DECRETO LEGISLATIVO n. 186 del 4 dicembre 2025

Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d’impresa, sport e imposta sul valore aggiunto

Titolo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE E DI SPORT

Capo I

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Art. 1

Inserimento dell’articolo 79-bis nel codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

1. Al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo l’articolo 79, è inserito il seguente:

«Art. 79-bis (Passaggio di beni strumentali dall’attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualificazione fiscale dell’attività esercitata). – 1. In caso di passaggio di beni relativi all’impresa dall’attività commerciale a quella non commerciale, per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tale attività in applicazione delle disposizioni del presente decreto, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile della plusvalenza di cui all’articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione e fintantochè i beni siano utilizzati dall’ente per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L’opzione di cui al presente comma è esercitata nella dichiarazione dei redditi.

2. La plusvalenza sospesa ai sensi del comma 1 concorre a formare il reddito imponibile dell’ente:

a) se i beni sono destinati dall’ente ad altre finalità diverse da quelle di cui al comma 1;

b) se i beni sono ceduti a titolo oneroso o in caso di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

3. Nell’ipotesi di cui al comma 2, lettera a), la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale dei beni all’atto della destinazione a finalità diverse ai sensi della medesima lettera a) e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la plusvalenza è costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l’indennizzo conseguito all’atto della cessione o del risarcimento, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all’atto del passaggio di cui al comma 1.

5. La plusvalenza realizzata, determinata ai sensi dei commi 3 e 4, concorre a formare il reddito ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

6. Per gli enti di cui all’articolo 4, comma 3, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio destinato e indicati nel regolamento, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3.».

Capo II

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Art. 2

Regime forfettario per le attività svolte dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale

1. All’articolo 5, comma 15-quinquies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: «non superiori a euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a euro 85.000».

2. All’articolo 86, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «130.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere autorizzata dal Consiglio dell’Unione europea in sede di rinnovo della decisione in scadenza al 31 dicembre 2019 o alla soglia che sarà eventualmente armonizzata in sede europea» sono sostituite dalle seguenti: «85.000 euro o alla diversa soglia che dovesse essere armonizzata in sede europea»;

b) il secondo periodo è soppresso.

Art. 3

Modifiche agli articoli 3 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. L’articolo 89, comma 7, secondo periodo, del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è soppresso.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, terzo comma, primo periodo, nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera a), del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole: «delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile»;

b) all’articolo 10, primo comma:

1) al numero 12) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile»;

2) al numero 15), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola: «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore»;

3) ai numeri 19), 20), 27-ter), nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dall’articolo 89, comma 7, secondo periodo, lettera b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, la parola: «ONLUS» è sostituita dalle seguenti: «enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal termine previsto dall’articolo 104, comma 2, del decreto del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4

Estensione dell’aliquota IVA del 5 per cento alle imprese sociali

1. Al numero 1 della tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «cooperative sociali e loro consorzi» sono inserite le seguenti: «e dalle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V, titolo V, del codice civile».

Art. 5

Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale

1. All’articolo 86, comma 8, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «, di certificazione dei corrispettivi» sono soppresse.

2. A decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, all’articolo 2, comma 1, lettera hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: «, nonchè dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall’articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si avvalgono della disciplina di cui all’articolo 86 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Art. 6

Proroga dell’esclusione Iva per gli enti associativi

1. All’articolo 1, comma 683, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2036».

Capo III

Disposizioni in materia di sport

Art. 7

Disposizioni fiscali in tema di enti sportivi dilettantistici

1. All’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Le associazioni sportive» sono sostituite dalle seguenti: «Le associazioni e le società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,» e le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro»;

b) al comma 2, le parole: «lire 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro».

Titolo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRISI D’IMPRESA

Capo I

Disposizioni in materia di imposte sui redditi

Art. 8

Modifica all’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

1. L’articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell’impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell’impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell’articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

2. Non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al comma 1.

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Capo I

Revisione della disciplina della detrazione

Art. 9

Modifica alla disciplina della rettifica della detrazione

1. All’articolo 19-bis.2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è abrogato.

Art. 10

Modifica alla disciplina della detrazione per gli enti non commerciali

1. L’articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali). – 1. Per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l’imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all’esercizio dell’attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l’ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati.

2. Gli enti pubblici e privati e le società rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l’attività economica, gestiscono con contabilità separata:

a) le attività per cui sono soggetti passivi;

b) le attività per cui non sono soggetti passivi.

3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma 2 è realizzata nell’ambito e con l’osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonché all’Automobile Club d’Italia e agli automobile clubs.».

Capo II

Disposizioni di armonizzazione della disciplina nazionale alla normativa unionale e ai principi fissati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea

Art. 11

Modifiche all’articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633

1. All’articolo 40-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11» sono aggiunte le seguenti: «, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorità pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresì, i soggetti indicati all’articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385»;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) servizio di pagamento: una delle attività commerciali di cui all’articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) operazione di pagamento: l’attività, fatte salve le esclusioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;».

Art. 12

Modifica all’articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

1. All’articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma, anche se resi da intermediari».

Capo III

Abrogazioni

Art. 13

Abrogazione dell’articolo 1, comma 151, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

1. All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 151 è abrogato.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Alle minori entrate derivanti dall’articolo 1, valutate in 0,30 milioni di euro per l’anno 2026, 0,47 milioni di euro per l’anno 2027, 0,64 milioni di euro per l’anno 2028, 0,81 milioni di euro per l’anno 2029, 0,99 milioni di euro per l’anno 2030 e 0,86 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, e dall’articolo 4, valutate in 0,5 milioni di euro per l’anno 2025 e 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.