DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 2013
Requisiti soggettivi, criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore di Enti, Istituti ed Associazioni, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.L. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto determina i requisiti, i criteri e le modalità per disciplinare l’intervento del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero) consistente nella erogazione di contributi a favore di Enti, Istituti e Associazioni per l’esecuzione di progetti per l’internazionalizzazione.
2. I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a sostenere lo svolgimento di un progetto composto da una o più specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese realizzati dai Enti/Istituti/Associazioni.
Art. 2
Soggetti destinatari
1. I soggetti destinatari dell’intervento pubblico di cui al presente decreto sono: Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del tessuto imprenditoriale di riferimento a livello nazionale, Enti e Istituti operanti a livello nazionale, nonché le Camere di commercio italo – estere iscritte all’Albo di cui all’art. 22, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
Art. 3
Iniziative finanziabili
1. Sono agevolabili le seguenti iniziative promozionali di rilievo nazionale, per l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese: Partecipazione a fiere e saloni internazionali, Eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali, Workshop/seminari/eventi promozionali all’estero o in Italia con operatori esteri, Missioni di «incoming» di operatori esteri, Incontri bilaterali fra operatori, Azioni di comunicazione/promozione sul mercato estero (riviste, radio e televisione, web), Attività di formazione specialistica per l’internazionalizzazione, Road show promozionali, realizzazione di siti internet in lingua estera, attività promozionali tramite specifiche applicazioni web, iniziative promozionali a beneficio dei giovani imprenditori, dell’imprenditoria femminile e delle start up.
2. Il progetto nel suo complesso deve prevedere una spesa ammissibile non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 600.000 euro.
3. Con provvedimento del Dirigente della Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi (di seguito Decreto Direttoriale), di cui al successivo art. 5, sono individuate le spese ammissibili e possono essere individuate ulteriori iniziative meritevoli, secondo le direttive del Ministro.
Art. 4
Contributi
1. Le risorse per la concessione dei contributi di cui al presente provvedimento sono individuate annualmente attraverso il riparto dei fondi iscritti nel capitolo 2501 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012.
2. L’agevolazione, concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto, non potrà superare il 50 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili. Nell’ipotesi in cui la dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1 non sia sufficiente a garantire l’erogazione dei contributi nella percentuale massima sopra indicata, si procederà alla determinazione dei contributi stessi attraverso il riparto proporzionale delle risorse disponibili.
4. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche sulle stesse spese ammissibili.
Art. 5
Presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi. Le modalità, i termini iniziale e finale di presentazione, nonché i modelli della domanda di ammissione al contributo, sono individuati e approvati annualmente con decreto direttoriale. L’avviso di tale provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia integrale del provvedimento e dei modelli saranno reperibili nel sito web istituzionale (www.mise.gov.it).
Art. 6
Procedura per l’ammissione al contributo
1. Le domande pervenute sono istruite dal Ministero nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, entro trenta giorni dall’acquisizione della domanda stessa.
2. Nel corso dell’istruttoria il Ministero potrà richiedere informazioni e/o integrazioni che dovranno essere fornite entro 30 giorni dalla data della Posta elettronica certificata (PEC) con cui è stata richiesta l’integrazione. La mancata o incompleta presentazione degli elementi richiesti entro tale termine dalla data della PEC di cui al presente comma, comporta l’esclusione della domanda.
3. L’attività istruttoria è diretta:
a) a verificare la sussistenza e la completezza della documentazione presentata dai proponenti, la sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l’ammissibilità del progetto al contributo;
b) valutare le spese ammissibili e non ammissibili, individuate con provvedimento direttoriale di cui al precedente art. 5.
4. Successivamente alla valutazione di cui al comma 3, lettere a) e b), i progetti rispondenti ai requisiti e che prevedano una spesa ammissibile non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 600.000 euro sono inoltrati alla Commissione di valutazione di cui al successivo art. 7.
Art. 7
Commissione di valutazione
1. E’ istituita presso la Direzione generale per le politiche per l’internazionalizzazione e la promozione degli scambi una Commissione di valutazione (di seguito Commissione), i cui componenti sono nominati con decreto direttoriale. La Commissione, è composta da tre dirigenti in servizio presso la citata Direzione generale e si dota di procedure organizzative interne.
2. La Commissione esamina i progetti e attribuisce a ciascun progetto un punteggio. Il punteggio attribuibile è determinato con decreto direttoriale, da pubblicarsi contestualmente al decreto Direttoriale di cui all’art. 5, tenendo conto dei seguenti parametri:
a) progetti orientati in uno dei Paesi/Aree indicati come prioritari dalla Cabina di regia per l’internazionalizzazione;
b) progetti realizzati in collaborazione con omologhi soggetti esteri;
c) progetti che prevedano iniziative promozionali a beneficio dei giovani imprenditori, dell’imprenditoria femminile e delle start up;
d) utilizzo delle nuove tecnologie informatiche nella realizzazione dell’attività promozionale;
e) validità tecnico-economica del progetto in termini di promozione e di inserimento sul mercato estero; coerenza degli strumenti scelti con le produzioni da promuovere, il contesto di intervento e gli obiettivi;
f) congruità e coerenza dei costi rispetto all’attività prevista;
g) progetti che prevedano il coinvolgimento/collaborazione dell’Agenzia ICE o delle Camere di commercio italiane all’estero.
3. Sono ammessi a contributo esclusivamente i progetti che raggiungono il punteggio-soglia individuato con decreto direttoriale di cui all’art. 5.
4. A conclusione della fase istruttoria e di valutazione il Ministero comunica l’esito della domanda presentata. In caso di accoglimento della domanda e approvazione del relativo progetto, la liquidazione del contributo avverrà in esito alla rendicontazione di spesa, ai sensi del successivo art. 8, nella misura consentita dalle risorse disponibili, ai sensi dell’art. 4, comma 2.
Art. 8
Procedura per la liquidazione del contributo
1. I richiedenti ammessi al beneficio dovranno presentare la rendicontazione di spesa del progetto promozionale realizzato al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi – Divisione VIII, viale Boston, 25 – 00144 Roma, sulla base dei termini e dei modelli approvati con decreto direttoriale di cui all’art. 5.
2. Sono ammessi alle procedure per la liquidazione del contributo esclusivamente i progetti realizzati almeno nella misura del 70 per cento dell’importo approvato.
3. Nell’esame del rendiconto il Ministero valuta la conformità dell’attività svolta rispetto al programma approvato, raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate e chiede, ove necessario, eventuali elementi di approfondimento;
4. Ai fini dell’erogazione del contributo le spese sostenute devono essere:
a) previste nel piano finanziario presentato e approvato;
b) identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi; le fatture devono essere regolarmente quietanzate.
5. E’ ammesso per ciascuna voce di costo uno scostamento tra l’importo preventivato e quello effettivamente sostenuto non superiore al 20% semprechè trovi compensazione in altre voci, fermo restando l’importo complessivamente approvato a preventivo nonché eventuali limiti previsti dal DDG di cui all’art. 5 per specifiche tipologie di spesa.
6. L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione tenuto conto delle prescrizioni previste dalle norme di contabilità generale dello Stato.
Art. 9
Revoche, controlli e sanzioni
1. L’approvazione del progetto è revocata nel caso in cui la stessa approvazione risulti avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi. Il Ministero si riserva di effettuare controlli documentali e visite ispettive per accertare la veridicità delle dichiarazioni, la regolarità della documentazione presentata, nonché l’attuazione delle iniziative sovvenzionate.
2. Se da controlli successivi all’erogazione del contributo si accerta che la concessione è avvenuta sulla base di dati, notizie o dichiarazioni risultati inesatti o falsi si procede alla revoca del contributo. Quest’ultima comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca e il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo n. 123 del 1998.
3. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso il soggetto beneficiario, tutta la documentazione relativa alle attività svolte e rendicontate per un periodo di dieci anni a partire dalla data di erogazione del contributo. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutti i dati che saranno richiesti dalla Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo.
4. Ogni controversia in ordine all’attuazione del presente decreto è di competenza del Foro di Roma.
Art. 10
Informativa sul trattamento dei dati personali e pubblicità
1. I dati acquisiti in esecuzione del presente decreto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Direttore generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 5 luglio 2013, n. 156.
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