DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 2013
Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2013
Articolo unico
In ossequio alle disposizioni comunitarie ed internazionali, in premessa citate, sono approvate, per la campagna di pesca 2013, le unite «Disposizioni applicative» che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Allegato
CAMPAGNA DI PESCA DEL TONNO ROSSO – ANNO 2013
Disposizioni applicative
1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
La campagna di pesca del tonno rosso, per l’annualità 2013, è disciplinata dalle disposizioni della nuova Raccomandazione ICCAT n. 12-03, approvata al termine dei lavori del 18° Meeting speciale della medesima Commissione Internazionale (Agadir 12-19 novembre 2012).
Le nuove misure internazionali (che hanno modificato, in parte, il previgente regime di cui alla Raccomandazione ICCAT n.10-04), pur non essendo ancora stata recepite da apposito Regolamento comunitario, sono, in ogni caso, vincolanti per tutti gli Stai Membri, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 216, paragrafo 2, del Trattato UE.
Analogamente, restano ancora pienamente vigenti tutte le disposizioni del Regolamento CE n.302/2009, come modificato dal successivo Regolamento UE n. 500/2012, che non sono in contrasto con le richiamate norme internazionali.
Gli obblighi in materia di compilazione, presentazione e validazione del documento di cattura del tonno rosso (BCD) rimangono disciplinati dal Regolamento UE n. 640/2010 e dalla Raccomandazione ICCAT n. 11-20, nonché, a decorrere dalla metà del prossimo mese di maggio, anche, dall’ulteriore nuova Raccomandazione ICCAT n. 12-08 (eBCD), sempre adottata nell’ambito dei lavori del citato Meeting.
2. CONTINGENTE NAZIONALE E QUOTE INDIVIDUALI DI CATTURA
Come noto, il contingente di cattura assegnato all’Italia, per la campagna di pesca 2013, con Regolamento UE n. 40/2013, è risultato pari a complessive 1.950,42 tonnellate.
Con D.M. 11 marzo 2013 (ALL. 1), in corso di pubblicazione sulla G.U.R.I., questa Amministrazione ha provveduto alla ripartizione del citato quantitativo trai i vari sistemi di pesca autorizzati.
In allegato al medesimo provvedimento, sono riportati gli elenchi delle unità da pescarispettivamente autorizzate con il sistema circuizione (con indicazione delle relative quote individuali di cattura) e con il sistema palangaro (con indicazione delle relative quote individuali di cattura), nonché delle tonnare fisse autorizzate e dei porti designati per le operazioni di sbarco e/o trasbordo.
3. DISPOSIZIONI APPLICATIVE
3.1 Periodi di pesca
Sono confermati i seguenti periodi in cui è consentita la pesca del tonno rosso:
a. sistema palangaro (unità di L.f.t. < 24 metri) = dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
b. sistema tonnara fissa = dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
c. pesca sportiva e/o ricreativa = dal 16 giugno 2013 al 14 ottobre 2013.
Come riportato nell’Allegato ID del richiamato Regolamento UE n.40/2013, per il sistema circuizione, invece, il periodo di pesca è stato posticipato di 10 giorni: dal 26 maggio 2013 al 24 giugno 2013, rimanendo, altresì, confermata l’impossibilità di prolungare, fino ad un massimo di 5 giorni, tale periodo, qualora nel corso del medesimo vengano perse giornate di pesca a causa di condizioni meteo-marine particolarmente avverse.
Ai sensi e per gli affetti di quanto stabilito dagli articoli 34 e seguenti del Regolamento CE n. 1224/2009, in caso di raggiungimento e/o esaurimento del contingente nazionale di cattura ovvero di quello assegnato a ciascun sistema di pesca, nonché delle quote individuali di cattura, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporre, con apposito provvedimento, l’interruzione immediata della relativa attività di pesca anche con anticipo rispetto alle previste date di chiusura.
3.2 Impiego di aeromobili
Resta confermato il divieto assoluto di utilizzare velivoli per la ricerca e la localizzazione dei banchi di tonno rosso.
3.3 Taglia minima di cattura
La taglia minima di cattura, per qualsiasi sistema di pesca, è confermata in 30 chilogrammi di peso o 115 centimetri di lunghezza alla forca (misurata, cioè, dall’estremità della mascella superiore all’estremità del raggio più corto della coda), con le seguenti deroghe e/o eccezioni:
a. 8 chilogrammi di peso o 75 centimetri di lunghezza, per gli esemplari catturati nel Mar Adriatico ai fini dell’allevamento;
b. tra 8 e 30 chilogrammi di peso oppure tra 75 e 115 centimetri di lunghezza, per gli esemplari accidentalmente catturati dalle unità e dalla tonnare fisse espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso.
Le catture accidentali di cui al punto b. sono ammesse entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture di tonno rosso, calcolato in numero di esemplari.
Alle medesime catture, che vengono imputate al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo.
3.4 Catture accessorie
Tutte le unità non espressamente autorizzate alla pesca del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro e non oltre un limite del 5% del totale delle catture, calcolato:
a. in base al peso e/o al numero, con riguardo a tutte le specie ittiche soggette alle disposizioni ICCAT (ALL. 2);
b. in base al solo peso, con riguardo a tutte le altre specie ittiche.
Resta, altresì, confermato, il limite massimo annuale di 750 chilogrammi, così come, a suo tempo, stabilito, dall’articolo 4 del D.M. 27 luglio 2000.
Alle catture accessorie, anch’esse da imputarsi al contingente nazionale, si applicano integralmente le disposizioni in materia di porti designati, log-book, operazioni di sbarco e/o trasbordo, mentre non trovano applicazione le richiamate deroghe e/o eccezioni in materia di taglia minima.
Al raggiungimento e/o esaurimento del contingente (indiviso) normalmente destinato alla copertura delle catture accessorie, questa Amministrazione si riserva la facoltà di disporne, con apposito provvedimento, l’interruzione immediata, consentendo il solo rigetto in mare di esemplari ancora vivi di tonno rosso. Gli esemplari morti, invece, dovranno essere obbligatoriamente sbarcati (secondo le regole previste), con conseguente azione sanzionatoria nei confronti del soggetto interessato.
Ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, sono tassativamente vietate le catture accessorie di tonno rosso mediante l’impiego di “reti da posta fisse” e “reti ferrettare”.
3.5 Operazioni di pesca congiunta (JFO)
In base al paragrafo 20 della Raccomandazione ICCAT n. 12-03, anche per la campagna di pesca 2013, le operazioni di pesca congiunta sono consentite solo tra unità armate con il sistema circuizione, battenti bandiera della stessa Parte Contraente dell’ICCAT.
Rimane, dunque, confermato che le “circuizioni” italiane potranno effettuare tali operazioni esclusivamente tra di loro e/o con analoghi pescherecci battenti bandiera di altro Stato Membro dell’UE.
Le relative richieste di autorizzazione, da redigersi secondo il format in allegato (ALL. 3), devono pervenire, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale almeno 10 giorni prima dell’inizio delle operazioni.
3.6 Compilazione e presentazione del log-book
Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n. 1224/2009 e Regolamento UE n. 404/2011) in materia di registrazione e trasmissione elettronica del giornale di pesca (e/logbook), il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.
Pertanto, i comandanti delle unità da pesca autorizzate alla cattura del tonno rosso continueranno ad effettuare la compilazione cartacea del log-book, utilizzando il modello in allegato (ALL. 4).
In particolare, il log-book deve essere compilato quotidianamente, prima della mezzanotte, riempiendo una riga per giorno, anche se in navigazione nonché in caso di catture zero.
In caso d’ispezione a bordo, in mare o in porto, il log-book deve essere compilato contestualmente e controfirmato dal personale ispettivo.
Entro e non oltre 48 ore dall’arrivo in porto (a prescindere dall’effettuazione di operazioni di sbarco/trasbordo, per le quali è obbligatorio l’utilizzo di uno dei porti designati di cui all’elenco in allegato 1), il comandante (o suo mandatario) deve presentare il/i pertinente/i log-sheet/s alla locale Autorità Marittima.
Quest’ultima, acquisita la suddetta documentazione, ne provvede all’immediato inoltro, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale.
Le informazioni minime obbligatorie da riportare nel log-book sono indicate nell’Annesso 2 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n. 12-03 (ALL. 5).
3.7 Comunicazione delle catture
I comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, nonché i titolari delle tonnare fisse autorizzate devono trasmettere a questa Direzione generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione giornaliera di cattura, utilizzando il format in allegato (ALL. 6).
Analogamente, i comandanti delle unità da pesca, autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema palangaro (unità di L.f.t. < 24 metri) devono trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, una comunicazione settimanale di cattura, al più tardi, entro e non oltre le ore 12.00 del martedì successivo alla settimana di riferimento, utilizzando il format in allegato (ALL. 7).
Le predette dichiarazioni di cattura devono essere compilate e trasmesse anche in caso di catture zero.
Restano, altresì, fermi gli obblighi comunitari (Regolamento CE n. 1224/2009 e Regolamento UE n. 404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di cattura.
3.8 Operazioni di sbarco
Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n. 1224/2009 e Regolamento UE n. 404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di sbarco, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.
Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle navi da pesca che intendono sbarcare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui all’elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorità Marittima, almeno 4 ore prima dell’ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato (ALL. 8).
La predetta Autorità Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di sbarco ricevuti, ad effettuare la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di sbarco ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato.
Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di sbarco), i soggetti interessati (comandanti o loro mandatari) devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di sbarco, così come riportata in calce al pertinente log-sheet.
Tale dichiarazione viene trasmessa a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato.
Tutte le catture sbarcate devono essere pesate e non stimate.
3.9 Operazioni di trasbordo
Fermi restando gli obblighi comunitari (Regolamento CE n. 1224/2009 e Regolamento UE n. 404/2011) in materia di trattazione elettronica delle operazioni di trasbordo, il pertinente regime cartaceo continuerà ad applicarsi anche per la corrente campagna di pesca.
Pertanto, i comandanti (o loro mandatari) delle navi da pesca che intendono trasbordare gli esemplari di tonno rosso catturati (anche in via accessoria), in uno dei porti designati di cui all’elenco in allegato 1, continueranno a darne notifica preventiva alla locale Autorità Marittima, almeno 48 ore prima dell’ora prevista di arrivo, utilizzando il format cartaceo in allegato 8.
La predetta Autorità Marittima provvede a registrare tutti i preavvisi di trasbordo ricevuti, trasmettendoli, senza ritardo, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale che, a sua volta, provvede a comunicare (ai soggetti interessati ed alla stessa Autorità Marittima), la relativa autorizzazione.
La stessa Autorità Marittima provvede, quindi, ad effettuare la prevista attività di vigilanza e controllo sulle operazioni di trasbordo ed, entro e non oltre 48 ore dalla conclusione delle stesse, a trasmettere a questa Direzione Generale, via fax e/o e-mail, un apposito rapporto circostanziato.
Entro e non oltre il medesimo termine (48 ore dalla conclusione delle operazioni di trasbordo), i soggetti interessati (comandanti, o loro mandatari) devono presentare alla stessa Autorità Marittima la dichiarazione di trasbordo, così come riportata in calce al pertinente log-sheet, nonché la dichiarazione di trasbordo ICCAT (ALL. 9) (consegnando copia di quest’ultima anche al comandante dell’unità ricevente).
Tali dichiarazioni vengono trasmesse a questa Direzione Generale unitamente al citato rapporto circostanziato.
Restano vietate le operazioni di trasbordo in mare.
3.10 Operazioni di trasferimento
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 2, lettera h) del Regolamento CE n. 302/2009 (come modificato dal Regolamento UE n. 500/2012) e del paragrafo 2, lettera h), della Raccomandazione ICCAT n. 12-03, per operazione di trasferimento, si intende qualsiasi trasferimento di:
a. tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura ad una gabbia di trasporto;
b. tonno rosso vivo da una gabbia di trasporto ad un’altra gabbia di trasporto;
c. gabbia con tonno rosso da un rimorchiatore ad altro rimorchiatore;
d. tonno rosso vivo da un impianto di allevamento/ingrasso ad altro impianto di allevamento/ingrasso (tramite gabbia di trasporto);
e. tonno rosso vivo da una tonnara fissa ad una gabbia di trasporto
f. tonno rosso morto da una gabbia di trasporto ad una nave ausiliaria;
g. tonno rosso da un impianto di allevamento/ingrasso o da una tonnara fissa ad una nave officina e/o nave da trasporto.
A seconda dei predetti casi, i soggetti, di volta in volta, interessati (comandante dell’unità da pesca che ha effettuato le catture, comandante del rimorchiatore, titolare dell’azienda d’ingrasso, titolare della tonnara fissa), o loro mandatari, prima di ogni operazione di trasferimento, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, utilizzando il format in allegato 8.
Entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l’insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, notificando il previsto codice alfa-numerico identificativo, unitamente a quello della pertinente dichiarazione di trasferimento ICCAT (ALL. 10).
Al termine delle operazioni di trasferimento, i predetti soggetti, provvedono, senza ritardo, alla compilazione della suddetta dichiarazione, consegnandone l’originale alla parte ricevente (di modo che lo stesso accompagni qualsiasi trasferimento successivo, fino alla destinazione finale) e conservandone copia da trasmettere, via fax e/o e-mail, anche a questa Direzione Generale.
I dati salienti delle operazioni di trasferimento devono essere annotati sul registro giornaliero di pesca e/o giornale di bordo, secondo le modalità di cui all’Annesso 2 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n. 12-03 (ALL. 5).
Tutte le operazioni di trasferimento avvengono sotto la supervisione dell’osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui all’Annesso 9 alla richiamata Raccomandazione ICCAT n. 12-03 (ALL. 11).
Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui al paragrafo 78 della Raccomandazione ICCAT n. 12-03), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l’operazione di trasferimento, notificando il previsto codice alfa-numerico identificativo, unitamente all’ordine di rilascio immediato, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso.
Tutte le operazioni di rilascio in mare avvengono sotto la supervisione dell’osservatore (regionale ICCAT e/o nazionale, a seconda dei casi) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui in allegato. Le modalità operative di rilascio in mare sono, di volta in volata, concordate con questa Direzione Generale.
3.11 Operazioni di messa in gabbia
Ai sensi del paragrafo 2, lettera j), della Raccomandazione ICCAT n. 12-03, per operazione di messa in gabbia, si intende qualsiasi trasferimento di tonno rosso da una gabbia di trasporto o da una tonnara fissa ad una gabbie di allevamento/ingrasso.
Rimane, pertanto, confermata, l’impossibilità di utilizzare gabbie mobili trasportate dal rimorchiatore per poi essere direttamente fissate alle relative strutture dell’impianto di allevamento/ingrasso.
I titolari degli impianti di allevamento/ingrasso (o loro mandatari), prima di ogni operazione di messa in gabbia, devono darne notifica preventiva, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale, nonché all’Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade l’impianto, utilizzando il format in allegato 8.
Entro e non oltre 48 ore dalla ricezione del predetto preavviso, questa Direzione Generale, accertata l’insussistenza di cause ostative, procede al rilascio, via fax e/o e-mail, della relativa autorizzazione, notificando il previsto codice alfa-numerico identificativo e dandone informazione alla stessa Autorità Marittima.
Tutte le operazioni di messa in gabbia avvengono sotto la supervisione dell’osservatore (regionale ICCAT) e devono essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea da effettuarsi secondo le modalità di cui all’allegato 11.
Entro e non oltre 72 ore dal termine delle operazioni di messa in gabbia, i predetti soggetti, provvedono alla compilazione della dichiarazione di messa in gabbia (una per ogni nave che ha effettuato le catture conferite nell’impianto) di cui alla Raccomandazione ICCAT n.06-07 (ALL. 12), consegnandone copia alla stessa Autorità Marittima.
Entro e non oltre 7 giorni dal termine delle operazioni di messa in gabbia, gli stessi soggetti, provvedono alla compilazione del rapporto di messa in gabbia – convalidato dall’osservatore (regionale ICCAT) e contenente tutte le informazioni riportate sulle singole dichiarazioni (ed allegandovi le medesime) -, trasmettendone copia, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale.
Qualora, invece, si accerti la sussistenza di motivi ostativi (ed in particolare, delle circostanze di cui al paragrafo 85 della Raccomandazione ICCAT n. 12-03), questa Direzione Generale procede ad esplicitare, via fax e/o e-mail, il relativo diniego ad effettuare l’operazione di messa in gabbia, notificando il connesso ordine di rilascio, in mare, degli esemplari (vivi) di tonno rosso (e dandone informazione alla stessa Autorità Marittima).
Tutte le operazioni di rilascio in mare devono:
a. concludersi entro e non oltre 48 ore dall’arrivo dell’osservatore (regionale ICCAT);
b. avvenire sotto la supervisione dello stesso e dell’Autorità Marittima interessata;
c. essere riprese/monitorate con videoregistrazione subacquea.
Le modalità operative di rilascio in mare sono, di volta in volata, concordate con questa Direzione Generale
Salvo casi di forza maggiore, debitamente comprovati e, di volta in volta, valutati da questa Amministrazione, le operazioni di messa in gabbia autorizzate devono concludersi entro e non oltre il 15 agosto 2013.
3.12 Operazioni di prelevamento
Il periodo e le modalità di svolgimento delle operazioni di prelevamento (mattanza) da impianti di allevamento/ingrasso e da tonnare fisse devono essere preventivamente concordate con l’Autorità Marittima nella cui giurisdizione ricade l’impianto o la tonnara, affinché la stessa possa adottare gli opportuni provvedimenti anche e soprattutto ai fini della sicurezza marittima, nonché assicurare la prevista attività di vigilanza e controllo.
Si rammenta che, per le singole operazioni di trasferimento degli esemplari (morti) da un impianto di allevamento/ingrasso o da una tonnara ad una nave officina e/o nave da trasporto,
valgono le disposizioni di cui al precedente sotto-paragrafo 3.10.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’articolo 3 del Regolamento UE n. 640/2010, e del paragrafo 7 della Raccomandazione ICCAT n. 11-20:
a. le operazioni di prelievo da impianti di allevamento/ingrasso devono essere ultimate, entro e non oltre, il 31 dicembre 2013;
b. sono consentite ulteriori operazioni di prelievo, oltre la suddetta data, purché terminino entro e non oltre il 15 maggio 2014;
c. entro e non oltre 7 giorni da uno dei suddetti termini, qualora vi siano rimanenze di esemplari nelle gabbie, il titolare dell’impianto (o suo mandatario) provvede alla compilazione della dichiarazione di riporto annuale (ALL. 13), consegnandone copia alla predetta Autorità Marittima e trasmettendola, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale;
d. gli esemplari oggetto del riporto devono essere sistemati in gabbie separate, suddivise ed identificate in base all’anno di cattura.
3.13 Sistema di controllo satellitare (VMS)
Le unità soggette agli obblighi in materia di controllo satellitare (e/o Blue-Box) sono:
a. tutti i pescherecci di L.f.t > 15 metri;
b. tutti i rimorchiatori, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.
La trasmissione dei dati VMS, da parte dei pescherecci di cui al punto a., deve essere iniziata almeno 15 giorni prima dell’inizio della stagione di pesca e deve continuare per almeno 15 giorni dopo la chiusura della stessa.
In caso di sosta in porto, l’eventuale spegnimento dell’apparato deve essere, senza ritardo, comunicato alla locale Autorità Marittima, così come la successiva riaccensione, prima della partenza.
3.14 BFT Other Vessel
Alle unità autorizzate da questa Direzione Generale ad essere inserite nell’elenco ICCAT dei c.d. BFT Other Vessel è consentito, unicamente, lo svolgimento di una delle seguenti attività:
a. appoggio/supporto ad impianti d’ingrasso/allevamento e/o tonnare fisse (alimentazione degli esemplari di tonno rosso, durate il periodo d’ingrasso/allevamento; trasporto del tonno rosso morto, non trasformato, da una gabbia o tonnara fissa ad un porto designato e/o nave officina);
b. appoggio/supporto a gabbie rimorchiate/trainate;
c. rimorchio/traino di gabbie;
d. attività di appoggio/supporto alle unità autorizzate alla cattura del tonno rosso con il sistema circuizione, solo per casi di forza maggiore, strettamente connessi a motivazioni di sicurezza della navigazione ovvero condizioni meteo-marine particolarmente avverse.
Per le unità impiegate nelle attività di cui ai punti a. e b., vige l’obbligo d’implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, solo se di L.f.t. > 15 metri.
Per le unità impiegate nell’attività di cui ai punti c. e d., vige l’obbligo d’implementazione del sistema di controllo satellitare (VMS) e/o Blue-Box, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto.
Per le sole unità impiegate nell’attività di cui al punto c., vige, altresì, l’obbligo della presenza a bordo di un osservatore nazionale, sulle cui modalità, procedure e spese di
mobilitazione/impiego, seguirà apposito provvedimento di questa Direzione Generale.
Per tutte le unità inserite nell’elenco in questione, vige l’obbligo di sbarco preventivo di tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo, alla presenza di personale della locale Autorità marittima (che dovrà redigere apposito verbale e trasmetterne copia, via fax e/o e-mail, a questa Direzione Generale).
4. DOCUMENTI DI TRACCIABILITA’ E COMMERCIALIZZAZIONE
4.1 Documento di cattura del tonno rosso (BCD)
Il Documento di cattura del tonno rosso (Bluefin Catch Document) è il documento con il quale viene ricostruita e garantita la tracciabilità delle diverse fasi della filiera di sfruttamento del tonno rosso, dalla cattura alla commercializzazione.
Le modalità di compilazione e validazione del relativo modello (ALL. 14) continueranno ad essere disciplinate dal combinato disposto del richiamato Regolamento UE n. 640/2010 e della richiamata Raccomandazione ICCAT n. 11-20.
In particolare, si evidenzia quanto segue:
a. i dati relativi alla cattura vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 2 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, all’atto dell’arrivo in un porto designato per effettuare operazioni di sbarco/trasbordo;
b. i dati relativi al trasbordo, in un porto designato, vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 5 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni;
c. se, gli esemplari sbarcati/trasbordati in un porto designato, vengono commercializzati, i relativi dati vanno inseriti, dal venditore/esportatore, nella parte 8 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta dal medesimo soggetto;
d. se, gli esemplari catturati vengono trasferiti in gabbie rimorchiate, i relativi dati vanno inseriti, dal comandante del peschereccio, nella parte 4 del BCD. In questo caso, al termine delle operazioni, copia del documento deve essere trasmessa, via fax e/o e-mail a questa Direzione Generale che, dopo aver provveduto alla validazione dei dati relativi alle catture (parte 2 del BCD), ritrasmetterà, stesso mezzo, il documento debitamente validato, affinché copia dello stesso sia consegnata dal comandante del peschereccio al comandante del rimorchiatore (che lo conserverà fino alla destinazione finale);
e. i dati relativi alla messa in gabbia vanno inseriti, dal titolare dell’impianto di allevamento/ingrasso, nella parte 6 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni;
f. i dati relativi al prelevamento (mattanza) degli esemplari ingabbiati e quelli relativi alla successiva commercializzazione dei medesimi vanno inseriti, dal titolare dell’impianto di allevamento/ingrasso o tonnara fissa, rispettivamente nelle parti 7 ed 8 del BCD, la cui validazione deve essere richiesta, dal medesimo soggetto, al termine delle relative operazioni.
I soggetti autorizzati (ALL. 15) alla validazione dei BCD’s si attengono scrupolosamente alle vigenti procedure come rispettivamente definite dalla Circolare n. 582, in data 21 dicembre 2012, di questa Direzione Generale e dalla Circolare n. 22786, in data 13 marzo 2013, del Centro Controllo Nazionale Pesca.
4.2 Documento doganale comunitario (T2M) – Reg. CE n. 2554/1993
Il documento T2M ha lo scopo di giustificare l’origine del prodotto comunitario fresco e lavorato quando viene introdotto nel territorio doganale comunitario.
Esso è riunito in un blocchetto di formulari rilasciato dalle Autorità Doganali del porto di registrazione o di armamento delle imbarcazioni ed è richiesto quando l’imbarcazione, che ha effettuato la cattura, trasporta il pescato in uno Stato Membro diverso da quello di bandiera, ovvero quando vi è l’introduzione nel territorio comunitario da un Paese Terzo, tramite un’imbarcazione comunitaria, oppure quando viene direttamente importato da un Paese Terzo.
Nel caso in cui vi sia uno sbarco in un altro Stato Membro o al di fuori del territorio comunitario, il comandante del peschereccio compila i riquadri 4, 5 e 8 dell’originale e della copia di uno dei formulari del blocchetto.
4.3 Note di vendita e dichiarazioni di assunzione in carico – D.M. 10 novembre 2011 e D.D. n. 155 del 28 dicembre 2011
Per la trattazione delle procedure connesse alla compilazione e trasmissione delle note di vendita e/o delle dichiarazioni di assunzione in carico, si rimanda a quanto stabilito dalla vigente normativa nazionale.
5. PESCA SPORTIVA/RICREATIVA
Con riguardo alle procedure di rilascio ed al periodo di validità dei relativi nulla-osta, restano pienamente vigenti le disposizioni di cui alla Circolare n. 12780 del 15 giugno 2010, con l’unica precisazione che le predette autorizzazioni potranno interessare solo ed esclusivamente unità da diporto di bandiera/nazionalità italiana.
Relativamente al regime sanzionatorio, si precisa, altresì che la norma di riferimento è rappresenta dall’articolo 11, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 4/2012 (che, come noto, ha abrogato la Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii.).
6. REGIME SANZIONATORIO
Alle violazioni di cui alle presenti Disposizioni si applica, a seconda dei casi, il regime sanzionatorio di cui ai pertinenti articoli del D.Lgs. n. 4/2012.
7. PUNTI DI CONTATTO
a. recapiti telefonici ufficio: 0646652839 – 0646652838 – 0646652843 (lunedì – venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00);
b. recapito fax ufficio: 0646652899 (lunedì – venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00);
c. recapiti mobili, tutti i giorni, dal 25 maggio al 25 giugno 2013 (dalle ore 8.00 alle ore 21.00):
3346936403 (dott. Fabio CONTE)
3346863043 (C.te Vittorio GIOVANNONE)
3935373568 (Sgt. Alfredo LANZA);
d. indirizzi e-mail: f.conte@mpaaf.gov.it – v.giovannone@mpaaf.gov.it – a.lanza@mpaaf.gov.it.
Allegato 1
Articolo unico
1. II contingente complessivo, pari a 1,950,42 tonnellate, assegnato dall’Unione Europea all’Italia, per la campagna di pesca 2013, è ripartito tra i sistemi di pesca come segue:
SISTEMA | % | Tonnellate |
Circuizione (PS) | 74,406 | 1.451,23 |
Palangaro (LL) | 13,587 | 265,00 |
Tonnara fissa (TRAP) | 8,460 | 165,00 |
Pesca sportiva/ricreativa (SPOR) | 2,051 | 40,00 |
Quota non divisa (UNCL) | 1,496 | 29,19 |
2. Le quote individuali assegnale, per la campagna di pesca 2013, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema “circuizione (PS)”, sono indicate nell’allegato A del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle inizialmente attribuite nel 2012, modificate sulla base delle comunicazioni rese dagli interessati ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2012, in premessa citato, nonché in. ragione del contingente assegnato al sistema in questione di cui al precedente comma 1.
3. Le quote individuali assegnate, per la campagna di pesca 2013, a ciascuna delle unità autorizzate alla pesca del tonno rosso con ti sistema “palangaro (LL)”, sono indicate nell’allegato B del presente decreto e sono state calcolate sulla base di quelle attribuite nel 2012, modificate in ragione del contingente assegnato al sistema in questione di cui al precedente comma I,
4. Sono ammesse a partecipare alla campagna dì pesca 2013 le 3 (tre) tonnare fisse di cui alla graduatoria in allegato G, le cui percentuali di cattura, maturate nel corso dell’ultimo triennio (2010-2012), hanno evidenziato valori positivi, per almeno 2 (due) annualità.
Le tonnare fisse posizionate al quarto, quinto, e sesto posto della predetta graduatoria, qualora i rispettivi titolari ne facciano espressa richiesta alla Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura di questo Ministero, possono essere autorizzate ad operare per finalità di natura esclusivamente turistica, con l’obbligo di liberare, senza ritardo ed alla presenza di personale della locale Autorità Marittima (che, quindi, deve essere tempestivamente informata), gli esemplari di tonno rosso che dovessero essere “accidentalmente” catturati, relativamente ai quali, pertanto, è vietata qualsiasi attività di sfruttamento commerciale.
Per tale sistema, II contingente di cattura rimane indiviso senza attribuzione di quote individuali di cattura.
5. Il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi di cui ai precedenti paragrafi 2, 3 e 4 è subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali in materia di pesca del tonno rosso,
6. E’ fatto divieto di sbarcare o trasbordare tonno rosso in porti diversi da quelli designati, indicati nell’allegato D del presente decreto.
Allegato A
(Testo dell’Allegato)
Allegato B
(Testo dell’Allegato)
Allegato C
(Testo dell’Allegato)
Allegato D
(Testo dell’Allegato)
Allegato 2
(Testo dell’Allegato)
Allegato 3
(Testo dell’Allegato)
Allegato 4
(Testo dell’Allegato)
Allegato 5
(Testo dell’Allegato)
Allegato 6
(Testo dell’Allegato)
Allegato 7
(Testo dell’Allegato)
Allegato 8
(Testo dell’Allegato)
Allegato 9
(Testo dell’Allegato)
Allegato 10
(Testo dell’Allegato)
Allegato 11
(Testo dell’Allegato)
Allegato 12
(Testo dell’Allegato)
Allegato 13
(Testo dell’Allegato)
Allegato 14
(Testo dell’Allegato)
Allegato 15
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 1 giugno 2013, n. 127.
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