DECRETO LEGISLATIVO n. 148 del 7 agosto 2026
Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonchè in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione. (26G00169)
Titolo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Trattamento fiscale dei familiari a carico
Art. 2
Disposizioni in materia di tassazione dei fringe benefit – auto aziendali e optional
«a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5 per cento;».
«a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5 per cento;».
«48-bis. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo è incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.».
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
Art. 3
«3-quater. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.
3-quinquies. I differenziali positivi di cui al comma 3-quater sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione.
Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.».
«6-bis. I differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituiscono reddito. In caso di compensazione i differenziali di cui al primo periodo sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta.
6-ter. I differenziali positivi di cui al comma 6-bis sono soggetti a imposta sostitutiva, con la stessa aliquota prevista per l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 304, commi da 1 a 5, da corrispondere mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai crediti di imposta che costituiscono il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale, il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.».
A tali fini, qualora la dichiarazione dei redditi risulti già presentata, potrà essere presentata una dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322; non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITI D’IMPRESA
Capo I
Determinazione del reddito per le imprese agricole
Art. 4
«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
«6. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli imprenditori individuali, alle società semplici e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 287, comma 1.».
Capo II
Avvicinamento valori contabili e fiscali
Art. 5
«4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.
4-bis. In deroga all’articolo 110, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;
«6-bis. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell’estinzione della relativa passività; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.»;
«2. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell’articolo 94; tuttavia, per i beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, lettere a) e b), e 2.»;
«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
3-ter. In deroga al comma 3-bis, la deduzione del valore fiscale delle attività immateriali, di cui al medesimo comma, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attività sono:
a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d’azienda o rami d’azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell’acquisto;
b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 166-bis.».
1) al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «che svolgono» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva o prevalente»;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l’esercizio in via prevalente delle attività ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attività sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.».
«4. Le disposizioni dell’articolo 101, comma 5, si applicano solo per la valutazione dei titoli di cui all’articolo 94, comma 1, lettera e); a tal fine, assume rilievo la valutazione operata alla data di chiusura dell’esercizio in base alla corretta applicazione dei principi contabili.
5. In deroga all’articolo 119, comma 1, lettera d), per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo 94, comma 1, lettere c) e d), operata in base alla corretta applicazione di tali principi assume rilievo anche ai fini fiscali.»;
«9. I componenti negativi imputati a conto economico, secondo corretti principi contabili, in relazione alle operazioni con pagamento basato su azioni, sono deducibili al momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti, in misura corrispondente alla quota di opzioni esercitate da parte dei beneficiari, o al momento dell’estinzione della relativa passività; in tale momento sono altresì riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati a seguito di tali operazioni.»;
«5. Per la valutazione dei beni indicati nell’articolo 94, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, si applicano le disposizioni dell’articolo 103; tuttavia, per i beni indicati nell’articolo 94, comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell’articolo 95, commi 1, lettere a) e b), e 2.»;
«4. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del loro valore, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi e fino a concorrenza di questi ultimi.
4-bis. In deroga al comma 4, la deduzione del valore fiscale delle attività immateriali, di cui al medesimo comma, è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a conto economico, nel caso in cui le predette attività sono:
a) rilevate a seguito di operazioni di cessione d’azienda o rami d’azienda, contabilizzate con regole diverse dal metodo dell’acquisto;
b) assunte in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 192».
1) al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «che svolgono» sono inserite le seguenti: «in via esclusiva o prevalente»;
2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Ai fini del comma 1, lettera c), numero 2, l’esercizio in via prevalente delle attività ivi indicate sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo dei ricavi e altri proventi derivanti da tali attività sia superiore al 50 per cento dei ricavi e altri proventi complessivi.».
Art. 6
Capo III
Revisione della disciplina del riporto delle perdite fiscali
Art. 7
«l-bis) l’articolo 93, comma 3, si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite;».
Art. 8
Capo IV
Revisione della disciplina dei conferimenti
Art. 9
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo è dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.»;
«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite; tuttavia, se detto valore risulta inferiore anche al valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, in luogo di quanto disposto dallo stesso comma 1, il valore di realizzo è dato dal minor importo tra il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il loro valore normale.»;
Titolo IV
REVISIONE FISCALITÀ INTERNAZIONALE
Capo I
Modifiche al regime del riporto delle perdite fiscali estere definitive
Art. 10
«1-bis. Se una società residente in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o più società residenti in cui la società risultante dalla fusione è residente oppure è incorporata da una società residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo 2, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) sia nei periodi d’imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle società partecipanti alla fusione controlla l’altra o le altre società partecipanti alla fusione o tutte le società partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto;
b) tali perdite non possono più essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la società ha cessato la propria attività economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all’impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui è residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa è trasferito a terzi.
1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della società partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell’assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.».
«1-bis. Se una società residente in uno Stato appartenente all’Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni partecipa a una fusione con una o più società residenti in cui la società risultante dalla fusione è residente oppure è incorporata da una società residente le sue perdite, determinate applicando le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo II, Sezione I, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) sia nei periodi d’imposta di realizzazione delle perdite fiscali sia alla data in cui la fusione ha efficacia ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, una delle società partecipanti alla fusione controlla l’altra o le altre società partecipanti alla fusione o tutte le società partecipanti alla fusione sono controllate dallo stesso soggetto;
b) tali perdite non possono più essere utilizzate nello Stato di sua residenza in quanto la società ha cessato la propria attività economica e alienato a terzi o, comunque dismesso, tutti i beni relativi all’impresa e, ai sensi della normativa dello Stato in cui è residente, tali perdite non possono essere utilizzate se il controllo di essa è trasferito a terzi.
1-ter. Ai fini del comma 1-bis, per controllo si intendono le fattispecie di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile.
1-quater. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica anche per le perdite della società partecipata residente in uno degli Stati ivi indicati, priva dell’assemblea ordinaria dei soci, della quale si detiene una partecipazione al patrimonio o al capitale superiore al 50 per cento, calcolata tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.».
Capo II
Revisione della disciplina dell’imposizione minima globale
Art. 11
1) al comma 1:
1.1) all’alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entità di cui al primo periodo»;
1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 36, 39 e 39-bis), e le definizioni contenute nell’allegato A, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entità di cui al primo periodo dell’alinea del presente comma;»;
1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente a imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entità di cui al primo periodo dell’alinea del presente comma;»;
1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed entità localizzate nel territorio dello Stato italiano;» sono sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entità di cui al primo periodo dell’alinea del presente comma»;
2) al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entità di cui al comma 1»;
3) al comma 3 le parole: «Se una o più imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o più imprese o entità di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entità di investimento, e le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entità trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l’impresa o l’entità, tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell’imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entità.»;
5) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entità a controllo congiunto si applicano anche alle entità sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»;
«9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l’opzione del comma 9 può essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»;
«39-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). – 1.
I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all’articolo 39 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell’imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data.
2. A seguito di opzione dell’impresa dichiarante, l’imposta minima integrativa e l’imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entità la cui controllante capogruppo è localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato.
3. A seguito di opzione dell’impresa dichiarante, l’imposta minima suppletiva è pari a zero con riguardo alle imprese ed entità localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo.
4. A seguito di opzione dell’impresa dichiarante, l’imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati è pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra:
a) l’imposizione integrativa calcolata in base al comma 5;
b) l’imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l’esercizio dell’opzione di cui al primo periodo.
5. In caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entità localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l’importo dell’incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza.
6. A seguito di opzione dell’impresa dichiarante, i crediti d’imposta rimborsabili qualificati e i crediti d’imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate.
7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformità alle regole OCSE e alla direttiva».
1) dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti:
«37-bis): “incentivo fiscale qualificato”: un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l’importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante;
37-ter): “limite massimo basato sulla sostanza”: il limite massimo dell’aumento che un gruppo multinazionale o nazionale può apportare alle imposte rilevanti rettificate di un esercizio ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa, di cui all’articolo 39-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite è pari al 5,5 per cento dell’importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attività per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell’utile o perdita contabile netta dell’esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell’esercizio. In alternativa, a seguito di opzione quinquennale, il suddetto limite massimo è pari all’1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio;
2) dopo il numero 49 è inserito il seguente:
«49-bis): “regime coesistente qualificato”: il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»;
3) dopo il numero 51 è inserito il seguente:
«51-bis): “regime qualificato della controllante capogruppo”: il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;».
1) al comma 1:
1.1) all’alinea, secondo periodo, le parole: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «da calcolare indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nelle imprese e nelle entità di cui al primo periodo»;
1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) si applicano le diposizioni di cui al presente titolo, incluse quelle degli articoli 336, 339 e 339-bis), e le definizioni contenute nell’allegato B, nel rispetto di quanto indicato nei commi da 2 a 9 e avuto riguardo ai soli valori relativi alle imprese e alle entità di cui al primo periodo dell’alinea del presente comma;»;
1.3) alla lettera b), le parole: «relativamente ad imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alle imprese e alle entità di cui al primo periodo dell’alinea del presente comma;»;
1.4) alla lettera c), le parole «relativa a tutte le imprese ed entità localizzate nel territorio dello Stato italiano;» sono sostituite dalle seguenti: «relativa a tutte le imprese e a tutte le entità di cui al primo periodo dell’alinea del presente comma»;
2) al comma 2 le parole: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «Il profitto eccedente di tutte le imprese e di tutte le entità di cui al comma 1»;
3) al comma 3 le parole: «Se una o più imprese o entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano non soddisfano le condizioni di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Se una o più imprese o entità di cui al comma 1 non soddisfano le condizioni previste al comma 2»;
4) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Tutte le imprese del gruppo, diverse dalle entità di investimento, e le entità a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e le entità trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano sono tra loro solidalmente e congiuntamente responsabili per il pagamento della imposta minima nazionale di cui al comma 1. Il gruppo multinazionale o nazionale individua l’impresa o l’entità, tra quelle indicate nel primo periodo, quale responsabile dell’imposta minima nazionale e stabilisce la ripartizione del relativo onere tra le suddette imprese ed entità.»;
5) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le disposizioni del presente articolo riguardanti le entità a controllo congiunto si applicano anche alle entità sussidiarie a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano»;
«9-bis. Per i gruppi con esercizi di durata non superiore a 53 settimane, l’opzione del comma 9 può essere esercitata in relazione agli esercizi di oltre dodici mesi che iniziano entro il 31 dicembre 2025 e terminano entro il 3 gennaio 2027.»;
«339-bis (Regime coesistente qualificato, regime qualificato della controllante capogruppo e incentivi fiscali qualificati). – 1.
I regimi disciplinati nei commi da 2 a 4 integrano i regimi di semplificazione previsti da un accordo internazionale di cui all’articolo 339 e si applicano in deroga alle regole ordinarie di calcolo dell’imposizione integrativa a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2026 o successivamente a tale data.
2. A seguito di opzione dell’impresa dichiarante, l’imposta minima integrativa e l’imposta minima suppletiva sono pari a zero con riguardo alle imprese ed entità la cui controllante capogruppo è localizzata in un Paese che adotta un regime coesistente qualificato.
3. A seguito di opzione dell’impresa dichiarante, l’imposta minima suppletiva è pari a zero con riguardo alle imprese ed entità localizzate in un Paese che adotta un regime qualificato della controllante capogruppo.
4. A seguito di opzione dell’impresa dichiarante, l’imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati è pari a zero. Per imposizione integrativa corrispondente agli incentivi fiscali qualificati si intende la differenza, in valore assoluto, tra:
a) l’imposizione integrativa calcolata in base al comma 5;
b) l’imposizione integrativa che sarebbe stata calcolata senza l’esercizio dell’opzione di cui al primo periodo.
5. In caso di esercizio dell’opzione di cui al comma 4, le imposte rilevanti rettificate delle imprese ed entità localizzate in un Paese vengono aumentate del minore tra l’importo dell’incentivo fiscale qualificato utilizzato e il limite massimo basato sulla sostanza.
6. A seguito di opzione dell’impresa dichiarante, i crediti d’imposta rimborsabili qualificati e i crediti d’imposta negoziabili, che sono parametrati alle spese effettivamente sostenute oppure legati al livello della produzione, sono trattati come incentivi fiscali qualificati. In tal caso, ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 e i suddetti crediti non concorrono alla formazione del reddito o perdita rilevante e diminuiscono le imposte rilevanti rettificate.
7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per fruire dei regimi del presente articolo, in conformità alle regole OCSE e alla direttiva».
1) dopo il numero 37 sono inseriti i seguenti:
«37-bis): “incentivo fiscale qualificato”: un incentivo fiscale basato sui costi sostenuti o sul livello di produzione effettuata in un Paese, che riduce l’importo delle imposte rilevanti, concesso con riferimento a oneri che concorrono alla formazione del reddito rilevante;
37-ter): “limite massimo basato sulla sostanza”: il limite massimo dell’aumento che un gruppo multinazionale o nazionale può apportare alle imposte rilevanti rettificate di un esercizio ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa, di cui all’articolo 339-bis), comma 4, lettera a), in relazione a un Paese. Tale limite è pari al 5,5 per cento dell’importo maggiore tra le spese salariali ammissibili dei dipendenti ammissibili che svolgono attività per il gruppo nel Paese e gli ammortamenti, compresi quelli connessi allo sfruttamento di risorse naturali, contabilizzati nell’utile o perdita contabile netta dell’esercizio in relazione alle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese per quell’esercizio. In alternativa, a seguito di opzione quinquennale, il suddetto limite massimo è pari all’1 per cento del valore contabile delle immobilizzazioni materiali ammissibili situate nel Paese, esclusi terreni e altri beni non ammortizzabili, in ciascun esercizio;
2) dopo il numero 49 è inserito il seguente:
«49-bis): “regime coesistente qualificato”: il sistema fiscale nazionale e mondiale di un Paese che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;»;
3) dopo il numero 51 è inserito il seguente:
«51-bis): “regime qualificato della controllante capogruppo”: il sistema fiscale nazionale adottato dal Paese di localizzazione della controllante capogruppo che soddisfa i requisiti concordati dal Quadro Inclusivo sul BEPS;».
Titolo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Art. 12
Titolo VI
REVISIONE DISCIPLINA ACCERTAMENTO
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
«2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all’articolazione dell’Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, semprechè la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell’esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell’opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonché l’esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b).
2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell’importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell’Agenzia delle entrate. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi, nonché della sanzione di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.».
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi, nonché della sanzione nella misura prevista dall’articolo 69-tricies ter, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.»;
«2-bis. I contribuenti che hanno esercitato l’opzione di cui al comma 1 possono comunicare, all’articolazione dell’Agenzia delle entrate competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti a quello di esercizio della medesima opzione, semprechè la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati.
2-ter. In relazione alle comunicazioni di cui al comma 2-bis, effettuate improrogabilmente entro centoventi giorni dalla notifica dell’esito della verifica sul riscontro dei requisiti di validità dell’opzione di cui al comma 1, e contenenti gli elementi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), c), d), e), f) e g) del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, nonché l’esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente, si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a) e b).
2-quater. Le somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il versamento integrale delle somme dovute o dell’importo della prima rata deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla notifica al contribuente della risposta dell’Agenzia delle entrate. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo dei residui importi, nonché della sanzione nella misura prevista dall’articolo 69-tricies ter del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi nella misura prevista dall’articolo 97 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.».
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
«1-bis. Per le formalità di pubblicità immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 10, lettera b), del testo unico dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l’ufficio controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l’ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all’articolo 11 del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, con l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l’integrazione dei tributi nonché della sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.».
«1-bis. Per le formalità di pubblicità immobiliare richieste da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 10, lettera b), l’ufficio controlla la regolarità dell’autoliquidazione delle imposte e tasse effettuata dal contribuente nonché la regolarità dei versamenti. Nel caso in cui risultino dovuti maggiori tributi, l’ufficio notifica, entro i termini di decadenza previsti dall’articolo 17, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, apposito avviso di liquidazione ai soggetti obbligati al pagamento di cui all’articolo 80, con l’invito a effettuare, entro il termine di sessanta giorni, il pagamento per l’integrazione dei tributi nonché della sanzione amministrativa di cui all’articolo 38 del testo unico delle sanzioni amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui i tributi medesimi avrebbero dovuto essere pagati. Se il pagamento è effettuato entro il termine indicato, l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta è ridotto a un terzo.».
Art. 21
Art. 22
«1-bis. Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.
Intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti.
Resta inoltre ferma l’applicazione dell’articolo 1, comma 640, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa.».
«1-bis. Per i componenti negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.
Intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti.
Resta inoltre ferma l’applicazione dell’articolo 293, comma 6.
1-ter. Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa.».
Art. 23
«Articolo 256-bis (Società di capitali a ristretta base partecipativa). – 1. In caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l’esistenza:
a) di componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati;
b) di componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili perché inesistenti. 2.
2. Gli utili dei quali si presume la distribuzione sono imponibili in capo ai soci ai sensi degli articoli 49, 70 e 98 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.».
Art. 24
«Articolo 252-bis (Accertamento per antieconomicità). – 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può costituire un indice sintomatico dell’esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformità, siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformità in questione risulti manifesta e rilevante.».
Art. 25
Titolo VII
REVISIONE DISCIPLINA REDDITI FINANZIARI
Art. 26
Art. 27
Titolo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE
Art. 28
«2-bis. L’adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è priva di effetti.»;
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b-quater) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;
1.2) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal contribuente»;
1.3) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall’esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalle predette società o associazioni»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L’adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, è priva di effetti.»;
«1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l’applicazione dell’articolo 19, comma 3, i benefici di cui all’articolo 9-bis, comma 11, lettere a), b) ed e), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono così riconosciuti:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;
c) l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte, effettuati ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per le medesime annualità d’imposta non sono dovuti gli interessi.»;
«3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall’articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, possono essere definite mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;
«3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.».
1) alla lettera b-ter) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;
2) alla lettera b-quinquies), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato» è inserito il seguente periodo: «. È fatta salva l’ipotesi in cui l’associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal socio o dall’associato»;
3) alla lettera b-sexies), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell’adesione» è inserita la seguente: «alla»; dopo le parole: «cui aderisce l’associazione o la società partecipata.» è inserito il seguente periodo: «È fatta salva l’ipotesi in cui l’associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal socio o dall’associato.»;
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2», sono soppresse;
1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) a seguito di accertamento, nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;
c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;»;
1.3) la lettera d) è soppressa;
2) al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)»;
«2-bis. L’adesione al concordato in assenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è priva di effetti.»;
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;
1.2) alla lettera f), dopo le parole: «ovvero a una società tra avvocati di cui all’articolo 4-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247» sono inserite le seguenti: «, che esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal contribuente»;
1.3) alla lettera g), dopo le parole: «che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 54, comma 1, del suddetto testo unico delle imposte sui redditi» sono inserite le seguenti: «, derivanti dall’esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato dalle predette società o associazioni»;
2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. L’adesione al concordato in presenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 1, è priva di effetti.»;
«1-bis. In caso di rinnovo del concordato, ferma l’applicazione dell’articolo 102, comma 3, i benefici di cui all’articolo 49, comma 15, lettere a), b) ed e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, sono così riconosciuti:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 100.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 100.000 euro annui;
c) l’anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 293, comma 1.
1-ter. In caso di rinnovo del concordato, per il biennio 2026-2027, per i versamenti rateali delle imposte effettuati ai sensi dell’articolo 10 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, per le medesime annualità d’imposta non sono dovuti gli interessi.»;
«3-bis. In caso di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per rimuovere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, il reddito o il valore netto della produzione concordati sono rideterminati sulla base dei dati modificati o integrati. Le sanzioni correlate alle violazioni di cui al primo periodo, compresa la sanzione disposta dall’articolo 33 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, possono essere definite mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 14 del predetto testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.»;
«3-bis. In caso di rinnovo del concordato, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano.».
1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato sono fatte salve le eventuali modifiche della compagine sociale di cui alla presente lettera in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 51 e 52 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro;»;
2) alla lettera f), dopo le parole: «alla proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato» è inserito il seguente periodo: «. È fatta salva l’ipotesi in cui l’associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal socio o dall’associato;»;
3) alla lettera g), dopo le parole: «non determinano il reddito sulla base dell’adesione» è inserita la seguente: «alla»; dopo le parole «cui aderisce l’associazione o la società partecipata» è inserito il seguente periodo: «È fatta salva l’ipotesi in cui l’associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati di cui al primo periodo non esercitano attività economiche riconducibili al medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale applicato individualmente dal socio o dall’associato;»
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo le parole: «30 per cento dei ricavi» sono inserite le seguenti: «o compensi» e le parole: «, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2», sono soppresse;
1.2) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) a seguito di accertamento, nel periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, risulta la presenza di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati;
c) risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;»;
1.3) la lettera d) è soppressa;
2) al comma 2, le parole: «alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera c)».
Art. 29
b)10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3 .
«Articolo 365-bis (Imposta sostitutiva per il periodo d’imposta 2023 dei soggetti che rinnovano l’adesione al concordato preventivo per il biennio 2026-2027). – 1. I soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che, relativamente al biennio d’imposta 2026-2027, rinnovano l’adesione entro i termini di legge al concordato preventivo biennale di cui alla parte II, titolo I, capo I, possono adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, come determinata ai sensi dei commi da 2 a 10.
2. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, nei periodi d’imposta dal 2020 al 2023 e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
a) 5 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
b) 10 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10;
c) 20 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
d) 30 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
e) 40 per cento per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
f) 50 per cento per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
3. Ai fini del comma 1, la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura stabilita dal comma 2.
4. Per i periodi d’imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:
a) 10 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
b) 12 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c) 15 per cento, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
5. Per i periodi d’imposta 2022 e 2023, i soggetti di cui al comma 1 applicano l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 3,9 per cento.
6. In considerazione della pandemia di COVID-19, per i soli periodi d’imposta 2020 e 2021, i soggetti di cui al comma 1 applicano le imposte sostitutive di cui ai commi 4 e 5 diminuite del 30 per cento.
7. I soggetti di cui al comma 1, con un ammontare di ricavi di cui all’articolo 94, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento di cui al presente articolo nel caso in cui sussista una delle seguenti circostanze anche per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2023:
a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlate alla diffusione della pandemia di COVID-19, introdotte con i decreti del Ministro dell’economia e delle finanze adottati in attuazione del combinato disposto dell’articolo 49, comma 10;
b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 49, comma 10, lettera a);
c) hanno dichiarato una causa di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata all’esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
8. Per le annualità in cui sussistono le circostanze previste dal comma 7, lettere a), b) e c), ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
a) la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore del presente articolo, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
b) l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera a) l’aliquota del 12,5 per cento;
c) la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25 per cento;
d) l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all’incremento di cui alla lettera c) l’aliquota del 3,9 per cento.
9. Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinate con le modalità di cui al comma 8, sono diminuite del 30 per cento, a eccezione delle ipotesi di cui al comma 7, lettera c).
10. In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.
11. Il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo è effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16 marzo 2027. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione. Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all’articolo 82, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico, imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 124 e 125 del medesimo testo unico, il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
12. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
13. Eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale di cui al comma 11, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, per i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022, e 2023, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 254, nonché quelle di cui all’articolo 283, comma 2, secondo periodo, non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
a) intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale di cui all’articolo 106;
b) applicazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dalla parte II del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 76, 82, 83, e 84, comma 1, nonché dell’articolo 2621 del codice civile e degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi nel corso degli anni d’imposta dal 2020 al 2023;
c) mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateizzazione di cui al comma 11;
d) dichiarazione infedele di una causa di esclusione di cui al comma 7 del presente articolo.
14. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 13 e in caso di mancato pagamento di una delle rate previste dal comma 11, la decadenza intervenuta riguarda unicamente l’annualità di riferimento. In tutti i casi di cui al primo periodo restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui al comma 17.
15. Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all’articolo 14 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e di cui all’articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, già effettuati alla data di entrata in vigore del presente articolo e non si dà luogo a rimborso.
16. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per i soggetti di cui al comma 1 il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
17. In deroga all’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l’adesione al concordato preventivo per il biennio d’imposta 2026-2027 e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 293, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d’imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui al medesimo articolo 293, sono prorogati al 31 dicembre 2027.
18. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo.».
Titolo IX
REVISIONE DISCIPLINA ENTI DEL TERZO SETTORE
Art. 30
«Articolo 82-bis (Disposizioni in materia di IRAP). – 1. Per gli enti del Terzo settore di cui al presente titolo, diversi dalle imprese sociali, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la qualificazione fiscale dell’attività svolta si determina, per ciascun periodo d’imposta, in base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
Titolo X
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Art. 31
Art. 32
«7-quinquies. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell’Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell’articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 50.»;
«7-bis. Non sono considerati immessi in consumo i prodotti di cui ai commi 1, 2 e 3 ricevuti da altri Paesi dell’Unione europea o da Paesi terzi in impianti nazionali nei quali sono sottoposti a lavorazione o confezionamento; per tali prodotti l’immissione in consumo si verifica all’atto della cessione ai diretti utilizzatori o consumatori o a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita.».
Titolo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE
Art. 33
Art. 34
Articolo 69-triecies ter (Omesso pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate in materia di rischi fiscali nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo). – 1. Nei casi di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, delle somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 146, comma 5, e 149, comma 2-quinquies, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento di cui al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, si applica la sanzione di cui all’articolo 38, comma 1, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.
Titolo XII
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Entrata in vigore
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.