DECRETO LEGISLATIVO n. 185 del 23 novembre 2023
Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119
Art. 1
Rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare
1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 798, comma 1, le parole: «150.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unità»;
b) l’articolo 798-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare). – 1. La ripartizione delle dotazioni organiche dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare è determinata nelle seguenti unità:
a) ufficiali:
1) 9.800 dell’Esercito italiano;
2) 4.741 della Marina militare;
3) 6.100 dell’Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 18.300 dell’Esercito italiano, di cui 6.950 marescialli e 11.350 sergenti;
2) 11.034 della Marina militare, di cui 6.200 marescialli e 4.834 sergenti;
3) 17.325 dell’Aeronautica militare, di cui 8.475 marescialli e 8.850 sergenti;
c) volontari:
1) 65.000 dell’Esercito italiano, di cui 40.000 in servizio permanente e 25.000 in ferma prefissata;
2) 14.275 della Marina militare, di cui 10.505 in servizio permanente e 3.770 in ferma prefissata;
3) 13.425 dell’Aeronautica militare, di cui 8.825 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:
a) Esercito italiano: 93.100 unità;
b) Marina militare: 30.050 unità;
c) Aeronautica militare: 36.850 unità.»;
c) all’articolo 809-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «17» è sostituito dal seguente: «18»;
2) alla lettera b), il numero: «44» è sostituito dal seguente: «48»;
3) alla lettera c), il numero: «109» è sostituito dal seguente: «117»;
4) alla lettera d), il numero: «820» è sostituito dal seguente: «847»;
d) all’articolo 812-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «10»;
2) alla lettera b), il numero: «23» è sostituito dal seguente: «26»;
3) alla lettera c), il numero: «56» è sostituito dal seguente: «64»;
4) alla lettera d), il numero: «455» è sostituito dal seguente: «482»;
e) all’articolo 818-bis, comma 1:
1) alla lettera a), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «10»;
2) alla lettera b), il numero: «19» è sostituito dal seguente: «22»;
3) alla lettera c), il numero: «44» è sostituito dal seguente: «54»;
4) alla lettera d), il numero: «410» è sostituito dal seguente: «436».
Art. 2
Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unità delle dotazioni organiche complessive dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare
1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «150.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unità»;
b) all’articolo 2209-ter, alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «150.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unità»;
c) all’articolo 2233-bis, comma 1:
1) all’alinea, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
2) dopo la lettera c-bis), è aggiunta, infine, la seguente:
«c-ter) in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), in relazione a specifiche esigenze di Forza armata, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell’Esercito italiano, stabilito dal quadro VI della tabella 1 allegata al presente codice, può essere ridotto nel limite massimo di quattro promozioni. Il numero di promozioni non conferite non può essere riportato in aumento per l’anno successivo.».
Art. 3
Adeguamento delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al Codice dell’ordinamento militare e disposizioni in materia di reclutamento di personale ad alta specializzazione e di decorrenza delle promozioni
1. Al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla tabella 1, di cui all’articolo 1099-bis, i quadri I, II, III, IV, V e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV, V e VI allegati al presente decreto;
b) alla tabella 2, di cui all’articolo 1136-bis, i quadri I, II, III, IV e VI sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV e VI allegati al presente decreto;
c) alla tabella 3, di cui all’articolo 1185-bis:
1) i quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X sono sostituiti dai quadri I, II, III, IV, V, VIII, IX e X allegati al presente decreto;
2) al quadro VI:
2.1) alla colonna «Comando o attribuzioni, servizio»:
2.1.1) in corrispondenza delle righe «tenente colonnello» e «capitano», dopo le parole: «di volo» sono inserite le seguenti: «(in Italia o all’estero)»;
2.1.2) in corrispondenza della riga «tenente», dopo le parole: «di volo» sono inserite le seguenti: «(in Italia o all’estero), compresi i periodi di frequenza di eventuali corsi»;
2.2) alla colonna «Titoli, esami, corsi richiesti»:
2.2.1) in corrispondenza della riga «capitano», le parole: «Superare gli esami previsti» sono sostituite dalle seguenti: «Superare i corsi prescritti»;
2.2.2) in corrispondenza della riga «sottotenente», le parole: «Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.» sono soppresse;
3) al quadro VII, alla colonna «Titoli, esami, corsi richiesti»:
3.1) in corrispondenza della riga «capitano», le parole: «Superare gli esami previsti da apposito D.M.» sono sostituite dalle seguenti: «Superare i corsi prescritti»;
3.2) in corrispondenza della riga «sottotenente», le parole: «Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado.» sono soppresse;
d) all’articolo 652, comma 2-bis:
1) le parole: «sanitarie» e «medici» sono soppresse;
2) le parole: «dei titoli di specializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «di una delle lauree magistrali e dei titoli»;
e) all’articolo 939, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L’Esercito italiano, la Marina militare e l’Aeronautica militare, al fine di sopperire alla carenza di professionalità da impiegare per la difesa delle infrastrutture spaziali e dello spazio cibernetico, possono altresì arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di quattro anni, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che sono in possesso delle lauree magistrali indicate nel bando di concorso e che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi, nell’ambito del numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media stabilito annualmente dalla legge di bilancio.»;
f) all’articolo 1072, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le conseguenti promozioni decorrono dalla data della vacanza.»;
g) all’articolo 1079, comma 1, primo periodo, dopo le parole «promozioni aggiuntive», sono inserite le seguenti: «decorrenti in pari data»;
h) l’articolo 1100 è abrogato;
i) all’articolo 2239, il comma 3-quater è abrogato.
Art. 4
Disposizioni finali
1. L’incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare determinato dall’articolo 798-bis del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, è destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze, secondo misure percentuali stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
2. Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
3. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Tabella 1
(Testo dell’allegato)
Tabella 2
(Testo dell’allegato)
Tabella 3
(Testo dell’allegato)
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