DECRETO MINISTERIALE 04 luglio 2013
Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Patti territoriali
Art. 1
Revoca delle agevolazioni
Sono revocate le agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell’art. 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle imprese indicate nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l’importo di euro 4.463.965,42.
Art. 2
Recupero delle somme
E’ disposto il recupero della somma di euro 1.740.059,23, pari all’importo complessivo delle singole quote erogate per ciascuna impresa. Ciascuna impresa inserita nell’allegato elenco dovrà restituire la relativa somma percepita a titolo di anticipazione gravata degli interessi calcolati con le modalità indicate dalla circolare del 2 dicembre 2011, n. 42932, integrata con la circolare del 31 gennaio 2012, n. 3967, successivamente modificata con la circolare del 21 giugno 2012, n. 21614, maggiorata di 5 punti percentuali calcolati dalla data di ciascuna erogazione alla data dell’effettiva restituzione.
La restituzione dovrà avvenire mediante versamento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, da effettuarsi presso la Banca d’Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, sul Capo XVIII, Capitolo 3592, art. 22, specificandone la causale così come di seguito descritto: «restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione all’impresa (indicare la ragione sociale dell’impresa) secondo quanto disposto dall’art. 2 del decreto (indicare il numero e la data del presente provvedimento)».
La relativa quietanza in originale dovrà essere trasmessa tempestivamente a questo Ministero.
In mancanza della restituzione degli importi dovuti, il Ministero procederà al recupero coattivo della somma comprensiva degli interessi, a carico dell’impresa o del fidejussore, fino al raggiungimento di quanto spettante.
Art. 3
Clausola di ricorribilità
Avverso il presente provvedimento, per lesione dei pretesi interessi illegittimi, è possibile proporre ricorso al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L’autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesioni di diritti soggettivi.
Allegato
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 luglio 2013, n. 167.
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