DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 2013
Modalità per effettuare i rimborsi dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (ADDIRPEF). Art. 1, comma 8, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Art. 1
Oggetto del provvedimento
1. Con il presente decreto sono individuate le modalità con le quali l’Agenzia delle entrate effettua i rimborsi delle somme relative all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, di seguito «addizionale comunale all’IRPEF», emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle istanze presentate dai contribuenti.
Art. 2
Modalità di erogazione dei rimborsi
1. L’Agenzia delle entrate provvede ad erogare ai beneficiari i rimborsi di cui all’art. 1 con le modalità previste dal decreto ministeriale del 29 dicembre 2000 e sulla base del domicilio fiscale risultante nell’Anagrafe tributaria come valido alla data del 31 dicembre dell’anno d’imposta a cui si riferiscono, prelevando le relative somme dalla contabilità speciale di nuova istituzione intestata all’Agenzia delle entrate di cui all’art. 3, comma 2.
Art. 3
Risorse finanziarie
1. Per la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l’erogazione dei rimborsi di cui all’art. 2, l’Agenzia delle entrate attribuisce a ciascun comune le somme riscosse tramite modello F24 e F24 «enti pubblici» a titolo di addizionale comunale all’IRPEF, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 ottobre 2007, al netto degli importi riconosciuti erogabili ai contribuenti, risultanti a rimborso dalle istanze ovvero dalle dichiarazioni dei redditi.
2. E’ istituita una nuova contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate, aperta presso la sezione di Tesoreria dello Stato di Roma, nella quale sono riversati gli importi riconosciuti erogabili ai contribuenti e trattenuti dalle somme riscosse tramite modello F24 e F24 «enti pubblici», di cui al comma 1, dalla quale sono prelevate le somme necessarie all’erogazione dei rimborsi di cui all’art. 1.
3. Le somme accreditate nella contabilità speciale di cui al comma 2, che al 31 dicembre di ogni anno risultano non utilizzate, restano a disposizione dell’Agenzia delle entrate per consentire l’erogazione dei rimborsi di cui al presente decreto senza soluzione di continuità.
Art. 4
Modalità di trasmissione dei dati ai comuni
1. L’Agenzia delle entrate trasmette semestralmente per via telematica ai omuni i dati relativi alla liquidazione dei rimborsi la cui erogazione è prevista a partire dal semestre successivo.
2. L’Agenzia delle entrate trasmette telematicamente ai comuni i dati relativi ai rimborsi erogati, nonché gli importi trattenuti ai sensi dell’art. 3, comma 1.
Art. 5
Adempimenti a carico dell’Agenzia delle entrate e dei comuni
1. Il comune provvede alla trasmissione al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate delle istanze in originale presentate ai propri uffici, dandone contestuale comunicazione al contribuente.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i comuni trasmettono agli uffici territoriali competenti dell’Agenzia delle entrate tutte le istanze già presentate ai propri uffici, indicando gli estremi del pagamento nei casi in cui questo sia stato eseguito. Entro lo stesso termine l’Agenzia delle entrate trasmette altresì ai comuni i dati delle liquidazioni in via di erogazione.
3. Le somme che si rilevino erroneamente rimborsate sono recuperate dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini di cui all’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. Per quanto non espressamente previsto in materia di riscossione, si applicano le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 agosto 2013, n. 183.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e…
- LEGGE REGIONALE - UMBRIA 16 marzo 2022, n. 3 - Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
- Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - Risoluzione 01 febbraio 2022, n. 2/DF del Ministero delle Finanze
- Corte di Cassazione ordinanza n. 11722 depositata il 12 aprile 2022 - In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 giugno 2021, n. 18332 - In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale (relativa) della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari giusta l'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 giugno 2021, n. 16681 - In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la delibera con cui la giunta municipale provvede, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446 del 1997, ad indicare i valori di riferimento delle…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…