DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 2013
Attuazione dell’articolo 1, comma 10, lettera c), e comma 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di Istituti di patronato
Art. 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, fermo restando il requisito richiesto dall’art. 3, comma 2, della legge n. 152 del 2001, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno la metà delle province di ciascuna delle seguenti 5 aree geografiche: Nord-Ovest (Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta), Nord-Est (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto), Centro (Lazio, Marche, Toscana ed Umbria), Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia) ed isole (Sardegna, Sicilia), individuate per l’Italia dalla Classificazione NUTS1 di cui all’allegato I del Regolamento (CE) 1° febbraio 2007, n. 105/2007. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2015.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 12, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli istituti di patronato e di assistenza sociale, al fine di rispettare il criterio di adeguata distribuzione sul territorio nazionale devono essere presenti con sedi in almeno un terzo delle province di ciascuna delle 5 aree geografiche indicate al comma 1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale riconosciuti in via definitiva ed operanti alla data del 1° gennaio 2013 adeguano la propria struttura organizzativa entro il 31 dicembre 2014.
Art. 2
1. Al fine di incentivare la qualità e l’ampiezza dei servizi resi dai patronati, in attesa della rivisitazione finalizzata alla valorizzazione, ai fini del finanziamento, delle prestazioni indicate nelle tabelle allegate al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in via sperimentale, il punteggio pari a 0,25 previsto dall’art. 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è riconosciuto anche per le prestazioni e i servizi indicati nella tabella A, allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante, relativi ad interventi avviati con modalità telematiche e definiti con esito positivo, sulla base di apposito elenco nominativo rilasciato alle sedi centrali degli istituti di patronato dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.
2. Tale punteggio non rileva ai fini del computo del punteggio minimo previsto per l’attività dall’art. 8, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
3. Con apposita relazione trimestrale gli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative riferiscono sull’andamento della fase sperimentale segnalando le eventuali criticità ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Tabella A
Voce | Denominazione |
A11 | Pensione di mutualità e facoltativa |
A12 | Costituzione posizione assicurativa (ex Indennità una tantum) |
A15 | Ricostituzioni pensioni per motivi reddituali |
A16 | Ricostituzioni pensioni per altri motivi |
A17 | Assegni al nucleo familiare ai pensionati |
A18 | Assegni al nucleo familiare ai lavoratori dipendenti (esclusivamente a pagamento diretto INPS) |
A19 | Assegni Familiari ai pensionati |
A20 | Assegni Familiari ai lavoratori autonomi |
A21 | Indennità di disoccupazione, Aspi e Miniaspi ai lavoratori non agricoli |
A22 | Indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli |
A23 | Indennità di mobilità |
A25 | Prestazioni economiche per TBC |
A26 | Indennità per maternità |
A28 | Astensione anticipata per maternità |
A29 | Ricongiunzione posizione assicurativa |
A33 | Cure balneo-termali |
A34 | Ratei maturati e non riscossi – Interessi legali |
A35 | Doppia annualità pensione SO |
A36 | Verifica e rettifica sulle posizioni assicurative |
A37 | Autorizzazione versamenti volontari |
A39 | Riscatto periodi assicurativi |
A44 | Indennità di accompagnamento (INPS) |
C15 | Quota integrativa rendita con decorrenza successiva |
C16 | Ricaduta stato di inabilità assoluta temporanea |
C17 | Riconoscimento prolungamento assegno giornaliero |
C18 | Domanda riscatto rendita agricola (art. 220 T.U.) |
C19 | Reintegrazione rendita a superstiti (art. 85, 2° comma T.U.) |
C20 | Richiesta integrazione rendita |
C21 | Riconoscimento postumi grado non indennizzabile |
C22 | Richiesta accertamenti diagnostici specifici |
C23 | Richiesta di cure termali |
C24 | Richiesta di protesi |
C25 | Richiesta assegno funerario |
C26 | Richiesta tripla annualità a superstiti (art. 85, p.1 T.U.) |
C27 | Richiesta assegno assistenza personale continuativa |
C28 | Richiesta assegno incollocabilità grandi invalidi |
C29 | Richiesta rimborso medicinali |
C30 | Richiesta spese di viaggio/diaria/indennità sostitutiva salario |
C31 | Richiesta liquidazione in capitale della rendita |
C32 | Riconoscimento stato di handicap grave o di inidoneità al servizio |
D15 | Speciale assegno continuativo (orfani, vedova, L. 248/1976) |
A99 | Rilascio CUD INPS (articolo 1, comma 114, legge 23 dicembre 2012, n. 228) |
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 giugno 2013, n. 137.
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