DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 2013
Rilascio del documento unico di regolarità contributiva anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le modalità di rilascio e di utilizzazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dall’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
2. Con il presente decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo della certificazione rilasciata ai sensi delle disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio del DURC.
Art. 2
Modalità di rilascio del DURC
1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati di cui al comma 1 dell’art. 1 che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Art. 3
Modalità di utilizzo del DURC
1. Il DURC, rilasciato con le modalità di cui all’art. 2, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Nell’ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore.
3. Al fine di assicurare l’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, l’intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell’art. 1.
Art. 4
Modalità di utilizzo della certificazione
1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, può essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità previste dal decreto del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari secondo le modalità di cui al comma 2.
2. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC può validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC ai sensi dell’art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all’intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarità contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all’anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all’intermediario finanziario, ai sensi dell’art. 1269 del codice civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo. Qualora l’importo riconosciuto dalla banca o dall’intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l’estinzione parziale del predetto debito contributivo.
Art. 5
Clausola di salvaguardia
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 luglio 2013, n. 165.