DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 2013

Attuazione dell’articolo 1, comma 10, lettera c), e comma 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di Istituti di patronato

 

Art. 1

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, fermo restando il requisito richiesto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 152 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno la metà delle province di ciascuna delle seguenti 5 aree geografiche: Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta), Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Centro (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria), Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) ed isole (Sardegna, Sicilia), individuate per l’Italia dalla Classificazione NUTS1 di cui all’allegato I del Regolamento (CE) 1° febbraio 2007, n. 105/2007. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2015.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 12, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare il criterio di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno un terzo delle province di ciascuna delle 5 aree geografiche indicate al comma 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2014.

 

Art. 2

 

1. Al fine di incentivare la qualità e l’ampiezza dei servizi resi dai patronati, in attesa della rivisitazione finalizzata alla valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni indicate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in via sperimentale, il punteggio pari a 0,25 previsto dall’art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è riconosciuto anche per le prestazioni e i servizi indicati nella tabella A, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativi ad interventi avviati con modalità telematiche e definiti con esito positivo, sulla base di apposito elenco nominativo rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

2. Tale punteggio non rileva ai fini del computo del punteggio minimo previsto per l’attività dall’art. 8, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

3. Con apposita relazione trimestrale gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative riferiscono sull’andamento della fase sperimentale segnalando le eventuali criticità ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Tabella A

 

Voce

Denominazione

A11

Pensione di mutualità e facoltativa

A12

Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una tantum)

A15

Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali

A16

Ricostituzioni pensioni per altri motivi

A17

Assegni al nucleo familiare ai pensionati

A18

Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto INPS)

A19

Assegni Familiari ai pensionati

A20

Assegni Familiari ai lavoratori autonomi

A21

Indennità di disoccupazione, Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli

A22

Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli

A23

Indennità di mobilità

A25

Prestazioni economiche per TBC

A26

Indennità per maternità

A28

Astensione anticipata per maternità

A29

Ricongiunzione posizione assicurativa

A33

Cure balneo-termali

A34

Ratei maturati e non riscossi – Interessi legali

A35

Doppia annualità pensione SO

A36

Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative

A37

Autorizzazione versamenti volontari

A39

Riscatto periodi assicurativi

A44

Indennità di accompagnamento (INPS)

C15

Quota integrativa rendita con decorrenza successiva

C16

Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea

C17

Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero

C18

Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.)

C19

Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.)

C20

Richiesta integrazione rendita

C21

Riconoscimento postumi grado non indennizzabile

C22

Richiesta accertamenti diagnostici specifici

C23

Richiesta di cure termali

C24

Richiesta di protesi

C25

Richiesta assegno funerario

C26

Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p.1 T.U.)

C27

Richiesta assegno assistenza personale continuativa

C28

Richiesta assegno incollocabilità grandi invalidi

C29

Richiesta rimborso medicinali

C30

Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario

C31

Richiesta liquidazione in capitale della rendita

C32

Riconoscimento stato di handicap grave o di inidoneità al servizio

D15

Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. 248/1976)

A99

Rilascio CUD INPS (articolo 1, comma 114, legge 23 dicembre 2012, n. 228)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 giugno 2013, n. 137.