DECRETO LEGISLATIVO n. 128 del 25 giugno 2026
Attuazione della delega di cui all’articolo 19-bis della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica e il riordino del sistema sanzionatorio e di tutte le procedure sanzionatorie recati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 1
Modifiche alla parte V, titolo I-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo I-bis, capo III, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 187-ter.1:
1) al comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all’articolo 187-sexies.»;
3) i commi 9 e 11 sono abrogati;
b) all’articolo 187-quater, comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: «La Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione dei divieti di cui dagli articoli 14 e 15 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, può applicare:»;
c) all’articolo 187-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
d) all’articolo 187-sexies:
1) al comma 1, la parola: «pecuniarie» è soppressa e le parole: «del prodotto o del profitto dell’illecito» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma di denaro pari al profitto dell’illecito»;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. In luogo della confisca di cui al comma 1, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente capo può ingiungersi, a titolo di sanzione pecuniaria accessoria, il pagamento di una somma di denaro pari al profitto dell’illecito.»;
e) l’articolo 187-septies è sostituito dal seguente:
«Art. 187-septies (Procedura sanzionatoria). – 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob secondo quanto previsto dall’articolo 195.
2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
2. All’articolo 187-octies, comma 11, lettera c), della parte V, titolo I-bis, capo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «187-septies, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «195, comma 1».
3. All’articolo 187-duodecies, comma 1, della parte V, titolo I-bis, capo V, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «di opposizione di cui all’articolo 187-septies» sono sostituite dalle seguenti: «avverso il provvedimento che irroga la sanzione instaurato ai sensi dell’articolo 195».
Art. 2
Modifiche alla parte V, titolo II del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-ter, primo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
b) all’articolo 188, comma 1, terzo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
c) all’articolo 189, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
d) all’articolo 190, commi 1 e 1-bis.1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
e) all’articolo 190.2, commi 1 e 2, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
f) all’articolo 190.3, commi 1, alinea, e 2, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
g) all’articolo 190.4, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
h) all’articolo 190-bis, comma 2, le parole: «all’articolo 194-quater» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 194-bis.1»;
i) all’articolo 190-bis.1:
1) ai commi 1, lettera a), e 3, lettera a), le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L’applicazione della sanzione amministrativa comporta la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell’illecito. Si applica, in tal caso, l’articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»;
3) al comma 8, le parole: «194-quater, 194-septies» sono sostituite dalla seguente: «194-bis.1»;
l) all’articolo 190-bis.2, comma 7, secondo periodo, le parole: «gli articoli, 194-quater, 194-septies» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 194-bis.1»;
m) all’articolo 190-bis.3, comma 8, il secondo periodo è soppresso;
n) all’articolo 190-quater, comma 1, primo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
o) all’articolo 191, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
p) all’articolo 191-ter:
1) al comma 3, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 1, può altresì essere disposta la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, nonchè l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.»;
q) all’articolo 192-bis:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 2.»;
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per l’omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonchè del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l’omissione delle comunicazioni da parte della società o dell’ente, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»;
3) al comma 1-quater:
3.1) il primo periodo è soppresso;
3.2) al secondo periodo, dopo le parole: «dell’ordine», sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 194-bis.1»;
r) all’articolo 193:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, commi 5, e 9, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, per l’inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 2.»;
2) il comma 1.1 è sostituito dal seguente:
«1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.»;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 4 e 4-bis, e 122, commi 1, 2 e 5, nonchè di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni ovvero fino al 5 per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 2.»;
4) il comma 2.1 è sostituito dal seguente:
«2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.»;
s) all’articolo 193-bis.1, comma 2, secondo periodo, la parola: «trova» è sostituta dalla seguente: «trovano» e le parole: «l’articolo 194-bis» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 194-bis e 194-bis.1»;
t) all’articolo 193-ter, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo comporta sempre la confisca di una somma pari al profitto dell’illecito. Si applica, in tal caso, l’articolo 187-sexies, commi 2, 3 e 3-bis.»;
u) all’articolo 193-quater:
1) ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
2) al comma 3, le parole: «194-quater, 194-septies» sono sostituite dalle seguenti: «194-bis.1»;
v) all’articolo 193-quinquies, comma 1, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
z) all’articolo 193-sexies, comma 1, primo periodo, le parole: «comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;
aa) dopo l’articolo 194, è inserito il seguente:
«Art. 194.1 (Violazioni di carattere non rilevante). – 1. Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano quando le violazioni rivestono carattere rilevante secondo quanto stabilito con regolamento dalla Banca d’Italia e dalla Consob in base alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche in alternativa tra loro:
a) incidenza della condotta sulla complessiva organizzazione e sui profili di rischio aziendali;
b) carattere sistematico o diffuso delle violazioni;
c) significatività del pericolo per la tutela degli investitori, della sana e prudente gestione dell’impresa o della stabilità finanziaria;
d) incidenza sul tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o mancata ottemperanza a specifiche prescrizioni provenienti dall’Autorità di vigilanza competente;
e) significatività del profitto conseguente alla violazione o del pregiudizio causato purchè determinabile;
f) incidenza della condotta sulla trasparenza o l’integrità dei mercati dei capitali e del controllo societario.
2. Rivestono in ogni caso carattere rilevante le violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria superiore nel minimo a trentamila euro.»;
bb) all’articolo 194-bis, comma 1, alinea, le parole: «la Banca d’Italia o la Consob» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze,»;
cc) dopo l’articolo 194-bis, è inserito il seguente:
«Art. 194-bis.1 (Ordine di eliminare le infrazioni contestate. Dichiarazione pubblica). – 1. Salvo ove diversamente stabilito, la Banca d’Italia e la Consob possono, secondo le rispettive competenze e in base ai criteri di cui all’articolo 194-bis, in alternativa o congiuntamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, ordinare di eliminare le infrazioni contestate, indicando le eventuali misure da adottare e il termine per provvedere, ovvero adottare una dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, in ogni caso garantendo la proporzionalità del trattamento sanzionatorio.
2. L’inosservanza dell’ordine entro il termine stabilito importa l’aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.»;
dd) gli articoli 194-quater, 194-quinquies, 194-sexies e 194-septies sono abrogati;
ee) l’articolo 195 è sostituito dal seguente:
«Art. 195 (Procedura sanzionatoria). – 1. La Banca d’Italia e la Consob applicano le sanzioni amministrative previste nel presente decreto, secondo le rispettive competenze, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all’interessato, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero. Ai fini della decorrenza del termine di cui al primo periodo, l’accertamento si considera raggiunto quando ricorrono elementi sufficienti per la contestazione.
2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, per fatturato si intende il fatturato totale annuo della società o dell’ente, risultante dall’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative di cui all’articolo 196-sexies.
3. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto è retto dai principi del contraddittorio, della piena conoscenza e parità delle attività istruttorie, secondo quanto stabilito dal comma 4, della sollecita verbalizzazione, nonchè della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
4. La contestazione deve indicare la data in cui si è concluso l’accertamento e il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, determinato ai sensi del comma 5. L’interessato può:
a) formulare istanza di accesso agli atti ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale nella fase istruttoria del procedimento, cui può partecipare anche con l’assistenza di un avvocato, indicare elementi di prova, tra cui documenti, perizie, consulenze, dichiarazioni testimoniali, che la Banca d’Italia e la Consob sono tenute a valutare;
c) presentare deduzioni scritte all’organo decidente o, in alternativa, nei casi di particolare complessità e rilevanza, richiedere l’audizione personale nella fase decisoria, a cui può partecipare anche con l’assistenza di un avvocato.
5. La Banca d’Italia e la Consob stabiliscono con regolamento le modalità e il contenuto della contestazione, le regole applicabili al procedimento sanzionatorio, il termine perentorio di conclusione del procedimento, i casi tassativi di interruzione e sospensione dello stesso nonchè le modalità per assicurare la distinzione fra funzioni istruttorie e decisorie, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dei principi previsti nell’articolo 195.1.
6. Ferme restando le altre modalità previste dall’ordinamento, le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente titolo, nonchè dal titolo I-bis, capo III, e dal titolo II-bis, sono effettuate in via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), risultante da pubblici elenchi o comunicato dai soggetti interessati nelle forme e secondo le modalità stabilite dall’Autorità con il regolamento di cui al comma 5.
7. Il ricorso avverso il provvedimento che applica la sanzione è notificato all’Autorità che lo ha emesso ed è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla competenza funzionale del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (TAR Lombardia) sede di Milano, secondo il rito di cui all’articolo 119 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento che applica la sanzione.
8. Per quanto concerne le sanzioni di competenza della Consob e della Banca d’Italia, relative alle violazioni di disposizioni diverse da quelle previste dal presente decreto e per la cui applicazione è richiamato il presente articolo, avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d’appello del luogo in cui ha sede la società o l’ente cui appartiene l’autore della violazione ovvero, nei casi in cui tale criterio non sia applicabile, del luogo in cui la violazione è stata commessa. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all’Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica. L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento. La corte d’appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile. Il Presidente della corte d’appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza pubblica per la discussione dell’opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell’udienza.
L’Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell’udienza. Se alla prima udienza l’opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento.
All’udienza la corte d’appello dispone, anche d’ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonchè l’audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l’interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall’udienza di discussione. Con la sentenza la corte d’appello può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l’ammontare o la durata della sanzione.
Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d’appello, all’Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall’articolo 195-bis.»;
ff) dopo l’articolo 195, sono inseriti i seguenti:
«Art. 195.1 (Principi sulle sanzioni amministrative). – 1. Nel caso di modifiche agli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater, si applica la disposizione più favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, in caso di modifica del trattamento sanzionatorio per gli illeciti amministrativi previsti dal presente decreto si applica quello più favorevole al sanzionato, salvo che il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia definitivo. Resta fermo che l’individuazione della violazione avviene sulla base delle disposizioni richiamate nel presente titolo e nel titolo I-bis della presente parte e relative disposizioni di attuazione vigenti al momento della commissione dell’illecito.
3. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni del presente decreto che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni di una di tali disposizioni, è soggetto a un’unica procedura sanzionatoria da parte dell’Autorità competente e soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal primo periodo soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme del presente decreto che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni.
4. Il provvedimento sanzionatorio costituisce titolo esecutivo.
5. Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, ingiunto con il provvedimento sanzionatorio, è effettuato nel termine di trenta giorni dalla notifica dello stesso ovvero di sessanta giorni se il destinatario risiede all’estero. Salvo quanto previsto dall’articolo 32-ter.1, comma 2, i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente decreto affluiscono al bilancio dello Stato.
Art. 195.2 (Concorso di sanzioni amministrative di competenza della Banca d’Italia e della Consob). – 1. La Banca d’Italia e la Consob, nei confronti di chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono l’applicazione di sanzioni amministrative da parte di entrambe le Autorità ai sensi del presente decreto, irrogano le sanzioni di rispettiva competenza, tenendo conto delle sanzioni eventualmente già applicate anche dall’altra Autorità, secondo il principio di proporzionalità e nella misura strettamente necessaria per tutelare le diverse finalità assegnate a ciascuna.
2. La Banca d’Italia e la Consob si informano tempestivamente dei casi che possono dare luogo all’applicazione di sanzioni da parte di entrambe le Autorità e ne danno notizia all’incolpato, secondo quanto previsto nel regolamento di cui al comma 3.
3. Con regolamento congiunto, la Banca d’Italia e la Consob possono emanare disposizioni attuative del presente articolo, disciplinando in particolare lo scambio di dati, documenti e informazioni, la reciproca consultazione al fine dell’irrogazione delle sanzioni di rispettiva competenza per assicurare l’efficienza e l’effettività dell’azione sanzionatoria e la tutela dell’incolpato.»;
gg) l’articolo 195-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 195-bis (Pubblicazione delle sanzioni). – 1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto, con descrizione sintetica degli elementi essenziali della violazione contestata, nel sito internet istituzionale della Banca d’Italia o della Consob, in conformità alla normativa dell’Unione europea di riferimento, accompagnato da una traduzione non ufficiale in lingua inglese. Nella pubblicazione si menziona l’impugnabilità giurisdizionale del provvedimento sanzionatorio. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l’autorità giudiziaria, la Banca d’Italia o la Consob danno adeguata e tempestiva notizia dell’avvio dell’azione giudiziaria e dell’esito della stessa a margine della pubblicazione.
2. Nei limiti consentiti dal diritto dell’Unione europea, nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d’Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio o ne differiscono la pubblicazione, quando quella ordinaria:
a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;
b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un’indagine penale in corso;
c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purchè tale danno sia determinabile.
3. Nei limiti consentiti dal diritto dell’Unione europea, la Banca d’Italia o la Consob possono escludere la pubblicità del provvedimento sanzionatorio nel caso in cui le opzioni stabilite dal comma 2 siano ritenute insufficienti ad assicurare che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio ovvero ad assicurare la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto a misure considerate di scarsa rilevanza.»;
hh) all’articolo 195-ter, comma 1, le parole: «,194-quater e 194-septies,» sono sostituite dalle seguenti: «e194-bis.1»;
ii) all’articolo 195-quater:
1) il comma 2 è abrogato;
2) al comma 4, le parole: «e 196-bis» sono sostituite dalle seguenti: «e 196-sexies»;
ll) all’articolo 196, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 195, comma 7.»;
mm) l’articolo 196-bis è abrogato.
Art. 3
Modifiche alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Alla parte V, titolo II-bis, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 196-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 196-ter (Impegni). – 1. Per le violazioni sanzionabili ai sensi del presente decreto dalla Banca d’Italia e per tutte le violazioni di competenza della Consob, entro trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione degli addebiti, fatto salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti, il soggetto destinatario della stessa può presentare impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi tutelati. A tal fine, l’Autorità, valutate la gravità delle violazioni contestate, le misure di vigilanza adottate, le eventuali iniziative rimediali già assunte dall’interessato e l’idoneità degli impegni in relazione alla tutela degli interessi lesi, può, nei limiti previsti dall’ordinamento dell’Unione europea, rendere gli impegni assunti obbligatori per il soggetto destinatario della contestazione e pubblicare anche per estratto gli impegni medesimi. La decisione dell’Autorità determina l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.
2. La tempestiva presentazione di una proposta di impegni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della proposta o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 3. La presentazione di una proposta di impegni comporta la rinuncia a ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di accoglimento della proposta e l’impegno a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio.
3. L’Autorità competente può d’ufficio riavviare il procedimento sanzionatorio se:
a) si modifica in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
b) il soggetto destinatario della contestazione contravviene agli impegni resi obbligatori ai sensi del comma 1;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, le lettere b) e c), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi i limiti edittali massimi.
5. Salvo che sia diversamente stabilito ai sensi del regolamento previsto dal comma 6, la disciplina di cui al presente articolo non si applica nei casi di esercizio dei poteri di intervento ai sensi degli articoli 7, 7-bis, 7-ter e 7-quater e di cui alla parte II, titolo IV, del presente decreto.
6. La Banca d’Italia e la Consob, ciascuna con proprio regolamento, adottano disposizioni di attuazione del presente articolo, stabilendo i criteri applicativi, le regole procedurali per la presentazione e la valutazione degli impegni e i casi in cui non si può dar luogo alla presentazione dei medesimi, anche in ragione della mancata ottemperanza a ordini di vigilanza adottati nei confronti dei soggetti interessati.»;
b) dopo l’articolo 196-ter, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 196-quater (Applicazione concordata delle sanzioni amministrative). – 1. Per le violazioni sanzionabili dalla Banca d’Italia e dalla Consob ai sensi del presente decreto, entro trenta giorni dalla notifica della lettera di contestazione degli addebiti in alternativa alla presentazione di impegni, ovvero entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto degli impegni e fatto salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti, il destinatario della lettera di contestazione degli addebiti può presentare istanza per l’applicazione concordata delle sanzioni.
2. Qualora l’istanza sia ritenuta ammissibile tenuto conto dei precedenti dell’istante, l’Autorità competente avvia un confronto con il destinatario della lettera di contestazione e stabilisce il termine entro il quale questi formula, a pena di decadenza, una proposta di applicazione concordata delle sanzioni che indichi le sanzioni applicabili, la loro entità e la loro durata, in entrambi i casi in misura non inferiore al minimo edittale e non superiore al massimo edittale ridotto di un quinto ed eventuali misure conformative. In ogni caso, la proposta prevede l’impegno a non ricorrere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento che la accoglie e a impugnare il provvedimento di natura endoprocedimentale che la respinge solo congiuntamente con il provvedimento sanzionatorio. Entro sessanta giorni dalla ricezione, l’Autorità accoglie la proposta o la respinge.
3. Quando abbia accolto la proposta, l’Autorità applica le sanzioni con provvedimento motivato e valuta, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, l’accoglimento dell’eventuale istanza di accesso al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata in modalità concordata, in rate mensili da tre a trenta, che l’interessato può presentare con la proposta di cui al comma 1, anche qualora non versi in condizioni economiche disagiate.
4. Le sanzioni applicate in modalità concordata rilevano, ai fini dell’articolo 194-bis, comma 1, lettera g), nonchè ai fini dei requisiti degli esponenti aziendali per cinque anni.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il provvedimento di applicazione concordata delle sanzioni è pubblicato ai sensi dell’articolo 195-bis.
6. La tempestiva presentazione di una proposta di applicazione concordata delle sanzioni interrompe tutti i termini del procedimento sanzionatorio e sospende il decorso del termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere dalla data del rigetto della istanza per l’applicazione concordata delle sanzioni o al verificarsi delle circostanze indicate al comma 7.
7. In caso di mancato o inesatto rispetto del provvedimento di applicazione concordata è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata sino a un terzo fermi restando i limiti edittali massimi.
8. La Banca d’Italia e la Consob, in conformità ai principi dell’ordinamento italiano e dell’Unione europea, possono disciplinare con regolamento le modalità di presentazione, l’ammissibilità e la valutazione della proposta di applicazione concordata delle sanzioni.
Art. 196-quinquies (Pagamento in misura ridotta). – 1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall’articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, nonchè delle relative disposizioni attuative;
b) dall’articolo 190.1, per la violazione dell’articolo 83-duodecies e delle relative disposizioni attuative;
c) dall’articolo 190.3, per la violazione dell’articolo 64-ter, commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;
d) dall’articolo 190.4, per la violazione degli articoli 3, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, 15, paragrafi 1, primo comma, 2 e 4, seconda frase, 20, paragrafi 1 e 2, prima frase, 21, paragrafi 1, 2 e 3, 26, paragrafi 1, primo comma, 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, e 7, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e delle relative disposizioni attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e 27-decies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del medesimo regolamento (UE) n. 600/2014;
e) dall’articolo 191, comma 5, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative e dall’articolo 191-ter, comma 2, per la violazione dell’articolo 101, commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;
f) dall’articolo 193, commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, comma 2, e dal medesimo articolo 193, commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell’articolo 120;
g) dall’articolo 193-quater, per la violazione dell’articolo 9, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e delle relative disposizioni attuative e dell’articolo 4, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 e delle relative disposizioni attuative.
2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.
Art. 196-sexies (Disposizioni di attuazione). – 1. La Banca d’Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono emanare regolamenti di attuazione del titolo II e del presente titolo.
2. La Banca d’Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti al fine di accertare l’adempimento dei provvedimenti adottati e degli impegni assunti dagli interessati ai sensi delle disposizioni previste dal titolo I-bis, capo III, nonché dal titolo II e dal presente titolo.».
Art. 4
Modifiche alla parte VI del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. L’articolo 201 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
1. All’articolo 65, comma 11, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «all’articolo 195 TUF» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 195 e 195.1 TUF»;
b) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ai procedimenti sanzionatori per violazioni delle disposizioni richiamate dall’articolo 62 rientranti nelle attribuzioni della Consob non si applica l’articolo 196-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Art. 6
Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26, comma 4, le parole: «si applica l’articolo 195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli articoli 195, 195.1, 195.2 e 196-quater del TUF»;
b) all’articolo 26-quater, comma 12, le parole: «si applica l’articolo 195 del TUF» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano gli articoli 195 e 195.1 del TUF».
Art. 7
Modifica al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52
1. All’articolo 30, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52, le parole: «agli articoli 194-bis, 195 e 195-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 194-bis, 195, 195.1, 195.2 e 195-bis».
Art. 8
Modifiche al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129
1. Al decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;
b) all’articolo 37-bis, comma 7, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 195.1 e 195.2 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5.
2. La disciplina dettata dagli articoli 194.1, 195, a eccezione dei commi 7 e 8, 195.2, 196-ter e 196-quater del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come introdotti o modificati dal presente decreto, si applica a partire dal nono mese successivo dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Entro il medesimo termine, la Banca d’Italia e la Consob, nell’esercizio delle rispettive competenze e secondo le forme di coordinamento applicabili, adottano i regolamenti previsti dai medesimi articoli.
3. La disciplina di cui all’articolo 195.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 si applica alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle violazioni diverse da quelle richiamate all’articolo 195.1, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 commesse prima della sua entrata in vigore continua ad applicarsi il trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione.
5. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di attuazione e le regole procedurali adottate ai sensi del vigente articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e degli articoli 196-bis e 196-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal presente decreto.