MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto ministeriale 29 luglio 2013
Termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «Regolamento GBER»: il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella G.U.U.E. L 214 del 9 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni;
c) «Regolamento de minimis»: il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato nella G.U.U.E. L 379 del 28 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni;
d) «Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale», la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (N. 117/2010 Italia), approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010, pubblicata nella G.U.U.E. C 215 del 18 agosto 2010 e successive modifiche e integrazioni;
e) «Regioni dell’Obiettivo Convergenza»: le regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
f) «Sovvenzione rimborsabile»: un contributo finanziario diretto, definito dall’art. 2, paragrafo 8 del Regolamento (CE) 1083/2006 come integrato dal Regolamento (CE) 1310/2011, che può essere totalmente o parzialmente rimborsabile, senza interessi.
Art. 2
Ambito di applicazione e finalità dell’intervento
1. Al fine di rafforzare la competitività dei sistemi produttivi e lo sviluppo tecnologico nelle aree delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza il presente decreto disciplina, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009 citato nelle premesse, i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei programmi di investimento finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
2. L’intervento previsto dal presente decreto è gestito dalla Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero.
Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a euro 150.000.000,00 a valere sulle risorse del Piano di Azione Coesione di cui alle delibere CIPE n. 96 del 3 agosto 2012 e n. 113 del 26 ottobre 2012.
2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata ai programmi proposti da micro, piccole o medie imprese.
3. Nell’ambito della riserva di cui al comma precedente è istituita una sottoriserva pari al 25 per cento della stessa destinata alle micro e piccole imprese.
4. Al fine di garantire che le risorse di cui al comma 1 siano utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione del Piano di Azione e Coesione, a partire dal 31 dicembre 2013 e poi, con cadenza semestrale, ogni 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno, il Ministero provvede a individuare l’ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie imputate nelle riserve di cui ai commi 2 e 3 e a rendere ulteriormente disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto.
Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che, alla data di presentazione della domanda di cui all’art. 8, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel Registro delle imprese; se si tratta di imprese di servizi, essere costituite sotto forma di società;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
g) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
h) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento GBER.
Art. 5
Programmi ammissibili
1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, ossia l’acquisizione di immobilizzazioni materiali e immateriali tecnologicamente avanzate in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento, valutabile in termini di riduzione dei costi, aumento del livello qualitativo dei prodotti e/o dei processi, aumento della capacità produttiva, introduzione di nuovi prodotti e/o servizi, riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati innovativi gli investimenti relativi a:
a) sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
b) sistemi di automazione industriale che tramite l’interazione, attraverso specifici algoritmi, tra parti meccaniche e dispositivi elettronici, quali computer dedicati, come i PLC (programmable logic controller), mezzi robotizzati, sensori, trasduttori, sistemi di visione artificiale, micro controller o altro, permettono il governo e il controllo di una o più fasi del ciclo produttivo;
c) computer dedicati per il disegno industriale dei prodotti, la progettazione tecnica dei processi produttivi, la produzione della documentazione tecnica, la gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo o alla fornitura di servizi, il controllo e il collaudo dei prodotti o dei servizi lavorati nonché per il sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d) apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati;
e) programmi informatici per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere precedenti non incorporati nelle apparecchiature e nei sistemi stessi;
f) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
g) sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali oltre i livelli stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie in materia o in grado di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme definite;
h) sistemi, macchinari e programmi, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza in conformità alle normative europee, nazionali e regionali in materia.
3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle seguenti attività economiche:
a) attività manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con esclusione di quelle indicate al comma 4;
b) produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore di cui alla sezione D della predetta classificazione ATECO, nei limiti indicati nell’allegato al presente decreto;
c) attività di servizi come individuate nell’allegato al presente decreto.
4. In conformità ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi d’investimento riguardanti le attività economiche relative ai settori della siderurgia, della cantieristica navale, dell’industria carboniera e delle fibre sintetiche e al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresì concesse per il sostegno ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d’impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.
6. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i programmi di investimento devono:
a) prevedere la realizzazione di una nuova unità produttiva ovvero l’ampliamento o la diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente;
b) riguardare un’unità produttiva localizzata nei territori delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza;
c) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00;
d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all’art. 8. Per data di avvio del programma di investimenti si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile;
e) prevedere una durata non superiore a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all’art. 8, comma 10. Per data di ultimazione si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile.
7. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature. Non sono, altresì, ammissibili i programmi realizzati, in tutto o in parte, con la modalità del cosiddetto «contratto chiavi in mano».
Art. 6
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardano i macchinari, gli impianti, le attrezzature e i programmi informatici rientranti tra gli investimenti innovativi di cui all’art. 5, comma 2.
2. Ai fini dell’ammissibilità le spese di cui al comma 1 devono:
a) essere conformi alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, in merito all’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013;
b) essere pagate esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti e con le modalità che saranno individuate dal Ministero con successivo provvedimento a firma del Direttore generale della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali;
c) qualora riferite a immobilizzazioni immateriali, essere sostenute esclusivamente da imprese di piccole e medie dimensioni;
d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
e) essere capitalizzate e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni;
f) essere mantenute nella regione in cui è ubicata l’unità produttiva oggetto del programma di investimento per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di imprese di piccole e medie dimensioni, dalla data di ultimazione del programma stesso;
g) non essere riferite alla compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione di cui all’art. 8 si siano trovate nelle condizioni di cui all’art. 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti.
3. Nel caso in cui le spese sono riferite a immobilizzazioni, di proprietà di uno o più soci dell’impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, tali spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni.
4. Nel caso in cui le spese sono relative alle attrezzature la cui installazione non è prevista presso l’unità produttiva interessata dal programma bensì presso altre unità della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, le spese medesime possono essere ammesse alle agevolazioni purché tali unità produttive siano ubicate in territori ammissibili.
5. Non sono ammesse le spese relative a commesse interne, le spese sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente gli aiuti medesimi. Non sono altresì ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500,00 euro, al netto di IVA.
Art. 7
Agevolazioni concedibili
1. Nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite, ai sensi dall’art. 13 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale, è concessa una sovvenzione rimborsabile per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75%. Nel caso in cui alla data di concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sia decorso il periodo di validità della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale e non sia stata ancora approvata la carta valida per il successivo periodo di programmazione, le agevolazioni sono concesse nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») e successive modifiche e integrazioni o dei regolamenti sostitutivi del predetto Regolamento (CE) 1998/2006.
2. La sovvenzione rimborsabile deve essere parzialmente restituita dall’impresa beneficiaria per una percentuale articolata, in relazione alla dimensione dell’impresa beneficiaria, come segue:
a) per le imprese di piccola dimensione 70% della sovvenzione;
b) per le imprese di media dimensione 80% della sovvenzione;
c) per le imprese di grande dimensione 90% della sovvenzione.
3. Le imprese sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. del 12 ottobre 2005, n. 238.
4. La parte della sovvenzione da restituire è rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni a decorrere dalla data di erogazione dell’ultima quota a saldo della sovvenzione stessa. La sovvenzione rimborsabile non è assistita da particolari forme di garanzia, i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. La parte della sovvenzione che non deve essere restituita dall’impresa beneficiaria è concessa a titolo di contributo in conto impianti.
6. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l’intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma 1, l’ammontare della parte della sovvenzione da restituire è aumentata al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.
7. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive.
8. L’ammontare complessivo delle agevolazioni concesse è rideterminato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all’art. 12, comma 1, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall’impresa beneficiaria.
9. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi d’investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”).
10. La sovvenzione rimborsabile di cui al presente articolo è concessa a valere su un’apposita sezione separata nell’ambito della contabilità speciale n. 1726, gestita dalla Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali del Ministero.
Art. 8
Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il termine di apertura e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazioni sono definite, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal Ministero con un successivo decreto a firma del Direttore generale della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali. Con il medesimo provvedimento sono definiti le condizioni, i punteggi e le soglie minime per la valutazione delle domande, nonché le modalità di presentazione delle domande di erogazione. In ottemperanza all’art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e all’art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il predetto provvedimento reca, altresì, in allegato l’elenco degli oneri informativi introdotti ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
3. Alla domanda di agevolazioni deve essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione tecnica del programma di investimento contenente, anche, l’indicazione delle caratteristiche tecniche dei beni oggetto del programma;
b) piano di investimento;
c) ultimi 2 bilanci approvati e depositati al registro delle imprese;
d) dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218;
e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alle dimensioni di impresa.
4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministero rende disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda e la documentazione da allegare alla stessa, individuando eventualmente anche ulteriore documentazione rispetto a quella di cui al comma 3.
5. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, anche con riferimento alle sole risorse finanziarie non riservate a specifiche categorie di imprese, e restituisce alle imprese che ne facciano richiesta, e le cui domande non siano state soddisfatte, l’eventuale documentazione da esse inviata a loro spese. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell’ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili. Nel caso in cui siano destinate ulteriori risorse finanziarie alla concessione degli aiuti di cui al presente decreto ovvero siano rese disponibili le risorse finanziarie di cui all’art. 3, comma 4, il Ministero con decreto a firma del Direttore generale della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali provvede alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni.
6. Al fine di garantire che le risorse di cui all’art. 3 siano utilizzate secondo una tempistica coerente con la programmazione del Piano di Azione e Coesione, il Ministero successivamente al 30 giugno 2014 potrà procedere, sulla base dei fabbisogni finanziari per la concessione delle agevolazioni, a una riprogrammazione delle risorse stesse con la conseguente chiusura dei termini di presentazione delle domande, che sarà comunicata con avviso a firma del Direttore generale della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. Il Ministero procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base della documentazione presentata dall’impresa richiedente. Il Ministero procede, in primo luogo, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previste dal presente decreto e alla valutazione della solidità economico-patrimoniale dell’impresa proponente, con particolare riferimento alla capacità dell’impresa di rimborsare la parte di sovvenzione da restituire secondo le modalità indicate nell’art. 9. Nel caso di insussistenza delle predette condizioni il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Le domande di agevolazioni che superano la fase di ammissibilità sono valutate, tramite l’attribuzione di punteggi, sulla base dei criteri riportati nella tabella seguente:
a) caratteristiche dell’impresa proponente. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare sulla base del rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni;
2) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rapporto dato dai mezzi propri e il totale del passivo;
3) incidenza delle spese in R & S, da determinare sulla base del rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo e i ricavi delle vendite e delle prestazioni;
4) incidenza del personale qualificato, da determinare sulla base del rapporto tra il numero del personale qualificato e il numero totale dei dipendenti;
b) fattibilità tecnica e sostenibilità economico-finanziaria del programma. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori:
1) fattibilità tecnica del programma, da valutare sulla base della puntuale definizione dei beni di investimento proposti;
2) sostenibilità del programma, da determinare sulla base della:
incidenza della gestione caratteristica sull’investimento da realizzare, determinata sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e gli investimenti ammessi;
incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, determinata sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
c) qualità della proposta. Tale criterio è valutato sulla base del rapporto tra investimenti ammessi e il totale degli investimenti proposti.
9. I punteggi massimi e le soglie minime relative ai criteri di cui al comma 7 sono stabiliti con il provvedimento di cui al comma 2.
10. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o più delle soglie previste o, comunque, non ritenute ammissibili, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. Per le domande per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il Ministero procede all’adozione del provvedimento di concessione, la cui validità rimane subordinata alla presentazione da parte dell’impresa beneficiaria della documentazione di cui al comma 11. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni contiene, in particolare, l’indicazione delle spese ritenute ammissibili, delle agevolazioni concesse, con l’indicazione del piano di ammortamento e delle ulteriori condizioni previste per il rimborso della parte di sovvenzione da restituire, degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, termini e modalità di realizzazione del programma, degli ulteriori eventuali obblighi derivanti dall’utilizzo delle risorse cofinanziate dai fondi strutturali, compresi quelli relativi alle modalità di informazione e pubblicità dell’intervento, nonché delle condizioni di revoca.
11. L’impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. L’impresa beneficiaria è, inoltre, tenuta, entro 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, a inserire sulla piattaforma informatica messa a disposizione sul sito www.mise.gov.it gli ordini di acquisto relativi ai beni previsti dal programma di investimenti, corredati della relativa conferma d’ordine, e a comunicare le coordinate bancarie del conto corrente dedicato alla realizzazione del programma di investimenti di cui all’art. 6, comma 2, lettera b). La conferma d’ordine sottoscritta dal fornitore deve contenere l’indicazione dell’importo del costo del bene e l’attestazione che la fornitura avverrà nei termini previsti per la realizzazione del programma indicati nel provvedimento di concessione.
Art. 9
Capacità di rimborso della parte di sovvenzione da restituire
1. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’art. 8, comma 7, per determinare l’ammissibilità alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni il Ministero procede a valutare la capacità dell’impresa richiedente di rimborsare la parte di sovvenzione da restituire, verificando, sulla base dei dati desumibili dall’ultimo bilancio approvato, la seguente relazione:
Cflow ≥ 0,8 × (CFa/N) dove:
“Cflow”: indica la somma dei valori relativi al Risultato di esercizio e degli Ammortamenti;
“CFa”: indica l’importo della parte di sovvenzione da restituire determinato ai sensi dell’art. 7;
“N”: indica il numero degli anni di ammortamento della parte di sovvenzione da restituire, secondo quanto indicato dall’impresa in sede di domanda di agevolazioni.
Art. 10
Erogazione delle agevolazioni
1. La sovvenzione rimborsabile è erogata dal Ministero sulla base delle richieste avanzate dalle imprese beneficiarie in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimenti per un importo almeno pari al 20 per cento dell’importo complessivo dell’investimento ammesso.
2. Le richieste di erogazione devono essere presentate, successivamente alla presentazione degli ordini di acquisto di cui all’art. 8, comma 11, e non prima di 60 giorni dall’ultima richiesta, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito www.mise.gov.it, entro e non oltre il 30 giugno 2015.
3. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d’acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti.
4. La prima quota della sovvenzione rimborsabile, per un ammontare pari al 20 per cento della sovvenzione complessiva, può essere erogata a titolo di anticipazione previa presentazione di una fideiussione bancaria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, ovvero di una polizza assicurativa a favore del Ministero.
5. In alternativa alle modalità di erogazione indicate nei commi 3 e 4, le singole quote di sovvenzione rimborsabile possono essere erogate in anticipazione, secondo modalità stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula da parte del Ministero di una convenzione con l’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della sovvenzione da parte del Ministero e della quota a carico della stessa impresa beneficiaria.
6. I beni relativi alla richiesta di agevolazione devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto e di quelli installati presso terzi ai sensi dell’art. 6, comma 4. A tal fine su ciascun bene deve essere apposta una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile un numero identificativo, che può coincidere anche con il numero di matricola assegnato dal fornitore. Ulteriori adempimenti in merito alle modalità di informazione e pubblicità dell’intervento, comprese quelle relative alla predetta targhetta, sono specificati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 8, comma 10. Al fine di agevolare i controlli e le ispezioni, il legale rappresentante o un suo procuratore speciale deve, inoltre, rendere una specifica dichiarazione, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni stessi. Tale dichiarazione deve essere corredata di un apposito elenco nel quale in relazione a ciascun bene sono indicati il numero identificativo apposto tramite la predetta targhetta, i dati identificativi della fattura (numero, data e fornitore), la descrizione del bene stesso nonché gli estremi identificativi del documento attestante la data dell’eventuale dismissione del bene.
7. I titoli di spesa devono riportare, mediante l’utilizzo di apposito timbro, la dicitura: «Spesa di euro … dichiarata per l’erogazione della … (prima, seconda, terza, ecc.) quota del programma n. … Bando investimenti innovativi ex DM 23 luglio 2009».
8. Il Ministero, entro 60 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:
a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
b) verificare la vigenza e la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria;
c) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata, gli ordini di acquisto di cui all’art. 8, comma 11, e i beni previsti dal programma di investimenti;
d) determinare l’importo della quota di sovvenzione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;
e) erogare, per le richieste di erogazione per le quali l’attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di sovvenzione sul conto corrente di cui all’art. 6, comma 2, lettera b). Per le richieste di erogazione per le quali le attività di verifica si sono concluse con esito negativo, il Ministero comunica i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11
Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie
1. L’impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti previsti dal presente decreto, è tenuta a:
a) aprire un conto corrente bancario dedicato alla realizzazione del programma di investimenti presso una delle banche che saranno individuate con un successivo provvedimento dal Ministero;
b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 anni successivi al completamento del programma di investimenti;
c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero nonché da organismi statali o sovrastatali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;
e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all’intervento, ferme restando le norme contabili nazionali.
2. I programmi di investimento di cui al presente decreto possono essere cofinanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013. In tal caso i beneficiari sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in relazione agli obblighi di controllo e di pubblicità delle operazioni, come stabilito, in particolare, dagli articoli 60, 61, 62 e 69 del regolamento (CE) n. 1083/2006, nonché dagli articoli 6, 13 e 16 del regolamento (CE) n. 1828/2006. Per quanto riguarda in particolare gli obblighi di informazione e pubblicità, i beneficiari sono tenuti a evidenziare, attraverso idonea pubblicizzazione, con le modalità allo scopo individuate dal Ministero, come specificato nelle “linee guida per le azioni di informazione e pubblicità a cura dei beneficiari dei finanziamenti” disponibili sul sito www.ponrec.it/comunicazione/strumenti-informativi.aspx, che il programma di investimenti agevolato è stato realizzato con il concorso di risorse del FESR nonché a informare il pubblico circa la sovvenzione ottenuta, in applicazione dell’art. 69 del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1828/2006. I beneficiari di agevolazioni cofinanziate con risorse comunitarie sono inoltre inclusi nell’elenco dei beneficiari riportante la denominazione delle operazioni e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni, ai sensi dell’art. 6 del regolamento (CE) 1828/2006.
Art. 12
Monitoraggio, ispezioni e controlli
1. A conclusione del programma di investimento, il Ministero effettua un controllo, anche tramite verifica in loco, sull’avvenuta realizzazione del programma.
2. In ogni fase del procedimento il Ministero può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
3. Per i programmi di investimento cofinanziati a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» FESR 2007-2013, il Ministero presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del presente decreto, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.
Art. 13
Variazioni
1. Eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attività, ovvero variazioni del programma di investimento relative agli obiettivi, alla modifica della tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attività o agli ordini di acquisto presentati ai sensi dell’art. 8, comma 7, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti. La comunicazione deve essere accompagnata da una argomentata relazione illustrativa.
2. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non è stata approvata il Ministero sospende l’erogazione delle agevolazioni.
Art. 14
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
b) fallimento dell’impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale;
c) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all’art. 7, comma 9;
d) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini indicati all’art. 5, comma 6, lettera e);
e) non mantenimento dei beni per l’uso previsto nella regione in cui è ubicata l’unità produttiva nei termini indicati dall’art. 6, comma 2, lettera f);
f) inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 11 e 12;
g) mancata restituzione protratta per oltre un anno delle rate della parte di sovvenzione da restituire;
h) in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.
Allegato
(art. 5, comma 3)
Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore ed elenco delle attività di servizi ammissibili
A. Condizioni di ammissibilità per i programmi riferiti alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore
I programmi di investimento ammissibili devono riguardare la produzione e distribuzione di energia elettrica e di calore, di cui alle classi 35.1 e 35.3 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, limitatamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili o che concorrono all’incremento dell’efficienza energetica e al risparmio energetico, con potenza non superiore a 50 MW elettrici.
A tal fine:
a) per fonti rinnovabili si intendono: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
b) per impianti che concorrono all’incremento dell’efficienza energetica e al risparmio energetico si intendono: quelli di cogenerazione, quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;
c) gli impianti di cogenerazione sono quelli definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e rispondenti ai valori limite concernenti l’Indice di Risparmio di Energia (IRE) e il Limite Termico (LT) stabiliti dall’Autorità medesima. Detti impianti devono obbligatoriamente dotarsi, nell’ambito del programma da agevolare, della strumentazione necessaria per la rilevazione degli elementi utili a verificare il rispetto dei citati valori limite. Il mancato raggiungimento di tali valori, ridotti del 5 per cento in ciascuno degli anni del periodo previsto dall’art. 6, comma 2, lettera f), del presente decreto, o l’assenza della strumentazione di rilevazione, riscontrata nel detto periodo, comporta la revoca delle agevolazioni, commisurata al periodo di mancato rispetto delle suddette condizioni;
d) tra le spese ammissibili sono comprese anche quelle relative agli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del vapore e dell’acqua calda, purché gli stessi siano di proprietà dell’impresa produttrice, siano realizzati su terreni di cui l’impresa stessa abbia piena disponibilità, per la parte necessaria a raggiungere l’utente della fornitura e/o del servizio e, comunque, non oltre il territorio comunale nel quale è ubicato l’impianto di produzione oggetto del programma da agevolare.
B. Elenco delle attività di servizi ammissibili N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche ATECO 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.
52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto.
61 Telecomunicazioni, ivi inclusa la ricezione, registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e dati da e per lo spazio e la trasmissione di spettacoli e/o programmi radiotelevisivi da parte di soggetti diversi da quelli titolari di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva in ambito nazionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modifiche e integrazioni.
Informatica e attività connesse, limitatamente a:
a) produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (rif. 62.0), ivi inclusi i servizi connessi alla realizzazione di sistemi tecnologici avanzati per la produzione e/o diffusione di servizi telematici e quelli di supporto alla ricerca e all’innovazione tecnologica in campo informatico e telematico;
b) elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web (rif. 63.1);
c) edizione di software (rif. 58.2);
d) pubblicazione di elenchi e mailing list (rif. 58.12);
e) riparazione e manutenzione di altre macchine di impiego generale (rif. 33.12.5);
f) riparazione e manutenzione di computer e periferiche (rif. 95.11.0);
g) attività dei disegnatori grafici di pagine web (rif. 74.10.21).
72 Ricerca scientifica e sviluppo, ivi inclusi i servizi di assistenza alla ricerca e all’introduzione/adattamento di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi e di controllo, i servizi di consulenza per le problematiche della ricerca e sviluppo e quelli di supporto alla ricerca e all’innovazione tecnologica in campo informatico e telematico.
Attività professionali, scientifiche e tecniche, limitatamente a:
a) ricerche di mercato (rif. 73.20), ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche del marketing e della penetrazione commerciale e dell’import-export;
b) attività di consulenza gestionale (rif. 70.2), ivi inclusa la consulenza relativa alle problematiche della gestione, gli studi e le pianificazioni, l’organizzazione amministrativo-contabile, l’assistenza ad acquisti e appalti, le problematiche della logistica e della distribuzione e le problematiche dell’ufficio, con esclusione dell’attività degli amministratori di società ed enti;
c) attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici (rif. 71.1), ivi compresi i servizi di manutenzione e sicurezza impiantistica, i servizi connessi alla realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e per la tutela ambientale in relazione alle attività produttive, i servizi per l’introduzione di nuovi vettori energetici, i servizi connessi alle problematiche dell’energia, ambientali e della sicurezza sul lavoro, i servizi di trasferimento tecnologico connessi alla produzione e alla lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate;
d) consulenza in materia di sicurezza (rif. 74.90.2);
e) attività dei disegnatori tecnici (rif. 74.10.3);
f) collaudi e analisi tecniche (rif. 71.20), ivi compresi i servizi connessi alle problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell’impresa;
g) laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa (rif. 74.20.2) e attività di aerofotografia (rif. 74.20.12);
h) attività di imballaggio e confezionamento (rif. 82.92);
i) design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa (rif. 74.10.1 e 74.10.9);
l) attività dei call center (rif. 82.20).
Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento, limitatamente a:
a) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (rif. 38.1 e 38.2), limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale;
b) raccolta e depurazione delle acque di scarico (rif. 37.00.0), limitatamente alla diluizione, filtraggio, sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 8 ottobre 2013, n. 236.
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