DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 2013
Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze, per l’anno 2013
Art. 1
Riparto delle risorse
1. Le risorse assegnate al “Fondo per le non autosufficienze” per l’anno 2013, pari ad euro 275 milioni, sono attribuite alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalità di cui all’art. 2. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nell’allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. I criteri utilizzati per il riparto per l’anno 2013 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza:
a) popolazione residente, per regione, d’età pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%;
b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%.
Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, con particolare riferimento alle persone non autosufficienti.
3. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 “Fondo per le non autosufficienze”, saranno ripartite, salvo quanto disposto dall’art. 6, fra le Regioni con le stesse modalità e criteri di cui al presente decreto, come da Tabella 1.
Art. 2
Finalità
1. Nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, le risorse di cui all’articolo 1 del presente decreto sono destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, individuando, tenuto conto dell’articolo 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le seguenti aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni, nelle more della determinazione del costo e del fabbisogno standard ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42:
a) la previsione o il rafforzamento, ai fini della massima semplificazione degli aspetti procedurali, di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del presente decreto, da parte di Aziende Sanitarie e Comuni, così da agevolare e semplificare l’informazione e l’accesso ai servizi socio-sanitari;
b) l’attivazione o il rafforzamento di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza, che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale in modo da assicurare la continuità assistenziale, superando la frammentazione tra le prestazioni erogate dai servizi sociali e quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno e favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie;
c) l’implementazione di modalità di valutazione della non autosufficienza attraverso unità multiprofessionali UVM, in cui siano presenti le componenti clinica e sociale, utilizzando le scale già in essere presso le Regioni, tenendo anche conto, ai fini della valutazione bio-psico-sociale delle condizioni di bisogno, della situazione economica e dei supporti fornitili dalla famiglia o da chi ne fa le veci;
d) l’attivazione o il rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia attraverso l’incremento dell’assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza tutelare e personale, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
e) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con trasferimenti monetari nella misura in cui gli stessi siano condizionati all’acquisto di servizi di cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato, di cui alla lettera b), e in tal senso monitorati;
f) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia eventualmente anche con interventi complementari all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie, nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l’onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel progetto personalizzato, di cui alla lettera b), e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo.
2. Le risorse di cui al presente decreto sono finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria e sono aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché da parte delle autonomie locali. Le prestazioni e i servizi di cui al comma precedente non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.
Art. 3
Disabilità gravissime
1. Le Regioni si impegnano ad utilizzare le risorse ripartite in base al presente decreto prioritariamente, e comunque per una quota non inferiore al 30%, per interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica. Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continua nelle 24 ore (es.: gravi patologie cronico degenerative non reversibili, ivi inclusa la sclerosi laterale amiotrofica, gravi demenze, gravissime disabilità psichiche multi patologiche, gravi cerebro lesioni, stati vegetativi, etc.).
Art. 4
Integrazione socio-sanitaria
1. Al fine di facilitare attività socio-sanitarie assistenziali integrate ed anche ai fini della razionalizzazione della spesa, le Regioni si impegnano a:
a) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sanitario e sociale, prevedendo che gli ambiti sociali intercomunali di cui all’art. 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari;
b) formulare indirizzi, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute, ferme restando le disponibilità specifiche dei finanziamenti sanitario, sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle prestazioni e delle erogazioni, in contesto di massima flessibilità delle risposte, adattata anche alle esigenze del nucleo familiare della persona non autosufficiente (es:budget di arra).
Art. 5
Erogazione e monitoraggio
1. Le Regioni comunicano le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà all’erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all’art. 2.
2. Al fine di verificare l’efficace gestione delle risorse di cui all’art. 1, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all’art. 2, anche alla luce degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso, nonché le procedure adottate per favorire l’integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.
3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi del presente decreto, le Regioni e le Province autonome si impegnano ad alimentare il Sistema Informativo nazionale per la non Autosufficienza (SINA) già in avanzata fase di sperimentazione, come primo modulò del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella prospettiva dell’integrazione dei flussi informativi con quelli raccolti dal Nuovo sistema informativo sanitario, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e ferma restando l’adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui ai commi 1 e 3 del medesimo articolo.
Art. 6
Quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano
1. Ai sensi e per gli effetti del comma 109 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in applicazione della circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.
Tabella 1
REGIONI | Quota (%) | Risorse (€) |
Abruzzo | 2,44% | 6.710.000 |
Basilicata | 1,11% | 3.052.500 |
Calabria | 3,52% | 9.680.000 |
Campania | 8,37% | 23.017.500 |
Emilia Romagna | 7,90% | 21.725.000 |
Friuli Ven. Giulia | 2,27% | 6.242.500 |
Lazio | 8,71% | 23.952.500 |
Liguria | 3,41% | 9.377.500 |
Lombardia | 15,11% | 41.552.500 |
Marche | 2,89% | 7.947.500 |
Molise | 0,69% | 1.897.500 |
P.A. di Bolzano | 0,76% | 2.090.000 |
P.A. di Trento | 0,84% | 2.310.000 |
Piemonte | 7,91% | 21.752.500 |
Puglia | 6,44% | 17.710.000 |
Sardegna | 2,70% | 7.425.000 |
Sicilia | 8,25% | 22.687.500 |
Toscana | 7,02% | 19.305.000 |
Umbria | 1,74% | 4.785.000 |
Valle d’Aosta | 0,25% | 687.500 |
Veneto | 7,67% | 21.092.500 |
TOTALI | 100,00% | 275.000.000 |
—
Provvedimento pubblicato nella G.U. 25 luglio 2013, n. 173.
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