DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 2013
Nuova disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente abrogazione del precedente decreto 6 novembre 2002
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina le tipologie e i limiti di importo delle singole voci di spesa per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.
Art. 2
Modalità di esecuzione in economia
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori possono essere effettuate con le modalità di cui all’art. 125, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
Art. 3
Acquisizione di forniture e servizi in economia
1. L’amministrazione centrale e gli uffici periferici del Ministero della salute possono acquisire in economia i beni ed i servizi indicati nell’allegato A al presente decreto, nel limite degli importi di cui all’art. 125, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006.
Art. 4
Affidamento di lavori in economia
1. L’amministrazione centrale e gli uffici periferici del Ministero della salute possono eseguire in economia i lavori elencati nell’allegato B al presente decreto, nel limite degli importi di cui all’art. 125, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.
Art. 5
Materiali sanitari
1. Alla ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali sanitari, comunque acquisiti per l’attuazione dei compiti istituzionali propri del Ministero della salute, si provvede a mezzo del magazzino centrale del materiale profilattico che ha sede a Roma.
2. Il Ministro della salute con proprio decreto, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, può individuare magazzini periferici per la conservazione e la distribuzione dei materiali sanitari, fissandone l’ambito di competenza interregionale, la dotazione organica del personale e l’ufficio principale circoscrizionale dal quale dipende ciascun magazzino periferico.
3. I magazzini, di cui ai commi 1 e 2, sono affidati a consegnatari, tenuti alla resa del conto giudiziale, tenuto conto delle disposizioni recate dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, nonché quelle della legge e del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
4. Ai fini della gestione amministrativo-contabile, i magazzini dipendono dall’Ufficio Generale delle Risorse, Organizzazione e Bilancio del Ministero della salute; compete a tale Ufficio Generale, in particolare, il coordinamento delle attività e dei servizi dei magazzini, la verifica di tutti gli atti riguardanti la gestione e la conservazione dei materiali ivi custoditi, l’adozione di provvedimenti necessari ad assicurare l’efficienza mobiliare ed immobiliare, il controllo dello stato di manutenzione e di funzionamento degli impianti tecnologici e delle attrezzature.
5. I materiali profilattici che sono dichiarati dalla competente Direzione generale tecnica del Ministero della salute non più rispondenti alle esigenze d’impiego, anche in relazione a specifiche norme di validità, devono essere distrutti; il relativo scarico contabile, di cui all’art. 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è autorizzato dal Direttore Generale dell’Ufficio generale dell’organizzazione, bilancio e personale del Ministero della salute.
Art. 6
Norma di chiusura
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto rimarranno prive di qualsiasi effetto laddove incompatibili con quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e come modificato dall’art. 1, comma 154, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 e dalla normativa vigente in materia.
2. E’ abrogato il decreto del Capo Dipartimento per l’ordinamento sanitario, la ricerca e l’organizzazione del Ministero della salute del 6 novembre 2002.
Allegato A
Elenco dei beni e servizi per i quali è ammessa l’acquisizione in economia:
a) partecipazione ed organizzazione di congressi, convegni, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni a carattere scientifico, culturale o informativo nell’interesse del Ministero, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
b) spese per iniziative di informazione e comunicazione istituzionale, anche attraverso la realizzazione e la diffusione, compresa quella telematica, di testi, opuscoli, manifesti, audiovisivi, compresi i servizi di monitoraggio e di verifica delle iniziative; servizi delle agenzie di stampa e di informazione, servizi di rassegna stampa;
c) servizi di consulenza, studi, ricerche, indagini, rilevazioni e progettazioni;
d) divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
e) acquisto di giornali, riviste, libri e pubblicazioni di vario genere e relativi abbonamenti, anche a banche dati on line, abbonamenti ad agenzie d’informazione;
f) rilegatura di libri e pubblicazioni;
g) servizi di traduzione e interpretariato, ed eccezionalmente lavori di copia;
h) lavori di stampa, riproduzione, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva e informatica;
i) servizi di facchinaggio, trasporto, spedizione e nolo, spese di dogana, assicurazione, magazzinaggio e manovalanza;
j) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e benemerenze;
k) spese di rappresentanza e servizi di accoglienza e ospitalità per incontri con delegazioni internazionali;
l) acquisto di materiale di cancelleria, stampati ed altro materiale di facile consumo;
m) acquisto e manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, inclusi quelli relativi alle reti trasmissive, alla connettività ed al monitoraggio dei grandi contratti informatici;
n) acquisto, noleggio manutenzione e riparazione di mobili, arredi, climatizzatori, fotocopiatrici ed altre attrezzature d’ufficio;
o) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti e apparecchiature telefoniche;
p) spese per corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
q) spese postali, telefoniche, telegrafiche, telematiche e di telecomunicazione in genere, servizi integrati di gestione documentale e servizi di archivio;
r) spese per consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento;
s) polizze di assicurazione;
t) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei locali in uso all’amministrazione e servizi di giardinaggio;
u) smaltimento di rifiuti speciali e servizi analoghi;
v) gestione degli autoveicoli e di altri mezzi di trasporto: manutenzione, noleggio, custodia e rimessaggio; lavori di revisione e di riparazione; acquisto di parti di ricambio, di accessori e di materiali di consumo; provvista di carburanti e lubrificanti; funzionamento di autorimesse ed officine, compresi l’acquisto, la manutenzione e la riparazione dei relativi impianti ed attrezzi;
w) locazione per breve periodo di locali, compresi gli arredi, le attrezzature di funzionamento e i servizi strumentali, per l’espletamento di concorsi, esami, cerimonie e manifestazioni connesse ai compiti di istituto;
x) acquisto di vestiario di servizio;
y) servizi di guardaroba: lavatura, stiratura e riordino di capi di vestiario;
z) acquisto, revisione e riparazione di apparecchi e strumenti antincendio ed antifurto; provvista di dispositivi per la protezione e la sicurezza sul lavoro;
aa) acquisto di medicinali, apparecchi e strumenti medicali e scientifici di esclusiva produzione estera, quando non sia possibile provvedervi con la normale procedura contrattuale;
bb) acquisto di prodotti chimici e farmaceutici, diagnostici, reagenti e altri materiali di consumo specifici per il funzionamento di sale mediche, ambulatori, laboratori e gabinetti di analisi; acquisto di materiali per campionature tecniche;
cc) spese minute di ordine corrente, non previste nei precedenti punti;
dd) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;
ee) si possono eseguire in economia, altresì, le spese seguenti, in casi di urgenza determinata da esigenze di carattere straordinario o eccezionale, ovvero quando sia indispensabile assicurare la continuità dei servizi d’istituto la cui interruzione comporti danni o pregiudichi l’efficienza dei servizi medesimi:
a) acquisto di sieri, vaccini, immunoderivati, specialità medicinali, prodotti disinfettanti e disinfestanti e altri materiali sanitari di prima necessità o di pronto impiego;
b) acquisto e riparazione di apparecchi medicali, strumenti ed arredi sanitari e scientifici;
c) spese di natura riservata per la lotta contro le sofisticazioni alimentari e per la repressione del traffico illecito degli stupefacenti.
Le ragioni che consentono, nei casi indicati nella presente lettera, il ricorso al sistema in economia devono essere espressamente menzionate nei singoli atti autorizzativi della spesa.
Allegato B
Elenco dei lavori per i quali è ammessa l’acquisizione in economia:
a) lavori di manutenzione e adattamento dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute;
b) lavori ordinari di manutenzione e adattamento dei locali con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;
c) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere e impianti, quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose a danno dell’igiene e della salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale;
e) lavori per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure di gara e non possa esserne differita l’esecuzione;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti;
g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 3 luglio 2013, n. 154.
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