DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 2013
Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Estensione platea salvaguardati. Terzo contingente
Art. 1
1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, individuando alla tabella di cui al successivo articolo 9 del presente decreto, il limite massimo numerico e la ripartizione dei soggetti interessati alla concessione dei benefici di cui al presente decreto, tra le singole tipologie di soggetti interessati, nel limite delle risorse indicate al comma 234 del medesimo articolo 1.
Art. 2
1. Ai lavoratori di cui alle categorie indicate in premessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché maturino il requisito per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, che versano nelle seguenti condizioni:
a) lettera a) del citato art. 1 c. 231
lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;
b) lettera b) del citato art. 1 c. 231
lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500 annui;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
c) lettera c) del citato art. 1 c. 231
ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:
1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;
2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
d) lettera d) del citato art. 1 c. 231
ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Art. 3
1. Ai sensi del comma 233 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nell’esame delle istanze presentate dai soggetti interessati di cui al precedente articolo 2, l’Inps tiene conto dei seguenti criteri di precedenza:
a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga: data di cessazione del rapporto di lavoro;
b) per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione: data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l’autorizzazione ai versamenti volontari;
c) per i lavoratori di cui alla lettera c) dell’articolo 2 del presente decreto: data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. I lavoratori di cui alla lettera c) dell’articolo 2 del presente decreto conseguono il beneficio a condizione che la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari. La documentazione da produrre per comprovare quanto precede è indicata al successivo articolo 5.
3. In attuazione dell’articolo 1, comma 232, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, l’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento dei lavoratori di cui all’articolo 2 del presente decreto prevedendo che, nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dal comma 234 del citato articolo 1 della legge n. 228 del 2012, non siano prese in considerazione ulteriori domande.
Art. 4
1. I soggetti di cui alla lettera a) dell’articolo 2 del presente decreto, che intendono usufruire del beneficio presentano istanza, corredata dell’accordo a seguito del quale sono stati posti in mobilità, alla Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente per territorio, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, indicando altresì la data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Qualora il soggetto interessato non sia in grado di produrre l’accordo a seguito del quale è stato posto in mobilità, la DTL provvederà ad acquisire lo stesso presso il datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento o presso la competente Pubblica Amministrazione.
3. Allo scopo di attribuire una data certa all’accordo di messa in mobilità, la Direzione territoriale competente si avvale, tra gli altri, dei documenti relativi alla procedura di mobilità, ivi inclusi la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché il versamento di cui al comma 3 del medesimo articolo.
4. Entro 45 giorni dall’acquisizione dell’istanza del soggetto interessato, completa di tutta la documentazione richiesta, la DTL trasmette l’istanza all’INPS.
Art. 5
1. I soggetti di cui alla lettera c) dell’articolo 2 del presente decreto, presentano istanza di accesso ai benefici di cui all’articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 corredata dall’accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro secondo le seguenti modalità:
a) nel caso in cui si tratti di soggetti cessati in ragione di accordi ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del lavoro innanzi alla quale detti accordi sono stati sottoscritti;
b) in tutti gli altri casi, l’istanza è presentata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente in base alla residenza del lavoratore cessato.
2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 6
1. Sono competenti all’esame delle istanze di cui agli articoli che precedono le Commissioni di cui all’articolo 4, comma 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze del 1° giugno 2012 e di cui all’articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle finanze, sottoscritto in data 8 ottobre 2012.
2. La partecipazione alle Commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi di spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7
1. Le decisioni di accoglimento emesse dalle Commissioni di cui all’articolo 6, comma 1, del presente decreto vengono comunicate con tempestività all’INPS, anche con modalità telematica.
2. Avverso i provvedimenti delle Commissioni di cui all’articolo 6, comma 1, del presente decreto l’interessato può presentare riesame, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro presso cui è stata presentata l’istanza.
Art. 8
1. I soggetti di cui alle lettere b) e d) dell’articolo 2 del presente decreto, presentano all’Inps istanza di accesso ai benefici di cui all’articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 9
1. In conformità agli articoli 1 e 2 del presente decreto, il numero dei lavoratori aventi titolo all’ottenimento del beneficio di cui all’articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è determinato in 10.130 unità, ripartite come segue:
Tipologia di soggetti | Contingente Numerico |
Mobilità ordinaria od in deroga, lettera a) del comma 231: lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell’indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. | 2560 |
Prosecutori volontari, lettera b) del comma 231; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. | 1590 |
Lavoratori cessati, lettera c) del comma 231: lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: 1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. | 5.130 |
Prosecutori volontari in attesa di concludere la mobilità, lettera d) del comma 231: lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, convertito con, modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. | 850 |
TOTALE | 10.130 |
Art. 10
Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 maggio 2013, n. 123.
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