DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 2013
Misura e modalità di versamento all’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) del contributo dovuto per l’anno 2013 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione
Art. 1
Contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2013 all’IVASS
1. Il contributo di vigilanza dovuto per l’anno 2013 all’IVASS, ai sensi dell’art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all’Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all’Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l’attività di riassicurazione, è stabilito nella misura unica dello 0,40 per mille dei premi incassati nell’esercizio 2012 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all’art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonché della riassicurazione.
2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell’esercizio 2012 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all’aliquota fissata con provvedimento dell’ISVAP del 3 novembre 2011, n. 2939, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2011 in misura pari al 4,1 per cento dei predetti premi.
Art. 2
Versamento del contributo di vigilanza per l’anno 2013
1. Il contributo di vigilanza per l’anno 2013, di cui all’articolo 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all’Unione europea, nonché dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all’Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, entro il 31 luglio 2013, ai sensi dell’art. 335, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Art. 3
Comunicazione dell’importo dovuto, delle modalità di versamento e della banca incaricata della riscossione
1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l’anno 2013, di cui all’articolo 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall’IVASS contenente l’importo dovuto, le modalità di versamento e la banca incaricata della riscossione.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 luglio 2013, n. 155.
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