DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 2013, n. 6

Tariffe minime di facchinaggio per la provincia di L’Aquila

Articolo 1

La tariffa oraria minima che dovrà essere applicata nella provincia di L’Aquila per i lavori di facchinaggio in tutti i settori merceologici dei lavori in economia sarà la seguente:

1. Lavori in economia in genere (alimentaristi, tessili, abbigliamento, calzature, ecc.)

– Annualità 2013 € 16,30/ h + IVA

– Annualità 2014 £ 16,80/h + IVA

2. Lavori in economia riferiti a prodotti di industrie manifatturiere per la lavorazione e trasformazione dei metalli (metal meccaniche, siderurgiche, ecc.) dei minerali non metallici (vetro, ceramica, legno e giocattoli) e cartarie:

– Annualità 2013 € 16,70/h + IVA

– Annualità 2014 € 17,20/h + IVA

3. Lavori in economica riferiti a prodotti di industrie chimiche, petrolchimiche, energia, ricerca e produzione idrocarburi:

– Annualità 2013 € 17,50/h + IVA

– Annualità 2014 € 17,80/h + IVA

Articolo 2

Le suddette tariffe sono comprensive sia degli oneri per istituti contrattuali sia degli oneri contributivi e gestionali.

Articolo 3

La tariffa è maggiorata nella misura del:

1. 25% per lavoro notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00);

2. 50% per lavoro festivo;

3. 60% per lavoro notturno festivo;

4. 30% per lavoro straordinario cumulabile con quelle per lavoro notturno, festivo e notturno – festivo come sopra determinato, ricorrendone le specifiche fattispecie.

Articolo 4

La tariffa, come sopra aggiornata, ha validità biennale (dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014) ed è considerata inderogabile.

Del presente decreto sarà data pubblicità legale con la pubblicazione nella sezione “Pubblicità Legale” del sito istituzionale www.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come disposto dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.