DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 2013
Invito a presentare manifestazioni di interesse per la realizzazione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura 2013-2015
Art. 1
Finalità
1. Il presente invito è rivolto ai soggetti di cui all’art. 2, comma 5-undecies del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 26 febbraio 2011, n. 10, quali destinatari degli interventi del Programma Nazionale Triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura 2013-2015 adottato con DM 31 gennaio 2013, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti interessati sono invitati ad esprimere una manifestazione di interesse secondo le modalità ed i termini indicati nel presente invito anche al fine di fornire gli elementi necessari per la determinazione delle risorse per la realizzazione delle iniziative di cui ai citati artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004 con riferimento a ciascuna delle categorie di soggetti di cui all’art. 2 del presente invito.
Art. 2
Destinatari
1. Possono esprimere una manifestazione di interesse alla realizzazione del Programma Nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura 2013-2015, di cui al precedente articolo i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dei requisiti soggettivi necessari per rientrare in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) le associazioni nazionali delle cooperative della pesca riconosciute ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
b) le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL;
c) le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura con personalità giuridica;
d) le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca, depositato presso il CNEL;
e) gli enti bilaterali previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca;
f) i consorzi di cui all’art. 2602 c.c. aventi attività esterna in conformità a quanto disposto all’art. 2612 c.c. il cui oggetto statutario sia conforme agli obiettivi del Programma nazionale;
g) altri soggetti: le associazioni e le organizzazioni sindacali che, pur non possedendo i requisiti sin qui descritti, abbiano uno scopo in linea con le finalità di cui ai citati artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004 e dimostrino di essere in possesso di competenze nel settore ittico idonee allo svolgimento delle iniziative ivi previste.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La manifestazione di interesse, da presentarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 4, deve contenere i seguenti elementi:
a) per le associazioni nazionali di cooperative della pesca, il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
gli estremi del riconoscimento da parte del Ministero delle attività produttive ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo n. 220/2002;
il numero delle cooperative associate con le pertinenti revisioni effettuate nell’ultimo biennio;
il numero dei soci;
la diffusione e presenza territoriale attraverso l’indicazione delle sedi dislocate sul territorio;
il numero dei dipendenti delle cooperative associate;
l’eventuale adesione ad associazioni riconosciute a livello europeo;
le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni;
b) per le associazioni di imprese di pesca, il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
gli estremi dell’acquisizione della rappresentanza diretta nel CNEL;
il numero delle imprese associate;
il numero dei dipendenti delle imprese associate;
la diffusione e presenza territoriale attraverso l’indicazione delle sedi dislocate sul territorio;
la capacità di pesca espressa dalle imprese associate (numero complessivo di GT e KW);
l’eventuale adesione ad associazioni riconosciute a livello europeo;
le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni;
c) per le associazioni di imprese di acquacoltura, il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
gli estremi del provvedimento con cui è stata conferita la personalità giuridica;
il numero delle imprese associate;
il numero dei dipendenti delle imprese associate;
la diffusione e presenza territoriale attraverso l’indicazione delle sedi dislocate sul territorio;
l’eventuale adesione ad associazioni riconosciute a livello europeo;
le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni;
d) per le organizzazioni sindacali di settore, il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
l’indicazione del contratto collettivo nazionale stipulato e degli estremi di deposito presso il CNEL;
il numero dei lavoratori iscritti;
sedi a livello nazionale, regionale, provinciale e di marineria;
l’eventuale adesione ad organizzazioni sindacali riconosciute a livello europeo;
le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni;
e) per gli enti bilaterali previsti dal contratto collettivo, il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
il contratto collettivo nazionale di lavoro che istituisce l’istante;
le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni;
f) per i consorzi di cui all’art. 2602 c.c., il legale rappresentante deve dichiarare in autocertificazione ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
gli estremi dell’iscrizione nella C.C.I.A.A. e dell’atto costitutivo;
gli elementi identificativi dei consorziati;
l’ammontare del capitale;
l’oggetto sociale;
la durata del consorzio;
le attività espletate nel settore ittico in favore di Pubbliche Amministrazioni anche in esecuzione delle precedenti programmazioni.
Art. 4
Modalità di presentazione
1. La manifestazione di interesse deve pervenire entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione del presente invito in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, Viale dell’Arte 16, – 00144 Roma – a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via posta elettronica certificata all’indirizzo: pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it.
2. Alla domanda di partecipazione, da redigersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, deve essere allegata la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal legale rappresentante in cui si comunicano tutte le informazioni sulla natura e finalità dell’ente nonché gli elementi descritti all’art. 3;
atto costitutivo e statuto dell’Ente;
copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
3. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli anche a campione, ai sensi dell’art. 71 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
4. Le manifestazioni di interesse inoltrate dai soggetti interessati non costituiscono, in ogni caso, un vincolo per l’Amministrazione nella realizzazione del Programma nazionale triennale della pesca marittima e dell’acquacoltura 2013-2015.
Art. 5
Valutazione
1. Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, l’Amministrazione provvede all’esame delle stesse al fine di individuare i soggetti attuatori, distinti secondo le categorie di cui all’art. 2 del presente decreto.
2. All’esito del procedimento, l’elenco dei soggetti attuatori, distinti per categoria giuridica, è approvato con provvedimento del Direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, pubblicato sul sito internet di questo Ministero.
3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica, altresì, le modalità con cui, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, i soggetti individuati sono invitati dall’Amministrazione a presentare un programma per dare esecuzione alle iniziative di cui agli artt. 16, 17 e 18 del decreto legislativo n. 154/2004, gli obiettivi da realizzare, le risorse finanziarie disponibili, i criteri di valutazione dei programmi proposti; le modalità di concessione dei finanziamenti.
4. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’Unità dirigenziale non generale PEMAC IV della Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.
Art. 6
Trattamento dati personali
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che l’Amministrazione è tenuta a gestire i dati personali dei soggetti che presentano la manifestazione di interesse di cui al presente invito.
2. I dati personali sono trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati può comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. La manifestazione di interesse di cui al presente decreto richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.
Art. 7
Pubblicità
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 giugno 2013, n. 141.