DECRETO LEGISLATIVO n. 204 del 6 dicembre 2023
Adeguamento della normativa alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19
Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4-septies.2:
1) al comma 5, lettera a), le parole: «del regolamento (UE) 2017/240» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) 2017/2402»;
2) al comma 6, lettera d), la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo»;
b) all’articolo 190-bis.2:
1) al comma 1:
1.1) all’alinea, dopo le parole: «26,», sono inserite le seguenti: «26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies,»;
1.2) alla lettera a), la parola: «comma» è sostituita dalla seguente: «paragrafo»;
2) al comma 2:
2.1) dopo le parole: «26,», sono inserite le seguenti: «26-bis, 26-ter, 26-quater, 26-quinquies, 26-sexies»;
2.2) le parole: «da 19 a 22 o agli articoli da 23 a 26 del citato regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «da 19 a 22, agli articoli da 23 a 26 o agli articoli da 26-bis a 26-sexies del citato regolamento».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.