IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l’articolo 14;
Vista la legge 4 luglio 2024, n. 102, recante «Delega al Governo in materia di florovivaismo»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e, in particolare, l’articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante «Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione»;
Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani» e, in particolare, l’articolo 3, comma 2, lettera c);
Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica» e, in particolare, l’articolo 14-ter;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2026;
Vista l’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta dell’11 giugno 2026;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2026;
Sulla proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle imprese e del made in Italy, dell’ambiente e della sicurezza energetica, del lavoro e delle politiche sociali, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Attività agricola florovivaistica
1. L’attività agricola florovivaistica è l’attività esercitata dall’imprenditore agricolo, di cui all’articolo 2135 del codice civile, in forma individuale, societaria o associata, e diretta alla produzione dei vegetali, che avvenga in vivaio, in serra o in altre strutture, anche mobili, per la protezione e la crescita delle piante.
2. L’attività agricola florovivaistica, in particolare, comprende:
a) la floricoltura, concernente la produzione di fiori freschi recisi e secchi, colorati, stabilizzati o sbiancati, fiori eduli, foglie e fronde recise fresche, nonché piante in vaso da interno, da fiore e da foglia;
b) la produzione di organi di propagazione gamica (semi o sementi) e agamica (bulbi, tuberi, rizomi, talee, marze e altro materiale di propagazione vegetativa da vivo e da vitro);
c) il vivaismo ornamentale, concernente la produzione di piante intere da esterno, in vaso o in piena terra, e del relativo materiale di moltiplicazione;
d) il vivaismo frutticolo e viticolo, concernente la produzione di piante, parti di piante, semi e altro materiale di moltiplicazione vegetale;
e) vivaismo forestale, concernente la produzione di materiali forestali di moltiplicazione;
f) vivaismo orticolo, concernente la produzione di piante orticole, aromatiche e officinali e dei relativi materiali di moltiplicazione.
3. Si considerano attività connesse all’attività agricola florovivaistica, se svolte nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile ovvero, per le cooperative agricole, entro i limiti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
a) l’attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti vegetali;
b) le lavorazioni preparatorie al trasporto e alla messa a dimora dei vegetali;
c) le operazioni colturali finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi adibiti a verde, pubblici e privati.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3-bis, della legge 2 dicembre 2016, n. 242, e i divieti di cui all’articolo 2, comma 3-bis, della medesima legge.
Art. 2
Articolazione della filiera florovivaistica
1. La filiera florovivaistica è costituita da:
a) i costitutori di varietà vegetali e dei loro cloni;
b) gli imprenditori agricoli florovivaistici;
c) i distributori al dettaglio e all’ingrosso di prodotti orto-florovivaistici;
d) gli operatori del settore del verde, quali i giardinieri, gli arboricoltori e i manutentori, gli operatori del verde tecnico, comprendente il verde pensile e il verde verticale;
e) coloro che svolgono attività di supporto ai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), come la produzione di vasi, terricci, prodotti di protezione fitosanitaria per le piante e fertilizzanti chimici e altri strumenti di produzione, la produzione di apprestamenti di protezione, la fornitura di locali climatizzati, impianti e macchinari specializzati e altri beni strumentali, nonché la produzione di materiali per il confezionamento;
f) gli operatori della filiera vivaistica forestale, dalla raccolta di frutti, semi e parti di piante alla produzione e commercializzazione di materiali vivaistici per fini forestali.
2. Ai fini di cui al presente decreto, si intende per:
a) «verde pensile»: un sistema di coltivazione vegetale realizzato su superfici non direttamente a contatto con il suolo, come tetti o terrazze di edifici;
b) «verde verticale»: il rinverdimento di facciate verticali, come pareti o muri di contenimento di edifici.
Art. 3
Definizione e qualificazione dei centri per il giardinaggio
1. I centri per il giardinaggio sono strutture aperte al pubblico, dotate di punti vendita, organizzati e gestiti da imprenditori agricoli per la produzione e la commercializzazione al dettaglio di prodotti vegetali, anche mediante serre e vivai, nonché per la fornitura di beni e servizi connessi all’attività agricola.
2. Gli imprenditori agricoli florovivaistici, nonché le cooperative che rispettano i requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che commercializzano al dettaglio la produzione proveniente in misura prevalente dalle rispettive aziende o da quelle dei soci conferitori nell’ambito dei centri per il giardinaggio di cui al comma 1, mantengono la qualifica di imprenditore agricolo a condizione che l’attività di fornitura di beni e servizi connessi all’attività agricola, sia svolta con le modalità e nei limiti di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ferma restando, in tal caso, l’applicazione delle disposizioni fiscali vigenti in materia di tassazione dei redditi prodotti nonché di operazioni realizzate dall’imprenditore agricolo, anche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
3. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie merceologiche dei beni e le tipologie di servizi di cui al comma 1.
Art. 4
Definizione delle figure professionali del settore florovivaistico
1. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto della peculiarità delle attività agricole florovivaistiche, si provvede alla definizione e all’armonizzazione delle figure professionali del settore florovivaistico, inclusi coloro che operano nel verde urbano e periurbano, nei parchi e nei giardini storici, anche in coerenza con l’Atlante del lavoro e delle qualificazioni.
Art. 5
Valorizzazione degli ITS Academy nella filiera florovivaistica
1. Al fine di promuovere l’attivazione di percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo della filiera florovivaistica, in coerenza con l’Area tecnologica «Sistema Agroalimentare» e nel rispetto delle competenze regionali in materia di programmazione dell’offerta formativa, gli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) possono avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, per la progettazione dei predetti percorsi, di esperti e ricercatori in possesso di comprovata esperienza professionale nel settore del florovivaismo, anche mediante il coinvolgimento di enti specializzati individuati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 6
Valorizzazione di percorsi formativi universitari e post-universitari
1. Le istituzioni universitarie possono promuovere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, l’attivazione di specifici master e corsi di perfezionamento al fine di valorizzare il settore della filiera florovivaistica, anche in collaborazione con le imprese operanti nel settore agricolo e florovivaistico e con gli enti specializzati individuati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 7
Contratti di coltivazione nel settore florovivaistico
1. Il contratto di coltivazione nel settore florovivaistico è il contratto con il quale l’imprenditore agricolo florovivaistico si impegna a curare e sviluppare, per l’intero ciclo biologico o per una fase necessaria di esso, i prodotti vegetali conformemente alle indicazioni del committente e, a ciclo biologico compiuto, a cedere il prodotto al committente per il successivo utilizzo.
2. In considerazione della particolare natura e dell’oggetto dei contratti di coltivazione di cui al comma 1, rientra tra i casi eccezionali di cui all’articolo 59, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la conclusione da parte delle stazioni appaltanti di accordi quadro aventi ad oggetto i medesimi contratti, di durata non superiore a sette anni. Costituisce titolo preferenziale per la conclusione degli accordi quadro di cui al primo periodo la presentazione di progetti di realizzazione del verde urbano, corredati di un piano di manutenzione finalizzato a valorizzare la multifunzionalità delle aree verdi.
Art. 8
Interventi per la razionalizzazione della logistica e della distribuzione del settore florovivaistico
1. Al fine di favorire la razionalizzazione della logistica e della distribuzione dei prodotti florovivaistici su scala nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2027, destinata all’attuazione di interventi per l’adeguamento dei mercati all’ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali.
2. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche tenendo conto delle eventuali proposte emerse nel Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all’articolo 13, sono individuati i mercati all’ingrosso da utilizzare come piattaforme logistiche per lo stoccaggio, la movimentazione e la distribuzione dei prodotti vegetali, tenuto conto dell’attuale ubicazione dei distretti florovivaistici e delle peculiarità della filiera florovivaistica, i criteri per l’adeguamento delle strutture nonché la ripartizione dei fondi tra i soggetti gestori dei mercati individuati.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 9
Riconversione delle strutture produttive
1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per un loro efficiente reimpiego, anche a fini agroenergetici, è adottato il Piano nazionale di riconversione delle strutture florovivaistiche, entro centottanta giorni dalla data di adozione del Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all’articolo 13, con decreto del direttore generale competente del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Piano di cui al comma 1 definisce i criteri per la riconversione delle strutture produttive florovivaistiche e le modalità operative per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione, riutilizzo ed efficientamento energetico.
Art. 10
Criteri di premialità nell’ambito degli interventi di sviluppo rurale previsti dalla PAC
1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore florovivaistico a livello locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle indicazioni previste dal Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all’articolo 13 e dei principi della politica agricola comune (PAC), possono prevedere specifici criteri di premialità per le aziende florovivaistiche da inserire nell’ambito della programmazione regionale.
Art. 11
Ufficio per la filiera del florovivaismo
1. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è autorizzato ad assumere, ad incremento della propria dotazione organica, a tempo pieno e indeterminato, mediante l’indizione di concorsi pubblici, scorrimento di graduatorie vigenti o attraverso procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, una unità dirigenziale di livello non generale.
2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito, nell’ambito degli uffici dirigenziali generali del Ministero, l’Ufficio per la filiera del florovivaismo ed è definita l’articolazione dei relativi compiti.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 95.117 euro per l’anno 2026 e a 190.233 euro annui a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 4 luglio 2024, n. 102.
Art. 12
Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo
1. È istituito presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo, di seguito denominato «Tavolo», con funzioni consultive e di supporto all’elaborazione e attuazione degli atti di indirizzo e coordinamento delle attività di filiera e delle politiche del settore. Il Tavolo ha il compito di redigere il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all’articolo 13.
2. Il Tavolo di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
a) redige il Piano nazionale del settore florovivaistico di cui all’articolo 13, quale documento di sintesi delle politiche strategiche riguardanti il florovivaismo italiano;
b) esprime parere al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione ai sensi dell’articolo 14;
c) analizza i dati ricevuti dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell’articolo 14 e formula eventuali osservazioni e raccomandazioni;
d) elabora un report annuale sullo stato del settore florovivaistico, da trasmettere al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste entro il 30 settembre di ciascun anno;
e) formula proposte al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulla qualità dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico, ai sensi dell’articolo 15.
3. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del direttore generale competente del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte.
4. Il Tavolo si articola in due sezioni, rispettivamente preposte alla trattazione di tematiche riguardanti il comparto floricolo e il comparto vivaistico, ciascuna composta da:
a) tre rappresentanti del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
c) un rappresentante dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
d) un rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA);
e) un rappresentante dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
f) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;
g) sei rappresentanti, di cui tre effettivi e tre supplenti, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
h) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;
i) un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni di categoria dell’artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
5. Il Tavolo può invitare ai propri lavori, per la trattazione di specifiche tematiche, uno o più esperti in qualità di osservatori e senza diritto di voto.
6. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
Art. 13
Piano nazionale del settore florovivaistico
1. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con la Strategia nazionale del verde urbano di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, nell’ambito delle risorse di cui al comma 4, è adottato il Piano nazionale del settore florovivaistico, di seguito «Piano», quale strumento programmatico e strategico del settore.
2. Il Piano di cui al comma 1, di durata quinquennale, è articolato in due sezioni, al fine di consentire interventi differenziati in ragione delle peculiarità di ciascuna delle produzioni floricole e vivaistiche, fermi restando i divieti di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, e fornisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi da perseguire.
3. Nel Piano sono individuate, tra le altre, le seguenti azioni:
a) attività di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica finalizzate alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, in particolare delle tecniche agronomiche, nonché alla promozione di coltivazioni e installazioni ad elevata sostenibilità ambientale;
b) strategie di realizzazione del verde urbano, fissando criteri e linee guida per la promozione di aree verdi o di foreste urbane e periurbane coerenti con le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche dei luoghi o funzionali ad attività ricreative o sportive, con l’obiettivo di ridurre le superfici impermeabilizzate, sostituendole con spazi verdi;
c) interventi finalizzati all’innovazione varietale e al miglioramento genetico del patrimonio florovivaistico nazionale, finalizzato alla produzione e moltiplicazione di materiale vegetale certificato o conforme alla normativa fitosanitaria vigente.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l’anno 2027 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, da ripartire tra le Regioni con il medesimo decreto che approva il Piano di cui al comma 1 e che disciplina anche le ipotesi e le modalità di revoca delle risorse.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
Art. 14
Sistema di rilevazione statistica dei dati del settore florovivaistico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) predispone e gestisce un sistema di rilevazione annuale dei dati statistici del settore florovivaistico, al fine di supportare le attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle politiche di filiera.
2. Con decreto del direttore generale competente del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato previa consultazione dell’ISMEA e del Tavolo tecnico di filiera del florovivaismo di cui all’articolo 12, è definito il numero e l’elenco delle specie florovivaistiche oggetto di rilevazione.
3. Il sistema di rilevazione comprende, per ciascuna delle specie individuate ai sensi del comma 2:
a) la quantificazione della produzione, espressa in unità standardizzate;
b) la rilevazione dei prezzi medi di mercato nazionale all’origine e all’ingresso, nonché la raccolta di dati e informazioni sui principali mercati internazionali.
4. L’Istituto raccoglie, elabora e aggrega i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e li trasmette annualmente al Tavolo di cui all’articolo 12, entro il 30 giugno di ciascun anno.
Art. 15
Qualità delle produzioni e marchi
1. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una ricognizione dei marchi nazionali esistenti nel settore florovivaistico e, sulla base degli esiti della stessa, sentito il Tavolo di cui all’articolo 12, valuta di richiedere la registrazione di un marchio unico, finalizzato a garantire l’origine, la qualità e la tracciabilità dei prodotti dell’attività florovivaistica, con le modalità previste dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in conformità alla normativa dell’Unione europea e internazionale vigente.
Art. 16
Contributo del settore privato alla produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione per fini forestali
1. Gli organismi ufficiali e le autorità territoriali come definiti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, possono provvedere alla raccolta e alla produzione dei materiali forestali di moltiplicazione da utilizzare per fini forestali. Tali materiali devono essere certificati in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 386 del 2003.
2. Ai fini di cui al comma 1, per «fini forestali» si intendono le attività indicate all’articolo 7, comma 1, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, nonché di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.
3. Al fine di sviluppare un sistema vivaistico forestale idoneo a soddisfare il fabbisogno di materiale di moltiplicazione di provenienza certificata per fini forestali, gli organismi ufficiali, le autorità territoriali e gli altri soggetti da essi individuati possono cedere, a titolo oneroso, il postime certificato a operatori privati iscritti nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) nella sezione vivaismo forestale, dotati della licenza di cui all’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 386 del 2003, per lo svolgimento delle successive fasi di coltivazione e commercializzazione.
Art. 17
Promozione della messa a dimora di alberi nei comuni di piccole dimensioni
1. Le regioni, nel rispetto della Strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e della Strategia nazionale del verde urbano adottata ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera c), della legge 14 gennaio 2013, n. 10, possono promuovere interventi di messa a dimora di alberi a fini forestali e ornamentali, con priorità per i comuni di piccole dimensioni, al fine di incentivare le filiere produttive forestali e ornamentali presenti sul proprio territorio.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a incrementare, all’interno del territorio comunale, i boschi urbani e periurbani, in particolare nelle zone comunali soggette a dissesto idrogeologico, ovvero interessate da misure di lotta obbligatoria contro organismi nocivi ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, nonché le aree verdi urbane e periurbane, anche in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano nazionale di ripristino, adottato in attuazione del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024.
3. In coerenza con le disposizioni vigenti, la scelta delle specie da utilizzare a fini forestali per la creazione di nuovi boschi urbani e periurbani, per gli interventi di rinaturalizzazione e di ripristino ambientale ricade preferibilmente tra le specie arboree autoctone e il materiale forestale di propagazione deve essere conforme al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.
4. Ai fini del presente articolo, per comuni di piccole dimensioni si intendono quelli di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
Art. 18
Agevolazioni per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione
1. Nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, le regioni e gli enti locali possono concedere o dare in affitto terreni di loro proprietà, a condizioni tecniche e contrattuali agevolate, ad operatori della filiera vivaistica, per lo svolgimento di attività di forestazione nonché per la produzione di specie forestali e di materiali forestali di moltiplicazione certificati destinati a fini forestali, ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le regioni, con proprio provvedimento, individuano la tipologia dei terreni di cui al comma 1, il corrispettivo dovuto dai beneficiari, la durata della concessione o dell’affitto, nonché eventuali criteri preferenziali ai fini dell’assegnazione dei predetti terreni. Nel medesimo provvedimento può essere prevista la facoltà di corrispondere il relativo canone, in tutto o in parte, mediante il trasferimento periodico di materiale forestale certificato di valore equivalente, determinato sulla base di criteri oggettivi, ivi definiti.
Art. 19
Clausole di salvaguardia
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. Restano ferme le previsioni normative che costituiscono attuazione delle disposizioni del diritto dell’Unione europea in materia di produzione, commercializzazione e protezione dei materiali di moltiplicazione, degli organismi nocivi e dei prodotti sementieri, ivi compresi:
a) il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;
b) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
c) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
d) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
e) il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625».
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della legge 2 dicembre 2016, n. 242.
Art. 20
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 11 e 13, le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.