Decreto ministeriale 26 ottobre 2016 del MINISTERO FINANZE
Procedure relative al rimborso della quota I.M.U. Stato
Provvedimento pubblicato nella G.U. 11 novembre 2016, n. 264.
Art. 1
Rimborsi
Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze dispone i rimborsi dei tributi locali risultanti dall’istruttoria compiuta dai comuni sulla base di liste emesse con procedure automatizzate e contenenti, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell’avente diritto, l’ammontare dell’imposta da rimborsare e il codice IBAN del conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario del rimborso.
Art. 2
Modalità di riconoscimento delle somme
In attuazione dell’art. 1, il Dipartimento delle finanze emette ordini di pagare collettivi sui pertinenti capitoli di spesa, di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell’interno, del 24 febbraio 2016 e contestualmente trasmette alla Banca d’Italia – Servizio Tesoreria dello Stato gli elenchi informatici contenenti gli estremi per effettuare gli accrediti ai singoli contribuenti.
La Banca d’Italia provvede ad estinguere l’ordinativo di pagamento collettivo dopo aver verificato la corrispondenza dell’importo del titolo con il totale degli importi ricompresi negli elenchi di cui al comma precedente.
Nell’ipotesi di mancata indicazione da parte del contribuente delle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del rimborso, lo stesso è disposto con l’emissione di ordini di pagare individuali da estinguersi nella data indicata nel titolo, secondo le seguenti modalità:
1. per importi inferiori o pari al limite di cui all’art. 2, comma 4-ter, lettera b) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modificato dall’art. 3 del decreto legislativo del 24 settembre 2015, n. 160 con bonifico domiciliato presso gli uffici postali per il pagamento in contanti, entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità, al beneficiario del rimborso;
2. per importi superiori al limite di cui al precedente punto 1, tramite l’emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia intestato al beneficiario del rimborso.
Art. 3
Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine
Le somme restituite a fronte di bonifici bancari o postali nonché di vaglia cambiari non andati a buon fine per qualsiasi motivo e quelle restituite dagli uffici postali per i bonifici domiciliati non riscossi entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità sono riversate sul conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale intestato al «Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni», per essere riutilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.
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