DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 2013
Attuazione dell’articolo 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese»
Art. 1
Individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale nazionale
1. Ai fini del presente decreto, le crisi industriali complesse sono quelle che riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.
2. Per l’adozione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale, la crisi industriale complessa ha un impatto significativo sulla politica industriale nazionale nelle situazioni in cui:
a) settori industriali con eccesso di capacità produttiva o con squilibrio strutturale dei costi di produzione necessitano di un processo di riconversione in linea con gli indirizzi comunitari e nazionali in materia di politica industriale;
b) settori industriali necessitano di un processo di riqualificazione produttiva al fine di perseguire un riequilibrio tra attività industriale e tutela della salute e dell’ambiente.
3. La regione o le regioni interessate, mediante deliberazione della Giunta regionale, presentano al Ministero dello sviluppo economico una istanza di riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa che contiene:
a) la descrizione dei fattori di complessità della crisi industriale in termini di significatività sulla politica industriale nazionale;
b) la descrizione della crisi con le caratteristiche di cui al comma 1, di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto, ovvero della grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio;
c) l’individuazione e la descrizione dei territori interessati dalla crisi industriale con riferimento ai parametri statistici del sistema locale di lavoro o dei sistemi locali di lavoro interessati, in rapporto con quelli della regione e delle aree di ripartizione territoriale omogenee;
d) l’analisi della dinamica e dell’incidenza del settore di specializzazione produttiva del sistema locale di lavoro sul settore industriale di riferimento;
e) l’analisi dell’incidenza economica del sistema locale di lavoro a livello provinciale, regionale e nazionale;
f) la proposta di massima dei contenuti del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, di seguito PRRI, in ordine:
alla riqualificazione produttiva del comparto interessato dalla crisi ovvero alla sua riconversione in attività alternative nel rispetto degli indirizzi di politica industriale nazionale;
alla strumentazione regionale attivabile, con particolare riferimento agli interventi di natura non rotativa cofinanziati dall’Unione Europea o con risorse proprie, e della eventuale partecipazione delle società regionali;
g) le misure di politica attiva del lavoro.
4. Con la medesima deliberazione di Giunta regionale è individuato il referente della Regione per la definizione ed attuazione del PRRI.
5. L’istruttoria viene svolta dalla Direzione generale per la politica industriale e la competitività, di seguito DGPIC, sentita la Struttura per le crisi d’impresa prevista dall’art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.
6. A seguito di istruttoria positiva, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, viene riconosciuta la crisi industriale complessa ed è costituito il Gruppo di coordinamento e controllo, composto dai rappresentanti della DGPIC, della Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali, delle Regioni, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle Amministrazioni interessate, con il compito di coadiuvare nella definizione e realizzazione del PRRI. Ai componenti del Gruppo di coordinamento e controllo non spetta alcun compenso comunque denominato ed al relativo funzionamento si provvede con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2
Criteri per la definizione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale
1. Con il decreto di cui all’art. 1, comma 6, definiti gli obiettivi strategici dell’intervento in coerenza con le proposte della Regione, viene affidato all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, S.p.A., di seguito Invitalia, l’incarico di elaborare una proposta di PRRI da presentare, entro il termine di tre mesi dalla data di adozione del decreto, eventualmente prorogabile di un altro mese, al Gruppo di coordinamento.
2. Per la risoluzione di casi specifici, il Ministro può nominare, a titolo onorifico, senza alcun onere per la finanza pubblica, sentite le Regioni, uno sponsor di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi da perseguire. Lo sponsor di progetto collabora con Invitalia alla individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel PRRI ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.
3. La proposta di PRRI indica:
i fabbisogni di riqualificazione del comparto o dei comparti interessati dalla crisi;
i settori produttivi verso i quali indirizzare la riconversione dell’area di crisi;
le azioni da intraprendere per la riqualificazione ovvero riconversione dell’area di crisi, per la promozione di nuovi investimenti, per il sostegno della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, per la riqualificazione del personale, per l’allocazione degli addetti in esubero, per la realizzazione delle opere infrastrutturali;
la strumentazione e le risorse finanziarie regionali e nazionali attivabili;
le eventuali proposte normative ed amministrative strettamente funzionali alle azioni proposte;
i soggetti da coinvolgere nell’Accordo di Programma ivi compresa l’eventuale partecipazione delle società regionali;
le modalità attuative del PRRI.
4. Il Gruppo di coordinamento e controllo, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di PRRI, previa eventuale richiesta di integrazioni o modifiche, autorizza Invitalia ad avviare la seconda fase di definizione del progetto.
5. Nel termine massimo di cinque mesi dalla data di autorizzazione di cui al comma precedente, prorogabile di un altro mese, è avviata da Invitalia la seconda fase di definizione del PRRI con la promozione e l’individuazione delle proposte di investimento. Le proposte di investimento vengono individuate anche attraverso una procedura di evidenza pubblica. Ciascuna proposta di investimento deve essere vincolante e condizionata esclusivamente alla realizzazione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, deve fornire l’indicazione dei tempi e dei costi di realizzazione, dei benefici attesi e delle ipotesi di copertura finanziaria.
6. Entro trenta giorni dalla conclusione del termine di cui al comma precedente, Invitalia trasmette il PRRI al Gruppo di coordinamento e controllo per l’espressione del proprio parere.
7. Trascorso il termine di nove mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, salvo le proroghe previste dai commi 1 e 5, senza che sia intervenuta la definizione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il decreto stesso decade.
Art. 3
Direttive all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti S.p.A. e lo sviluppo di impresa per l’attuazione del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale e l’individuazione delle priorità di accesso
1. Il Gruppo di coordinamento, in relazione alle caratteristiche del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, e le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico competenti per materia, individuano, prevedendone la priorità di accesso, gli strumenti agevolativi idonei all’attuazione degli interventi contenuti nel Progetto di riconversione riqualificazione per le aree di crisi industriale complessa.
2. Nei casi di chiusura di una o più imprese di media e grande dimensione, l’ammontare del finanziamento agevolato previsto dalla legge 181 del 1989 è determinato in modo tale che l’intervento complessivo a carico delle risorse dello Stato non sia superiore al 75% dell’investimento ammissibile.
3. La deroga di cui al punto precedente è concessa qualora sia prevista la rioccupazione di figure professionali, nella misura minima della nuova forza lavoro, di volta in volta determinata, utili alla attuazione del progetto di investimento. La procedura per garantire il rispetto della presente condizione viene definita dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentite le Organizzazioni sindacali.
4. La parte di attività del PRRI svolta da Invitalia in applicazione degli interventi agevolativi da essa gestiti è remunerata con le modalità e le risorse previste dagli interventi stessi. Con apposita convenzione quadro è disciplinata la remunerazione della diversa attività indicata nel presente decreto.
Art. 4
Attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale
1. Con la sottoscrizione dell’Accordo di programma, di cui all’art. 27, comma 3, del decreto legge 83 del 2012, si producono i seguenti effetti:
viene adottato il PRRI;
sono disciplinati gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata delle amministrazioni centrali, delle regioni, degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione del PRRI e del rispetto delle condizioni fissate;
viene incaricata Invitalia della attuazione del PRRI;
viene individuata l’area in cui si applica il Piano di promozione industriale di cui all’art. 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con legge 15 maggio 1989, n. 181;
viene individuato e conferito ai soggetti delegati, mediante approvazione da parte dei competenti organi di governo delle istituzioni e degli enti firmatari, il potere di manifestare la volontà nelle Conferenze di servizi istruttorie e decisorie dei provvedimenti amministrativi funzionali alla realizzazione del progetto.
2. L’accordo di programma determina la durata del PRRI che, in ogni caso, non può essere superiore a tre anni, salvo proroga espressamente concessa sulla base di motivate ragioni oggettive.
Art. 5
Disposizioni transitorie
1. In via transitoria, il Piano di promozione industriale disciplinato dagli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come integrato dall’art. 145, comma 52, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’art. 1, comma 268, della legge 20 dicembre 2004, n. 311 ed all’art. 1, comma 30, legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applica nelle aree di crisi industriale individuate secondo le modalità stabilite dalle disposizioni citate.
2. Sulle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell’art. 2 della legge n. 99 del 2009, può essere presentata dalla Regione interessata l’istanza di cui all’art. 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente a quanto indicato nella lettera f), entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 14 maggio 2013, n. 111.
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