

l) al comma 21, primo periodo, dopo le parole: «al grado superiore» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero l’attribuzione della denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti,» dopo le parole «o per decesso» sono aggiunte le seguenti: «anche non» e, al secondo periodo, le parole «dell’articolo 1084» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 1084 e 1084-bis»;

m) dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:

«29-bis. Il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e il direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia di cui agli articoli 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti, secondo le modalità previste dai predetti articoli, dall’Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non inferiore a generale di divisione.»;

n) al comma 30, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.». Conseguentemente, alla lettera d), il punto fermo «.» è sostituito dal punto e virgola «;»;

o) dopo il comma 30, sono inseriti i seguenti:

«30-bis. Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell’assegno di cui agli articoli 15 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, è incrementata di 270 euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura è incrementata di ulteriori 30 euro annui.

30-ter. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo unico per l’efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementato:

a) per l’anno 2023, di 1.746.437,40 euro per la Polizia di Stato e di 718.642,03 euro per la Polizia penitenziaria;

b) per l’anno 2024, di 689.335,91 euro per la Polizia di Stato e di 286.870,92 euro per la Polizia penitenziaria;

c) per l’anno 2025, di 4.709.197,71 euro per la Polizia di Stato e di 1.967.066,22 euro per la Polizia penitenziaria;

d) per l’anno 2026, di 7.116.912,47 euro per la Polizia di Stato e di 2.992.029,56 euro per la Polizia penitenziaria;

e) per l’anno 2027, di 1.902.837,44 euro per la Polizia di Stato e di 799.974,14 euro per la Polizia penitenziaria;

f) per l’anno 2028, di 2.619.270,68 euro per la Polizia di Stato e di 1.101.170,66 euro per la Polizia penitenziaria;

g) a decorrere dall’anno 2029, di 5.998.743,63 euro per la Polizia di Stato e di 2.521.938,88 euro per la Polizia penitenziaria.

30-quater. Fermi restando i principi generali della concertazione, il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali, previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare dall’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è incrementato:

a) per l’anno 2023, di 2.018.989,96 euro per l’Arma dei carabinieri e di 1.054.911,61 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

b) per l’anno 2024, di 804.007,40 euro per l’Arma dei carabinieri e di 416.813,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

c) per l’anno 2025, di 5.568.477,83 euro per l’Arma dei carabinieri e di 2.879.618,24 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

d) per l’anno 2026, di 8.524.436,77 euro per l’Arma dei carabinieri e di 4.291.642,20 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

e) per l’anno 2027, di 2.279.164,95 euro per l’Arma dei carabinieri e di 1.147.449,47 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

f) per l’anno 2028 di 3.137.288,45 euro per l’Arma dei carabinieri e di 1.579.473,21 euro per il Corpo della Guardia di finanza;

g) a decorrere dall’anno 2029, di 7.185.125,72 euro per l’Arma dei carabinieri e di 3.617.363,77 euro per il Corpo della Guardia di finanza.

30-quinquies. In attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificità del ruolo delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti e dello stato giuridico ed economico degli appartenenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell’ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l’iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l’Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l’esclusione dell’interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.»;

p) al comma 31, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Ai fini dell’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 12-bis, periodi terzo, quarto e quinto, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;

q) dopo il comma 31, sono inseriti i seguenti:

«31-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all’articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all’Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.

31-ter. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell’Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, cui è stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio di cui all’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in data antecedente al 1° gennaio 2017, si applica la disciplina di cui all’articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva.

31-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non più idonei al servizio può ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l’assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.»;

r) la «tabella F» allegata al decreto 29 maggio 2017, n. 95, è sostituita dalla «tabella F» di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.

Capo VI

Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento

Art. 41

Disposizioni finali e finanziarie

Al personale delle qualifiche e gradi apicali in servizio al 31 dicembre 2019, che non beneficia di riduzioni di permanenza o di anticipazioni nella promozione o nel conseguimento della denominazione e qualifica corrispondente per effetto delle disposizioni del presente decreto legislativo, è corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di 315 euro per assistenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 430 euro per sovrintendenti capo coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti, 540 euro per sostituto commissario coordinatore e qualifiche e gradi corrispondenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all’attuazione di quanto previsto dal presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dall’articolo 40, comma 1, lettera p), del presente decreto legislativo.

Art. 42

Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 2138, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati:

a) l’articolo 38 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429.

Art. 43

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto legislativo, valutati in 49.892.616 euro per l’anno 2019, in 121.283.626 euro per l’anno 2020, in 106.741.470 euro per l’anno 2021, in 105.576.540 euro per l’anno 2022, in 129.915.352 euro per l’anno 2023, in 127.890.605 euro per l’anno 2024, in 121.830.135 euro per l’anno 2025, in 118.037.037 euro per l’anno 2026, in 120.728.587 euro per l’anno 2027, in 123.759.995 euro per l’anno 2028 e in 124.860.733 euro annui a decorrere dall’anno 2029, si provvede:

a) quanto a 44.978.408 euro per l’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 4.914.208 euro per l’anno 2019, in 121.283.626 euro per l’anno 2020, in 106.741.470 euro per l’anno 2021, in 105.576.540 euro per l’anno 2022, in 129.915.352 euro per l’anno 2023, in 127.890.605 euro per l’anno 2024, in 121.830.135 euro per l’anno 2025, in 118.037.037 euro per l’anno 2026, in 120.728.587 euro per l’anno 2027, in 123.759.995 per l’anno 2028, ed euro 124.860.733 annui a decorrere dall’anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, come rimodulato e incrementato ai sensi degli articoli 3 e 3-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 1.200.603 euro annui a decorrere dall’anno 2020, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le somme di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, iscritte nel conto dei residui possono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato

TABELLE

(omissis)