Decreto Legislativo n. 194 del 10 dicembre 2025

Attuazione della direttiva 2023/2226/UE del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. (25G00201

Capo I

Art. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l’articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea», e in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2024», e in particolare l’articolo 1 e l’Allegato A, numero 3;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»;
Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche’ disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, recante «Attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2017, recante «Attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 60, recante «Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l’accesso da parte delle autorita’ fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, recante «Differimento di termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a causa della pandemia di COVID-19 e recepimento della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020, recante «Definizione delle regole tecniche e delle procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate»;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Vista la direttiva (UE) 2025/872 del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Visto, in particolare, il Considerando n. 19 della medesima direttiva (UE) 2025/872 che prevede, tra l’altro, che «La gamma di informazioni da scambiare dovrebbe tener conto delle misure transitorie di cui all’Allegato I, sezione XI, della direttiva 2011/16/UE»;
Visto, inoltre, l’articolo 1, numero 2), della citata direttiva (UE) 2025/872, che modifica l’articolo 8, paragrafo 3-bis, della direttiva (UE) 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;
Vista la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, recante «Modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»;
Visto, in particolare, il Considerando n. 9 della citata direttiva (UE) 2023/2226 che prevede, tra l’altro, che gli Stati membri, nell’attuazione della medesima direttiva, «dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorita’ competenti, che figurano nel documento “Norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni a fini fiscali: quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attivita’ e aggiornamento 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni”, pubblicato dall’OCSE l’8 giugno 2023 (“commentari sul modello di accordo tra autorita’ competenti”), e del quadro dell’OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attivita’ quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare un’applicazione coerente negli Stati membri»;
Visto, inoltre, il Considerando n. 14 della medesima direttiva (UE) 2023/2226 che prevede che «La presente direttiva si applica ai prestatori di servizi per le cripto-attivita’ regolamentati e autorizzati a norma del regolamento (UE) 2023/1114 e ai gestori di cripto-attivita’ che non lo sono. Entrambi sono denominati prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione in quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della presente direttiva. Il concetto generale di cripto-attivita’ e’ molto ampio e comprende anche le cripto-attivita’ che sono state emesse in modo decentrato, nonche’ gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114, e alcuni token non fungibili (non-fungible tokens – NFT). Le cripto-attivita’ che possono essere utilizzate a fini di pagamento o di investimento sono soggette all’obbligo di comunicazione a norma della presente direttiva. Pertanto, i prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione dovrebbero valutare caso per caso se le cripto-attivita’ possano essere utilizzate a fini di pagamento e di investimento, tenendo conto delle esenzioni di cui al regolamento (UE) 2023/1114, con particolare riguardo a una rete limitata e a determinati utility token»;
Visto, altresi’, il Considerando n. 26 della citata direttiva (UE) 2023/2226 che prevede, tra l’altro, che nell’attuare le ultime modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni incluse nella medesima direttiva «gli Stati membri dovrebbero avvalersi dei commentari sul modello di accordo tra autorita’ competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni, comprese le ultime modifiche di tale standard, quali fonti illustrative o interpretative e allo scopo di assicurare una coerente applicazione negli Stati membri»;
Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa ed i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – OCSE – sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010»;
Visto l’Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l’implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard – CRS), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e le successive sottoscrizioni;
Visto il modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale da parte di istituzioni finanziarie di giurisdizioni partecipanti alle rispettive autorita’ competenti ai fini dello scambio automatico delle predette informazioni (Common reporting standard);
Visto il Commentario al citato modello comune per la comunicazione di informazioni su conti finanziari in materia fiscale, che illustra e interpreta le disposizioni ivi previste;
Visto il Manuale di attuazione del Common reporting standard (CRS Implementation Handbook);
Visto l’Addendum all’Accordo multilaterale tra autorita’ competenti in materia di scambio di informazioni basato sul Common Reporting Standard, firmato il 20 novembre 2024;
Visto l’Accordo multilaterale tra autorita’ competenti sullo scambio di informazioni basato sul Crypto-Asset Reporting Framework (CARF MCAA), firmato il 20 novembre 2024;
Visto il Commentario al citato Crypto-Asset Reporting Framework;
Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai mercati delle cripto-attivita’ e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante «Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attivita’ e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937»;
Visto l’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
Visti l’articolo 35, comma 2, e l’articolo 102, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;
Visto la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’8 ottobre 2025;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 novembre 2025;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Il capo II del presente decreto modifica la disciplina sullo scambio di informazioni nel settore fiscale prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, dal decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, dal decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, nonche’ la disciplina sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari di cui alla legge 18 giugno 2015, n. 95.
2. Il capo III del presente decreto prevede la disciplina sullo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale su cripto-attivita’.
3. Il capo IV contiene la clausola di invarianza finanziaria e disciplina la decorrenza delle disposizioni del presente decreto.

Capo II

Art. 2

Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante «Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE»

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5 dopo il comma 1.1., e’ aggiunto il seguente: «1.2. Anteriormente al 1° gennaio 2026, i servizi di collegamento comunicano alla Commissione almeno cinque delle categorie di reddito e di capitale elencate all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per le quali effettuano lo scambio automatico di informazioni con le autorita’ competenti di ogni altro Stato membro. Le informazioni riguardano i periodi d’imposta a partire dal 1° gennaio 2026 o successivi.»;
b) all’articolo 5, comma 1-quater, le parole «persone fisiche.» sono sostituite dalle seguenti: «persone fisiche, tranne nel caso in cui tale ruling preventivo transfrontaliero sia stato emanato, modificato o rinnovato dopo il 1° gennaio 2026 e laddove l’importo dell’operazione o della serie di operazioni del ruling preventivo transfrontaliero superi 1.500.000 euro o l’importo equivalente in altra valuta, ove tale importo sia indicato nel ruling. Ai fini del presente comma, indipendentemente dall’importo indicato nel ruling, se detto importo riguarda una serie di operazioni concernente beni, servizi o attivita’ diversi, l’importo del ruling preventivo transfrontaliero comprende il valore totale sottostante. Qualora, invece, i medesimi beni, servizi o attivita’ sono oggetto di piu’ operazioni l’importo totale delle stesse non viene sommato. Lo scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri relativi a persone fisiche non include i ruling sulla tassazione alla fonte per quanto riguarda i redditi da lavoro dipendente, i compensi per dirigenti e le pensioni dei non residenti.».
c) dopo l’articolo 5 e’ inserito il seguente:
«Articolo 5-bis “Rilevazione e comunicazione del numero di identificazione fiscale rilasciato da uno Stato membro o giurisdizione estera”
1. A decorrere dal periodo d’imposta avente inizio il 1° gennaio 2030, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono a soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione europea redditi da lavoro dipendente e assimilati e pensioni, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, ove possibile, rilevano e indicano nella dichiarazione annuale e nella certificazione unica il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza del percettore.
2. A decorrere dal periodo d’imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, nelle istanze presentate in relazione a ruling preventivo transfrontaliero come definito all’articolo 2, comma 1, lettera h-bis), e’ indicato, ove possibile, anche il numero di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato membro o dalla giurisdizione di residenza alla persona che presenta l’istanza e alle altre persone che possono essere interessate dal ruling preventivo transfrontaliero.
3. A decorrere dal periodo d’imposta avente inizio il 1° gennaio 2028, ai fini dell’identificazione delle entita’ appartenenti al gruppo multinazionale, l’entita’ appartenente al gruppo, residente nel territorio dello Stato, tenuta alla presentazione della rendicontazione paese per paese ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 febbraio 2017, in qualita’ di controllante capogruppo, supplente della controllante capogruppo o entita’ designata, rileva e comunica, ove possibile, il numero di identificazione fiscale attribuito alle medesime entita’ da parte della rispettiva giurisdizione di residenza fiscale.
4. Nell’ambito dello scambio automatico obbligatorio di informazioni di cui all’articolo 5 e dello scambio automatico delle rendicontazioni paese per paese di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 23 febbraio 2017, l’Agenzia delle entrate comunica anche le informazioni relative al numero di identificazione fiscale ricevute sulla base delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.».

Art. 3

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica»

1. Al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, il comma 6 e’ sostituito dal seguente: «6. In caso di esonero di cui ai commi 4 e 5, l’intermediario e’ obbligato a informare, senza indugio, il proprio cliente, se tale cliente e’ un intermediario o, in assenza di quest’ultimo, il contribuente interessato, circa la sussistenza dell’obbligo a loro carico di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle entrate.»;
b) all’articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole: «l’identificazione degli intermediari» sono aggiunte le seguenti: «, diversi dagli intermediari esonerati dall’obbligo di comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 3,»;
c) all’articolo 6, comma 1, lettera c), dopo le parole: «una sintesi del contenuto del meccanismo transfrontaliero oggetto di comunicazione» sono aggiunte le seguenti: «, incluso il riferimento al nome con il quale e’ comunemente noto, e una descrizione dei pertinenti meccanismi, e qualsiasi altra informazione che possa aiutare l’autorita’ competente a valutare un potenziale rischio fiscale, senza divulgare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale o informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all’ordine pubblico;».

Art. 4

Modifiche al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale»

1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera ee), e’ aggiunta la seguente: «ee-bis): “Servizio di Identificazione”: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un Gestore di Piattaforma con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall’Unione al fine di accertare l’identita’ e la residenza fiscale di un Venditore.»;
b) all’articolo 11, comma 1, dopo la lettera c), e’ aggiunta la seguente: «c-bis): l’identificativo del Servizio di Identificazione e lo Stato membro di emissione, se il Gestore di Piattaforma con Obbligo di Comunicazione si avvale della conferma diretta dell’identita’ e della residenza del Venditore tramite un Servizio di Identificazione messo a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione per accertare l’identita’ e tutte le residenze fiscali del Venditore; in tali casi non e’ necessario comunicare le informazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettere da b) a e) e comma 2, lettere da b) a f), allo Stato membro di emissione dell’identificativo del Servizio di Identificazione.»;
c) all’articolo 14, comma 4, l’alinea e’ sostituita dalla seguente: «L’Agenzia delle entrate cancella il gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione dal registro centrale nei seguenti casi:».

Art. 5

Modifiche alla legge 18 giugno 2015, n. 95, recante «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonche’ disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l’Italia e altri Stati esteri», in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari

1. Fermo restando quanto previsto dall’Accordo di cui all’articolo 1 della legge 18 giugno 2015, n. 95, all’articolo 5 della medesima legge n. 95 del 2015, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, relativamente ai conti finanziari di entita’ non finanziarie passive ovunque residenti, acquisiscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 2, le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu’ dei quali le persone fisiche esercitano il controllo sulle medesime entita’.
2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, relativamente alle quote nel capitale di rischio detenute in un’entita’ di investimento che e’ un dispositivo giuridico, acquisiscono le informazioni sul ruolo o i ruoli in virtu’ dei quali le persone fisiche e le entita’ oggetto di comunicazione detengono le medesime quote.
2-quater. Per i conti finanziari esistenti alla data del 31 dicembre 2025, le informazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, se non sono gia’ presenti nei database consultabili elettronicamente detenuti dalle istituzioni finanziarie di cui all’articolo 4, comma 1, sono acquisite, dalle medesime istituzioni, entro la data del 31 dicembre 2027.».

Capo III

Art. 6

Scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a cripto-attivita’

1. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «Cripto-attivita’»: le cripto-attivita’ quali definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114;
b) «Cripto-attivita’ Oggetto di Comunicazione»: tutte le cripto-attivita’ diverse dalla valuta digitale della Banca Centrale, dalla moneta elettronica o da qualsiasi cripto-attivita’ per la quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento;
c) «Valuta Digitale della Banca Centrale»: qualsiasi moneta fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da altra Autorita’ monetaria;
d) «Moneta Fiduciaria»: la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca centrale o dall’Autorita’ monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le valute digitali della Banca Centrale, ivi comprese la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (Moneta Elettronica);
e) «Moneta Elettronica»: qualsiasi cripto-attivita’ che e’: 1) una rappresentazione digitale di un’unica moneta fiduciaria; 2) emessa al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento; 3) rappresentata da un credito nei confronti dell’emittente denominato nella stessa moneta fiduciaria; 4) accettata in pagamento da una persona fisica o da una persona giuridica diversa dall’emittente; 5) rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale per la stessa moneta fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto, ai sensi della normativa cui e’ soggetto l’emittente;
f) «Banca Centrale»: un’istituzione che e’ per legge o approvazione governativa la principale autorita’, diversa dal governo della giurisdizione stessa, che emette strumenti destinati a circolare come valuta. Tale istituzione puo’ includere un ente strumentale distinto dal Governo della giurisdizione, eventualmente detenuto, anche parzialmente, dalla giurisdizione;
g) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attivita’»: il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114;
h) «Gestore di Cripto-attivita’»: un soggetto che fornisce servizi per le cripto-attivita’ diverso da un prestatore di servizi per le cripto-attivita’;
i) «Prestatore di Servizi per le Cripto-attivita’ con Obbligo di Comunicazione»: un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ o un gestore di cripto-attivita’ che presta uno o piu’ servizi per le cripto-attivita’ consistenti in operazioni di scambio per o per conto di un utente oggetto di comunicazione;
l) «Servizio per le Cripto-attivita’»: il servizio per le cripto-attivita’ quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2023/1114, compresi lo staking e il prestito;
m) «Operazione Oggetto di Comunicazione»: qualsiasi operazione di scambio e qualsiasi trasferimento di cripto-attivita’ oggetto di comunicazione;
n) «Operazione di Scambio»: qualsiasi scambio tra cripto-attivita’ oggetto di comunicazione e monete fiduciarie e qualsiasi scambio tra una o piu’ forme di cripto-attivita’ oggetto di comunicazione;
o) «Operazione di Pagamento al Dettaglio Oggetto di Comunicazione»: un trasferimento di cripto-attivita’ oggetto di comunicazione come corrispettivo di beni o servizi per un valore superiore a un importo in euro corrispondente a 50.000 USD;
p) «Trasferimento»: l’operazione di trasferimento di una cripto-attivita’ oggetto di comunicazione da o verso l’indirizzo o il conto di cripto-attivita’ di un utente di cripto-attivita’, diverso da quello gestito dal prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione per conto del medesimo utente di cripto-attivita’, se il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento dell’operazione, non puo’ qualificare l’operazione come un’operazione di scambio di cui alla lettera n);
q) «Utente Oggetto di Comunicazione»: un utente di cripto-attivita’ che e’ una persona oggetto di comunicazione residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE;
r) «Utente di Cripto-attivita’»: la persona fisica o l’entita’ che e’ cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione ai fini dell’esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;
s) «Persona Fisica Utente di Cripto-attivita’»: la persona fisica che e’ cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione ai fini dell’esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;
t) «Persona Fisica Utente Preesistente di Cripto-attivita’»: la persona fisica utente di cripto-attivita’ che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;
u) «Entita’ Utente di Cripto-attivita’»: l’entita’ cliente di un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione ai fini dell’esecuzione di operazioni oggetto di comunicazione;
v) «Entita’ Utente Preesistente di Cripto-attivita’»: l’entita’ utente di cripto-attivita’ che ha stabilito un rapporto con il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione entro il 31 dicembre 2025;
z) «Persona Oggetto di Comunicazione»: la persona residente in una giurisdizione oggetto di comunicazione diversa da un soggetto escluso;
aa) «Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: l’entita’ o la persona fisica che e’ residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, ai sensi della normativa fiscale di tale Stato o giurisdizione, o il patrimonio di un de cuius che era residente in uno Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE. A tal fine, un’entita’ quale una partnership, oppure una limited liability partnership, o un analogo dispositivo giuridico che non abbia un luogo di residenza ai fini fiscali e’ considerata come residente nella giurisdizione in cui e’ situata la sua sede di direzione effettiva;
bb) «Persone che Esercitano il Controllo»: le persone fisiche che esercitano il controllo su un’entita’. Nel caso di un trust, per persone che esercitano il controllo, si intendono il disponente o i disponenti, il trustee o i trustee, l’eventuale protettore o gli eventuali protettori, il beneficiario o i beneficiari o la classe o le classi di beneficiari, e ogni altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust; nel caso di un dispositivo giuridico diverso da un trust, per persone che esercitano il controllo, si intendono le persone che sono in posizioni equivalenti o simili. L’espressione «Persone che Esercitano il Controllo» e’ interpretata in modo coerente con il termine «titolare effettivo» definito all’articolo 3, punto 6), della direttiva (UE) 2015/849 relativamente ai prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione;
cc) «Numero di Identificazione Fiscale (NIF)»: qualsiasi numero o codice utilizzato da un’autorita’ preposta per identificare un contribuente;
dd) «Servizio di Identificazione»: un processo elettronico messo gratuitamente a disposizione di un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione da uno Stato membro o dall’Unione Europea al fine di accertare l’identita’ e la residenza fiscale di un utente di cripto-attivita’;
ee) «Indirizzo di Registro Distribuito»: l’indirizzo di registro distribuito di cui al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. La definizione di moneta elettronica di cui al comma 1, lettera e), non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente. Se, nel corso della normale attivita’ dell’entita’ trasferente, i fondi connessi a un prodotto sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo al ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in assenza di tali istruzioni, se tali fondi sono detenuti per un periodo superiore a sessanta giorni dalla data del loro ricevimento, un prodotto non si intende creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un altro soggetto su istruzioni del cliente.
3. La persona fisica o l’entita’, diversa da un’istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione, che agisce in qualita’ di utente di cripto-attivita’ a beneficio o per conto di altra persona fisica o entita’ in qualita’ di agente, custode, intestatario, firmatario, consulente in materia di investimenti o intermediario, non e’ considerato un utente di cripto-attivita’ di cui al comma 1, lettera r). E’ un utente di cripto-attivita’ di cui al comma 1, lettera r), la persona fisica o l’entita’ a beneficio o per conto della quale agisce una persona fisica o un’entita’, diversa da un’istituzione finanziaria o da un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione, di cui al primo periodo. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione, che presta un servizio consistente nell’effettuare operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione per un esercente o per conto di un esercente, considera anche il cliente che e’ la controparte dell’esercente per le medesime operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione quale utente di cripto-attivita’ di cui al comma 1, lettera r), a condizione che il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione sia tenuto a verificare l’identita’ del cliente nell’ambito dell’operazione di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione ai sensi delle disposizioni in materia di antiriciclaggio.
4. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «Entita’ Attiva» si intende un’entita’ che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
1) meno del 50 per cento del reddito lordo dell’entita’ per l’anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione e’ reddito passivo e meno del 50 per cento delle attivita’ detenute dall’entita’ nel corso dell’anno civile precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attivita’ che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
2) tutte le attivita’ dell’entita’ consistono essenzialmente nella detenzione, piena o parziale, delle consistenze dei titoli di una o piu’ controllate impegnate nell’esercizio di un’attivita’ economica o commerciale diversa dall’attivita’ di un’istituzione finanziaria, o nella fornitura di finanziamenti e servizi a esse, salvo che un’entita’ non sia idonea a questo status poiche’ funge, o si qualifica, come un fondo d’investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalita’ e’ acquisire o finanziare societa’ per poi detenere partecipazioni in tali societa’ come capitale fisso ai fini d’investimento;
3) l’entita’ non esercita ancora un’attivita’ economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attivita’ con l’intento di esercitare un’attivita’ economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria; l’entita’ non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
4) l’entita’ non e’ stata un’istituzione finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attivita’ o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attivita’ economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
5) l’entita’ si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di entita’ collegate che non sono istituzioni finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a entita’ che non siano entita’ collegate, a condizione che il gruppo di tali entita’ collegate si occupi principalmente di un’attivita’ economica diversa da quella di un’istituzione finanziaria; o
6) l’entita’ soddisfa tutti i seguenti requisiti:
6.1) e’ costituita e gestita nella giurisdizione di residenza esclusivamente per finalita’ religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o e’ costituita e gestita nella giurisdizione di residenza ed e’ un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;
6.2) nella giurisdizione di residenza e’ esente dall’imposta sul reddito;
6.3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
6.4) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell’entita’ o gli atti costitutivi dell’entita’ non consentono che il reddito o patrimonio dell’entita’ siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’entita’ non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’entita’, o a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’entita’;
6.5) le leggi applicabili della giurisdizione di residenza dell’entita’ o gli atti costitutivi dell’entita’ prevedono che, all’atto della liquidazione o dello scioglimento dell’entita’, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un’entita’ statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo della giurisdizione di residenza dell’entita’ o a una sua suddivisione politica;
b) «Soggetto Escluso»: un’entita’ i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o piu’ mercati dei valori mobiliari regolamentati o una entita’ collegata della stessa; un’entita’ statale; un’organizzazione internazionale; una Banca Centrale; un’istituzione finanziaria diversa da un’entita’ di investimento di cui alla lettera f), numero 2);
c) «Istituzione Finanziaria»: un’istituzione di custodia, un’istituzione di deposito, un’entita’ di investimento o un’impresa di assicurazioni specificata;
d) «Istituzione di Custodia»: l’entita’ che detiene, quale parte sostanziale della propria attivita’, attivita’ finanziarie per conto di terzi. Un’entita’ detiene attivita’ finanziarie per conto di terzi quale parte sostanziale della propria attivita’ se il reddito lordo dell’entita’ attribuibile alla detenzione di attivita’ finanziarie e servizi finanziari correlati e’ pari o superiore al 20 per cento del reddito lordo dell’entita’ nel corso del minore tra:
1) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione, oppure l’ultimo giorno di un esercizio non coincidente con l’anno civile, precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione; e
2) il periodo nel corso del quale l’entita’ e’ esistita;
e) «Istituzione di Deposito» qualsiasi entita’ che accetta depositi nell’ambito della propria ordinaria attivita’ bancaria o similare o detiene moneta elettronica o valute digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti;
f) «Entita’ di Investimento»: l’entita’ che alternativamente:
1) svolge quale attivita’ economica principale una o piu’ delle seguenti attivita’ o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:
1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario, valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d’interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di futures su merci quotate;
1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio; o
1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attivita’ finanziarie, denaro o cripto-attivita’ oggetto di comunicazione per conto di terzi;
2) il cui reddito lordo e’ principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di attivita’ finanziarie o di cripto-attivita’ oggetto di comunicazione, se l’entita’ e’ gestita da un’altra entita’ che e’ un’istituzione di deposito, un’istituzione di custodia, un’impresa di assicurazioni specificata o un’entita’ di investimento di cui al numero 1);
g) «Impresa di Assicurazioni Specificata»: l’entita’ che e’ una impresa di assicurazioni, o la holding di un’impresa di assicurazioni, che emette contratti di assicurazione per i quali e’ misurabile un valore maturato o contratti di rendita o e’ obbligata ad effettuare pagamenti in relazione a tali contratti;
h) «Entita’ Statale» si intende il governo di una giurisdizione, ogni suddivisione politica di una giurisdizione e ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuti da una giurisdizione o da uno o piu’ dei soggetti precedenti. Questa categoria comprende altresi’:
1) le parti integranti di una giurisdizione, ovvero qualsiasi soggetto, organizzazione, agenzia, ufficio, fondo, ente strumentale o altro organismo comunque designato che costituisce un’autorita’ direttiva di una giurisdizione. Gli utili netti dell’autorita’ direttiva sono accreditati sul conto della stessa o su altri conti della giurisdizione, senza che alcuna frazione di tali utili maturi a beneficio di un privato. Una parte integrante non comprende alcuna persona fisica che sia un rappresentante del governo, un funzionario o un amministratore che agisce a titolo privato o personale;
2) le entita’ controllate, ovvero le entita’ che sono distinte nella forma dalla giurisdizione o che costituiscono un’entita’ giuridica distinta, a condizione che siano rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:
2.1) l’entita’ e’ interamente detenuta e controllata da una o piu’ entita’ statali, direttamente o attraverso una o piu’ entita’ controllate;
2.2) gli utili netti dell’entita’ sono accreditati sul conto della stessa o su conti di una o piu’ entita’ statali, senza che alcuna frazione del reddito maturi a beneficio di un privato;
2.3) il patrimonio dell’entita’ e’ attribuito a una o piu’ entita’ statali in caso di scioglimento;
i) «Organizzazione Internazionale»: qualsiasi organizzazione internazionale o agenzia o ente strumentale interamente detenuto dalla stessa. Questa categoria comprende qualsiasi organizzazione intergovernativa (compresa un’organizzazione sovranazionale):
1) costituita principalmente da governi;
2) che abbia concluso un accordo sulla sede o un accordo sostanzialmente simile con la giurisdizione competente; e
3) il cui reddito non matura a beneficio di privati.
l) «Attivita’ Finanziaria»: valori mobiliari, quote in societa’ di persone, merci quotate, swap, contratti di assicurazione o contratti di rendita, o qualsiasi quota di partecipazione in valori mobiliari, in cripto-attivita’ oggetto di comunicazione, in societa’ di persone, in merci quotate, in swap, in contratti di assicurazione o contratti di rendita. Il termine «Attivita’ Finanziaria» non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare;
m) «Quota nel Capitale di Rischio»: nel caso di una societa’ di persone che e’ un’istituzione finanziaria, una partecipazione al capitale o agli utili della societa’ di persone. Nel caso di un trust che costituisce un’istituzione finanziaria, una quota nel capitale di rischio si considera detenuta da qualsiasi persona considerata come un disponente o beneficiario di tutto o di una parte del trust, o qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, esercita il controllo effettivo sul trust. Una persona oggetto di comunicazione e’ considerata un beneficiario di un trust se ha il diritto di ricevere dal trust, direttamente o indirettamente, una distribuzione obbligatoria o puo’ ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale;
n) «Contratto di Assicurazione»: un contratto, diverso da un contratto di rendita, in base al quale l’emittente si impegna a pagare un importo al verificarsi di uno specifico evento che implichi mortalita’, morbilita’, infortuni, responsabilita’ o rischio patrimoniale;
o) «Contratto di Rendita»: un contratto in base al quale l’emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di tempo determinato in tutto o in parte facendo riferimento alle aspettative di vita di una o piu’ persone fisiche. Tale espressione comprende inoltre un contratto che si considera un contratto di rendita in conformita’ a leggi, regolamenti o prassi nazionali o della giurisdizione in cui il contratto e’ stato emesso, e in base al quale l’emittente si impegna a effettuare pagamenti per un periodo di anni;
p) «Contratto di Assicurazione per il quale e’ Misurabile un Valore Maturato»: un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di riassicurazione risarcitorio tra due imprese di assicurazioni, che ha un valore maturato;
q) «Valore Maturato»: il maggiore tra l’importo che l’assicurato ha il diritto di ricevere al momento del riscatto o della disdetta del contratto, determinato senza riduzione per qualsiasi commissione di riscatto o prestito su polizza, e l’importo che l’assicurato puo’ prendere a prestito in base o in riferimento al contratto. L’espressione «Valore Maturato» non comprende gli importi dovuti in base al contratto di assicurazione:
1) unicamente in ragione del decesso di una persona fisica assicurata sulla base di un contratto di assicurazione sulla vita;
2) quale indennita’ per infortuni o malattia o altro assegno che fornisce un indennizzo per un danno economico subito al verificarsi dell’evento assicurato;
3) quale rimborso di un premio versato in precedenza, al netto del costo degli oneri assicurativi effettivamente imposti o meno, sulla base di un contratto di assicurazione, diverso da un contratto di assicurazione sulla vita o di rendita collegato a investimenti, in seguito ad annullamento o disdetta del contratto, riduzione del rischio nel corso del periodo effettivo del contratto, o derivante dalla rettifica di un errore di registrazione o di natura analoga riguardante il premio del contratto;
4) quale dividendo all’assicurato, diverso da un dividendo di disdetta, purche’ il dividendo si riferisca a un contratto di assicurazione ai sensi del quale i soli benefici pagabili sono descritti al numero 2); o
5) quale restituzione di un premio anticipato o di un premio a deposito per un contratto di assicurazione per cui il premio e’ pagabile almeno annualmente se l’importo del premio anticipato o del premio a deposito non supera il successivo premio annuale dovuto ai sensi del contratto;
r) «Entita’»: una persona giuridica o un dispositivo giuridico quale una societa’ di capitali, una societa’ di persone, un trust o una fondazione;
s) «Entita’ Collegata» di un’altra entita’ se una delle due entita’ controlla l’altra o se le due entita’ sono soggette a controllo comune. A tal fine il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di piu’ del 50 per cento dei diritti di voto e del valore in un’entita’;
t) «Succursale»: un’unita’, un’impresa o un ufficio di un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione che e’ considerato una succursale nell’ambito del regime regolamentare di una giurisdizione o che e’ altrimenti disciplinato dalla legislazione di una giurisdizione separatamente da altri uffici, unita’ o succursali del prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione. Tutte le unita’, le imprese o gli uffici di un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione in un’unica giurisdizione sono considerati un’unica succursale;
u) «Procedure di adeguata verifica della clientela»: le procedure di adeguata verifica della clientela di un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/849 o delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o obblighi analoghi cui e’ soggetto il medesimo prestatore.
5. Ai fini della definizione di entita’ di investimento di cui al comma 4, lettera f), se il reddito lordo dell’entita’ attribuibile alle attivita’ pertinenti e’ pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell’entita’ nel corso del periodo di tempo minore tra il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all’anno in cui viene effettuata la determinazione o il periodo nel corso del quale l’entita’ e’ esistita, l’attivita’ si considera svolta in via principale e il reddito lordo si considera attribuibile principalmente all’investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di attivita’ finanziarie o di cripto-attivita’ oggetto di comunicazione.
6. Ai fini della definizione di entita’ di investimento di cui al comma 4, lettera f), l’espressione «altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attivita’ finanziarie, denaro o cripto-attivita’ oggetto di comunicazione per conto di terzi» non comprende la prestazione di servizi consistenti in operazioni di scambio per clienti o per conto di clienti.
7. La definizione di entita’ di investimento di cui alla lettera f) del comma 4 non ricomprende un’entita’ qualificabile come entita’ attiva perche’ soddisfa uno dei requisiti di cui al comma 4, lettera a), numeri da 2) a 6). Tale definizione si interpreta conformemente alla definizione di «istituto finanziario» di cui all’articolo 3, numero 2, della direttiva (UE) 2015/849.
8. Ai fini della definizione di entita’ statale di cui alla lettera h) del comma 4, il reddito non si considera maturato a beneficio di privati se i beneficiari sono previsti da un programma pubblico e le attivita’ del programma sono svolte per il grande pubblico nell’interesse generale o riguardano l’amministrazione di una parte del governo. Il reddito e’, in ogni caso, considerato maturato a beneficio di privati se deriva dal ricorso a un’entita’ statale allo scopo di esercitare un’attivita’ commerciale, come un servizio bancario a carattere commerciale, che offre servizi finanziari a privati.
9. Ai fini del presente capo si intendono per:
a) «Accordo Qualificante Effettivo tra Autorita’ Competenti»: un accordo tra l’autorita’ competente di uno Stato membro dell’Unione Europea e quella di una giurisdizione non-UE che richiede lo scambio automatico di informazioni equivalenti a quelle specificate nell’Allegato VI, sezione II, parte B, alla direttiva 2011/16/UE quale determinato da un atto di esecuzione della Commissione europea a norma dell’articolo 8-bis quinquies, paragrafo 11, della medesima direttiva, oppure un accordo tra l’autorita’ competente dell’Italia e quella di una giurisdizione non-UE basato su una norma internazionale, in materia di comunicazione e scambio di informazioni sulle cripto-attivita’, considerata standard minimo o equivalente alla disciplina recata dalla citata direttiva 2011/16/UE, ai sensi dell’articolo 8-bis quinquies, paragrafo 12, della medesima direttiva;
b) «Giurisdizione Qualificata Non-UE»: una giurisdizione non-UE nella quale vige un accordo qualificante effettivo tra autorita’ competenti concluso con le autorita’ competenti di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea che sono identificati come giurisdizioni oggetto di comunicazione in un elenco pubblicato dalla giurisdizione non-UE, oppure una giurisdizione non-UE con la quale vige un accordo per effetto del quale l’Italia e’ obbligata a fornire alla stessa informazioni equivalenti a quelle di cui all’articolo 13 relativamente alle persone oggetto di comunicazione residenti nella medesima giurisdizione ed e’ indicata nell’elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e sul sito dell’Agenzia delle entrate;
c) «Giurisdizione Oggetto di Comunicazione»: uno Stato membro dell’Unione Europea o una giurisdizione qualificata non-UE.

Art. 7

Prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione

1. Sono soggetti alle disposizioni previste dal presente capo:
a) i prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione autorizzati, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per le cripto-attivita’ nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell’articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114;
b) i prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono:
1) entita’ o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
2) entita’ costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalita’ giuridica o soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato;
3) entita’ gestite nello Stato;
4) entita’ o persone fisiche che hanno una sede abituale di attivita’ nel territorio dello Stato.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione operanti nel territorio dello Stato mediante una succursale sono soggetti alle disposizioni di cui al presente capo relativamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite tale succursale.
3. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 2), 3) e 4), che sono entita’ soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.
4. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), che sono entita’ tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto l’entita’:
a) e’ costituita o organizzata in base a disposizioni nazionali della medesima giurisdizione oggetto di comunicazione; e
b) ha la personalita’ giuridica o l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
5. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono entita’ tenute agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto gestite nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
6. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), numero 4), che sono persone fisiche soggette agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione in quanto ivi fiscalmente residenti.
7. Non sono soggetti agli obblighi previsti dal presente capo i prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione indicati al comma 1, lettera b), che sono soggetti a obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in una giurisdizione oggetto di comunicazione sulla base di criteri sostanzialmente simili a quelli di cui al comma 1, lettera b), e che hanno notificato all’Agenzia delle entrate che tali obblighi sono assolti nella medesima giurisdizione oggetto di comunicazione.
8. I prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione non sono soggetti agli obblighi di cui al presente capo, limitatamente alle operazioni oggetto di comunicazione effettuate tramite una succursale in una giurisdizione oggetto di comunicazione, se tali obblighi sono ivi espletati dalla medesima succursale.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 si applicano a condizione che gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica assolti in una giurisdizione oggetto di comunicazione siano sostanzialmente equivalenti a quelli indicati nell’Allegato VI, Sezioni II e III, della direttiva 2011/16/UE.

Art. 8

Obblighi di adeguata verifica

1. I prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7 applicano le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 9 a 12.
2. Un utente di cripto-attivita’ e’ considerato un utente oggetto di comunicazione a decorrere dalla data in cui e’ identificato come tale secondo le citate procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

Art. 9

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le persone fisiche utenti di cripto-attivita’

1. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione ottiene dalla persona fisica utente di cripto-attivita’ un’autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona fisica utente di cripto-attivita’ e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita’ delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione e’ soggetto. L’autocertificazione di cui al primo periodo e’ ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con la persona fisica utente di cripto-attivita’, o, per le persone fisiche utenti preesistenti di cripto-attivita’, entro il 1° gennaio 2027.
2. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a una persona fisica utente di cripto-attivita’ a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l’autocertificazione originale e’ inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attivita’ non si basa sull’autocertificazione originale e ottiene un’autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validita’ dell’autocertificazione originale.

Art. 10

Procedure di adeguata verifica in materia fiscale per le entita’ utenti di cripto-attivita’

1. Al fine di determinare se l’entita’ utente di cripto-attivita’ e’ una persona oggetto di comunicazione:
a) il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione ottiene, dall’entita’ utente di cripto-attivita’, un’autocertificazione che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali dell’entita’ utente di cripto-attivita’ e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita’ delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione e’ soggetto. L’autocertificazione di cui al primo periodo e’ ottenuta al momento in cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione stabilisce la relazione con l’entita’ utente di cripto-attivita’, o, per le entita’ utenti preesistenti di cripto-attivita’, entro il 1° gennaio 2027. Se l’entita’ utente di cripto-attivita’ certifica di non avere alcuna residenza a fini fiscali, il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione si basa sulla sede di direzione effettiva o sull’indirizzo della sede principale per determinare la residenza dell’entita’ utente di cripto-attivita’;
b) se l’autocertificazione indica che l’entita’ utente di cripto-attivita’ e’ residente in uno Stato membro dell’Unione Europea o in una giurisdizione qualificata non-UE, il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione considera l’entita’ utente di cripto-attivita’ come un utente oggetto di comunicazione, a meno che non stabilisca ragionevolmente, sulla base dell’autocertificazione o delle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l’entita’ utente di cripto-attivita’ e’ un soggetto escluso.
2. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione determina se un’entita’ utente di cripto-attivita’, diversa da un soggetto escluso, ha una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, a meno che non determini che l’entita’ utente di cripto-attivita’ e’ un’entita’ attiva, sulla base di un’autocertificazione dell’entita’ utente di cripto-attivita’. In particolare, il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione:
a) al fine di determinare le persone che esercitano il controllo, puo’ considerare attendibili le informazioni raccolte e conservate in conformita’ delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 6, comma 4, lettera u);
b) al fine di determinare se una persona che esercita il controllo e’ una persona oggetto di comunicazione, considera attendibile un’autocertificazione, dell’entita’ utente di cripto-attivita’ o della medesima persona che esercita il controllo, che gli consente di determinare la residenza o le residenze a fini fiscali della persona che esercita il controllo e conferma la ragionevolezza di tale autocertificazione sulla base delle informazioni ottenute, comprese quelle rivenienti dalla documentazione raccolta in conformita’ delle procedure di adeguata verifica della clientela ai fini della normativa antiriciclaggio cui il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione e’ soggetto.
3. Se in un qualsiasi momento si verifica un cambiamento di circostanze in relazione a un’entita’ utente di cripto-attivita’ o alle persone che ne esercitano il controllo a seguito del quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione viene a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l’autocertificazione e’ inesatta o inaffidabile, il medesimo prestatore di servizi per le cripto-attivita’ non si basa su tale autocertificazione e ottiene un’autocertificazione valida o una spiegazione ragionevole e, se del caso, una documentazione a sostegno della validita’ dell’autocertificazione.

Art. 11

Requisiti per la validita’ delle autocertificazioni

1. Un’autocertificazione presentata da una persona fisica utente di cripto-attivita’ o da una persona che esercita il controllo e’ valida solo se e’ firmata o altrimenti esplicitamente confermata dalla persona fisica utente di cripto-attivita’ o dalla persona che esercita il controllo, e’ datata al piu’ tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative alla persona fisica utente di cripto-attivita’ o alla persona che esercita il controllo:
a) nome e cognome;
b) indirizzo di residenza;
c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) data di nascita.
2. Un’autocertificazione presentata da un’entita’ utente di cripto-attivita’ e’ valida solo se e’ firmata o altrimenti esplicitamente confermata dall’entita’ utente di cripto-attivita’, e’ datata al piu’ tardi alla data di ricevimento e contiene le seguenti informazioni relative all’entita’ utente di cripto-attivita’:
a) denominazione legale;
b) indirizzo;
c) giurisdizione o giurisdizioni di residenza a fini fiscali;
d) per ciascuna persona oggetto di comunicazione, il NIF relativo a ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione;
e) nel caso di un’entita’ utente di cripto-attivita’ diversa da un’entita’ attiva o da un soggetto escluso, le informazioni di cui al comma 1, in relazione a ciascuna persona che esercita il controllo dell’entita’ utente di cripto-attivita’, ad eccezione del caso in cui tale persona che esercita il controllo ha gia’ presentato un’autocertificazione a norma del comma 1, nonche’ il ruolo o i ruoli in virtu’ dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione e’ una persona che esercita il controllo dell’entita’, se non gia’ determinati sulla base delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all’articolo 6, comma 4, lettera u);
f) le informazioni sui criteri che l’entita’ utente di cripto-attivita’ soddisfa per essere considerata un’entita’ attiva o un soggetto escluso.
3. In deroga ai commi 1 e 2, un’autocertificazione e’ valida se non contiene il NIF relativo alle giurisdizioni oggetto di comunicazione, diverse dagli Stati membri dell’Unione Europea, se la giurisdizione di residenza della persona oggetto di comunicazione non ha emesso il NIF ovvero se sulla base della normativa di tale giurisdizione non e’ obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.

Art. 12

Obblighi generali di adeguata verifica in materia fiscale

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale a norma degli articoli da 8 a 11, un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione che e’ anche un’istituzione finanziaria puo’ avvalersi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi dell’Allegato A, sezioni III e V, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2015. Un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione puo’ avvalersi di un’autocertificazione gia’ ottenuta per altre finalita’ fiscali, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui all’articolo 11.
2. Un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione puo’ avvalersi di terzi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 11. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione resta responsabile del corretto adempimento di tali obblighi.

Art. 13

Obblighi di comunicazione

1. A partire dal periodo di riferimento decorrente dal 1° gennaio 2026, il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, comunica all’Agenzia delle entrate, in relazione ai propri utenti di cripto-attivita’ che sono utenti oggetto di comunicazione o che hanno persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, le seguenti informazioni:
a) il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e, nel caso di una persona fisica, la data e il luogo di nascita di ciascun utente oggetto di comunicazione e, nel caso di qualsiasi entita’ che, dopo l’applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui agli articoli da 8 a 12, e’ identificata come avente una o piu’ persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza e il NIF o i NIF dell’entita’ e il nome, l’indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ciascuna persona che esercita il controllo dell’entita’ che e’ una persona oggetto di comunicazione, nonche’ il ruolo o i ruoli in virtu’ dei quali la persona oggetto di comunicazione e’ una persona che esercita il controllo dell’entita’;
b) il nome, l’indirizzo, il NIF e, se disponibili, il numero di identificazione individuale di cui all’articolo 8-bis quinquies, paragrafo 7, della direttiva 2011/16/UE, e il codice identificativo internazionale del soggetto giuridico del prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione;
c) per ciascun tipo di cripto-attivita’ oggetto di comunicazione in relazione alla quale il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione ha effettuato operazioni oggetto di comunicazione nel corso dell’anno civile pertinente o di altro periodo di riferimento adeguato:
1) il nome completo del tipo di cripto-attivita’ oggetto di comunicazione;
2) l’importo lordo aggregato versato, il numero aggregato di unita’ e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di moneta fiduciaria;
3) l’importo lordo aggregato ricevuto, il numero aggregato di unita’ e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di moneta fiduciaria;
4) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita’ e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione ad acquisizioni a fronte di altre cripto-attivita’ oggetto di comunicazione;
5) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita’ e il numero di operazioni oggetto di comunicazione in relazione a cessioni a fronte di altre cripto-attivita’ oggetto di comunicazione;
6) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita’ e il numero di operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione;
7) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita’ e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti all’utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 2) e 4);
8) il valore equo di mercato aggregato, il numero aggregato di unita’ e il numero di operazioni oggetto di comunicazione, e suddivise per tipo di trasferimento, se noto al prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione, in relazione ai trasferimenti da parte dell’utente oggetto di comunicazione non contemplati ai numeri 3), 5) e 6);
9) il valore equo di mercato aggregato, nonche’ il numero aggregato di unita’ di trasferimenti effettuati dal prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione a indirizzi di registro distribuito non notoriamente associati a un prestatore di servizi di attivita’ virtuali o a un’istituzione finanziaria.
2. Se il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione comunica all’Agenzia delle entrate che utilizza un servizio di identificazione messo a disposizione da uno Stato membro dell’Unione Europea o dall’Unione Europea per accertare l’identita’ e tutte le residenze fiscali della persona oggetto di comunicazione e ottiene una conferma diretta dell’identita’ e della residenza della persona oggetto di comunicazione tramite tale servizio di identificazione, le informazioni da comunicare riguardanti la persona oggetto di comunicazione, in luogo di quelle di cui al comma 1, lettera a), sono: il nome, l’identificativo del servizio o dei servizi di identificazione e lo Stato membro o gli Stati membri di emissione, nonche’ il ruolo o i ruoli in virtu’ dei quali ciascuna persona oggetto di comunicazione e’ una persona che esercita il controllo dell’entita’.
3. L’importo lordo aggregato versato e l’importo lordo aggregato ricevuto di cui al comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), sono espressi nella moneta fiduciaria in cui gli importi sono stati rispettivamente versati e ricevuti. Se gli importi di cui al primo periodo sono stati versati o ricevuti in diverse monete fiduciarie, gli importi sono comunicati in un’unica valuta e convertiti al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalita’ applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione.
4. Il valore equo di mercato di cui al comma 1, lettera c), numeri da 4) a 9), e’ determinato e comunicato in un’unica valuta e valutato al momento di ciascuna operazione oggetto di comunicazione secondo modalita’ applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione.
5. Le informazioni trasmesse indicano la moneta fiduciaria in cui e’ comunicato ciascun importo.
6. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione non e’ tenuto a comunicare il luogo di nascita di cui al comma 1, lettera a), se non e’ in possesso di tale informazione e non e’ tenuto a ottenerla in esecuzione di obblighi normativi o regolamentari.
7. Non e’ tenuto a fornire le informazioni di cui ai commi da 1 a 6, il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), relativamente a un utente oggetto di comunicazione o a una persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione per i quali il medesimo prestatore comunica tali informazioni in una giurisdizione non-UE che ha in vigore un accordo qualificante effettivo tra autorita’ competenti con la giurisdizione di residenza del medesimo utente oggetto di comunicazione o della persona che esercita il controllo che e’ una persona oggetto di comunicazione.
8. In deroga a quanto disposto dal comma 1, il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione non e’ tenuto a comunicare il NIF se la giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell’Unione Europea, non lo ha emesso ovvero se in base alla normativa della giurisdizione oggetto di comunicazione, diversa da uno Stato membro dell’Unione Europea, non e’ obbligatorio raccogliere il NIF emesso dalla medesima giurisdizione.

Art. 14

Ulteriori disposizioni per garantire l’efficace attuazione delle procedure di adeguata verifica e degli obblighi di comunicazione e sanzioni
1. A seguito dell’invio di due solleciti successivi alla prima richiesta, sempre che siano decorsi sessanta giorni dall’invio di quest’ultima, il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione impedisce, all’utente di cripto-attivita’ che non ha fornito le informazioni di cui agli articoli da 9 a 12, di effettuare operazioni oggetto di comunicazione.
2. Il prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione conserva i dati relativi alle attivita’ intraprese e alle informazioni utilizzate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica a fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12, e agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 13 fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate o avrebbero dovuto essere comunicate.
3. Nei casi di violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali di cui agli articoli da 9 a 12 o degli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 13 si applica la sanzione amministrativa prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall’articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ovvero dall’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, a decorrere dalla data di cui all’articolo 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 173 del 2024.

Art. 15

Registrazione unica di un gestore di cripto-attivita’

1. Un gestore di cripto-attivita’ che e’ un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione, soggetto agli obblighi di comunicazione in Italia ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), o comma 2, si registra presso l’Agenzia delle entrate prima della fine del periodo entro il quale tale gestore deve comunicare le informazioni di cui all’articolo 13.
2. Il gestore di cripto-attivita’ che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) o 4), o comma 2, in piu’ di uno Stato membro dell’Unione Europea, si registra presso l’autorita’ competente di uno di tali Stati membri, prima della scadenza del periodo entro il quale il gestore di cripto-attivita’ deve comunicare le informazioni di cui all’articolo 13.
3. Non e’ tenuto alla registrazione presso l’Agenzia delle entrate il gestore di cripto-attivita’ che e’ un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i), se detto gestore di cripto-attivita’ non e’ tenuto a soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Italia a norma dell’articolo 7, commi da 3 a 8, in virtu’ del fatto che tali obblighi sono espletati dal medesimo gestore di cripto-attivita’ in un qualsiasi altro Stato membro o in una giurisdizione qualificata non-UE.
4. Al momento della registrazione, il gestore di cripto-attivita’ che e’ un prestatore di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione fornisce le seguenti informazioni:
a) denominazione;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) eventuale NIF rilasciato al gestore di cripto-attivita’;
e) gli Stati membri in cui gli utenti oggetto di comunicazione sono residenti;
f) ciascuna giurisdizione qualificata non-UE di cui all’articolo 7, commi 3, 4, 5, 6 e 8.
5. La registrazione ha effetto a decorrere dalla prima comunicazione delle informazioni successiva.
6. Il gestore di cripto-attivita’ comunica le eventuali modifiche delle informazioni di cui al comma 4.
7. Il gestore di cripto-attivita’ e’ cancellato dal registro dei gestori di cripto-attivita’ se:
a) il gestore di cripto-attivita’ notifica all’Agenzia delle entrate di non avere piu’ utenti oggetto di comunicazione nell’Unione Europea;
b) in assenza della notifica di cui alla lettera a), vi sono motivi per ritenere che il gestore di cripto-attivita’ abbia cessato le attivita’;
c) il gestore di cripto-attivita’ non soddisfa piu’ le condizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera h);
d) l’Agenzia delle entrate ha revocato la registrazione ai sensi del comma 8.
8. Se un gestore di cripto-attivita’ registrato in Italia non rispetta gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 13, l’Agenzia delle entrate, dopo almeno trenta giorni dal secondo sollecito e comunque entro novanta giorni dal secondo sollecito, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 14, comma 3, revoca la registrazione del gestore di cripto-attivita’.
9. Un gestore di cripto-attivita’ la cui registrazione in uno Stato membro e’ stata revocata a seguito della violazione degli obblighi di comunicazione ai sensi dell’Allegato VI, sezione V, parte F, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, si puo’ registrare presso l’Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo solo dopo aver fornito all’Agenzia delle entrate garanzie adeguate circa il suo impegno a ottemperare agli obblighi di comunicazione nell’Unione Europea, ivi compresi eventuali obblighi di comunicazione residui cui non ha adempiuto.
10. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 16

Autorizzazione di un prestatore di servizi per le cripto-attivita’

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Societa’ e la Borsa (CONSOB) comunicano all’Agenzia delle entrate l’elenco dei prestatori di servizi per le cripto-attivita’ autorizzati ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, nonche’ dei soggetti autorizzati a prestare servizi per le cripto-attivita’ nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell’articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114.
2. L’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Banca d’Italia e la CONSOB, individua, con apposito provvedimento, le modalita’ di trasmissione degli elenchi di cui al comma 1.

Art. 17

Disposizioni in materia di protezione di dati personali

1. L’Agenzia delle entrate e i prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione sono titolari del trattamento dei dati personali quando determinano le finalita’ e i mezzi del trattamento dei dati personali ai sensi regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. I prestatori di servizi per le cripto-attivita’ con obbligo di comunicazione:
a) informano ogni soggetto interessato che le informazioni a esso relative saranno raccolte e trasferite in conformita’ alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e alle norme di recepimento;
b) forniscono a ogni soggetto interessato tutte le informazioni che il medesimo soggetto ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento ai sensi del citato regolamento (UE) 2016/679, nonche’ del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tempo utile per poter esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati e, in ogni caso, prima che le informazioni siano comunicate.

Art. 18

Norme di esecuzione

1. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ e i termini per la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni di cui all’articolo 13.
2. L’elenco delle giurisdizioni qualificate non-UE di cui all’articolo 6, comma 9, lettera b), e’ pubblicato sui siti internet istituzionali del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 maggio di ciascun anno.

Capo IV

Art. 19

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri pere la finanza pubblica.

Art. 20

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 10 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Foti, Ministro per gli affari
europei, il PNRR e le politiche di
coesione

Giorgetti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio