AGENZIA delle ENTRATE – Circolare n. 8/E dell’ 11 aprile 2024
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» – Misure in materia di dichiarazioni fiscali
SOMMARIO:
PREMESSA
1. SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA
1.1. Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati (articolo 1)
1.2. Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato (articolo 2)
1.3. Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata (articolo 20)
2. SEMPLIFICAZIONI A FAVORE ANCHE DEI TITOLARI DI PARTITA IVA
2.1. Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA (articolo 15)
2.2. Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione (articolo 13)
2.3. Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche compresi i titolari di partita IVA (articolo 19)
3. SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
3.1. Eliminazione della certificazione unica relativa ai compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio (articolo 3)
3.2. Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (articolo 16)
4. REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (ARTICOLO 11)
PREMESSA
Il decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 (NOTA 1), recante «Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari» (di seguito “decreto Adempimenti”), contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi dettati dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 («Delega al Governo per la riforma fiscale» – di seguito “Delega”).
In particolare, il decreto Adempimenti attua le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1 (NOTA 2), della Delega, finalizzate a prevedere una revisione generale degli adempimenti tributari – anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali – diversi da quelli previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al relativo testo unico, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici, per garantirne l’uniformità di azione.
Le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali, previste agli articoli 1, 2, 3, 11, 13, 15, 16, 19 e 20 del decreto Adempimenti, sono esaminate nell’ambito dei paragrafi di seguito elencati:
1) semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
2) semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
3) semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
4) revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.
L’illustrazione delle disposizioni di cui sopra tiene conto, fra l’altro, dei contenuti della documentazione sottoposta a parere parlamentare con Atto del Governo n. 93 (di seguito “AG93”), con particolare riguardo alle relazioni e ai dossier riguardanti lo schema di decreto legislativo.
1. SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DELLE PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA
1.1. Semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati (articolo 1)
L’articolo 1, comma 1, del decreto Adempimenti – per effetto dell’inserimento del nuovo comma 3-bis (NOTA 3) nell’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – introduce una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (NOTA 4).
Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, la novella normativa stabilisce che, dall’anno 2024, l’Agenzia delle entrate rende «disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate».
Tali informazioni, in particolare, vengono rese accessibili e disponibili ai titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati e di reddito da pensione sopra richiamati, in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tali contribuenti, utilizzando un percorso guidato e semplificato, possono confermare o modificare dette informazioni che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando pertanto la compilazione della dichiarazione precompilata e, conseguentemente, la relativa trasmissione telematica da parte degli stessi contribuenti (NOTA 5).
In base alla medesima disposizione, negli anni successivi, in via progressiva, tale servizio sarà, inoltre, reso disponibile anche ai soggetti delegati di cui all’articolo 1, comma 3 (NOTA 6), del d.lgs. n. 175 del 2014.
Le modalità tecniche di accesso al nuovo sistema di interazione, riguardante i dati da confermare o modificare da parte del contribuente, a decorrere dal 2024, e da parte dei soggetti delegati, a decorrere dagli anni successivi, sono demandate ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare ai sensi dell’articolo 1, comma 3 (NOTA 7), del d.lgs. n. 175 del 2014.
Con l’articolo 1, comma 2 (NOTA 8), del decreto Adempimenti sono estese, anche alle dichiarazioni dei redditi precompilate secondo le modalità del nuovo sistema di interazione in commento, le limitazioni ai poteri di controllo di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, modulate in dipendenza delle modifiche apportate o meno alla dichiarazione precompilata, nonché in base alla natura delle modifiche stesse (NOTA 9).
1.2. Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato (articolo 2)
Con l’articolo 2, comma 1 (NOTA 10), del decreto Adempimenti, a partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”).
Viene, in primo luogo, estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA (NOTA 11) la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, già ammessa per i soli titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR (NOTA 12).
A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo in commento, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti (non titolari di partita IVA) che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale di cui al Titolo I, Capo III, del TUIR (NOTA 13).
Con tale previsione il legislatore ha inteso rendere progressivamente accessibile a tutte le persone fisiche non titolari di partita IVA l’utilizzo del modello dichiarativo 730, che resta, invece, precluso ai soggetti titolari di partita IVA, i quali possono presentare solo il modello “REDDITI” (NOTA 14).
A tal fine, il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate «che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello».
In attuazione della citata disposizione, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68472 – avente a oggetto l’approvazione del modello di dichiarazione semplificato “730/2024”, relativo ai redditi dell’anno 2023 – consente agli utilizzatori del modello 730 di dichiarare:
– la rivalutazione dei terreni di cui all’articolo 67, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023, il cui valore è stato rideterminato ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dall’articolo 1, commi 108 e 109, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (NOTA 15) (c.d. “legge di bilancio 2023”) (NOTA 16);
– i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva ai sensi dell’articolo 18 (NOTA 17) del TUIR (NOTA 18);
– per le finalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (c.d. “monitoraggio fiscale”) (NOTA 19), i dati riguardanti gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria o patrimoniale, detenute a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nonché l’ammontare dei relativi versamenti dovuti a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), di imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e di imposta sulle cripto-attività (NOTA 20).
Per effetto di quanto previsto all’articolo 2, comma 2 (NOTA 21), del decreto Adempimenti, inoltre, a partire dalla campagna dichiarativa 2024, i soggetti che hanno la facoltà di presentare il modello 730, anche qualora per gli stessi sia presente un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi con le stesse modalità finora previste solo per i contribuenti privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, indicate all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Si ricorda che detti soggetti hanno la facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi semplificata, oltre che avvalendosi del sostituto d’imposta, anche:
– tramite i centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
– tramite gli intermediari e gli altri soggetti abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) (NOTA 22), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
– direttamente, tramite i servizi telematici relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.
Anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, quindi, i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 possono ora:
– richiedere direttamente all’Agenzia delle entrate l’eventuale rimborso dell’imposta a credito risultante dalla dichiarazione dei redditi (NOTA 23); ovvero
– effettuare il pagamento dell’importo eventualmente dovuto, entro il termine ordinario del 30 giugno (NOTA 24), mediante il modello di versamento unificato F24.
L’utilizzo diretto dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate relativi alla dichiarazione dei redditi “precompilata”, inoltre, consentirà al contribuente di avere a disposizione la delega di pagamento degli eventuali importi da versare, con facoltà per lo stesso di confermare o modificare e trasmettere la delega per mezzo del medesimo applicativo.
1.3. Comunicazione dei dati reddituali da parte dei soggetti terzi ai fini della dichiarazione precompilata (articolo 20)
L’articolo 20 (NOTA 25) del decreto Adempimenti, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, estende il novero delle informazioni oggetto di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti terzi, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Con la finalità di incrementare le informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e di rendere conseguentemente più completa la dichiarazione dei redditi precompilata (NOTA 26), la novella normativa consente al Ministro dell’economia e delle finanze di individuare, con decreto, i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate – oltre che dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta sui redditi delle persone fisiche (NOTA 27) – anche di quelli concernenti i «redditi percepiti dai contribuenti».
La relazione illustrativa, a titolo esemplificativo, annovera la possibilità di introdurre, nei confronti del Gestore dei servizi energetici S.p.a. (c.d. “GSE”), l’obbligo di trasmissione dei dati relativi ai proventi corrisposti al responsabile dell’impianto, persona fisica, che ha optato per la vendita dell’energia prodotta dal suo impianto fotovoltaico, risultata esuberante rispetto ai propri bisogni energetici.
2. SEMPLIFICAZIONI A FAVORE ANCHE DEI TITOLARI DI PARTITA IVA
2.1. Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’IRAP e all’IVA (articolo 15)
L’articolo 15 del decreto Adempimenti reca disposizioni volte a semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi.
Il comma 1 (NOTA 28) dispone, al primo periodo, in via generale, una progressiva eliminazione, dai modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto (IVA), delle informazioni:
– non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta;
– acquisibili dall’Agenzia delle entrate tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni; per le informazioni il cui trattamento – in base al regolamento (UE) 2016/679 (NOTA 29) del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio – presenta un rischio elevato per la protezione dei dati personali, l’acquisizione da parte dell’Agenzia delle entrate è subordinata al parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento (NOTA 30).
Tale progressiva riduzione delle informazioni è attuata, a partire dai modelli relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, per mezzo dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanati ai sensi degli articoli 1 e 8 (NOTA 31) del DPR n. 322 del 1998.
Per effetto di quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, con i medesimi provvedimenti sono progressivamente ridotte, nei limiti di quanto stabilito con il primo periodo, anche le «informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi». È progressivamente eliminato, pertanto, l’obbligo generalizzato di indicare nella dichiarazione i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 (c.d. “compensazione orizzontale”) (NOTA 32).
In tal senso, con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, relativi all’approvazione dei modelli dichiarativi “REDDITI”, da presentare nell’anno 2024, sono state apportate diverse semplificazioni. In particolare, non è più richiesta l’indicazione, nella sezione I dei rispettivi quadri RU, di alcuni crediti d’imposta non automatici – ossia concessi da amministrazioni pubbliche, diverse dall’Agenzia delle entrate, che trasmettono alla medesima Agenzia i dati relativi ai beneficiari e all’importo riconosciuto – fruibili in “compensazione orizzontale” ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 (NOTA 33).
I commi 2 e 3 dell’articolo 15 del decreto Adempimenti istituiscono semplificazioni nella comunicazione obbligatoria prevista ex lege per specifiche categorie di soggetti.
Per effetto di quanto previsto al comma 2 (NOTA 34), in particolare, i soggetti che usufruiscono delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 36-vicies-ter (NOTA 35), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (NOTA 36) – ossia gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro che, per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività, utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante – a partire dai modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, non devono indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IVA (NOTA 37).
A partire dall’annualità in corso al 31 dicembre 2023, pertanto, tali soggetti – in caso di violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dell’IVA, di violazioni relative ai rimborsi e agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’IVA – pur se esonerati dal suddetto onere dichiarativo, continuano a usufruire della riduzione alla metà delle sanzioni di cui agli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (NOTA 38).
Per effetto di quanto previsto al comma 3 (NOTA 39) dell’articolo 15 del decreto Adempimenti, infine, le società per azioni di cui all’articolo 1, commi 119 e 125 (NOTA 40), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. “legge finanziaria 2007”) (NOTA 41), svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, comunicano l’opzione per aderire al regime fiscale agevolato delle società di investimento immobiliare quotate (cosiddette “SIIQ”) o delle società di investimento immobiliare non quotate (cosiddette “SIINQ”) direttamente «nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene».
Con tale disposizione, pertanto, il legislatore ha inteso semplificare le modalità di esercizio dell’opzione per il regime speciale di cui all’articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge finanziaria 2007, eliminando di fatto – a partire dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024 – la relativa comunicazione (NOTA 42) per mezzo dell’apposito modello da inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate (NOTA 43).
2.2. Esclusione dalla decadenza dal beneficio in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione (articolo 13)
L’articolo 13 (NOTA 44) del decreto Adempimenti stabilisce un principio applicabile a tutti i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici, per i quali permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali.
La disposizione prevede, in particolare, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che tali crediti d’imposta siano spettanti.
Tale previsione non si applica in relazione ai crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis, di cui all’articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, per i quali restano ferme le conseguenze previste dal comma 2 (NOTA 45) dell’articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, derivanti dalla mancata registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA) (NOTA 46) dei crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’articolo 10 del medesimo decreto.
Le previsioni dell’articolo 13 trovano applicazione, per espressa disposizione normativa, «con riferimento alle dichiarazioni (…) relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022».
2.3. Dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche, compresi i titolari di partita IVA (articolo 19)
L’articolo 19 del decreto Adempimenti interviene in materia di precompilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, al fine di ampliare il novero dei soggetti che possono fruire di tale servizio.
L’articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2014 dispone che, a decorrere dal 2015, l’Agenzia delle entrate, in via sperimentale, rende disponibile telematicamente la dichiarazione dei redditi precompilata (che può essere accettata o modificata) relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente dai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR (NOTA 47). Tale dichiarazione viene predisposta dall’Agenzia delle entrate utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da soggetti terzi, nonché i dati contenuti nelle certificazioni uniche di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del DPR n. 322 del 1998 ed è messa a disposizione dei citati soggetti, telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno.
La novella in commento (NOTA 48), per effetto dell’introduzione del comma 1-bis all’articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2014, stabilisce che l’Agenzia delle entrate, a partire dal 2024, renda disponibile, in via sperimentale, con le modalità e i termini sopra indicati, «la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti» da quelli di lavoro dipendente e assimilati.
I nuovi fruitori – tra i quali rientrano anche i titolari di reddito di lavoro autonomo e d’impresa (NOTA 49), nonché gli intermediari da loro delegati – potranno, pertanto, avvalersi delle informazioni utili per predisporre la dichiarazione dei redditi quali, ad esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e deducibili (compresi quelli sostenuti per i familiari a carico) e le certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta (cosiddette “CU”) (NOTA 50).
In linea con la risoluzione n. 13/E del 4 marzo 2024 – data la “sperimentalità” della dichiarazione dei redditi precompilata relativa al periodo d’imposta 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA, incluse quelle esercenti arti e professioni – i sostituti d’imposta possono presentare le CU relative ai compensi e proventi ad esse corrisposti nel 2023 (NOTA 51) entro il termine del 31 ottobre 2024 (NOTA 52). Atteso che l’elaborazione di tale dichiarazione precompilata tiene conto delle sole informazioni desunte dalle CU trasmesse all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo 2024 (NOTA 53), i percipienti, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, sono tenuti, pertanto, a modificare la dichiarazione dei redditi precompilata, integrandola delle informazioni mancanti.
Restano ferme le limitazioni ai poteri di controllo di cui all’articolo 5 del citato d.lgs. n. 175 del 2014 in relazione agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi. Limitazioni che sono variamente modulate in dipendenza delle modifiche apportate o meno alla precompilata, nonché in base alla natura delle modifiche medesime (NOTA 54).
3. SEMPLIFICAZIONI A FAVORE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
3.1. Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio (articolo 3)
L’articolo 3 (NOTA 55) del decreto Adempimenti interviene sulle previsioni riguardanti gli obblighi in capo ai sostituti d’imposta che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il “regime forfetario” di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il “regime fiscale di vantaggio” previsto per l’imprenditoria giovanile dall’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (NOTA 56).
Con l’inserimento del comma 6-septies nell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, in particolare, è previsto, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, che i committenti dei predetti contribuenti siano esonerati dagli adempimenti in materia di certificazione unica di cui ai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies del medesimo articolo. Si tratta:
– del rilascio della CU attestante l’ammontare complessivo delle somme e dei valori corrisposti, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati normativamente previsti (comma 6-ter);
– della sottoscrizione e consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro (comma 6-quater);
– della trasmissione telematica della CU all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (6-quinquies).
L’esonero da tali adempimenti non pregiudica la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di disporre delle informazioni reddituali relative ai contribuenti forfetari, fornite fino all’anno d’imposta 2023 con la CU, in quanto tali dati sono comunque reperibili, a decorrere dal 2024, con la fatturazione elettronica (NOTA 57). Si rammenta, infatti, che dal 1° gennaio 2024 questa modalità di fatturazione è diventata obbligatoria per tutti i contribuenti – diversi da quelli tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 – indipendentemente dal regime fiscale adottato, in applicazione dell’articolo 18, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
Resta fermo l’obbligo di invio della CU relativamente ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell’anno d’imposta 2023, assolto entro il 18 marzo 2024 (NOTA 58). In ordine al corretto assolvimento degli adempimenti in rassegna, si rinvia al modello di CU e alle relative istruzioni, approvati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2024, prot. n. 8253.
3.2. Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (articolo 16)
L’articolo 16 (NOTA 59) del decreto Adempimenti consente – in via sperimentale e facoltativa – ai soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, di comunicare, con modalità da individuare con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
– l’importo delle ritenute e delle trattenute operate;
– gli eventuali importi a credito;
– altri elementi informativi, da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione all’Amministrazione finanziaria di dette informazioni – a norma del comma 2 – è equiparata a tutti gli effetti all’esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, facendo così venir meno l’obbligo, in capo agli stessi sostituti d’imposta, di inserire successivamente i medesimi dati all’interno della citata dichiarazione annuale (c.d. “modello 770”).
Il comma 6 della novella normativa precisa che tale nuova modalità di comunicazione può trovare applicazione a decorrere dai versamenti delle ritenute e trattenute relative alle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2025.
Possono avvalersi di tale strumento i sostituti d’imposta che, al 31 dicembre dell’anno precedente quello di applicazione, hanno un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque (NOTA 60).
Qualora il sostituto si avvalga, mediante comportamento concludente, dell’utilizzo del sistema di cui trattasi, questo diventa obbligatorio per comunicare le informazioni su tutte le ritenute e trattenute, sopra citate, operate nell’anno stesso (NOTA 61).
Ai sensi dei commi 4 e 5 dell’articolo 16 del decreto Adempimenti:
– la trasmissione dei dati e il versamento di ritenute e trattenute sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta, oppure tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 (NOTA 62), del DPR n. 322 del 1998 (NOTA 63);
– il pagamento delle ritenute e delle trattenute è effettuato con le modalità di cui all’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (NOTA 64);
– contestualmente all’invio dei dati, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d’imposta autorizza l’Agenzia delle entrate all’addebito sul proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia (NOTA 65).
Le altre modalità e i termini di trasmissione della suddetta comunicazione, l’individuazione degli ulteriori elementi informativi da indicare nella stessa, nonché tutte le altre disposizioni di attuazione sono demandati ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (NOTA 66).
4. REVISIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI (ARTICOLO 11)
L’articolo 11 del decreto Adempimenti interviene sui termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi (modello “REDDITI”) (NOTA 67), di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Sui medesimi termini è intervenuto successivamente l’articolo 38 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, che ha ulteriormente modificato i termini di presentazione delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.
Le novelle normative, in particolare, ridefiniscono alcuni di tali termini, con la finalità di anticipare (NOTA 68):
– il controllo sulle dichiarazioni presentate e, conseguentemente, l’erogazione di eventuali rimborsi richiesti nel modello dichiarativo;
– i tempi per la messa a disposizione delle dichiarazioni “precompilate” (NOTA 69);
– la pubblicazione dei programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
In forza del combinato disposto delle norme citate, mutano, infatti, i termini di presentazione delle dichiarazioni relativi ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, da presentare nel 2024, e successivi.
Considerato che le nuove scadenze entrano in vigore, per la generalità dei contribuenti, dal 2 maggio 2024 (NOTA 70), il legislatore, con il comma 2 dell’articolo 11 del decreto Adempimenti (NOTA 71), ha stabilito che i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, trasmettono la medesima entro i termini di presentazione previgenti.
Si precisa, a tal fine, che, per data che «scade successivamente alla data del 2 maggio 2024», si intende quella di presentazione della dichiarazione in base alle disposizioni previgenti alle novelle in commento. A titolo esemplificativo, pertanto, una società di capitali, con periodo d’imposta 1° luglio 2022-30 giugno 2023, è tenuta a presentare la relativa dichiarazione in materia di imposte sui redditi e IRAP entro il 31 maggio 2024, in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Va da sé che i medesimi soggetti, laddove il termine di presentazione delle dichiarazioni scada prima del 2 maggio 2024, continuano a presentare le stesse entro i termini previgenti. Ad esempio, una società di capitali con periodo d’imposta 1° giugno 2022-31 maggio 2023 è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi e IRAP entro il 30 aprile 2024, in quanto ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Come stabilito dal comma 1 dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024 (NOTA 72), per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (modello “REDDITI”) e IRAP sono, invece, posticipati rispetto ai termini disciplinati “a regime” dal decreto Adempimenti:
– al 15 ottobre 2024, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
– al quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Esclusivamente per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP sono fissati, dal comma 2 (NOTA 73) dell’articolo 38 del d.lgs. n. 13 del 2024:
– tra il 15 aprile e il 30 giugno 2025, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a. (lettera a);
– tra il 15 aprile e il 30 settembre 2025, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (lettera a);
– entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (lettera b).
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, i termini iniziali e di scadenza di presentazione delle dichiarazioni sono disciplinati “a regime” secondo quanto previsto dal decreto Adempimenti. In particolare, per effetto di quanto disposto all’articolo 11, comma 3, lettera a) (NOTA 74), i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP, richiamati all’articolo 2, commi 1 e 2, del DPR n. 322 del 1998 (NOTA 75), vengono così ridefiniti:
– tra il 1° aprile e il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per le persone fisiche che presentano la dichiarazione tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a.;
– tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per la trasmissione telematica da parte delle persone fisiche, delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR e dei soggetti passivi IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
– entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti passivi IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Per effetto del combinato disposto di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024 (NOTA 76) e all’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti (NOTA 77), i periodi di presentazione, in via telematica, delle dichiarazioni (modello 770) dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1 (NOTA 78), del DPR n. 322 del 1998 sono così ridefiniti:
– per l’anno d’imposta 2024, dal 15 aprile al 31 ottobre del 2025;
– a decorrere dall’anno d’imposta 2025, dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento.
Le anzidette modifiche normative introducono, pertanto, anche per i sostituti d’imposta una decorrenza iniziale del termine di presentazione del modello 770, confermando la data di scadenza al 31 ottobre.
Per maggior chiarezza espositiva, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa dei termini di presentazione delle anzidette dichiarazioni alla luce delle modifiche normative illustrate nel presente paragrafo.
| PERIODI D’IMPOSTA | DICHIARAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (MODELLO REDDITI) E DELL’IRAP | DICHIARAZIONI DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA (MODELLO 770) | |
| – Persone fisiche – Società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR | – Soggetti IRES | ||
| Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 | – in via telematica, dal 1° maggio al 15 ottobre 2024 – se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° maggio al 1° luglio 2024 (NOTA 79) (rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998 e articolo 38, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024) | in via telematica: – entro il 15 ottobre 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; – entro il giorno 15 del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (rif. articolo 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024) | – entro il 31 ottobre 2024 (rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, ante modifiche) |
| Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 | – in via telematica, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 – se presentata da persone fisiche tramite ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 15 aprile al 30 giugno 2025 (rif. articolo 38, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 13 del 2024) | in via telematica: – per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 15 aprile al 30 settembre 2025 – per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rif. articolo 38, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 13 del 2024) | – dal 15 aprile al 31 ottobre 2025 (rif. articolo 38, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 13 del 2024) |
| Periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e successivi | – in via telematica, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo – se presentata da persone fisiche tramite un ufficio di Poste italiane S.p.a., dal 1° aprile al 30 giugno dell’anno successivo (rif. articolo 2, comma 1, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti) | – per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dal 1° aprile al 30 settembre dell’anno successivo – per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, entro l’ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rif. articolo 2, comma 2, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti) | – dal 1° aprile al 31 ottobre dell’anno successivo (rif. articolo 4, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 11, comma 3, lettera b), del decreto Adempimenti) |
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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– Note –
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024, n. 9.
(2) L’articolo 16, comma 1, della Delega prevede che, nell’esercizio della stessa, il Governo osserva, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione generale degli adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi degli enti territoriali:
– «armonizzare i termini degli adempimenti tributari, anche dichiarativi, e di versamento, razionalizzandone la scansione temporale nel corso dell’anno, con particolare attenzione per quelli aventi scadenza nel mese di agosto» (lettera b);
– «escludere la decadenza da benefici fiscali nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità» (lettera c);
– «semplificare la modulistica prescritta per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche siano resi disponibili con un anticipo non inferiore a sessanta giorni rispetto all’adempimento al quale si riferiscono» (lettera e);
– «incentivare con sistemi premiali l’utilizzazione delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di contribuenti interessate e facilitando l’accesso ai servizi telematici per i soggetti con minore attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici, nonché incentivare le attività di certificazione delle dichiarazioni fiscali» (lettera g);
– «incrementare i servizi digitali a disposizione dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per l’interoperabilità dei sistemi informativi e della base di dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare anche direttamente per via telematica» (lettera i).
(3) In base al nuovo comma 3-bis dell’articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2014, l’Agenzia delle entrate, in via sperimentale, «rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate». A decorrere dal 2024, tali informazioni sono accessibili direttamente ai contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR – «in un’apposita area riservata del sito internet della predetta Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica. Progressivamente, negli anni successivi, le informazioni in possesso dell’amministrazione finanziaria sono rese disponibili anche per il tramite dei soggetti delegati (…) che possono confermarli o modificarli ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (…), sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente, a decorrere dal 2024», e ai soggetti delegati, negli anni successivi, di accedere ai dati da confermare o modificare.
(4) Trattasi, in particolare, dei redditi indicati all’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 175 del 2014, ossia dei redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, dei redditi di cui all’articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico (ossia pensioni e somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del Codice di procedura civile), nonché dei seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del TUIR:
– i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (cfr. lettera a);
– le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (cfr. lettera c);
– le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell’oggetto dell’esercizio di arti o professioni di cui all’articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (cfr. lettera c-bis);
– le remunerazioni dei sacerdoti, nonché le congrue e i supplementi di congrua (cfr. lettera d);
– le indennità di cui all’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (cfr. lettera g);
– gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR tra gli oneri deducibili, ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 44 del medesimo testo unico (cfr. lettera i);
– i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (cfr. lettera l).
(5) La relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93, chiarisce che si tratta di “un nuovo meccanismo di interazione con il contribuente, non più basato sui campi del modello dichiarativo, ma direttamente sulle informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate (…). I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione senza la necessità per il contribuente di consultare le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi”.
(6) Trattasi dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, dei centri di assistenza fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) e f), del d.lgs. n. 241 del 1997, degli iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
(7) L’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014 stabilisce, all’ultimo periodo, che con «provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono altresì individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata».
(8) L’articolo 1, comma 2, del decreto Adempimenti introduce nell’articolo 5 del d.lgs. n. 175 del 2014 il comma 3-ter. Tale nuovo comma stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 175 del 2014, concernenti i limiti ai poteri di controllo sulle dichiarazioni dei redditi precompilate, «si applicano anche con riferimento alle dichiarazioni presentate con le modalità previste dall’articolo 1, comma 3-bis», del medesimo decreto.
(9) Si vedano i commi da 1 a 3-bis dell’articolo 5 del d.lgs. n. 175 del 2014.
(10) L’articolo 2, comma 1, del decreto Adempimenti dispone che, a decorrere dal 2024, «la dichiarazione dei redditi di cui agli articoli 34, comma 4, e 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, può essere presentata anche dalle persone fisiche titolari di redditi differenti rispetto a quelli indicati nel citato articolo 34, comma 4. Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che approva il modello di dichiarazione semplificato sono stabilite le tipologie reddituali che gradualmente, per ciascun anno d’imposta, possono essere dichiarate con tale modello».
(11) Si veda, in tal senso, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93, nella parte in cui prevede che “nella dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730) potranno essere indicate tutte le tipologie reddituali riconducibili alle persone fisiche non titolari di partita IVA”.
(12) Trattasi dei redditi di cui alle lettere a), d), g), i) e l) indicati nella nota n. 4.
(13) Si veda, in tal senso, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93, nella parte in cui viene chiarito che “l’adempimento dichiarativo in modalità semplificata potrà essere assolto anche dai contribuenti titolari, ad esempio, di redditi diversi di natura finanziaria ovvero che abbiano effettuato investimenti all’estero”.
(14) Si veda, in tal senso, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93.
(15) Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2023 all’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 282 del 2002, alle persone fisiche non titolari di partita IVA è consentita la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti alla data del 1° gennaio 2023, previo pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Si rinvia, al riguardo, alle indicazioni fornite con le circolari n. 16/E del 26 giugno 2023 e n. 1/E del 22 gennaio 2021.
(16) Tali redditi, in particolare, sono da riportare nella sezione II del quadro L del modello 730/2024.
(17) Trattasi di redditi di capitale «corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti in Italia si applica la ritenuta a titolo di imposta o l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, (…) soggetti ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d’imposta» (cfr. l’articolo 18, comma 1, del TUIR).
(18) Tali redditi, in particolare, sono da riportare nella sezione III del quadro L del modello 730/2024.
(19) Si tratta, in particolare, dell’obbligo per le persone fisiche residenti in Italia di indicare in dichiarazione dei redditi gli investimenti all’estero, le attività estere di natura finanziaria ovvero le cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, ancorché, pur non essendo possessori, siano titolari effettivi dell’investimento (cfr. l’articolo 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990).
(20) Tali dati, in particolare, sono da riportare nel nuovo quadro W del modello 730/2024.
(21) L’articolo 2, comma 2, del decreto Adempimenti prevede che, a partire dal 2024, «i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all’articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. Se dalla dichiarazione presentata emerge un debito, il versamento deve essere effettuato entro i termini di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435. In caso di presentazione della dichiarazione direttamente all’Agenzia delle entrate, l’applicativo della dichiarazione precompilata mette a disposizione la delega di pagamento, che può essere confermata o modificata e quindi trasmessa mediante lo stesso applicativo».
(22) Si tratta, in particolare, degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.
(23) Si veda, in tal senso, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93.
(24) Termine previsto dall’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435.
(25) L’articolo 20 del decreto Adempimenti apporta le seguenti modifiche all’articolo 3 del d.lgs. n. 175 del 2014:
a) nella rubrica, dopo le parole «dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti», sono inserite le seguenti «e a redditi percepiti dai contribuenti»;
b) al comma 4, dopo le parole «dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3», sono inserite le seguenti «e dei dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti».
(26) Con la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93, si chiarisce, in particolare, che, al fine di “incrementare le informazioni a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rendendo così più completa la dichiarazione dei redditi precompilata e consentendo al contribuente di accettarla e beneficiare dei vantaggi previsti in termini di controlli, con la disposizione in commento si prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuati i termini e le modalità per trasmettere all’Agenzia delle entrate, oltre ai dati relativi alle spese detraibili e deducibili, anche i dati relativi ai redditi percepiti dai contribuenti, da indicare nella dichiarazione dei redditi”.
(27) A titolo esemplificativo, si vedano, al riguardo:
– il d.m. 13 gennaio 2016 per le spese universitarie, le spese funebri, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e le spese per interventi volti alla riqualificazione energetica;
– il d.m. 1° dicembre 2016 per le spese universitarie, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e le spese di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;
– il d.m. 30 gennaio 2018 per le spese relative alle rette per la frequenza di asili nido;
– il d.m. 30 gennaio 2018 per le erogazioni liberali in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni e ulteriori associazioni;
– il d.m. 10 agosto 2020 per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie;
– il d.m. 29 marzo 2023 per le spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
– il d.m. 1° marzo 2024 per le erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore.
(28) L’articolo 15, comma 1, del decreto Adempimenti dispone che, al fine di «semplificare la modulistica relativa all’adempimento degli obblighi dichiarativi, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dall’articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che approvano i modelli dichiarativi di cui agli articoli 1 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono progressivamente eliminate da ciascun modello le informazioni che non sono rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o che l’Agenzia delle entrate può acquisire tramite sistemi di interoperabilità delle banche dati proprie e nella titolarità di altre amministrazioni.
Con i medesimi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono progressivamente ridotte, le informazioni relative ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici da indicare nei modelli dichiarativi».
(29) Si tratta del regolamento unionale relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
(30) L’articolo 36, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 prevede che il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento stesso, consulta «l’autorità di controllo qualora la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (…) indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio».
(31) Si tratta dei provvedimenti che approvano i modelli dichiarativi relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP, di cui all’articolo 1 del DPR n. 322 del 1998, nonché all’IVA, di cui all’articolo 8 del medesimo decreto.
(32) In tal senso, con la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93, si precisa che è escluso “l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce, quale unica modalità di utilizzo, la compensazione cd. “esterna” mediante modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche se cedibili”.
(33) Come riportato nelle istruzioni relative ai modelli di dichiarazione REDDITI, approvate con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, con riferimento ai crediti non automatici, continua, tuttavia, a sussistere l’obbligo di indicazione degli importi relativi alle seguenti tipologie di agevolazioni:
– crediti d’imposta soggetti al limite di compensabilità previsto dall’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
– crediti d’imposta qualificati aiuti di stato o aiuti de minimis per i quali è necessaria la compilazione della sezione “Aiuti di stato” del quadro RS;
– crediti d’imposta per i quali è prevista la possibilità di chiederne il rimborso in dichiarazione;
– crediti d’imposta cedibili ai sensi dell’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
– crediti d’imposta la cui indicazione nei modelli di dichiarazione dei redditi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive, che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni;
– crediti d’imposta per i quali è attribuita all’Agenzia delle entrate la funzione di controllo.
(34) L’articolo 15, comma 2, del decreto Adempimenti modifica l’articolo 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 – secondo cui, nella formulazione previgente, per «gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, in corso nel periodo di imposta, le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà» – sopprimendo le parole «e nelle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e imposte sul valore aggiunto indicano gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari (…) in corso nel periodo di imposta».
(35) Il comma 36-vicies-ter dell’articolo 2 del d.l. n. 138 del 2011 stabilisce, a seguito della modifica in esame che «per gli esercenti imprese o arti e professioni con ricavi e compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro i quali per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal denaro contante le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono ridotte alla metà».
(36) Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
(37) In tal senso, con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2024 e del 28 febbraio 2024, relativi all’approvazione, rispettivamente, del modello IVA e dei modelli dichiarativi “REDDITI”, da presentare nell’anno 2024, sono stati soppressi il quadro VB (nel modello IVA) e, nei quadri RS dei modelli REDDITI, il prospetto dedicato all’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’articolo 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.
(38) Cfr., in proposito, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG 93.
(39) L’articolo 15, comma 3, del decreto Adempimenti interviene sulle modalità di esercizio dell’opzione del regime speciale di tassazione previsto all’articolo 1, commi da 119 a 141-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo che, a «decorrere dalle opzioni da esercitarsi per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024», la formulazione del primo periodo del comma 120 – secondo cui l’opzione «è esercitata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene», secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – sia sostituita dalla seguente: «L’opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene».
(40) Si tratta, in particolare, delle «società per azioni residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis» del TUIR «nelle quali nessun socio possieda direttamente o indirettamente più del 60 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 60 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 25 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano al momento dell’opzione direttamente o indirettamente più del 2 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili» (comma 119, le cosiddette “SIIQ”), nonché delle società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all’articolo 2327 del codice civile, non quotate, «residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch’esse attività di locazione immobiliare in via prevalente (…) nelle quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda più del 50 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o più altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio è investito almeno per l’80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonché dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili» (comma 125, cosiddette “SIINQ”).
(41) L’articolo 1, comma 120, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), successivamente alla modifica, prevede che l’«opzione per il regime speciale è esercitata nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2009 l’opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2010 e ha effetto dall’inizio del medesimo periodo d’imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine. L’opzione è irrevocabile e comporta per la società l’assunzione della qualifica di “Società di investimento immobiliare quotata” (SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in tutti i documenti della società stessa».
(42) Si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93.
(43) In tal senso, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, prot. n. 68514, relativo all’approvazione del modello dichiarativo “REDDITI Società di capitali” da presentare nell’anno 2024, nel quadro OP è stata prevista un’apposita sezione al fine di consentire l’esercizio dell’opzione per il regime fiscale speciale denominato SIIQ e SIINQ, per le società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare. La compilazione di tale sezione del modello dichiarativo sostituisce la precedente modalità di comunicazione, che doveva effettuarsi mediante l’apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2015.
(44) L’articolo 13 del d.lgs. n. 1 del 2024 prevede che «la mancata indicazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse agli operatori economici nelle dichiarazioni annuali di cui agli articoli 1, 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, se spettanti, non comporta la decadenza dal beneficio. Per i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis di cui all’articolo 10 del regolamento approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, resta ferma l’applicazione del comma 2 dell’articolo 17 del medesimo regolamento. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle dichiarazioni di cui al primo periodo relative ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022».
(45) Con riferimento agli aiuti fiscali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, l’articolo 17, comma 2, del decreto, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, stabilisce che «l’inadempimento degli obblighi di registrazione (…), entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati, determina l’illegittimità della fruizione dell’aiuto individuale».
(46) L’articolo 10 del decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in particolare, dispone che gli aiuti fiscali non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione «si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti (…) nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati».
(47) Trattasi dei redditi indicati nella nota n. 4.
(48) L’articolo 19, comma 1, del decreto Adempimenti modifica l’articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2014, prevedendo:
– dopo il comma 1, l’introduzione del comma 1-bis, secondo cui, a decorrere dal 2024, «in via sperimentale, utilizzando le informazioni e i dati indicati al comma 1, l’Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al medesimo comma 1. Con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 del presente decreto» (lettera a);
– al comma 3, dopo le parole «La dichiarazione precompilata», l’inserimento delle seguenti «, di cui ai commi 1 e 1-bis,» (lettera b).
(49) In tal senso, la rubrica dell’articolo 19 del decreto Adempimenti specifica che la disposizione riguarda la dichiarazione dei redditi precompilata per le persone fisiche, «compresi i titolari di partita IVA».
(50) Si veda, in proposito, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93.
(51) Si rammenta che, in linea generale, le CU sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la dichiarazione precompilata, tuttavia, possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (c.d. “Modello 770”).
(52) Con la risoluzione n. 13/E del 2024, i sostituti d’imposta sono stati, tuttavia, invitati ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni all’Agenzia delle entrate entro il 18 marzo 2024, poiché, in tal modo, le informazioni relative alle stesse possono essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell’adempimento dichiarativo.
(53) Cfr. articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
(54) Cfr. l’articolo 1, comma 1-bis, secondo periodo, del d.lgs. n. 175 del 2014, modificato dall’articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto Adempimenti, secondo le modalità citate nella nota n. 48. Per il dettaglio di tali limitazioni si rinvia all’articolo 5 del citato d.lgs. n. 175 del 2014. Si richiama, in particolare, il comma 3-bis del predetto articolo, secondo cui, nel «caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine».
(55) L’articolo 3 del decreto Adempimenti introduce, all’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, il comma 6-septies. Tale nuovo comma stabilisce che, a decorrere dall’anno d’imposta 2024, «i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario (…), ovvero il regime fiscale di vantaggio (…) sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies».
(56) Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
(57) In tal senso, si veda la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93, secondo cui l’“eliminazione della CU di minimi e forfettari, che scatterà dal prossimo anno, è una delle novità previste in ottica di semplificazione degli adempimenti, alla luce dell’estensione a tutte le partite IVA dell’obbligo di fatturazione elettronica a prescindere dal volume di ricavi o compensi. L’obbligo viene meno in quanto i dati relativi ai compensi verranno resi disponibili e in automatico presso gli archivi dell’Agenzia delle entrate. Le fatture relative alle operazioni effettuate dopo il 1° gennaio 2024, infatti, dovranno passare attraverso il Sistema di Interscambio”.
(58) Cfr. l’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
(59) L’articolo 16 del decreto Adempimenti dispone quanto segue:
«1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati a operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo, sotto qualsiasi forma, effettuano i versamenti mensili delle ritenute e delle trattenute indicando anche l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7.
2. Le comunicazioni dei dati effettuate ai sensi del presente articolo sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
3. In via sperimentale, possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo i sostituti d’imposta di cui al comma 1 con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate può essere ampliato il numero massimo di dipendenti. L’adesione al sistema semplificato di cui al comma 1 tramite comportamento concludente è vincolante per l’intero anno d’imposta per cui è esercitata.
4. Il pagamento delle ritenute e delle trattenute di cui al comma 1 è effettuato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Contestualmente all’invio dei dati di cui al comma 1, ai fini del pagamento delle ritenute, il sostituto d’imposta autorizza l’Agenzia delle entrate all’addebito sul proprio conto identificato dal relativo codice IBAN, intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento, convenzionati con la medesima Agenzia.
5. La trasmissione dei dati e il versamento di cui al comma 1 sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.
7. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati gli ulteriori elementi informativi da comunicare e sono definiti modalità e termini per la trasmissione dei dati, nonché ogni altra disposizione di attuazione (…)».
(60) Si veda il primo periodo del comma 3 dell’articolo 16 del decreto Adempimenti, richiamato nella nota n. 59. In base a quanto previsto al secondo periodo del medesimo comma, tuttavia, il numero massimo di dipendenti può essere ampliato mediante provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
(61) Si veda l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 16 del decreto Adempimenti, richiamato nella nota n. 59.
(62) L’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322 del 1998 dispone, in particolare, che ai soli fini della «presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze».
(63) Si veda il comma 5 dell’articolo 16 del decreto Adempimenti, richiamato nella nota n. 59.
(64) Si veda il primo periodo del comma 4 dell’articolo 16 del decreto Adempimenti, richiamato nella nota n. 59.
(65) Si veda il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 16 del decreto Adempimenti, richiamato nella nota n. 59.
(66) Si veda il comma 7 dell’articolo 16 del decreto Adempimenti, richiamato nella nota n. 59.
(67) Le modifiche normative riguardanti i termini di presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi descritte nel presente paragrafo si riferiscono esclusivamente alle dichiarazioni presentate per mezzo del modello “REDDITI”. Per quanto concerne i termini di presentazione del modello 730 resta ferma la scadenza ordinaria del 30 settembre.
(68) Cfr., in tal senso, la relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, AG93.
(69) Per la dichiarazione dei redditi resta fermo, tuttavia, il termine del 30 aprile riguardo alla disponibilità della precompilata, come stabilito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
(70) Cfr. l’articolo 11, comma 1, del decreto Adempimenti.
(71) L’articolo 11, comma 2, del decreto Adempimenti dispone che, per «i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d’imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data».
(72) L’articolo 38 del d.lgs. 13 del 2024 prevede, al comma 1, che per il «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023:
f) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
g) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta».
Tale disposizione supera quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 11 del decreto Adempimenti, il quale prevedeva che, con effetto dal 2 maggio 2024, al DPR n. 322 del 1998 fossero apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, le parole: «30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
b) all’articolo 2, comma 2, le parole: «entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro l’ultimo giorno del nono mese».
(73) L’articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024 prevede che per il «periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024:
a) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
b) i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta».
(74) L’articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto Adempimenti sostituisce, con effetto dal 1° aprile 2025, i commi 1 e 2 dell’articolo 2 del DPR n. 322 del 1998 con i seguenti:
«1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 1° aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica tra il 1° aprile e il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all’imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta».
(75) Si rammenta che, a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, non sono più soggette all’IRAP (cfr. articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. “legge di Bilancio 2022”).
(76) L’articolo 38, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024, alla lettera c), prevede che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, «i sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, presentano in via telematica la dichiarazione di cui al citato comma 1 dal 15 aprile al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di riferimento».
(77) L’articolo 11, comma 3, lettera a) del decreto Adempimenti sostituisce l’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il seguente: «i soggetti all’imposta sul reddito delle società presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica a partire dal 1° aprile dell’anno successivo, se il periodo d’imposta coincide con l’anno solare, ed entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta».
(78) L’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, rubricato «Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta», prevede al comma 1 che i «soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti (…)».
(79) Atteso che il termine del 30 giugno 2024 scade la domenica, lo stesso è rinviato al primo giorno lavorativo successivo.