DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 2013
Pubblicazione dei tassi effettivi globali medi – periodo di rilevazione 1º gennaio-31 marzo 2013. Applicazione dal 1º luglio al 30 settembre 2013 (legge 7 marzo 1996, n. 108)
Art. 1
1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1 ° gennaio 2013-31 marzo 2013, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il 1 ° luglio 2013.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2013, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all’art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Art. 3
1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO A).
2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all’art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle “istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia.
3. La Banca d’Italia procede per il trimestre 1° aprile 2013 – 30 giugno 2013 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell’apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. I tassi effettivi globali medi di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Allegato A
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL’EUROSISTEMA PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO – 31 MARZO 2013 APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2013
CATEGORIE DI OPERAZIONI | CLASSI DI IMPORTO in unità di euro | TASSI MEDI (su base annua) | TASSI SOGLIA (su base annua) |
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 11,39 10,16 | 18,2375 16,7000 |
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 oltre 1.500 | 15,92 15,21 | 23,9000 23,0125 |
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI | fino a 5.000 da 5.000 a 100.000 oltre 100.000 | 8,74 7,93 5,48 | 14,9250 13,9125 10,8500 |
FACTORING | fino a 50.000 oltre 50.000 | 7,07 4,14 | 12,8375 9,1750 |
CREDITI PERSONALI | 12,08 | 19,1000 | |
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE | 10,47 | 17,0875 | |
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA PENSIONE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 11,58 11,64 | 18,4750 18,5500 |
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,60 7,79 | 14,7500 13,7375 |
LEASING IMMOBILIARE – A TASSO FISSO – A TASSO VARIABILE | 6,93 5,07 | 12,6625 10,3375 | |
LEASING STRUMENTALE | fino a 25.000 oltre 25.000 | 9,20 6,44 | 15,5000 12,0500 |
CREDITO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO RATEALE | fino a 5.000 oltre 5.000 | 12,19 10,15 | 19,2375 16,6875 |
CREDITO REVOLVING | fino a 5.000 oltre 5.000 | 17,04 12,13 | 25,0400 19,1625 |
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA – A TASSO FISSO – A TASSO VARIABILE | 5,09 3,68 | 10,3625 8,6000 |
AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE N. 108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO’ SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI
(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.
Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 settembre 2012 e nelle Istruzioni applicative della Banca d’Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009, n. 200.
Allegato
RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL’USURA
Nota metodologica
La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell’usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d’Italia il compito di rilevare i tassi.
La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).
Per le operazioni di “credito personale”, “credito finalizzato”, “leasing”, “mutuo”, “altri finanziamenti” e “prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione” i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le “aperture di credito in conto corrente”, gli “scoperti senza affidamento”, il “credito revolving e con utilizzo di carte di credito”, gli “anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale” e le operazioni di “factoring” – i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione – vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell’effettivo utilizzo.
La rilevazione interessa l’intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.
La Banca d’Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l’utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l’omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.
La tabella – che è stata definita sentita la Banca d’Italia – è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.
Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 (1). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d’Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti (2).
La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l’introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento – in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing (“autoveicoli e aeronavale”, “immobiliare” e “strumentale”); sono stati separati i TEG pubblicati per il “credito finalizzato” e il “credito revolving”; la categoria residuale “altri finanziamenti” non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).
Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 180/50, le modalità di assolvimento dell’obbligo della garanzia assicurativa di cui all’art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2 comma 2 della legge n. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto “non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti” è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.
A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l’indicazione delle operazioni di leasing immobiliare “a tasso fisso” e “a tasso variabile” è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito (3).
Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l’importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.
Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.
Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
Rilevazione degli interessi di mora
Nell’anno 2002 la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.
In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.
——
(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).
(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf
(3) Al riguardo, la Banca d’Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 giugno 2013, n. 150.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 24 settembre 2019 - Tassi effettivi globali medi relativi al periodo 1° aprile-30 giugno 2019 - Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2019
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 26 marzo 2020 - Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° ottobre-31 dicembre 2019 - Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2020
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 25 giugno 2020 - Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio-31 marzo 2020 - Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2020
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 26 settembre 2020 - Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° aprile-30 giugno 2020
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 26 giugno 2021 - Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° gennaio-31 marzo 2021 - Applicazione dal 1° luglio al 30 settembre 2021
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 24 settembre 2021 - Rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, periodo di rilevazione 1° aprile-30 giugno 2021 - Applicazione dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- La conciliazione è nulla se firmata in azienda e n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10065 depositat…
- Processo Tributario: la prova del perfezionamento
Nei casi in cui la notifica di un atto impositivo o processuale avvenga a mezzo…
- LIPE 2024: scadenze e novità per adempiere corrett
Per l’anno 2024 le LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA) e rimasto invariata…
- Decadenza dalla NASPI: nel caso in cui il lavorato
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 11523 depositat…
- Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rend
Il licenziamento per cosiddetto ‘scarso rendimento’ costituisce un’ipotesi di re…