DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 2013
Disposizioni integrative e correttive del decreto 31 gennaio 2011, e successive modificazioni, in materia di modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo della patente di guida
Art. 1
Ulteriori modifiche all’art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. All’art. 1 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», come modificato dall’art. 1 del decreto 26 luglio 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è assegnato un codice di identificazione:
a) a ciascun ufficio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale. Tale codice identifica il predetto ufficio sanitario ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore dello stesso, all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove lo stesso ha sede;
b) a ciascuna struttura di cui all’art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”. Tale codice identifica la struttura ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore della stessa, all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede;
c) a ciascuna commissione medica locale. Tale codice identifica la commissione medica locale ed è richiesto, per il tramite del presidente pro tempore della stessa, all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede.»;
c) al comma 2, le parole: “Il Codice” sono sostituite dalle seguenti: “Il codice” e dopo le parole: “di appartenenza dello stesso” sono aggiunte infine le seguenti: “ovvero, nel caso del medico responsabile dei servizi del distretto sanitario di base, timbro e firma dello stesso o di persona da lui delegata”;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. Il codice di cui al comma 1-bis, lettere a) e b) è riportato in calce alle certificazioni rilasciate rispettivamente dall’ufficio dell’azienda sanitaria locale, cui sono attribuite le funzioni in materia medico-legale, e dalle strutture di cui all’art. 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, unitamente al timbro ed alla firma del medico che, di servizio presso il predetto ufficio o la predetta struttura, procede alla certificazione. Il codice di cui al comma 1-bis, lettera c), è riportato in calce alle certificazioni rilasciate dalla commissione medica di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del presidente pro tempore della stessa.”;
e) al comma 3, nel primo periodo, le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 ed 1-bis”; e sono aggiunte infine le seguenti parole: “, nonché il venir meno della qualità di legale rappresentante pro tempore degli uffici di cui al comma 1-bis, lettere a) e b). Analogamente procedono gli enti territoriali competenti con riferimento a quanto previsto per le commissioni mediche locali dal comma 1-bis, lettera c).”; nel secondo periodo dopo le parole: “attività istituzionale dei propri medici,” sono inserite le seguenti: “anche nella qualità di cui al comma 1-bis, lettere a), b) e c),»;
Art. 2
Modifiche agli articoli 2 e 3 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. All’art. 2 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi»;
b) al comma 2 le parole: «Il Codice» sono sostituite dalle seguenti: «Il codice».
2. All’art. 3, comma 1, del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida», le parole: «della patente di guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità della stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi».
Art. 3
Modifiche all’art. 4 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. L’art. 4 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguito, e il rinnovo della patente di guida» è sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida). – 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, i medici e le strutture di cui agli articoli 1, commi 1, 1-bis, lettere a), b) e c), 2 e 3, ai fini della trasmissione del modulo mc953 attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, procedono entro cinque giorni dalla data della certificazione all’inoltro della stessa all’ufficio centrale operativo del Centro Elaborazione Dati della Direzione generale per la Motorizzazione. Si applicano le disposizioni dell’art. 126, comma 8, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 59 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.».
Art. 4
Modifiche all’art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011
1. All’art. 6 del decreto direttoriale 31 gennaio 2011, recante «Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida» il comma 3 è soppresso.
Art. 5
Tempistica per la richiesta del codice di identificazione da parte delle strutture
1. La richiesta di rilascio del codice di identificazione di cui all’art. 1, comma 1-bis, lettere a) b) e c), del decreto 31 gennaio 2011, come da ultimo modificato dall’art. 1, è presentata agli uffici della motorizzazione civile competenti secondo quanto ivi previsto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. A decorrere dal trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, i medici di cui all’art. 1, comma 1, del decreto 31 gennaio 2011, non possono rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del codice di identificazione di cui allo stesso articolo e comma.
3. A decorrere dallo stesso termine di cui al comma 2, gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti cui sono attribuite funzioni in materia medico legale, le strutture di cui all’art. 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010, e le commissioni mediche locali, di cui all’art. 1, comma 1-bis, rispettivamente lettere a), b) e c), non possono rilasciare i certificati di idoneità psicofisica, necessari al conseguimento ovvero al rinnovo di validità dei titoli abilitativi alla guida, in assenza del codice di identificazione, di cui allo stesso articolo e comma.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Le amministrazioni competenti provvederanno allo svolgimento delle attività di cui al presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 maggio 2013, n. 108.
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