DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 2013
Definizione delle modalità di svolgimento e delle caratteristiche delle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico, di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, e di valorizzazione, agli stessi fini, del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del medesimo decreto
Art. 1
Accesso al corso di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
1. Per l’anno accademico 2013/2014, l’ammissione degli studenti ai corsi di laurea magistrale di cui all’art. 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, avviene previo superamento di apposita prova sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto.
2. La prova d’accesso mira a verificare l’adeguatezza della personale preparazione con riferimento alle conoscenze disciplinari indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso di laurea magistrale.
3. La prova di cui al comma 2, predisposta da ciascuna università, verte su ottanta (80) quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell’allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) competenza linguistica e ragionamento logico;
b) cultura letteraria, storico-sociale e geografica;
c) cultura matematico-scientifica.
4. I quesiti di cui al comma 3 sono così ripartiti: quaranta (40) di competenza linguistica e ragionamento logico, venti (20) di cultura letteraria, storico-sociale e geografica, venti (20) di cultura matematico-scientifica.
5. La prova ha la durata di due ore e mezzo.
6. Per la valutazione della prova si tiene conto dei seguenti criteri:
a) valutazione del test (max 90 punti):
1,125 punti per ogni risposta esatta;
0 punti per ogni risposta errata o non data;
b) valutazione del percorso scolastico (max 10 punti).
Il punteggio di cui alla lettera b) è attribuito dalle singole università secondo criteri autonomamente determinati in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21.
7. La votazione di cui al comma 6 è integrata in caso di possesso di una Certificazione di competenza linguistica in lingua inglese di almeno Livello B1 del “Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue”, rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua, di cui all’art. 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, presenti nella disposizione di modifica del Direttore Generale 21 maggio 2013, n. 5967 citati in premessa, a condizione che mostrino piena aderenza al predetto QCER come previsto dall’art. 3 del predetto decreto, secondo il seguente punteggio:
a) B1 punti 3;
b) B2 punti 5;
c) C1 punti 7;
d) C2 punti 10.
I punteggi non sono sommabili tra loro.
8. La graduatoria degli aspiranti all’ammissione al corso di laurea magistrale è costituita dai candidati che hanno conseguito, nella prova di cui al comma 3, una votazione non inferiore a 63/90.
9. E’ ammesso al corso di laurea magistrale, secondo l’ordine della graduatoria definito dalla somma dei punteggi di cui ai commi 6 e 7, un numero di candidati non superiore al numero dei posti disponibili per l’accesso, indicato nel bando.
10. In caso di parità di punteggio, si applicano i seguenti criteri:
a) prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di competenza linguistica e ragionamento logico, cultura letteraria, storico-sociale e geografica, cultura scientifico-matematica;
b) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che ha conseguito una migliore votazione nell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
c) in caso di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane.
11. La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in alcun caso integrata con altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero dei posti disponibili indicati nel bando non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari al numero degli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero.
Art. 2
Bando per la procedura di accesso
1. Per l’accesso al corso di laurea magistrale di cui all’art. 1, comma 1, ciascuna università, una volta completate le procedure per l’attivazione del corso e in base alla programmazione definita ai sensi dell’art. 5 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 emana il relativo bando, che:
a) indica il numero dei posti disponibili;
b) prevede disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indica i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni;
c) definisce le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
d) definisce le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.
Art. 3
Studenti con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento
1. Le prove di cui al presente decreto sono organizzate dagli Atenei tenendo conto delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.
Art. 4
Calendario della prova di ammissione
1. La prova di ammissione di cui al presente decreto si svolge presso ciascuna sede universitaria il giorno 17 settembre 2013 alle ore 11.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Allegato A
PROGRAMMI RELATIVI ALLA PROVA DI AMMISSIONE ALLA LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO PER L’INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA
Competenza linguistica e ragionamento logico
I quesiti mirano ad accertare la capacità di usare correttamente la lingua italiana, di comprendere un testo scritto e di completare logicamente un ragionamento, in modo coerente con le premesse, che sono enunciate in forma simbolica o verbale attraverso quesiti a scelta multipla formulati anche con brevi proposizioni.
I quesiti verteranno su testi di saggistica o narrativa di autori classici o contemporanei, oppure su testi di attualità comparsi su quotidiani o su riviste generaliste o specialistiche; verteranno altresì su casi o problemi, anche di natura astratta, la cui soluzione richiede l’adozione di diverse forme di ragionamento logico.
Cultura letteraria, storico-sociale e geografica
La prova è mirata all’accertamento delle capacità di:
a) individuare le caratteristiche proprie dei generi letterari, orientarsi nella collocazione storicoculturale di un testo classico italiano, riconoscere opere e autori rilevanti della tradizione italiana;
b) distinguere tipologia e rilevanza delle fonti nella ricerca storica, orientarsi nella cronologia degli eventi cruciali, riconoscendo le tappe fondamentali della storia italiana ed europea con riferimento alla specificità dell’organizzazione politica, economica e sociale e ai principali fenomeni politico-culturali dell’età moderna e contemporanea;
c) distinguere e descrivere gli elementi di base della geografia astronomica, fisica, antropica, sociale ed economica.
Cultura matematico-scientifica
La prova è mirata all’accertamento delle capacità di risolvere semplici problemi valutando criticamente le strategie da utilizzare e di descrivere ed interpretare da un punto di vista scientifico eventi semplici del mondo circostante e della vita quotidiana, facendo riferimento alle conoscenze di base nelle seguenti aree disciplinari:
a) matematica ed informatica (insiemi numerici e calcolo aritmetico, calcolo algebrico, geometria euclidea, probabilità, analisi-elaborazione-presentazione dell’informazione);
b) scienze della terra e della vita (ambiente ed ecosistema, atmosfera, clima, acque, vita e organismi viventi, evoluzione biologica);
c) scienze della materia (elementi e sostanze chimiche, legami e reazioni chimiche, produzione dell’energia, fotosintesi, misura delle grandezze fisiche, principi di dinamica, termodinamica, ottica, elettricità, magnetismo, astronomia, mondo microscopico).
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 agosto 2013, n. 183.