MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI – Decreto ministeriale 15 novembre 2013
Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, disciplina le procedure necessarie affinché i medici e le strutture di cui all’art. 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso art. 119 e le strutture di cui all’art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in sede di rinnovo di validità di una patente di guida, procedano alla trasmissione telematica della comunicazione dei contenuti del certificato medico, della foto e della firma del titolare della patente stessa, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto ministeriale, nonché alla stampa e consegna della ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida, ai sensi dell’art. 3 del citato decreto ministeriale.
2. Il presente decreto disciplina altresì le procedure che dovranno essere esperite qualora l’acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 non dia esito positivo.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le domande di conferma di validità di una patente di guida, presentate prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità stessa.
Art. 2
Requisiti per l’accesso alla procedura informatica
1. Per procedere all’attività di cui all’art. 1, comma 1, i soggetti di cui allo stesso articolo devono accedere al sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, attraverso sito web Il Portale dell’Automobilista. A tal fine devono:
a) richiedere l’attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all’ufficio della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni;
b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali;
c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), è esperita dai medesimi soggetti legittimati a chiedere il codice di identificazione ai sensi dell’art. 1, commi 1 ed 1-bis, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, e già titolari dello stesso codice.
Art. 3
Operazioni propedeutiche alla conferma di validità della patente di guida in via telematica
1. Prima di procedere alla trasmissione dell’estratto dei contenuti della relazione medica per l’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica, utile al rinnovo di validità di una patente di guida, i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, esperito l’accesso al portale dell’automobilista attraverso le credenziali ed il PIN di cui all’art. 2, effettuano una verifica di rinnovabilità della patente di guida attraverso modalità telematica, inserendo i dati in apposita maschera che propone il sistema informatico.
Art. 4
Conferma di validità della patente di guida in via telematica
1. In caso di esito positivo della verifica di cui all’art. 3, il medico o, se del caso, la commissione medica locale procedono alla trasmissione dell’estratto dei contenuti della relazione medica. La relazione medica è redatta sulla base di modalità definite con provvedimento del Ministero della salute.
2. All’esito della visita, il medico o, se del caso, la commissione medica compilano l’apposita maschera proposta dal sistema informatico e conforme all’allegato 1 del presente decreto. Alla maschera sono allegati, telematicamente, la fotografia e la firma del titolare di patente nella specifica sezione dell’allegato 1. Eventuali prescrizioni mediche per il conducente e adattamenti per il veicolo sono indicati attraverso l’iscrizione, nella predetta maschera, degli specifici codici e sub-codici di cui all’allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e successive modificazioni;
b) inseriscono i dati relativi agli estremi dell’attestazione di pagamento relativa ai diritti dovuti ai sensi dell’art. 126, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
c) comunicano al sistema informatico, usando l’apposito comando presente sulla maschera, l’avvenuto completamento delle operazioni di conferma di validità.
3. Concluse con esito positivo le operazioni di cui al comma 2, il sistema informatico genera la ricevuta dell’avvenuta conferma di validità della patente di guida di cui all’art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all’allegato 2 del presente decreto, che è stampata e consegnata immediatamente all’interessato, previa apposizione di firma e timbro del medico che ha effettuato la visita o, se del caso, del presidente della commissione medica locale.
Art. 5
Esito negativo della conferma di validità della patente di guida in via telematica
1. La verifica di cui all’art. 3 dà esito negativo, e non consente di proseguire nelle ulteriori operazioni utili al rinnovo di validità della patente di guida, se:
a) la patente di guida rientra nei casi di cui all’art. 1, comma 3;
b) se vi è discordanza tra i dati presenti nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e quelli riportati sulla patente da rinnovarsi;
c) se il titolare di patente ha adito un medico monocratico ma ricorra una delle condizioni di cui all’art. 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, o se dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che il conducente deve sottoporsi a visita presso una commissione medica locale;
d) se nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida sono presenti ostativi che impediscono il rinnovo della patente.
2. Nei casi di cui alla lettera b), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale, su richiesta del titolare della patente, possono comunque procedere, in caso di esito positivo della visita, a redigere la comunicazione dell’estratto dei contenuti della relazione medica, di cui all’art. 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013, conforme all’allegato 1, su supporto cartaceo non in bollo, sulla quale è apposta la fotografia che si autentica e la firma del titolare della patente di guida. Tale certificazione è esibita in originale e prodotta in copia presso l’ufficio della motorizzazione, territorialmente competente in ragione del luogo ove è stata effettuata la visita medica, unitamente ad una seconda fotografia, identica a quella autenticata, ed alla domanda di emissione di duplicato a titolo di conferma di validità della patente, redatta su apposito modello relativo alle operazioni di motorizzazione sulla patente di guida. La ricevuta di presentazione dell’istanza di duplicato, unitamente all’originale della comunicazione dei contenuti del certificato medico, è valida ai fini della circolazione fino alla consegna del duplicato della patente di guida, rinnovata nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), il medico monocratico adito non effettua la visita medica per la conferma di validità ed invita il conducente è invitato a recarsi presso una commissione medica locale.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera d), il medico certificatore o, se del caso, la commissione medica locale non effettuano la visita medica per la conferma di validità ed invitano il conducente a recarsi presso un ufficio della motorizzazione, per verificare la natura dell’ostativo riscontrato e, se del caso, regolarizzare la propria posizione nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La presenza di un provvedimento di revoca, sospensione o revisione della patente nella predetta anagrafe comporta, in ogni caso, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
Art. 6
Diritti e tariffe
1. Ai fini dell’emissione di un duplicato della patente di guida per conferma di validità, ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 5, comma 2, il titolare della stessa deve esibire un’attestazione di versamento effettuato a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente, ed una a titolo di diritto di motorizzazione.
Art. 7
Modifiche tecniche agli allegati
1. Qualora, per evoluzioni o adeguamento del sistema informatico, debba procedersi a modifiche tecniche degli allegati al presente decreto, a ciò si provvede con decreto del direttore generale per la Motorizzazione.
Art. 8
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione dell’art. 2 che è applicabile dal giorno successivo.
2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione di cui al comma 1, non sono più esperibili procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida difformi da quelle previste dal presente decreto.
Allegato 1
(Testo dell’Allegato)
Allegato 2
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 dicembre 2013, n. 289.
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