DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 2013
Modalità di erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore di progetti di formazione professionale per l’anno 2013 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 13 marzo 2013, n. 92
Art. 1
Finalità, beneficiari e intensità del contributo
1. Le risorse da destinare all’agevolazione per nuove azioni di formazione professionale specifica o generale nel settore dell’autotrasporto di cui al presente decreto, ammontano complessivamente ad euro 16 milioni, per effetto dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 13 marzo 2013, n. 92.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti purché inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, con esclusione dei corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.
3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle attività di cui all’art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all’art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, potranno essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l’attività formativa potrà essere avviata soltanto a partire dal 15 ottobre 2013 e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 3, comma 3. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Per la data di invio farà fede il timbro postale o la ricevuta del Ministero qualora la consegna avvenga a mano.
5. Ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente decreto, l’intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall’art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
Art. 2
Termine di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
b) le strutture societarie iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell’art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell’Albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall’art. 1, comma 2 e dal comma 1 del presente articolo, può presentare una sola domanda di contributo e, a tal fine, può conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto come attuatore dell’azione formativa, fermo restando che l’erogazione del contributo avverrà esclusivamente a favore dell’impresa medesima.
3. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente – a pena di inammissibilità – il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine perentorio del 15 luglio 2013 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l’ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l’avvenuta consegna.
4. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati – a pena di inammissibilità – gli elementi previsti dall’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, nonché il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, il quale non potrà in alcun caso essere modificato. Ove la domanda sia proposta dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovrà essere allegato obbligatoriamente – a pena di inammissibilità – l’elenco delle imprese partecipanti all’attività formativa, con indicazione del numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
5. Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa, fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all’interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all’attività formativa, è comunque limitato ai seguenti massimali:
Ore di formazione: cinquanta per ciascun partecipante;
Compenso dei docenti: centoventi euro/ora;
Compenso dei tutor: trenta euro/ora;
Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.
Fermi restando i suddetti massimali, le spese inerenti l’attività didattica di cui a: personale docente, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto della formazione, dovranno essere pari o superiori al 40% di tutti i costi ammissibili, mentre relativamente ad ogni progetto formativo la formazione a distanza non potrà superare il 5% del totale delle ore di formazione.
6. Alla domanda dovranno essere allegati – a pena di inammissibilità – un programma del corso comprendente le materie di insegnamento, la durata dello stesso e il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero dei destinatari dell’iniziativa, il preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci: costi del personale docente, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall’art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008) e il calendario del corso (giorno, ora e sede ove si svolge il corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o più elementi del calendario del corso o spostamento della sede dello stesso deve essere comunicata all’indirizzo incentivoformazione@ramspa.it perentoriamente almeno tre giorni prima rispetto alla prima data utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.
Art. 3
Attività istruttoria ed erogazione dei contributi
1. Per i profili connessi all’espletamento dell’attività istruttoria e di gestione dei contributi per la formazione professionale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).
2. La Commissione istituita ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, avvalendosi della Società RAM, procede entro la data del 15 ottobre 2013 alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunica l’eventuale inammissibilità. Sono inammissibili le istanze:
a) per le quali la domanda di finanziamento risulti non conforme o carente anche di uno solo dei requisiti previsti ai precedenti articoli;
b) per le quali le dichiarazioni autocertificate risultino mancanti o non conformi o carenti anche di uno solo dei requisiti previsti;
c) pervenute oltre i termini previsti;
d) presentate da imprese, anche se associate ad un consorzio o a una cooperativa, che hanno già inoltrato una istanza;
e) nelle quali il preventivo della spesa formulato risulti difforme dai massimali stabiliti all’art. 2, comma 5;
f) nelle quali l’impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non risultino conformi a quanto richiesto dall’art. 2.
Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, non è affatto riconosciuto in favore dell’impresa l’importo del preventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale massimale, mentre per il riconoscimento del contributo si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all’impresa dei requisiti previsti.
3. L’erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 15 aprile 2014. Entro la stessa data del 15 aprile 2014 dovrà essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate indicate in apposito elenco, ovvero con fatture pro-forma in originale unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l’impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l’esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l’iniziativa formativa effettuata.
A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività sottoscritta dall’impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:
1. Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso di strutture di cui all’art. 2 comma 1 lettera b), andrà allegato l’elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (ovvero all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo Contratto di lavoro applicato;
2. Dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica;
3. Documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
4. Documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa;
5. Calendario definitivo dei corsi svolti;
6. Registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall’ente attuatore;
7. Copia dei documenti di identità dei partecipanti;
8. Dichiarazione dell’ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;
9. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l’impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell’impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo;
10. Coordinate bancarie dell’impresa.
Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l’importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui al comma 6 dell’art. 2 del presente decreto venga superato, il piano dei costi verrà d’ufficio riparametrato sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, la società R.A.M. S.p.A., mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invita per una sola volta i soggetti che hanno presentato la rendicontazione ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi infruttuosamente il quale l’istruttoria verrà conclusa sulla base della solo documentazione valida disponibile. In tal caso il termine per il completamento dell’istruttoria previsto dal successivo comma 4 rimane sospeso fino al ricevimento da parte di R.A.M. S.p.A. delle integrazioni richieste.
4. La Commissione istituita ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, valutati gli esiti dell’attività istruttoria compiuta dalla Società RAM sulle rendicontazioni presentate, da completarsi entro sessanta giorni dalla trasmissione delle stesse da parte della Commissione, redige l’elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, per i conseguenti adempimenti. La Commissione valuta anche l’attività di R.A.M. S.p.A., al fine dell’erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi della Convenzione di cui al comma 1.
5. L’importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate all’art. 1, comma 1. Ove al termine delle attività istruttorie, l’entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.
Art. 4
Verifiche, controlli e revoca dai contributi
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, durante la loro effettuazione o al termine, e di controllare l’esatto adempimento dei costi sostenuti per l’iniziativa.
2. In caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, di mancata effettuazione del corso alla data e nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato ai sensi dell’art. 2, comma 6, di una dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero di constatazione di una condotta non partecipativa degli iscritti, la Commissione istituita ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, provvederà ad escludere la domanda dell’impresa e, ove il contributo fosse già stato erogato, l’impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all’Autorità Giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.
3. In caso di presentazione della garanzia fideiussoria di cui all’art. 3, comma 3, l’impresa è tenuta a trasmettere alla Direzione Generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti effettuati a favore dell’ente di formazione. In caso di mancato adempimento, la Direzione Generale per il trasporto stradale procede, senza indugio, con l’escussione della garanzia, fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore.
Allegato 1
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 13 giugno 2013, n. 137.
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