DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 2013

Definizione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio delle unità autorizzate all’esercizio della pesca con il sistema a strascico e/o volante per l’annualità 2013

Art. 1

Ambito applicativo

1. L’interruzione temporanea dell’attività di pesca di cui al presente decreto, riguarda le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con i sistemi strascico e/o volante – comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia – ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, al fine di garantire un idoneo equilibrio tra le risorse biologiche e l’attività di pesca.

2. In relazione alla sospensione obbligatoria dell’attività di pesca non imputabile alla volontà dell’armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l’interruzione temporanea di cui al presente decreto, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell’intero periodo di interruzione obbligatoria dell’attività di pesca.

3. Con successivo decreto ministeriale sono determinati i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria di cui al presente provvedimento.

Art. 2

Arresto temporaneo obbligatorio

1. Per le unità da pesca di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 42 giorni consecutivi dal 22 luglio al 1° settembre del corrente anno.

2. Per le unità da pesca di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Pesaro a Bari, ad esclusione delle unità da pesca di cui al successivo comma 4, l’interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca è disposta per 42 giorni consecutivi dal 5 agosto al 15 settembre del corrente anno.

3. Per le unità da pesca di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia è disposta l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 30 settembre al 29 ottobre del corrente anno.

4. Per le unità da pesca di cui all’art. 1, comma 1 del presente decreto, facenti base logistico-operativa nel Porto di Pescara ed individuate nell’elenco allegato al presente decreto, l’interruzione temporanea obbligatoria dell’attività di pesca è disposta per un periodo di fermo biologico di 30 giorni continuativi dal 5 agosto al 3 settembre del corrente anno. Per tali unità sussiste l’obbligo di esercitare nel periodo dal 4 al 15 settembre l’attività di pesca esclusivamente nelle acque di giurisdizione del Compartimento marittimo di Pescara e di riportare sui log-book,, i valori giornalieri di cattura in peso per cala per ogni specie e/o categoria, corredata di coordinate geografiche e orario di pesca, fatto salvo il divieto di pesca nell’area di mare delle Fosse di Pomo che costituisce Zona di Tutela Biologica, secondo modalità determinate con successivo decreto direttoriale.

5. Per le unità da pesca all’art. 1, comma 1 del presente decreto, iscritte nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l’interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, nel rispetto dei periodi di cui ai piani di gestione in premessa, la cui decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

6. Entro il giorno di inizio del fermo di cui ai precedenti commi, devono essere depositati presso l’Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l’interruzione, a cura dell’armatore, i documenti di bordo dell’unità soggetta all’interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell’imbarco e del consumo del combustibile.

7. Effettuata la consegna dei documenti di bordo, l’unità può essere trasferita in un altro porto per l’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell’Autorità marittima di cui al precedente comma 5.

8. L’autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno eseguite le operazioni.

9. Le unità da pesca che effettuano la pesca dei gamberi di profondità nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l’interruzione delle attività di pesca di cui al presente articolo, anche in compartimenti diversi da quelli di iscrizione, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all’Autorità marittima del luogo di iscrizione dell’unità stessa entro due giorni precedenti l’interruzione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

Art. 3

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, è vietata la pesca con i sistemi a strascico e/o volante – comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia – nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale è autorizzato lo svolgimento dell’attività di pesca in coincidenza con le festività natalizie.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle unità da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi per lo strascico e/o volante ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorità marittima.

3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizionimeteomarine avverse.

4. Le unità abilitate alla pesca mediterranea, nonché quelle che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, attuano l’interruzione tecnica al termine di ogni campagna di pesca, in ragione del numero delle giornate di sabato, domenica e festivi ricompresi nel periodo di attività di pesca effettivamente esercitata, ed a tal fine l’armatore è tenuto a comunicare alla capitaneria del porto di iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca ed a consegnare i relativi documenti di bordo.

Art. 4

Misure tecniche successive all’interruzione temporanea

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del presente decreto, per le dieci settimane successive all’interruzione temporanea, nell’areale compreso tra Trieste e Bari, l’esercizio della attività di pesca con i sistemi a strascico e/o volante – comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia – è vietato nel giorno di venerdì ed in un altro giorno settimanale, definito dall’armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all’Autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizionimeteomarine avverse.

2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, comma 1 del presente decreto, decorse le dieci settimane di cui al precedente comma 1, nell’areale compreso tra Trieste e Bari, l’esercizio della attività di pesa con i sistemi a strascico e/o volante – comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia – è vietato in un altro giorno settimanale, definito dall’armatore e comunicato, anche nel medesimo giorno entro le ore 9.00, all’Autorità marittima dei porti di base logistica. Non è consentito il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

3. Dalla data del 22 luglio del corrente anno e fino al 31 ottobre 2013 è vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell’Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio, la pesca con i sistemi strascico e/o volante – comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia – entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d’acqua inferiore a 60 metri.

4. Dalla data del 22 luglio del corrente anno e fino al 31 ottobre 2013, in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, le unità iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa, sono autorizzate a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

Art. 5

Modalità di esecuzione

1. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca di cui agli artt. 2 e 4 è fatto divieto di esercitare l’attività di pesca, nelle acque del compartimento in cui si attua la misura, anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto è punita in base alla normativa vigente.

2. Le unità da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione, possono effettuare l’interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all’ufficio di iscrizione della nave entro due giorni precedenti l’interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell’Autorità marittima per il transito nell’areale in fermo.

3. Le unità abilitate all’esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare per la continuazione dell’attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione e draga idraulica previo sbarco delle attrezzature per strascico e/o volante. A tal fine l’armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l’inizio dell’interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all’autorità marittima dei porti di base logistica.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Le Regioni sono autorizzate, laddove sussistano specifiche esigenze biologiche nelle marinerie di propria competenza, a deliberare ulteriori periodi di arresto temporaneo obbligatorio, precedenti o successivi, rispetto a quelli definiti all’art. 2 del presente decreto, per le unità autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia.

2. Nei periodi supplementari di arresto temporaneo obbligatorio definiti dalle Regioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, l’attività di pesca con reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppia è vietata anche alle unità da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati.

 

Allegato

 

NOME M/P

UE

ALDEBARAN

9708

ALESSANDRA

18671

ALTAIR

9736

ARMANDO PADRE

26368

AURORAI

138

BIANCA MARIA

25475

BRUMA

9732

CASTORE

9729

CONDOR

24780

CUORE DI GESÙ’

6663

CRISTEL

9710

DUCA DI GENOVA II

2346

EMILY C

28064

ERMINIO PADRE

19249

EURO

25168

FRANCO PRIMO

18141

GEMI’

9714

GUIDO DAVIDE C

9973

INDOMITA

27440

IOLANDA MADRE

24756

KAROLW

24812

LA NINFA

10131

LA QUINTA GEMMA

14348

LEO DUILIO

9707

LIBERO

538

LIMAFLO’

19250

LUPETTO

10162

MANUCCIO

18214

MARIA TERESA

25952

MARLIN BLU

9828

MAZZULIN

26741

NAUSICAA

19087

NICOLA PADRE

9706

NONNO GIOVANNI

27455

NUOVA ZITA

19435

NUOVO ATERNO

9770

ORNELLO II

19236

OSTINO

9660

OTIS

9764

PADRE MARIANO

9720

POSEIDON

17657

PUGACIOV

9940

RICCARDO PRIMO

12925

SANTA ROSALIA

18511

SHARON

19083

ZEUS PRIMO

9748

ZIO SILVIO

9713

ALTOMARE I

26375

AQUILA

19011

ANTONIETTA

26762

 

——

Provvedimento pubblicato nella G.U. 18 luglio 2013, n. 167.