DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 2013, n. 264
Concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti l’assunzione
Art. 1
1. Nel limite complessivo di spesa di 20.000.000,00 euro (ventimilioni/00) a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo previsto dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dal comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, è concesso un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati, nei dodici mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
2. Per usufruire del beneficio di cui al comma 1, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
3. Il beneficio di cui al comma 1 è quantificato in € 190,00 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e in € 190,00 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il beneficio mensile è moltiplicato per il rapporto tra l’orario di lavoro previsto e l’orario normale di lavoro.
4. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto altresì nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata.
5. Le disposizioni del presente decreto non si applicano al lavoro domestico.
Art. 2
1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare la relativa istanza all’INPS esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata, con le modalità definite dall’Istituto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’INPS – positivamente accertati i requisiti dell’istanza tramite le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione, nonché mediante le dichiarazioni contributive dei datori di lavoro – autorizza la fruizione del beneficio.
3. A seguito dell’autorizzazione di cui al comma 2 l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle dichiarazioni contributive.
Art. 3
1. Gli incentivi di cui al presente decreto sono fruiti nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione e degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»).
Art. 4
1. L’Inps autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili, sulla base della valutazione ex ante del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l’ordine cronologico di presentazione dell’istanza telematica, la quale non può precedere la decorrenza dell’assunzione.
Art. 5
1. L’INPS rendiconta trimestralmente la spesa erogata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per le politiche attive passive del lavoro, in vista del trasferimento delle risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dal comma 5 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 148del 1993.
2. L’onere di cui al precedente comma 1 graverà sul bilancio di previsione dell’esercizio 2013 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e successive modificazioni.
Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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