DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 2013, n. 60
Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico;
b) «commissari giudiziali», i commissari giudiziali da nominare a norma dell’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) «commissari straordinari», i commissari straordinari da nominare a norma dell’articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
d) «impresa insolvente», l’impresa dichiarata insolvente alla quale si riferisce la nomina del commissario giudiziale o del commissario straordinario.
Art. 2
Requisiti di professionalità dei commissari
1. I commissari giudiziali sono scelti, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra:
a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi dei revisori dei conti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che hanno esercitato per eguale periodo l’attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore della analisi e revisione di azienda;
b) persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell’attività d’insegnamento universitario in materie economico-aziendali;
c) persone che abbiano maturato, presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quello dell’impresa insolvente e preferibilmente in settori analoghi a quello dell’impresa medesima, una esperienza complessiva di almeno cinque anni in funzioni di amministrazione o di direzione.
2. I commissari straordinari sono scelti, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra:
a) persone iscritte da almeno cinque anni negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali che hanno esercitato per eguale periodo l’attività professionale, maturando una specifica competenza nel settore delle procedure concorsuali, ovvero della programmazione, ristrutturazione o risanamento aziendale;
b) persone in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche, economiche o ingegneristiche o tecnico-scientifiche, o materie equipollenti, ovvero di diploma di ragioniere e perito commerciale, che hanno maturato una esperienza complessiva di almeno cinque anni nell’esercizio di:
1) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente;
2) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell’impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie;
3) funzioni di curatore, commissario giudiziale, commissario liquidatore o commissario straordinario di procedure concorsuali che hanno comportato, a norma degli articoli 90, 191 e 206, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dell’articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e degli articoli 19 e 40 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, la gestione di imprese di dimensioni comparabili con quelle dell’impresa insolvente.
3. L’assunzione dell’incarico di commissario da parte dei dirigenti di amministrazioni dello Stato è compatibile con la prosecuzione del servizio nelle posizioni di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 3
Requisiti di onorabilità
1. Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario:
a) l’interdetto e l’inabilitato;
b) chi è stato dichiarato fallito e chi è stato dichiarato insolvente ai sensi delle disposizioni che regolano la procedura di amministrazione straordinaria;
c) chi è sottoposto a procedure di concordato preventivo o di amministrazione controllata, fin quando la procedura è in corso;
d) chi è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
e) chi è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del libro V del codice civile e nel Titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per un delitto in materia tributaria e valutaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
4) a pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione o la sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
5) colui al quale è stata applicata su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, una delle pene previste dalla lettera e), numeri 1), 2) e 3) del presente articolo, salvo che sia intervenuta l’estinzione del reato a norma dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
2. La sopravvenienza delle condizioni indicate nel comma 1 determina l’automatica decadenza dall’incarico.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione anche nei confronti dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari nominati a norma dell’articolo 104 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
Art. 4
Situazioni impeditive
1. Non può essere nominato commissario giudiziale o commissario straordinario:
a) chi ha esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell’impresa insolvente ovvero si è in qualsiasi modo ingerito nella medesima;
b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell’imprenditore insolvente, se persona fisica, ovvero delle persone che hanno esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo nell’impresa insolvente;
c) il creditore ed il debitore dell’impresa insolvente;
d) chi, nei due anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, ha prestato a qualunque titolo la sua attività professionale a favore dell’impresa insolvente.
Art. 5
Cause di sospensione
1. Costituiscono causa di sospensione dalle funzioni di commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni:
a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e);
b) applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), con sentenza non definitiva;
c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall’articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
2. Possono costituire causa di sospensione dalle funzioni di commissario giudiziale o commissario straordinario le seguenti situazioni:
a) notifica di informazione di garanzia o rinvio a giudizio per delitto non colposo;
b) avvio del procedimento per l’applicazione di misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
3. Ai fini della sospensione di cui al comma 2 il Ministero valuta, nell’interesse della procedura ovvero nell’interesse dello stesso Ministero, il pregiudizio alla credibilità, le possibili negative ricadute sulla gestione operativa, e il danno all’immagine che possono derivare dalla permanenza del commissario nell’incarico.
Art. 6
Documentazione dei requisiti
1. Il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 e dell’articolo 3, comma 1 e l’assenza delle situazioni impeditive di cui all’articolo 4, sono auto-certificati dall’interessato, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a proprio carico, di procedimenti di cui all’articolo 5, l’applicazione di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicità delle dichiarazioni da parte del Ministero.
2. I commissari giudiziali e straordinari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero ogni variazione ed aggiornamento dei dati autocertificati.
3. La mancata comunicazione o la comunicazione di informazioni non veritiere costituisce grave inadempienza, da valutarsi ai fini della revoca dell’incarico ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, fermo restando ogni altro provvedimento per l’applicazione delle sanzioni previste per legge.
4. L’accettazione della nomina deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di dieci giorni dalla ricezione del provvedimento.
Art. 7
Disposizione di coordinamento
1. Il presente regolamento si applica ai commissari straordinari nominati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, per quanto non diversamente disposto dal decreto del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 31 maggio 2013, n. 126.
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