DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 2013
Soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
ArtIcolo 1
1. A seguito del parere positivo di cui al punto 3.3.a) dell’allegato III del D.M. 11.04.11 e delle valutazioni effettuate circa due richieste di sospensione, viene pubblicato l’elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del succitato decreto, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, riportato in allegato, che è parte integrante del presente decreto.
ArtIcolo 2
1. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui all’articolo 1, comma 1, ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione.
2. Con l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui all’articolo 2, comma 1, del D.M. 11.04.11.
3. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui al punto 4.2 dell’allegato III del D.M. 11.04.11.
4. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
5. Il registro informatizzato di cui al comma 3 deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.
ArtIcolo 3
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al D.M. 11.04.11, entro il periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al D.M. 11.04.11, si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 11.04.11, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale di cui all’allegato I, punto 1, lettera d), comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
4. A seguito delle segnalazioni di cui al punto 5.3 dell’allegato III del D.M. 11.04.11 o nel caso di verifica della non permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati di cui al comma 1, acquisito il parere dalla Commissione di cui al D.M. 11.04.11, l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.
ArtIcolo 4
1. L’allegato al Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 di cui al punto 3.7 dell’allegato III del D.M. 11.04.11, contenente l’elenco dei soggetti abilitati, è integralmente sostituito con quello allegato al presente decreto.
Allegato
(Testo dell’allegato)
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