DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 2013
Attuazione dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l’adeguamento dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato allo scopo di garantire la puntuale applicazione dei criteri di contabilità nazionale, relativi alle modalità di registrazione degli investimenti fissi lordi
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a tutte le amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Si intendono spese per “investimenti fissi lordi”, le spese in conto capitale per acquisizione di capitale fisso, tangibile o intangibile, utilizzato per un periodo pluriennale. In particolare sono da considerarsi investimenti fissi lordi:
a) l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di fabbricati, residenziali e non residenziali, e di altri beni immobili;
b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
c) l’acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni materiali ad utilizzo pluriennale;
d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale;
e) gli interventi contenuti in programmi generali relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio.
Art. 2
Adeguamento dei sistemi contabili
1. A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, adeguano i propri sistemi di gestione della contabilità affinché questi acquisiscano le informazioni contenute nei documenti relativi agli investimenti fissi lordi in modo tale da consentire l’individuazione del momento in cui il bene entra nella disponibilità dell’amministrazione o, per i contratti pluriennali, l’avanzamento dei lavori avvenuto in ciascun esercizio.
2. Tra i documenti di cui al comma 1 si annoverano le fatture rilasciate dai soggetti fornitori dei beni capitali e, per gli interventi che prevedano tale modalità di rendicontazione, gli stati di avanzamento dei lavori di cui all’art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
3. Di tali documenti, relativi a cespiti univocamente individuati dal codice unico di progetto di cui all’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed eventualmente da appositi codici gestionali interni alla singola amministrazione, i sistemi di gestione della contabilità devono almeno acquisire le informazioni sulla data di emissione e sull’importo al lordo e al netto dell’IVA, attribuendo un indice numerico progressivo a ciascun documento relativo ad un dato cespite.
Art. 3
Monitoraggio degli investimenti fissi lordi
1. Le informazioni acquisite dai sistemi secondo le modalità di cui all’art. 2, confluiscono nel sistema gestionale informatizzato di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, al fine di alimentare la banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita ai sensi dell’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Il dettaglio delle informazioni di cui al comma 1 è definito con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Con il medesimo decreto sono definite la tempistica e la modalità di trasmissione delle predette informazioni alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.
Art. 4
Contabilizzazione degli investimenti fissi lordi
1. Nelle more dell’entrata in vigore dei principi contabili applicati previsti dal decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, registrano gli investimenti fissi lordi nelle proprie scritture contabili secondo i vigenti principi contabili, ad eccezione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione prevista dall’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e di bilancio degli enti territoriali e dei loro enti ed organismi strumentali, che registrano gli investimenti sulla base di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011, concernente le modalità della sperimentazione.
Art. 5
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 28 maggio 2013, n. 123.
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