DECRETO MINISTERIALE 07 febbraio 2013
Aggiornamento dei diritti aeroportuali, per l’anno 2012
Art. 1
La misura dei diritti aeroportuali di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2012, n. 274, è aggiornata ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha prorogato al 31 dicembre 2012 la scadenza dei termini introdotti dall’art. 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, per tener conto dell’inflazione programmata relativa all’anno 2012.
Art. 2
La nuova misura dei diritti aeroportuali (tariffe a regime), determinata sulla base dell’art. 1, è riportata, per ogni singolo aeroporto, nell’Allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, e decade qualora non sia presentata, da parte dei Concessionari, completa istanza di stipula del contratto di programma entro il termine del 30 giugno 2013.
Art. 3
Il livello delle «tariffe provvisorie» scaturito, per ciascun gestore aeroportuale, dalla somma delle «tariffe a regime» e del delta tariffa precedentemente non riconosciuto (dato dalla differenza tra la misura dei diritti ex decreto ministeriale n. 274/2012 e quella definita con decreto ministeriale n. 391/2011), è applicato per il solo periodo 6 giugno – 11 dicembre 2013 corrispondente a quello di vigenza delle tariffe ex decreto ministeriale n. 391/2011, e consentirà ai gestori aeroportuali di recuperare i mancati introiti relativi al periodo 6 giugno – 11 dicembre 2012. Per il restante periodo di vigenza del presente decreto troveranno applicazione le «tariffe a regime».
Art. 4
Il livello delle «tariffe provvisorie», determinato sulla base dell’art. 3, è riportato, per ogni singolo aeroporto, nell’Allegato B, che forma parte integrante del presente decreto.
Art. 5
In caso di scostamenti di WLU 2012 rispetto al 2011 che superino, per ciascun aeroporto, il +/- 5%, limitatamente al periodo di vigenza delle «tariffe provvisorie», si procederà a conguaglio in occasione del successivo aggiornamento tariffario.
Art. 6
La misura dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Napoli, Pisa, Brindisi, Bari, e Bologna è stata definita nei relativi Contratti di programma sottoscritti dall’ENAC con le società Concessionarie.
Art. 7
E’ prevista una nuova misura dei diritti aeroportuali anche per gli scali di Catania, Cagliari, Venezia Tessera, Roma Ciampino e Fiumicino, per i quali è stato stipulato il Contratto di programma con ENAC, ma le cui tariffe non sono ancora entrate in vigore. Per i suddetti aeroporti, pertanto, l’aggiornamento decadrà in caso di entrata in vigore delle tariffe previste nei rispettivi contratti.
Art. 8
Per gli aeroporti di Milano e Palermo, le cui tariffe stabilite con il Contratto di programma sono divenute esigibili rispettivamente dal 23 e dal 19 settembre 2012, il recupero tariffario, dovuto all’applicazione del decreto ministeriale n. 391/2012, avverrà in sede di monitoraggio.
Art. 9
Il presente decreto è sottoposto al visto degli Organi di controllo ed entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato A
(Testo dell’Allegato)
Allegato B
(Testo dell’Allegato)
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 17 maggio 2013, n. 114.