DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 2013
Modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, l’art. 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Modalità di pagamento). – 1. Il pagamento dei diritti deve essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:
a) per il deposito ed il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e per modello di utilità e per la registrazione dei disegni e modelli, per i diritti di opposizione nonché per tutti gli altri pagamenti non compresi nei punti successivi, mediante versamento sul c/c postale n. 668004, intestato all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara;
b) Per il mantenimento in vita dei brevetti europei, mediante versamento sul c/c postale n. 81016008, intestato all’Agenzia delle entrate – Centro Operativo di Pescara;
c) Per i diritti di segreteria, mediante versamento diretto al capitolo di entrata n. 2377 del bilancio dello Stato, tramite bonifico bancario (codice IBAN IT 14 M 01000 03245 348010237700), oppure mediante versamento sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Banca d’Italia Servizio di tesoreria territoriale dello Stato di Roma.
2. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di concerto con il Direttore Generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuate le modalità per consentire che i pagamenti di cui al comma 1, lettere a) e b), avvengano esclusivamente secondo le modalità previste dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con il modello «F24 enti pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 ottobre 2012 prot. 2012/140335, in base alle istruzioni stabilite con risoluzione della medesima Agenzia;
3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sono individuate le procedure per consentire che il versamento dell’imposta di bollo avvenga con modalità telematiche. Fino all’individuazione di tali procedure, l’imposta di bollo relativa alla presentazione per via telematica delle domande di concessione, registrazione e rinnovo dei titoli della proprietà industriale, è calcolata secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, avendo come riferimento la copia cartacea dei relativi documenti. Ai fini dell’assolvimento dell’imposta, il soggetto interessato provvede ad inserire nella domanda i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate, nonché ad annullare le stesse, conservandone gli originali.».
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 2 luglio 2013, n. 153.
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