DECRETO MINISTERIALE 01 agosto 2013
Modifiche agli articoli 3 e 6 del decreto 26 febbraio 2013, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche
Art. 1
Modifiche dell’articolo 3
L’art. 3 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 è sostituito dal seguente:
1. Le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni individuate dall’Allegato A riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 31 dicembre 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 31 marzo 2014 e il 20 aprile 2014.
3. A partire dalla rilevazione riferita allo stato di attuazione delle opere alla data del 30 aprile 2014 sono adottate le cadenze temporali previste dal comma 1.
4. La periodicità della rilevazione di cui al comma 1 può essere modificata anche per consentire eventuali allineamenti ad altre rilevazioni di settore.
Art. 2
Modifiche dell’articolo 6
L’art. 6 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 è sostituito dal seguente:
1. Eventuali modifiche delle tempistiche previste all’art. 3, comma 2, nonché dell’Allegato A, dovute a subentrate esigenze conoscitive o ad adeguamenti normativi, formano oggetto di apposita circolare della Ragioneria Generale dello Stato, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
2. Il presente decreto, e sue successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione di quanto previsto al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3
Inserimento articolo 3-bis
Dopo l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 26 febbraio 2013 è aggiunto il seguente:
Art. 3-bis
Avvio fase di sperimentazione
1. Ferme restando le cadenze temporali di cui al presente decreto, a far data dal 30 ottobre 2013 è avviato, in via sperimentale, il monitoraggio delle specifiche opere pubbliche indicate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, citato in premessa.
2. Il set informativo oggetto di monitoraggio, relativamente alle opere indicate al comma 1, è regolato dall’Allegato A.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 agosto 2013, n. 185.
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