DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 2013

Criteri e modalità semplificati di accesso all’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

b) “Comitato di gestione”: il Comitato di gestione del Fondo di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni;

c) “Decreto-legge n. 179/2012”: il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni

d) “Start-up innovative”: le imprese, di piccola e media dimensione, di cui all’art. 25, comma 2, del decreto-legge n. 179/2012, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

e) “Incubatori certificati”: gli incubatori di start-up innovative certificati di cui all’art. 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, di piccola e media dimensione, iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;

f) “Disposizioni operative del Fondo”: le “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo”, adottate dal Comitato di gestione del Fondo di cui all’art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, approvate dal Ministro dello sviluppo economico con decreto 23 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285 del 6 dicembre 2012, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel Regolamento 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni e nelle Disposizioni operative del Fondo.

Art. 2

Ambito e finalità di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto all’art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 179/2012, stabilisce criteri e modalità semplificati di accesso alla garanzia del Fondo in favore di start-up innovative e di incubatori certificati nonché, ai sensi di quanto previsto dall’art. 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo.

Art. 3

Criteri e modalità di concessione della garanzia

1. In favore delle imprese start-up innovative e degli incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa a titolo gratuito.

2. Sulle operazioni finanziarie riferite a start-up innovative e incubatori certificati la garanzia del Fondo è concessa senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore a condizione che il soggetto finanziatore, in relazione al’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria ad eccezione di quelle previste ai commi 4 e 5.

3. Ai fini di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti la garanzia del Fondo devono aver preventivamente acquisito apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta secondo lo schema predisposto dal Soggetto gestore del Fondo, con la quale il rappresentante legale o procuratore speciale dell’impresa o dell’incubatore ne attesta l’iscrizione nella apposita sezione speciale del Registro delle imprese istituita ai sensi dell’art. 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012. La dichiarazione è conservata dal soggetto richiedente e prodotta in caso di insolvenza dell’impresa start-up innovativa o dell’incubatore certificato o su semplice richiesta del Soggetto gestore del Fondo.

4. Sulle operazioni di cui al comma 2, la garanzia diretta del Fondo copre fino all’80% (ottanta percento) dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti dell’impresa start-up innovativa o dell’incubatore certificato.

5. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 2, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell’80% (ottanta percento) dell’importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% (ottanta percento). Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all’80% (ottanta percento) della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore.

6. L’importo massimo garantibile dal Fondo per singola start-up innovativa o incubatore certificato, relativamente alle tipologie di operazioni finanziarie di cui al comma 2, è pari a 2,5 milioni di euro.

7. Alle richieste di garanzia di cui al comma 2 è riconosciuta priorità nell’istruttoria e nella presentazione al Comitato di gestione.

8. Le richieste di garanzia riferite a start-up innovative e incubatori certificati che non rispettano la condizione di cui al comma 2, ovvero prive della dichiarazione di cui al comma 3, sono valutate e la relativa garanzia è concessa sulla base delle ordinarie modalità e procedure previste dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo, fermo restando quanto previsto al comma 1.

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 25 giugno 2013, n. 147.