DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 2013
Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore, per il periodo di imposta 2012
Art. 1
Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Per il solo periodo di imposta 2012 è approvata, in base all’art. 8 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.
2. I ricavi e i compensi, risultanti dall’applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo di imposta 2012, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1 al presente decreto.
3. I contribuenti che, per il periodo d’imposta 2012, dichiarano, anche a seguito dell’adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il presente decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.
Allegato 1
NOTA TECNICA E METODOLOGICA
REVISIONE CONGIUNTURALE SPECIALE DEGLI STUDI DI SETTORE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2012
1. PREMESSA
Il documento (1) descrive la metodologia utilizzata, in relazione al solo periodo d’imposta 2012, per la revisione congiunturale speciale degli studi di settore, ed i relativi interventi correttivi, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati a norma dell’articolo 8 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Al fine di ottenere un quadro di riferimento della situazione economico-congiunturale che ha caratterizzato il 2012, è stato necessario svolgere un’attività preliminare di individuazione ed acquisizione di fonti informative per integrare quelle disponibili, presenti nella Banca dati degli studi di settore.
Il quadro ma ero economico, settoriale e territoriale, è stato analizzato sulla base delle pubblicazioni e delle informazioni rese disponibili da;
– Banca d’Italia;
– Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
– Prometeia;
– Ministero dello Sviluppo Economico.
Per aggiornare al periodo di imposta 2012 i trend economici dei singoli modelli organizzativi (cluster), anche in relazione al territorio, le informazioni contenute nella Banca dati degli studi di settore (ultima annualità disponibile il 2011) sono state proiettate al 2012 sulla base delle previsioni contenute nell’”Analisi dei microsettori” Prometeia, dei dati relativi alle comunicazioni annuali IVA 2013 e di quelli delle dichiarazioni annuali IVA 2013, presentate entro il mese di febbraio.
Sulla base delle analisi svolte sulle fonti informative suddette e delle valutazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore, sono state apportate opportune modifiche all’analisi di normalità economica e sono stati introdotti specifici correttivi, da applicare ai risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche e delle relative relazioni, modificate a seguito della crisi economica verificatasi nel corso del 2012, tra cui:
– le contrazioni più significative dei margini e delle redditività;
– il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari;
– le riduzioni delle tariffe per le prestazioni professionali;
– l’aumento del costo del carburante;
– gli andamenti congiunturali negativi intervenuti nell’ambito dei diversi settori, anche in relazione al territorio;
– la ritardata percezione dei compensi da parte degli esercenti attività di lavoro autonomo a fronte delle prestazioni rese.
Infine, sono state acquisite, per il tramite delle Organizzazioni di categoria, informazioni di natura strutturale e contabile relativamente ad un significativo campione di oltre 100.000 soggetti al fine di poter riscontrare, su casi concreti riferiti al periodo d’imposta 2012, il grado di significatività degli interventi delineati.
Nel presente documento, per “ricavi/compensi ai fini della congruità” si fa riferimento a quanto previsto dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore.
2. INTERVENTI RELATIVI ALL’ANALISI DI NORMALITÀ ECONOMICA
Gli interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardano l’indicatore “Durata delle scorte” (2) e si applicano ai soggetti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:
• riduzione dei ricavi, dichiarati ai fini della congruità, nel periodo d’imposta 2012, rispetto a quelli del 2011:
• situazione di coerenza delle esistenze iniziali (3).
Con riferimento all’indicatore “Durata delle scorte”, la soglia massima di normalità economica viene elevata in modo da tener conto dell’incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite) (4).
Per i soggetti che rimangono non normali anche dopo l’applicazione delle nuove soglie di normalità dell’indicatore “Durata delle scorte”, il maggior costo del venduto5, che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene diminuito dell’incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica.
3. CORRETTIVI DA APPLICARE AI RISULTATI DEGLI STUDI DI SETTORE
Ai risultati derivanti dalTapplicazione degli studi di settore (come modificati secondo quanto descritto nel precedente paragrafo 2), sono applicati i seguenti interventi correttivi:
– Correttivi specifici per la crisi;
– Correttivi congiunturali di settore;
– Correttivi congiunturali individuali.
Tali correttivi sono applicati ai soggetti che presentano nel periodo d’imposta 2012, ricavi/compensi ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento derivante dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica, come modificata a seguito degli interventi descritti, nel precedente paragrafo 2.
Ciascuno dei correttivi, applicato secondo la sequenza sopra indicata, può comportare una riduzione dei ricavi/compensi stimati dallo studio di settore. Tale riduzione si applica sia al ricavo/compenso puntuale che al ricavo/compenso minimo.
3.1 CORRETTIVI SPECIFICI PER LA CRISI
Al fine di adeguare, per il periodo d’imposta 2012, i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore rispetto agli effetti collegati alla crisi economica e dei mercati, sono stati individuati specifici interventi correttivi delle funzioni di ricavo relativi al costo del carburante.
Tali correttivi sono stati previsti per gli studi di settore di seguito elencati:
– VG68U – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (6);
– VG72A – Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente;
– VG72B – Altri trasporti terrestri di passeggeri.
Per tali studi il costo del carburante rappresenta una delle variabili più significative nell’ambito delle funzioni di stima dei ricavi.
Per la definizione degli specifici interventi correttivi si è proceduto nel seguente modo:
a) per gli studi di settore indicati nella tabella sottostante, è stato individuato uno specifico correttivo da applicare alla variabile “Costi per carburanti” (7).
Studio di settore | Correttivo |
VG72A | -25,1% |
VG72B | -26,7% |
Per ciascuno studio di settore il valore del correttivo è stato determinato sulla base dell’andamento dei prezzi del carburante (8), effettuando una valutazione comparativa (9) del relativo impatto sui conti economici del 2011 (ultimo anno disponibile della Banca dati degli studi di settore) rispetto al 2009, anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello specifico studio di settore.
L’applicazione di tale correttivo può determinare un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione dell’analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato con i dati modificati con il correttivo sopra indicato;
b) con riferimento allo studio di settore VG68U, relativo all’attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco, è stato individuato un particolare correttivo che prevede quanto segue:
– i “Costi per carburanti e lubrificanti” vengono riportati ai prezzi 2009, anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello studio di settore VG68U, deflazionando i relativi costi dichiarati per il periodo d’imposta di applicazione (10);
– al ricavo puntuale, risultante dall’applicazione della sola analisi di congruità sulla base dei costi così deflazionati, viene aggiunta la quota parte di incremento dei “Costi per carburanti e lubrificanti” traslabile sui ricavi. Tale quota è calcolata moltiplicando l’incremento riscontrato per il coefficiente di traslazione, ponderato sulla base delle probabilità di appartenenza a ciascun gruppo omogeneo (cluster).
Per la determinazione dei coefficienti di traslazione da applicare al periodo di imposta 2012 si è proceduto come segue:
l’incremento del costo per carburante verificatosi tra il 2009 e il 2012 è stato suddiviso nella parte di incremento registrato tra il 2009 e il 2010 (pari al 23,84% (11) dell’incremento verificatosi tra il 2009 e il 2012) e, per differenza, nella parte registrata nel biennio successivo (76,16%).
Assumendo che l’incremento del costo per carburante relativo al periodo dal 2009 al 2010 sia stato totalmente traslato sui ricavi (12) e che una quota parte dell’incremento relativo al periodo dal 2010 al 2012 sia stata traslata in relazione all’attività svolta (13), i coefficienti di traslazione individuati per il 2012 sono stati ottenuti sommando le due componenti.
I coefficienti di traslazione proposti per il periodo di imposta 2011 sono stati desunti da quelli individuati per la versione precedente dello studio (UG68U) in occasione della “Revisione congiunturale speciale degli studi di settore”, approvata per il periodo d’imposta 2008, riconducendoli ai cluster identificati per lo studio VG68U.
In particolare tali coefficienti sono stati individuati, per ciascuno dei 28 cluster dello studio VG68U, selezionando il valore mediano del coefficiente di traslazione delle imprese appartenenti al cluster stesso (14).
Nella tabella seguente sono riportati i coefficienti di traslazione individuati, per il periodo di imposta 2012, per i cluster dello studio di settore VG68U.
Cluster | Coefficiente di traslazione | Cluster | Coefficiente di traslazione | Cluster | Coefficiente di traslazione |
1 | 0,31 | 11 | 0,54 | 21 | 0,31 |
2 | 0,54 | 12 | 0,35 | 22 | 0,24 |
3 | 0,24 | 13 | 0,35 | 23 | 0,31 |
4 | 0,39 | 14 | 0,24 | 24 | 0,35 |
5 | 0,24 | 15 | 0,31 | 25 | 0,35 |
6 | 0,54 | 16 | 0,54 | 26 | 0,31 |
7 | 0,24 | 17 | 0,31 | 27 | 0,31 |
8 | 0,24 | 18 | 0,31 | 28 | 0,24 |
9 | 0,62 | 19 | 0,39 | ||
10 | 0,47 | 20 | 0,24 |
L’applicazione del correttivo può determinare un valore di riduzione dei ricavi stimati, calcolato come differenza tra il ricavo puntuale derivante dalla sola applicazione dell’analisi di congruità sui dati dichiarati e il ricavo stimato applicando lo specifico intervento correttivo individuato per lo studio VG68U.
3.2 CORRETTIVI CONGIUNTURALI DI SETTORE
L’elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 205 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2012; in particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi (15) e la contrazione dei margini e della redditività per 194 studi di settore (16).
Dalle analisi effettuate, 193 studi di settore sono stati caratterizzati nel 2012 da una riduzione dei margini economici e della redditività, rispetto all’anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello specifico studio di settore, a seguito di modifiche strutturali delle relazioni tra le variabili economiche.
Per tali studi di settore sono stati individuati specifici coefficienti correttivi congiunturali, calcolati per singolo modello organizzativo (cluster), riportati nei Sub Allegati 1.A per le attività di impresa e 1.B per le attività professionali.
I valori di tali correttivi sono stati determinati sulla base dell’analisi, per gruppo omogeneo (cluster), dell’andamento dei conti economici (17) e del valore dei beni strumentali mobili rispetto all’anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello specifico studio di settore, attraverso una valutazione comparativa dell’andamento dei ricavi/compensi dichiarati e stimati in modo da cogliere la riduzione dei margini e della redditività e il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari.
Per lo studio di settore VM05U, costruito su base regionale, i correttivi sono stati, definiti per ciascun cluster regionale individuato e sono riportati nel Sub Allegato 1.C.
L’applicazione di tali correttivi determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il ricavo o compenso puntuale derivante dall’applicazione della sola analisi di congruità per i coefficienti congiunturali di settore previsti per lo studio, ponderati con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster).
Nei Sub Allegati 1.A, 1.B, e 1.C per ogni gruppo omogeneo (cluster) è riportato, oltre al valore del coefficiente congiunturale di settore, la percentuale di contrazione dei costi variabili (18) rispetto all’anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello specifico studio di settore.
Per gli studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale di settore tiene conto della riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali, correlata alla situazione di crisi economica.
Tale correttivo è stato determinato, analizzando le informazioni contenute nella Banca dati degli studi di settore in relazione ai periodi d’imposta 2005-2011, con l’utilizzo dei modelli misti (19) per misure ripetute nel tempo. Tali modelli consentono di stimare, attraverso la componente random (ossia la componente ad effetti casuali), l’effetto della situazione economica di ogni periodo d’imposta sui compensi dichiarati. Nella parte del modello con effetti fissi sono state invece considerate, per ciascuna tipologia di attività, il numero di prestazioni effettuate specifiche del singolo studio di settore.
A seguito delle analisi effettuate, utilizzando i citati modelli misti, si è giunti, per ciascuno studio, all’individuazione di coefficienti correttivi congiunturali di settore basati sulla contrazione delle tariffe applicate, attraverso il confronto tra l’effetto random del periodo d’imposta 2011 rispetto all’effetto random relativo all’anno di costruzione dello specifico studio di settore.
L’applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati, da considerarsi in valore assoluto, calcolato moltiplicando il compenso puntuale derivante dall’applicazione della sola analisi di congruità per il coefficiente congiunturale di settore individuato per lo studio.
Nel Sub Allegato 1.D, per ogni studio di settore delle attività professionali che applica funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, è riportato il valore del coefficiente congiunturale di settore individuato.
3.3 CORRETTIVI CONGIUNTURALI INDIVIDUALI
I correttivi congiunturali individuali intervengono ad attualizzare il modello degli studi di settore limitatamente ai. soggetti che hanno presentato nel 2012 una situazione di crisi.
Tali correttivi sono stati introdotti per tutti i 205 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2012, tenendo conto dei seguenti elementi:
– la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di settore delle attività professionali (20) che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi);
– la contrazione dei costi variabili (per 194 studi di settore (21)).
Al fine di cogliere la situazione individuale di crisi economica sulla base della contrazione dei costi variabili, per i 194 studi di settore sono stati individuati, per ogni modello organizzativo (cluster), i coefficienti congiunturali strutturali riportati nei Sub Allegati 1.E per le attività di impresa e 1.F per le attività professionali, e, con riferimento alle analisi della territorialità, i coefficienti congiunturali territoriali riportati, nei Sub Allegati 1.G per le attività di impresa e 1.H per le attività professionali.
In particolare, i valori di tali coefficienti congiunturali sono stati determinati analizzando i dati relativi ai contribuenti che hanno applicato gli studi di settore per il periodo d’imposta 2011 e che mostrano una riduzione dei costi variabili nel 2012 rispetto al 2011,
Per ogni modello organizzativo (cluster) sono stati prima definiti i valori dei coefficienti congiunturali strutturali sulla base del confronto tra i tassi di variazione, rilevati, per il 2012 ed il 2011, dei ricavi/compensi teorici ottenuti dopo l’applicazione del correttivo congiunturale di settore precedentemente descritto e i tassi di variazione dei costi variabili.
Successivamente si è proceduto all’applicazione di tali correttivi congiunturali strutturali ai ricavi/compensi teorici 2011 e 2012, ridotti a seguito dell’applicazione del correttivo congiunturale di settore, e sono stati definiti, per ogni area territoriale omogenea, i valori dei coefficienti congiunturali territoriali sulla base del confronto tra i tassi di variazione, rilevati per il 2012 ed il 2011, dei nuovi ricavi/compensi teorici e dei costi variabili.
Per cogliere le differenze territoriali, sono state utilizzate le analisi delle territorialità definite nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore, come di seguito specificato.
Per le attività economiche del settore del commercio sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla “territorialità del commercio”, definita nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 7 aree omogenee in termini di:
– grado di modernizzazione del commercio;
– grado di copertura dei servizi di prossimità;
– caratteristiche socio-economiche del territorio.
Per le attività economiche del comparto manifatturiero, dei servizi e delle attività professionali sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla “territorialità generale”, definita nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di:
– grado di benessere;
– livello di qualificazione professionale;
– struttura economica.
Il correttivo congiunturale individuale può essere applicato ai soggetti che presentano, per il periodo d’imposta 2012, costi variabili (CostiVariabili2012) inferiori ai costi variabili storici di riferimento {CostiVariabiliStorici), individuati come il maggior valore di costi variabili tra i periodi d’imposta 2010 e 2011.
L’applicazione del correttivo congiunturale individuale determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati calcolato moltiplicando il ricavo/compenso puntuale di riferimento, derivante dall’applicazione dell’analisi della congruità, per un coefficiente di ponderazione (22) che tiene conto della contrazione dei costi variabili non “spiegata” dai correttivi congiunturali di settore, delle diversità di risultato legate a fattori territoriali nonché della rigidità del modello di stima degli, studi di settore connessa alla riduzione dei costi variabili derivante da situazioni di crisi.
Per i 12 studi di settore delle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi, il correttivo congiunturale individuale tiene conto della ritardata percezione dei compensi da parte dei professionisti a fronte delle prestazioni rese, riconducibile alla situazione di crisi economica.
A seguito delle analisi svolte è stato confermato l’intervento già effettuato in relazione all’applicazione dei 12 studi di settore delle attività professionali per i periodi di imposta precedenti (2009, 2010 e 2011). In particolare, il correttivo è stato determinato analizzando, per il 2007 ed il 2008, la relazione esistente tra l’andamento dei compensi dichiarati, il posizionamento rispetto all’analisi di congruità e la percentuale di compensi relativi ad incarichi iniziati e completati nell’anno. Tale analisi è stata svolta utilizzando un panel di contribuenti che hanno applicato gli studi di settore per i citati periodi d’imposta 2007-2008, estratto dalla Banca dati degli studi di settore.
L’applicazione di tale correttivo determina un valore di riduzione dei compensi stimati inversamente proporzionale alla percentuale di compensi relativi, agli incarichi iniziati e completati nell’anno (23).
4. CONCLUSIONE
Gli eventuali valori di riduzione, determinati sulla base dei correttivi di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, sono sottratti ai risultati derivanti dall’applicazione dell’analisi di congruità e dell’analisi di normalità economica (modificata come riportato nel precedente paragrafo 2).
Viene quindi individuato il ricavo o compenso puntuale di riferimento e quello minimo ammissibile relativo a ciascuno dei 205 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2012.
——
(1) Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al contenuto delle Note tecniche e metodologiche relative all’applicazione dei 205 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2012.
(2) L’indicatore “Durata delle scorte” è stato elaborato ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 146 del 1998.
(3) Il soggetto viene ritenuto coerente rispetto alle esistenze iniziali quando:
Esistenze Iniziali x 365
——————————- < SogliaMax
CVPROD
dove:
Esistenze iniziali = Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati, ai servizi non di durata ultrannuale e alle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR (escluse le esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso);
CVPROD = Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costo per la produzione di servizi + Esistenze iniziali – Rimanenze finali;
Rimanenze finali = Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati, ai servizi non di durata ultrannuale e alle opere, forniture e servizi, di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR (escluse le rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso);
SogliaMax è la soglia massima di normalità economica dell’indicatore “Durata delle scorte”.
Per gli studi di settore evoluti nel 2012 il calcolo del CVPROD tiene conto anche delle variabili Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) relativi a Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti e Beni distrutti o sottratti relativi a Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
(4) L’ammontare dell’incremento delle rimanenze finali riconducibili alla crisi economica (RFcrisi) è pari a:
Ricavi_2011 – Ricavi_2012
RFcrisi ——————————————-
Ricarico_2012
dove:
Ricarico_2012 è pari al valore massimo tra 1 e (Ricavi_2012 / CVPROD_2012, se CVPROD_2012 è positivo, altrimenti Riatrico_201’2 è pari a 9999999999999999;
CVPROD_2012 = Costi per l’acquisto dì materie prime, sussidiare, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) + Costo per la produzione di servizi + Esistenze iniziali – Rimanenze finali.
Per gli studi di settore evoluti nel 2012 il calcolo del CVPROD tiene conto anche delle variabili Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) relativi a Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti e Beni distrutti o sottratti relativi a Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all’art. 93, comma 5, del TUIR.
L’ammontare delle rimanenze finali riconducibili alla crisi economica (RFcrisi) non può superare la differenza tra le Rimanenze finali e le Esistenze iniziali.
La soglia massima dì normalità economica dell’indicatore “Durata delle scorte” (SogliaMax) viene sostituita, per i soggetti con CVPROD positivo (maggiore di zero), dalla nuova soglia di normalità (NexSogliaMax), calcolata nel seguente modo:
MagazzinoMedio _ 2012
NewSogliaMax = 365 x ———————————————
CVPROD _ 2012
dove:
SogliaMax Ricavi_2011 RFcrisi
MagazzinoMedio _ 2012 = ——————– x CVPROD _ 2012 x ————————— + ——————–
365 Ricavi_2012 2
(5) Per la determinazione dei maggior costo del venduto ai fini della normalità economica si rinvia alle Note tecniche e metodologiche dei singoli studi di settore.
(6) Le descrizioni associare, nel presente documento, ai diversi codici studio hanno funzione meramente descrittiva. Per l’elenco completo delle attività economiche associate ai diversi studi sì rimanda ai relativi decreti di approvazione.
(7) Per lo studio VG72A la variabile in questione è ripartita in Costi per benzina, gasolio, GPL e metano.
(8) Per il prezzo del carburante relativo al 2009 si fa riferimento al Prezzo Medio Nazionale Annuale GASOLIO AUTO pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il prezzo del gasolio auto relativo al 2012 è stato determinato come media dei Prezzi Medi Nazionali Mensili – GASOLIO AUTO ponderata per il numero di giorni mensili. I Prezzi Medi Nazionali Mensili – GASOLIO AUTO sono pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
(9) II confronto è stato effettuato, per ciascuno studio dì settore, utilizzando i dati relativi a! panel di contribuenti che hanno applicato tale studio di settore per i periodi d’imposta 2009 e 2011 e che presentano un incremento, nel 2011 rispetto al 2009, della spesa per il carburante e dell’incidenza della stessa sui ricavi.
(10) L’incremento del prezzo del carburante registrato nel 2012 rispetto al 2009 è pari al 58,59% (valore calcolato al netto dell’IVA). Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico; pertanto: “Costi per carburanti e lubrificanti a prezzi 2009” = “Costi per carburanti e lubrificatiti dichiarati nel 2012*71,5859.
(11) L’incremento del costo per carburante nel periodo 2009-2010 è ottenuto confrontando l’incremento (pari al 13,97%) del Previo Medio Nazionale Annuale – GASOLIO AUTO (Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico) con l’incremento complessivo registrato nel periodo 2009-2012 (pari al 58,59%). Si precisa che il prezzo del gasolio auto relativo al 2012 è stato determinato come media dei Prezzi Medi Nazionali Mensili – GASOLIO AUTO ponderata per il numero di giorni mensili. I Prezzi Medi Nazionali Mensili – GASOLIO AUTO sono pubblicati sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico.
(12) Coefficiente di traslazione 2009-2010 = 1 per tutti i cluster. Moltiplicando la parte di incremento riferita al periodo dal 2009 al 2010 per tale coefficiente, pari a 1, si ottiene la prima componente relativa all’incremento da traslare sui ricavi.
(13) Si sono utilizzati i coefficienti di traslazione già proposti per il p.i. 2011 (coefficiente di traslazione 2010-2012 = coefficiente di traslazione, differenziato per cluster, applicato al periodo di imposta 2011). Moltiplicando la parte di incremento riferita al periodo dal 2010 al 2012 per tale coefficiente, si ottiene la seconda componente relativa all’incremento da traslare sui ricavi.
(14) Per ciascuna impresa il coefficiente di traslazione è stato determinato, sulla base dei dati dichiarati ai fini dell’applicazione dello studio di settore UG68U con riferimento al periodo di imposta 2009, come media ponderata con le relative probabilità di appartenenza ai 39 gruppi omogenei dello studio UG68U dei coefficienti di traslazione definiti per lo studio UG68U in occasione della “Revisione congiunturale speciale degli Studi di settore” con riferimento al periodo d’imposta 2008.
(15) I 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi sono i seguenti:
UK29U – Geologi
VK01U – Attività studi notarili
VK02U – Studi di ingegneria.
VK06U – Servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale
VK17U – Attività tecniche svolte da periti industriali
VK23U – Servizi, di ingegneria integrata
VK24U – Consulenze fornite da agrotecnici e periti
VK25U – Consulenze fornite da agronomi
WK03U – Attività tecniche svolte da geometri
WK04U – Attività degli studi legali
WK05U – Servizi contabili e consulenze del lavoro
WK18U – Studi di architettura.
(16) L’analisi della riduzione dei margini e della redditività è stata effettuata anche con riferimento alle imprese che applicano lo studio di settore VK23U – Servizi di ingegnerIa integrata.
(17) Ottenuti riclassificando I dati dichiarati nella modulistica relativa agli studi di settore.
(18) Per le attività di impresa i costi variabili sono pari a:
CostiVariabili = MAX(CoSti per l’acquisto di materie prime, sussidiare, semilavorati e merci + Costo per la produzione di servizi + Esistenze iniziali – Rimanenze finali; 0) + Spese per acquisti di servizi + Altri costi per servizi.
Per le attività professionali i costi variabili sono pari a:
CostiVariabili = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l’attività professionale e artistica + Consumi + Altre spese.
(19) I modelli misti sono dei modelli statistici particolarmente adatti ad analizzare dati longitudinali in quanto separano, per mezzo degli effetti casuali, la variabilità dei dati tra soggetti dalla variabilità dei dati relativi allo stesso soggetto, Per effettuare questa separazione vengono introdotti, oltre ai parametri classici della regressione, detti effetti fissi, anche dei parametri casuali, detti effetti casuali, volti a modellare la struttura longitudinale dei dati.
(20) Per lo studio di settore VK23U – Servizi di ingegneria integrata, il correttivo congiunturale individuale che tiene conto della ritardata percezione dei compensi, trova applicazione solo in caso di esercizio di attività di lavoro autonomo.
(21) Per lo studio di settore VK23U – Servizi di ingegneria integrata, il correttivo congiunturale individuale che tiene conto della contrazione dei costi variabili, trova applicazione solo in caso di esercizio di attività di impresa.
(22) Il coefficiente di ponderazione è pari a:
CoefficientePonderazione = MIN (FattoreIndtividuaIexFattoreRigidità;1)
dove:
la componente che spiega la contrazione individuale dell’attività {FatturaIndividuale) è pari a:
VarCostiVariabiliCCIxCoeffCorr
FattoreIndividuale = MIN (—————————————————————————-;-CoeffCorr)
1+VarCostiVariabiliCCI+CarCostiVariabiliCCIxCoeffCorr
il tasso di variazione dei costi variabili da applicare al “correttivo congiunturale individuale” (VarCostiVariabiliCCI) è pari a:
VarCostiVa riabiliCCI = MIN(VarCostiVariabili -VarCostiVariabiliCCS ;0)
CostiVariabili2012-CostiVariabiliSotiric
VarCostiVariabili = —————————————————————–
CostiVariabiliStorici
e VarCostiVariabiliCCS è pari alla contrazione dei costi variabili spiegata dall’applicazione del corrispondente “correttivo congiunturale dì settore”. Tale valore è ottenuto ponderando la variazione percentuale dei costi spiegata dal “correttivo congiunturale di settore1” con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (cluster) e dividendo il risultato per 100: VarCostiVariabiliCCS può essere valorizzata anche: per gli studi per i quali non sono previsti i “correttivi congiunturali di settore”;
il correttivo congiunturale individuale (CoeffCorr) è pari alla somma dei valori ottenuti ponderando i coefficienti congiunturali strutturali con le probabilità di appartenenza ai gruppi omogenei (Cluster) e ponderando i coefficienti congiunturali territoriali con le percentuali di appartenenza ai gruppi territoriali;
il fattore di rigidità delle funzioni di regressione (Fattore rigidità) è pari a:
FattoreRigidità = MIN (EXP(-VarCostiVa riabiliCCI);1,5).
(23) L’ammontare della riduzione è definito dalla seguente formula:
%Incarichi
CompensoStimatoxCoeff x 1 – —————–
100
dove: CompensoStimato = Compenso puntuale derivante dall’applicazione della sola analisi di congruità;
Coeff = Coefficiente di riduzione che assume valore pari a 0,08;
%Incarichi = % dei compensi relativi agli incarichi iniziati e completati nell’anno.
(Testo dell’Allegato)
——
Provvedimento pubblicato nel Suppl. ord. n. 44 alla G.U. 31 maggio 201, n. 126.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza n. 932 sezione 4 del 21 novembre 2018 - Non viola la normativa europea l'istituto degli studi di settore che a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE - UE - Sentenza 21 novembre 2018, n. C-648/16 - IVA - La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 non osta ad una normativa nazionale che consenta all’Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 10 dicembre 2019, n. 32209 - Negli accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici. attivare obbligatoriamente, pena la nullità…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29535 - La mancata risposta all'invito al contraddittorio consente soltanto all'Ufficio di motivare l'avviso di accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards" relativi agli studi di settore…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 marzo 2022, n. 7805 - L'accertamento tributario può ritenersi basato sugli studi di settore soltanto quando trovi in questi fondamento prevalente, situazione questa, non ricorrente quando all'esito dell'accertamento mediante…
- COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Campania sentenza n. 3273 sez. 28 depositata il 11 aprile 2019 - Qualora il contribuente rimane inerte, a seguito di invito al contraddittorio, durante l'accertamento con gli studi di settore il relativo accertamento e…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Dichiarazione IVA 2023: modalità di compilazione,
La dichiarazione IVA 2023 per il periodo di imposta 2022 dovrà essere presentata…
- Organo di controllo: per le srl obbligo di nomina
L’articolo 2477 del codice civile, come modificato dall’art. 379 del…
- Ravvedimento operoso speciale per sanare le violaz
La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022 art. 1 commi 174 e seguenti) prevede c…
- Bonus pubblicità 2023: come richiederlo – sc
Per gli investimenti in pubblicità e promozione dell’impresa o dell’attività è p…
- Dichiarazione IVA 2023: soggetti esonerati
Con l’approssimarsi della scadenza per l’invio telematico della dich…