DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 2013
Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto 13 marzo 2013, n. 92
Art. 1
Finalità e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione, nonché le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa pari a 24 milioni di euro, di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 13 marzo 2013, n. 92, destinate agli investimenti ed alle iniziative imprenditoriali come di seguito specificati:
a) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, che siano conformi alla norma anti inquinamento euro VI, da erogare a favore delle imprese di autotrasporto mediante contributo diretto;
b) Acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all’allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata «EBS»;
c) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché di nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5;
d) Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l’ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, fra i quali meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo;
e) Investimenti finalizzati all’elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all’incremento della competitività delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di realizzazione dell’aggregazione.
2. La misura d’incentivazione di cui al presente decreto rispetta le condizioni previste in via generale dagli articoli da 3 a 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008.
3. I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite sarà verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute, e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero. Non saranno comunque prese in considerazione le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite, né sarà dovuta alcuna comunicazione individuale a tale riguardo.
Art. 2
Beneficiari, costi ammissibili e intensità d’aiuto
1. Beneficiari della presente misura d’incentivazione sono le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
2. Relativamente agli investimenti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, ad emissioni particolarmente basse, effettuati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2013, conformemente alle disposizioni dell’art. 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. La concessione del contributo è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il 31 dicembre 2013. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all’estero ed ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.
Salvo quanto previsto al comma 5, l’importo del contributo è pari ad € 7.000, calcolato nella misura di circa il 60% del valore del sovra-costo rispetto alla produzione di veicoli euro 5.
3. Relativamente agli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettere b), c) e d), del presente decreto, sono finanziabili gli investimenti sostenuti soltanto nella misura in cui consentono di innalzare il livello di tutela ambientale. Ai fini della definizione dei costi ammissibili si tiene conto che in uno scenario caratterizzato dall’assenza di incentivi e di norme comunitarie che fissano soglie anti-inquinamento, le imprese non si sarebbero determinate a sostenere tali costi. L’intensità d’aiuto è determinata al 20% dell’intero costo di acquisizione, salvo quanto previsto al comma 6. Per gli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) il contributo è aumentato al 25% del costo se il nuovo mezzo è dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata «EBS», di sistemi di controllo elettronico della stabilità. Gli investimenti sono finanziabili purché conclusi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e comunque entro il 31 dicembre 2013.
5. Relativamente agli interventi di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), l’intensità d’aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili, costituiti dai servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l’assistenza legale e notarile, purché non rientranti nell’ordinaria gestione aziendale, giusta quanto previsto dall’art. 26 del regolamento (CE) n. 800/2008. Gli investimenti di cui al presente comma sono finanziabili purché conclusi fra la data di pubblicazione del presente decreto e il 31 dicembre 2013.
6. Le intensità d’aiuto di cui ai commi precedenti sono maggiorate, ove gli interessati ne facciano richiesta nella domanda, del 10% in caso di piccole e medie imprese, per la cui definizione si richiama l’allegato I del regolamento (CE) 800/2008, intitolato «definizione di PMI».
7. Al fine di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l’importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare l’1,5% del contributo totale stanziato per quanto riguarda gli investimenti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), nonché il 2,5% per tutti gli altri interventi. Nel caso di utilizzo di tutti i fondi disponibili, qualora l’importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tali soglie sono derogabili solo in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie alla data del 31 dicembre 2013 rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
Art. 3
Termini di proposizione delle domande e requisiti
1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonché le strutture societarie, risultanti dall’aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice civile, ed iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:
a) ragione sociale dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
d) codice fiscale;
e) indirizzo del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
f) firma del legale rappresentante dell’impresa o del raggruppamento di imprese;
g) numero d’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi, per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
h) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale per le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate;
i) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.
2. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di nullità, tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda pubblicato in formato WORD sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione «autotrasporto» – «contributi ed incentivi», e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuta realizzazione dell’investimento, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l’ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l’avvenuta consegna. Ai fini di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 verranno prese in considerazione la data di spedizione della raccomandata e la data di consegna a mano.
3. Gli aspiranti beneficiari, inoltre, nei casi dell’art. 1, comma 1, lettere a), b), c), e d), dovranno allegare alla domanda, unitamente alle fatture comprovanti l’importo complessivo della spesa sostenuta, copia del contratto di acquisto, ovvero di locazione, e di ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli strumenti acquisiti; nel caso di cui alla lettera e), copia dell’atto di aggregazione da cui risulti la finalità perseguita ed i costi di costituzione sostenuti. Nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera a) e b), inoltre è sufficiente indicare il numero di targa del veicolo, rilasciata dall’UMC competente, ovvero, in via provvisoria, indicare il numero di protocollo apposto dall’Ufficio motorizzazione civile sulla domanda di immatricolazione presentata, ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio della carta di circolazione con indicazione del numero di targa.
4. Nel caso che una singola impresa effettui acquisti dilazionati nel tempo, è ammessa la presentazione di più domande una volta concretizzatisi l’acquisto. In tal caso l’impresa potrà presentare, successivamente alla prima domanda (allegato 1), anche una o più domande in modalità semplificata compilando il modello di domanda semplificata (allegato 2). A tal fine l’impresa dovrà dichiarare di volersi avvalere di tale facoltà già all’atto di compilazione della domanda iniziale. In mancanza non saranno prese in considerazione domande semplificate successive alla prima.
Art. 4
Attività istruttoria
1. L’Amministrazione, avvalendosi della Commissione di cui al successivo comma 6, provvede all’istruttoria delle domande presentate nei termini, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, le inserisce in apposita graduatoria, secondo l’ordine di spedizione della domanda, ovvero di presentazione della domanda in caso di consegna a mano, giusta quanto previsto dall’art. 3, comma 3, e ne dà comunicazione all’impresa.
2. Nel caso l’attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti, l’Amministrazione esclude l’impresa dal beneficio con provvedimento motivato trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di accertato esaurimento dei fondi disponibili, la domanda non viene esaminata.
3. L’Amministrazione, qualora in esito ad una prima fase istruttoria, ravvisi incompletezza della documentazione allegata all’istanza, ovvero lacune comunque sanabili, può richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora entro detto termine l’impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, viene esclusa dal beneficio con provvedimento motivato.
4. Le imprese utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente comma 1, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 3).
5. L’erogazione dei contributi avviene unicamente con contributo diretto, ed in ogni caso, fino a concorrenza di 24 milioni di euro.
6. Con decreto dirigenziale è nominata la Commissione per l’istruttoria delle domande presentate, nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, e due componenti, individuati tra il personale di area C, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segretario.
7. La Commissione procede a valutare le istanze presentate in ragione della corrispondenza dei progetti e delle realizzazioni con i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, e redige la graduatoria in funzione della data di trasmissione delle domande come definita all’art. 1, comma 3 ed all’art. 3, comma 2.
8. Nel caso in cui, nell’ultimo posto utile della graduatoria risultino presenti due o più imprese, il contributo viene ridotto proporzionalmente fra queste stesse imprese.
Art. 5
Verifiche e controlli
1. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all’erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l’annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge penale.
Allegato 1
(Testo dell’Allegato)
Allegato 2
(Testo dell’Allegato)
Allegato 3
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 giugno 2013, n. 134.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Circolare 18 gennaio 2019, n. 3713/C - Decreto ministeriale 21 dicembre 2018, recante ulteriori modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2013 in materia di iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del…
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 10 luglio 2019 - Integrazione del decreto ministeriale 18 ottobre 2013, concernente «Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 12 febbraio 2021, n. 51 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo
- MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 11 maggio 2018 - Procedure e modalità per l'esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di…
- MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 15 marzo 2019, n. 4815 - Approvazione seconda graduatoria parziale dei soggetti ammessi all'aiuto pubblico di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2017
- DECRETO LEGISLATIVO 06 ottobre 2018, n. 127 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…