DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375
Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n.426, sulla disciplina del commercio. ABROGATO dal D.Lgs 114/1998
CAPO I
REGISTRO
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
VISTA la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sull’esercizio dell’attivita’ di vendita di merci e sull’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande.
VISTA la legge 20 novembre 1971, n. 1062, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, alla quale debbono iscriversi coloro che esercitano l’attivita’ di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichita’ o di interesse storico od archeologico;
VISTA la legge 22 dicembre 1972, n. 903, modificativa dell’art. 42, primo e secondo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTA la legge 18 maggio 1973, n. 275, modificativa dell’art. 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 324, modificativa dell’art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTA la legge 30 luglio 1974, n. 325, modificativa degli artt. 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTA la legge 14 ottobre 1974, n. 524, recante norme sulla somministrazione di alimenti e bevande;
VISTA la legge 5 luglio 1975, n. 320, modificativa degli artt. 1, 21 e 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTO l’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che istituisce una sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nella quale debbono iscriversi i titolari e i gestori delle imprese esercenti l’attivita’ ricettiva, modificato dall’art. 3-ter della legge 27 marzo 1987, n. 121;
VISTO l’art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15;
VISTO l’art. 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, converito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, converito dalla legge 27 marzo 1987, n. 121;
CONSIDERATA la necessita’ di modificare ed integrare le norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426;
VISTO l’art. 41 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che demanda al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato l’emazione delle norme di esecuzione;
SENTITE le organizzazioni nazionali del commercio, della cooperazione e del turismo;
DECRETA:
ART. 1
(Definizioni)
Agli effetti del presente decreto per “legge” si intende la legge 11 giugno 1971, n. 426; per “registro” il registro degli esercenti il commercio, all’ingrosso e al minuto, la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all’art. 1 della legge e l’attivita’ ricettiva di cui all’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217; per “autorizzazione” sia l’autorizzazione alla vendita prevista dalla legge, sia la licenza di pubblica sicurezza prevista dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per “preposto” la persona iscritta nell’elenco di cui all’art. 9 della legge; per “camera di commercio” la camera di commercio, industria, artigiano e agricoltura; per “somministrazione di alimenti o bevande” il consumo sul posto di tali prodotti; per “stagione” un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che puo’ comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio; per “tabelle merceologiche” o “tabelle” si intendono le tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al presente decreto; per “specializzazioni merceologiche” le tabelle merceologiche suindicate o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2; per “utilizzatori in grande” di cui all’art. 1, n. 1, della legge, le comunita’, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite ed i loro consorzi, nonche’ gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attivita’; per “gestore” di imprese esercenti l’attivita’ ricettiva di cui all’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, si intende il soggetto al quale l’azienda e’ stata trasferita perche’ ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.
ART. 2
(Formazione e natura del registro)
1. Il registro degli esercenti il commercio all’ingrosso, il commercio al minuto, la somministrazione al pubblico di aliementi o bevande e l’attivita’ ricettiva, che deve istituirsi presso ciascuna camera di commercio, puo’ essere tenuto in forma di schedario, con schede preventivamente numerate e vidimate, oppure con altre tecniche in uso. La vidimazione e’ effettuata dal segretario generale della camera di commercio o da un funzionario da lui delegato.
2. Nel registro debbono essere indicati:
a) nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalita’ dell’iscritto; se trattasi di persona giuridica o di societa’, denominazione o ragione e sede sociale; se la societa’ e’ soggetta all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
b) data dell’iscrizione nel registro;
c) attivita’ economica in relazione alla quale e’ disposta l’iscrizione, distina e qualificata secondo le disposizioni della legge e del presente decreto;
3. Il registro puo’ essere suddiviso in distinte sezioni secondo i tipi di attivita’ e le speciliazzazioni merceologiche. In tal caso, se il registro e’ tenuto in forma di schedario, le schede debbono essere distintamente numerate in ordine progressivo per ciascuna sezione del registro.
4. Di tutti gli iscritti e’ tenuto un elenco generale in ordine alfabetico, nel quale, accanto al nome o alla denominazione o ragione sociale, sono specificati il tipo di attivita’ (commercio all’ingrosso, commercio al minuto, somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, attivita’ ricettiva), il settore di vendita (alimentare, non alimentare, misto), le specializzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2).
5. Il registro e l’annesso elenco speciale sono pubblici.
6. Il registro e’ sottoposto a revisione ogni decennio. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato stabilisce le modalita’ per la revisione.
ART. 3
(Iscrizione nel registro)
1. La domanda di iscrizione nel registro deve essere redatta in conformita’ all’allegato 1 al presente decreto.
2. Coloro che chiedono l’iscrizione al registro non sono tenuti a presentare certificati di residenza o a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda.
3. L’iscrizione puo’ essere ottenuta soltanto presso la camera di commercio della provincia in cui la persona fisica ha la residenza e la persona giuridica o la societa’ la sede legale.
4. I soggetti che abbiano frequentato scuole o istituti di istruzione di stati esteri sono da considerarsi in possesso del requisito dell’assolvimento degli obblighi scolastici di cui all’ar. 4, lett. b), della legge, ai fini dell’iscrizione nel registro, qualora, in assenza di specifiche disposizioni in proposito, abbiano conseguito diplomi dopo un numero di anni di frequenza non inferiore a quello prescritto dalle norme italiane sulla scuola dell’obbligo o abbiano frequentato sino al limite di eta’ prescritto dalle norme stesse.
5. Il possesso dei requisiti professionali di cui ai numeri 1 e 3 degli artt. 5 e 6 della legge e’ dimostrato con l’esibizione dell’attestato di superamento dell’esame e del corso professionale oppure con l’indicazione degli estremi del medesimo, qualora l’esame sia stato sostenuto e il corso superato presso la stessa camera di commercio alla quale si chiede l’iscrizione.
6. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato valuta la corrispondenza a quelli italiani dei titoli di studio o di capacita’ professionali rilasciati da stati esteri, qualora non esistano in proposito specifiche norme. 7. L’iscrizione nel registro per l’esercizio di attivita’ di vendita corrispondenti a tabelle determinate ai sensi dell’art. 37, terzo comma, della legge e dell’art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e’ disciplinata secondo le norme relative alle tabelle di cui all’allegato 5 al presente decreto che comprendano le stesse categorie di prodotti.
8. L’iscrizione nel registro per l’esercizio del commercio all’ingrosso e al minuto degli “oggetti preziosi” e’ subordinata anche al possesso della licenza prevista dall’art. 127 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
ART. 4
(Iscrizione dei non residenti nel registro)
1. I soggetti residenti all’estero, aventi cittadinanza italiana o meno, debbono chiedere l’iscrizione nel registro della Camera di commercio nella cui circoscrizione intendono svolgere la loro attivita’.
2. I soggetti non aventi cittadinanza italiana residenti all’estero debbono presentare la domanda di iscrizione nel registro attraverso i consolati italiani del rispetto paese di residenza.
3. I soggetti con cittadinanza italiana residenti all’estero e quelli non aventi tale cittadinanza, di paesi membri della Comunita’ economica europea ed in essi residenti, hanno facolta’ di presentare la domanda di iscrizione nel registro direttamente alla Camera di commercio competente.
4. I soggetti non aventi cittadinanza italiana gia’ autorizzati a soggiornare in Italia presentano la domanda di iscrizione direttamente alla Camera di commercio competente.
5. Qualora i soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trasferiscano la loro residenza o sede legale in Italia, debbono darne comunicazione alla Camera di commercio presso la quale sono iscritti, nonche’, se il trasferimento avviene nell’ambito di altra provincia, alla Camera di commercio corrispondente. La comunicazione e’ data nei modi di cui al successivo art. 11.
ART. 5
(Iscrizione delle persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni volontarie)
1. Le persone giuridiche e le societa’ sono iscritte nel registro con le indicazioni previste dall’art. 2, comma 2, del presente decreto e con quelle relative ai loro rappresentanti legali. Qualora l’iscrizione sia chiesta con l’indicazione di due o piu’ rappresentanti legali, puo’ essere presentata un’unica domanda, sottoscritta da tutti i rappresentanti predetti.
2. Possono ottenere l’iscrizione nel registro come societa’ soltanto quelle regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle leggi vigenti.
3. Le cooperative di consumo e i loro consorzi, iscritti nel registro prefettizio o nello schedario generale di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche e integrazioni, che intendano esercitare una o piu’ delle attivita’ previste dall’art. 1 della legge, sono iscritte nel registro, sul loro richiesta, senza essere assoggettati all’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge.
4. Nel caso di societa’ di persone tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, ma in esso non iscritte, e di societa’ di fatto si iscrivono al registro tutti i soci. La regolarizzazione di tali societa’ comporta di diritto la loro iscrizione nel registro e la variazione dell’intestazione dell’autorizzazione o licenza. Tale variazione non costituisce rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio.
5. Ai fini dell’iscrizione nel registro e nell’annesso elenco speciale e della richiesta dell’autorizzazione alla vendita o della licenza di pubblica sicurezza previste dalla legge e dal presente decreto, per legali rappresentanti si intendono anche le persone che la persona giuridica e la societa’, mediante apposita procura, investono della propria rappresentanza ai fini suddetti. Chi rappresenta una persona giuridica o una societa’ ai fini del rilascio dell’autorizzazione o licenza non e’ tenuto ad essere iscritto nel registro o nell’annesso elenco speciale, ne’ ad avere i requisiti professionali richiesti per l’iscrizione.
6. Le modificazioni intervenute nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una societa’, dopo l’iscrizione nel registro, non ne comportano la cancellazione, purche’ il nuovo rappresentante legale abbia i requisiti prescritti dall’art. 4, terzo comma, della legge. La documentazione richiesta per comprovare il possesso dei requisiti deve essere presentata alla camera di commercio unitamente a quella necessaria per effettuare la denuncia delle modificazioni predette ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982. La camera di commercio, accertata la sussistenza dei requisiti prescritti, comunica il nominativo del nuovo rappresentante ai comuni e alle camere di commercio nel cui territorio o circoscrizione la persona giuridica e la societa’ hanno sedi secondarie o succursali.
7. Le modificazioni di cui al precedente comma 6 non danno luogo al rilascio di una nuova autorizzazione o licenza.
8. La trasformazione di una societa’ in un’altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti non ne comporta la cancellazione dal registro. La camera di commercio l’annota nel registro sulla base della denuncia ad essa effettuata ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982 e ne da’ notizia ai comuni per la variazione dell’intestazione dell’autorizzazione o della licenza. Tale variazione non costituisce rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio.
9. La documentazione presentata alla camera di commercio presso la quale la persona giuridica e la societa’ sono iscritte, in relazione alle modificazioni di cui al presente articolo, esonera dalla presentazione di analoga documentazione alle camere di commercio nella cui circoscrizione la persona giuridica e la societa’ hanno sedi secondarie o succursali.
10. Le associazioni volontarie a carattere assistenziale, culturale, ricreativo e sportivo in possesso di licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di alimenti o bevande che intendano esercitare l’attivita’ prevista dall’art. 1, n. 3, della legge sono iscritte nel registro di cui al detto articolo, su loro richiesta, senza essere assoggettate all’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge. Anche ad esse si applicano le disposizioni del presente articolo.
ART. 6
(Iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l’attivita’ ricettiva)
1. L’iscrizione nella sezione speciale istituita dall’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e’ prevista per i soggetti che intendano svolgere professionalmente, in qualita’ di titolari o di gestori dell’impresa, l’attivita’ di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici ed e’ condizione per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di tale attivita’.
2. L’iscrizione nella sezione speciale e’ disciplinata dalle norme sull’iscrizione nel registro previste dalla legge e dalle relative norme di esecuzione, eccettuate quelle che contrastino con specifiche disposizioni dalla legge 17 maggio 1983, n. 217, o siano per l’oggetto riferibili solamente ad attivita’ diverse da quella ricettiva.
3. Per l’iscrizione nella sezione speciale di soggetti diversi dalle persone fisiche e’ sufficiente che il rappresentante legale possegga i requisiti richiesti dall’art. 5, lett. a) e c) della legge 17 maggio 1983, n. 217.
4. Va iscritto nella sezione speciale anche il rappresentante di cui all’art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. L’iscrizione e’ chiesta dal titolare dell’attivita’ ricettiva.
5. Il rappresentante di cui all’art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che sia iscritto nella sezione speciale puo’ far valere tale iscrizione ai fini dell’esercizio in proprio dell’attivita’ ricettiva senza necessita’ di essere reiscritto come titolare dell’attivita’, purche’ l’iscrizione sia stata disposta presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscizione risiede, e viceversa.
ART. 7
(Efficacia dell’iscrizione nel registro)
1. L’iscrizione nel registro per lo svolgimento dell’attivita’ di vendita e’ disposta per gruppo merceologico. Per gruppo si intende l’insieme delle specializzazioni mercologiche di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h) del successivo art. 12, comma 2.
2. L’iscrizione nel registro per lo svolgimento dell’attivita’ di vendita corrispondente alla tabella XIV e’ disposta per categorie di prodotti, anche se nella domanda siano stati indicati singoli prodotti, anziche’ le categorie cui essi appartengono. Per categoria di prodotti si intende, agli effetti della legge e delle relative norme di esecuzione, un insieme di prodotti destinati al consumatore finale, suscettibili di essere considerati unitariamente per avere essi caratteristiche funzionali indentiche o simili oppure un mercato autonomo, distinto da quello degli altri. Per prodotti destinati al consumatore finale si intendono i prodotti diversi da quelli utilizzabili, per loro natura, esclusivamente in un processo produttivo di beni o servizi.
3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato raggruppa in categorie, le piu’ ampie possibili, i prodotti appartenenti alla tabella XIV, allo scopo di assicurare che l’iscrizione nel registro per tali prodotti nelle varie camere di commercio avvenga secondo criteri di uniformita’.
4. L’iscrizione nel registro per lo svolgimento dell’attivita’ di vendita abilita all’esercizio della sola attivita’ corrispondente alle specializzazioni merceologiche per le quali e’ stata disposta, fatto salvo quanto prevede il successivo art. 16, comma 1. Chi intenda ottenere l’autorizzazione per la tabella Ia di cui all’allegato 5 deve essere iscritto nel registro per i gruppi di cui alle lett. a) e b) del successivo art. 12, comma 2.
5. L’iscrizione nel registro ottenuta per la tabella VIII di cui allo allegato 5 al presente decreto vale come iscrizione anche per tutte le specializzazioni merceologiche che comprendano i prodotti inclusi nella tabella VIII stessa e viceversa.
6. L’iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico alimenti e bevande abilita ad esercitare l’attivita’ in qualunque forma, sede ed esercizio.
ART. 8
(Efficacia dell’iscrizione nella sezione speciale degli esercenti l’attivita’ ricettiva)
1. L’iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ha validita’ per la gestione di qualsiasi tipo di struttura ricettiva.
2. L’iscrizione nella sezione speciale ha validita’ per tutto il territorio nazionale, qualora si tratti di soggetti iscritti ai sensi del successivo art. 65 oppure di soggetti iscritti per aver superato l’esame prescritto o il corso di studio o professionale di cui al successivo art. 20, comma 3, sulla base di prove d’esame concernenti almeno le materie di cui all’allegato 4 al presente decreto.
3. L’iscrizione nella sezione speciale legittima l’iscritto che venga autorizzato ad esercitare l’attivita’ ricettiva ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande e la fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso cinefotografico, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonche’ ad installare ad uso esclusivo di tali persone attrezzature e strutture a carattere ricreativo. L’installazione di tali attrezzature e strutture e’ comunque subordinata al rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e sulla prevenzione degli incendi, nonche’ delle norme che sottopongono ad autorizzazione particolari attivita’ ricreative.
4. L’iscrizione nella sezione speciale non e’ valida per ottenere la iscrizione per l’esercizio delle altre attivita’ oggetto del registro, e viceversa, fatta salva l’applicazione del successivo comma 5.
5. L’iscrizione nella sezione speciale predetta e’ valida per ottenere l’iscrizione nel registro per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, qualora fra le materie d’esame o le materie dei corsi di cui al successivo art. 20, comma 3, siano comprese almeno quelle indicate nell’allegato 4 al presente decreto.
ART. 9
(Commissione per la tenuta del registro – Nomina e composizione)
1. La commissione per la tenuta del registro, di cui all’art. 4 della legge, e’ presieduta dal presidente della camera di commercio o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro rappresentante della camera stessa da lui delegato sentita la giunta camerale.
2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere confermati.
3. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dal prefetto tre mesi prima della data di scadenza.
4. I rappresentanti sindacali in seno alla commissione sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali di categoria. Quando esistano per una categoria piu’ organizzazioni, le designazioni sono ripartite tra quelle che hanno una effettiva rappresentativita’, in rapporto al grado della medesima.
5. Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione provinciale, la designazione deve essere effettuata dalle organizzazioni regionali corrispondenti o, in mancanza, da quelle nazionali, con l’osservanza della norma di cui al comma 4.
6. In caso di mancanta designazione, il prefetto invita a provvedere entro trenta giorni; scaduto tale termine, provvede autonomamente.
7. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.
8. Il segretario della commissione e’ un funzionario camerale designato dal segretario generale della camera di commercio.
9. I membri della commissione che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.
10. Le spese di funzionamento della commissione sono a carico della camera di commercio.
11. Alle riunioni della commissione di cui al presente articolo, come delle altre commissioni previste dalla legge, la presenza dei membri supplenti e’ consentita solo in mancanza dei membri effettivi.
ART. 10
(Commissione per la tenuta del registro – Deliberazioni)
1. La riunione della commissione di cui all’art. 4 della legge e’ valida se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti.
2. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.
3. L’astensione nelle votazioni di cui al presente articolo equivale a voto contrario.
4. In caso di parita’ prevale il voto del presidente. Il voto puo’ essere segreto, quando cio’ sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.
5. Qualora la commissione non si pronunci entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione, questa si intende respinta.
6. L’ordine del giorno deve essere inviato ai membri della commissione almeno otto giorni prima di ciascuna riunione e puo’ essere modificato solo in presenza e con il consenso di tutti i membri della commissione stessa.
ART. 11
(Annotazione nel registro del trasferimento di sede)
1. Qualora il soggetto iscritto nel registro trasferisca la residenza o la sede legale in altra provincia, deve darne comunicazione, entro sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia alla camera di commercio presso la quale e’ iscritto, sia quella nella cui circoscrizione si trasferisce, senza tuttavia essere tenuto a fornire certificati di iscrizione nel registro e, se ha preposti, nell’elenco speciale.
2. Le commissioni per la tenuta del registro, di cui all’art. 4 della legge, provvedono, rispettivamente, alla cancellazione e alla nuova iscrizione. La camera di commercio che effettua la cancellazione annota nel registro che questa avviene per trasferimento. La cancellazione e’ disposta dopo che l’altra camera di commercio avra’ comunicato l’avvenuta iscrizione, e comunque trascorso un anno dalla data di spedizione della raccomandata. Tale camera provvede all’iscrizione senza procedere ad un nuovo accertamento dei requisiti morali e professionali.
3. L’interessato deve comunicare alla camera di commercio, entro lo stesso termine di cui al comma 1, per la relativa annotazione nel registro, anche il trasferimento avvenuto nell’ambito della stessa provincia.
ART. 12
(Requisiti professionali per il commercio al minuto: esame)
1. L’esame di idoneita’ all’esercizio del commercio al minuto di cui all’art. 5, primo comma, n. 1, della legge e’ sostenuto su nozioni di carattere generale attinenti all’attivita’ di vendita e su nozioni di carattere particolare attinenti alle specializzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti) per le quali e’ prevista l’iscrizione, in conformita’ all’allegato 2 al presente decreto. All’esame sono ammessi soltanto coloro che hanno raggiunto la maggiore eta’ e i minori emancipati.
2. Ai fini dell’applicazione della norma di cui al comma 1 del presente articolo e della presentazione della domanda di esame alla camera di commercio, le tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al presente decreto vengono distinte nei seguenti gruppi omogenei:
a) tabelle I, VI, VII;
b) tabelle II, III, IV, V;
c) tabella VIII;
d) tabelle IX, X;
e) tabella XI;
f) tabella XII;
g) tabella XIII;
h) tabella XIV.
3. Chi intenda svolgere un’attivita’ di vendita in base alla norma di cui al successivo art. 56, comma 9, sostiene l’esame con riferimento alle materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per esercitare il commercio dei prodotti compresi nella tabella richiesta.
4. L’esame si svolge in forma scritta, su questionari predisposti dalla commissione d’esame, ed in forma orale mediante colloquio. Chi non supera la prova scritta non e’ ammesso alla prova orale. La prova orale e’ pubblica. La giunta camerale stabilisce le modalita’ con le quali viene attestato l’esito dell’esame.
5. L’idoneita’ all’esercizio dell’attivita’ di vendita conseguita mediante esame e’ valida per ottenere l’iscrizione nel registro per tutte le specializzazioni merceologiche per le quali siano previste le stesse materie d’esame.
6. Il soggetto iscritto nel registro per l’esercizio dell’attivita’ di vendita, che intenda ottenere l’iscrizione, mediante esame, per altre specializzazioni merceologiche oltre quelle per le quali e’ gia’ iscritto, sostiene la prova con riferimento alle sole nozioni di carattere particolare attinenti alle specializzazioni merceologiche stesse, indicate nell’allegato 2 nel presente decreto. La prova e’ solo in forma orale.
7. L’esame richiesto dall’art. 5, ultimo comma, della legge e’ necessario per la vendita, e non per la somministrazione dei prodotti indicati nel successivo articolo 16, comma 1.
ART. 13
(Requisiti professionali per il commercio all’ingrosso: esame)
1. L’esame di idoneita’ all’esercizio del commercio all’ingrosso di cui all’art. 5, primo comma, n. 1, della legge e’ sostenuto con riferimento alle categorie di prodotti per le quali si chiede l’iscrizione nel registro.
2. Le materie d’esame sono quelle previste per i gruppi merceologici di cui al precedente art. 12, comma 2, escluso il gruppo c), nei quali siano comprese le categorie richieste.
3. La commissione d’esame e’ quella di cui al successivo art. 14.
4. La domanda d’esame e’ presentata dall’interessato alla camera di commercio con l’indicazione delle categorie merceologiche per le quali si chiede l’iscrizione. Possono essere ammessi all’esame soltanto i soggetti di cui al precedente art. 12, comma 1.
ART. 14
(Commissione d’esame)
1. La commissione d’esame prevista dall’art. 5 della legge e’ nominata dalla giunta camerale. La giunta camerale nomina il presidente scegliendolo fra i funzionari statali della carriera direttiva che prestano la loro attivita’ come segretario generale della camera o come funzionario del corrispondente ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato oppure, qualora essi manchino o siano impossibilitati a presiedere la commissione, fra i funzionari camerali appartenenti almeno all’ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665. Il funzionario camerale e’ designaato dal segretario generale della camera, il funzionario dell’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato dal direttore dell’ufficio stesso.
2. La commissione d’esame e’ composta altresi’ dei seguenti membri:
– un insegnante di tecniche commerciali di scuole secondarie;
– un insegnante di merceologia di scuole secondarie o un esperto della materia;
– un rappresentante tecnico, del settore medico, dell’unita’ sanitaria locale nella cui circoscrizione e’ ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune;
– un rappresentante dell’intendenza di finanza;
– un rappresentante dell’ispettorato provinciale del lavoro;
– un esperto del commercio per ciascuno dei primi sette gruppi merceologici indicati nel precedente art. 12, comma 2; tale esperto e’ chiamato a fare parte della commissione per gli esami relativi al gruppo merceologico di sua competenza;
– un esperto della somministrazione di alimenti o bevande per ciascuno dei due tipi previsti (somministrazione degli esercizi della ristorazione, somministrazione nei bar e negli esercizi similari). Lo stesso e’ chiamato a far parte della commissione, anche da solo, esclusivamente per esaminare coloro che intendono esercitare l’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
3. La commissione e’ integrata con un rappresentante tecnico, del settore veterinario, dell’unita’ sanitaria locale nella cui circoscrizione e’ ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune, qualora l’esame riguardi le materie relative alle tabelle del gruppo b) di cui al precedente art. 12, comma 2.
4. Per gli esami concernenti categorie di prodotti relative alla tabella XIV l’esperto del commercio e’ lo stesso che e’ stato nominato per gli esami relativi al gruppo c) di cui al precedente art. 12, comma 2. Tale esperto sostituisce quelli nominati per gli altri gruppi merceologici, qualora essi non siano presenti alle riunioni della commissione.
5. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.
6. Il segretario della commissione e’ un funzionario della camera di commercio appartenente alla settima o alla sesta qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, designato dal segretario generale.
7. La commissione si riunisce almeno ogni sei mesi, qualora vi siano domande d’esame, ed opera con la presenza dei membri prescritti per la materia dell’esame.
8. La commissione dura in carica due anni. I membri di cui ai commi 2, 3 e 4 possono essere confermati solo due volte. La procedura di rinnovo della commissione va iniziata dalla giunta camerale almeno tre mesi prima della data di scadenza.
9. I membri, effettivi o supplenti, non presenti alle riunioni della commissione possono da questa essere sostituiti immediatamente, per la seduta d’esame interessata, con esperti, su proposta del presidente.
10. La giunta camerale dispone la sostituzione dei membri della commissione che senza giustificato motivo manchino alle riunioni per almeno tre volte nel corso dell’anno.
11. Possono essere nominate piu’ commissioni d’esame.
12. Ai fini dell’applicazione del presente articolo i segretari generali di camere di commercio non appartenenti ai ruoli statali sono assimilati ai segretari generali di ruolo statale.
ART. 15
(Requisiti professionali per il commercio: pratica commerciale)
1. Colui che abbia i requisiti previsti dall’art. 5, primo comma, n. 2, della legge ha titolo ad ottenere l’iscrizione per l’esercizio di qualsiasi attivita’ di vendita all’ingrosso o al minuto, fatto salvo il disposto del successivo art. 16, comma 1, la quale corrisponda al gruppo merceologico o alla categoria merceologica nel cui ambito il richiedente abbia conseguito il requisito della pratica commerciale. Per gruppo merceologico si intende quello di cui alle lett. a), c), d), e), f), g) del precedente art. 12, comma 2.
2. La pratica commerciale acquisita in esercizi autorizzati in base alla tabella VIII e’ valida ai fini dell’iscrizione nel registro anche per le attivita’ dei gruppi merceologici a), d), e), f), g) predetti e per le categorie merceolagiche della tabella XIV, nonche’ agli effetti del successivo art. 16, comma 2.
3. La pratica commerciale di cui all’art. 5, primo comma, n. 2, della legge e’ valida ai fini dell’iscrizione nel registro a condizione che l’interessato dimostri di aver operato, anche in imprese esercenti un’attivita’ stagionale, per uno o piu’ periodi di tempo pari complessivamente ad almeno ventiquattro mesi o 730 giorni.
4. Il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 5, primo comma, n. 2, della legge e’ provato, se trattasi di attivita’ commerciale esercita in proprio, mediante certificazione dell’iscrizione nel registro delle ditte tenuto dalla camera di commercio; se trattasi di attivita’ esercitata in qualita’ di dipendente, mediante idonea documentazione atta a dimostrare l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria; se trattasi di attivta’ esercitata quale familiare coaditure mediante l’iscrizione negli elementi nominativi degli esercenti attivita’ commerciali di cui all’art. 6 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, modificata con legge 25 novembre 1971, n. 1088, e con legge 3 giugno 1975, n. 160.
5. Nei casi in cui la legge 27 novembre 1960, n. 1397, non trovi applicazione la qualita’ di familiare coadiutore e’ provata mediante attestato della ditta, convalidato dalla commissione per la tenuta del registro in base, ove occorra, ad indagini esperite dalla camera di commercio.
6. La cancellazione dagli elenchi nominativi per l’insussistenza dei requisiti dell’abitualita’ e della prevalenza dell’esercizio dell’attivita’ non comporta la cancellazione dal registro, purche’ l’esercizio della attivita’ stessa per il periodo di tempo prescritto sia provato ai sensi del comma 5 del presente articolo.
7. Ai fini dell’applicazione dell’art. 5, primo comma, n. 2, della legge e’ riconosciuto valido l’esercizio di qualsiasi attivita’ di vendita all’ingrosso o al minuto, anche se trattasi di attivita’ che la legge esclude dal suo campo di applicazione, nonche’ l’esercizio dell’attivita’ di agente o di rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, in qualita’ di titolare o di dipendente qualificato, fatto comunque salvo il disposto del comma 1 del presente articolo. Fatto salvo tale disposto, e’ riconosciuta valida anche l’attivita’ di amministratore di societa’ regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti.
ART. 16
(Requisiti professionali per la vendita dei prodotti di cui all’ultimo comma dell’art. 5 della legge)
1. I prodotti il cui commercio puo’ essere esercitato solo da coloro che abbiano superato l’esame di cui all’art. 5, primo comma, n. 1, della legge sono le carni di tutte le specie animali.
2. L’iscrizione per il gruppo b) di cui al precedente art. 12 puo’ essere ottenuta mediante la pratica commerciale o il superamento del corso professionale solo con efficacia limitata alle carni delle specie ittiche di cui alla tabella V dell’allegato 5 al presente decreto, sempre che la pratica commerciale e il corso professionale si riferiscano a tali prodotti.
3. La norma di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai prodotti surgelati venduti in conformita’ alle norme che li riguardano.
ART. 17
(Requisiti professionali per l’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: esame)
1. L’esame di idoneita’ all’esercizio dell’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande di cui all’art. 6 n. 1, della legge e’ sostenuto davanti alla commissione prevista dal precedente art. 14.
2. Le materie d’esame sono indicate nell’allegato 3 al presente decreto.
3. La domanda di esame e’ presentata alla camera di commercio. Possono essere ammessi all’esame soltanto i soggetti di cui al precedente art. 12, comma 1.
ART. 18
(Requisiti professionali per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande: pratica commerciale)
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 6, n. 2, della legge la pratica commerciale e’ valida soltanto nei limiti di cui al precedente art. 15, comma 3.
2. Il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 6, n. 2, della legge e’ provato ai sensi del precedente art. 15, commi 4 e 5.
3. Il precedente art. 15, comma 6, si applica anche ai soggetti iscritti nel registro per la somministrazione di alimenti o bevande. “4. La pratica commerciale acquisita nelle imprese esercenti la somministrazione di alimenti o bevande non e’ valida per l’iscrizione nel registro relativa all’esercizio di vendita di merci, e viceversa.
5. L’attivita’ di amministratore di societa’ regolarmente costituite in uno dei tipi previsti dalle norme vigenti e’ valida ai fini dell’applicazione dell’art. 6, n. 2, della legge.
ART. 19
(Requisiti professionali per l’attivita’ ricettiva: esame)
1. L’esame cui e’ sottoposto il soggetto che chiede l’iscrizione nella sezione speciale per l’esercizio dell’attivita’ ricettiva e’ sostenuto, con le modalita’ osservate per gli altri soggetti tenuti ad iscriversi nel registro, davanti ad una commissione nominata, presieduta e funzionante secondo il disposto dell’art. 14 del presente decreto.
2. La commissione e’ composta altresi’ dai seguenti membri:
un insegnante di merceologia di scuola secondaria o un esperto della materia;
un rappresentante tecnico, del settore medico, dell’unita’ sanitaria nella cui circoscrizione e’ ubicata la camera di commercio o di altra dello stesso comune;
un rappresentante dell’intendenza di finanza;
un rappresentante dell’ispettorato provinciale del lavoro;
un insegnante di tecniche turistiche e alberghiere di scuole secondarie o un esperto della materia.
3. La commissione e’ integrata da un esperto di gestione di strutture ricettive nominato dalla regione. Fino a quando tale esperto non sara’ stato nominato, la commissione funzionale validamente con la presenza dei soli membri indicati nel comma 2.
4. Le materie d’esame sono indicate nell’allegato 4 al presente decreto. L’accertamento delle nozioni relative va effettuato in relazione a tutti i vari tipi di struttura ricettiva, anche se nella domanda d’esame presentata alla camera di commercio l’interessato abbia indicato soltanto uno di essi o alcuni.
ART. 20
(Corsi professionali)
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 5, primo comma, n. 3, della legge, il corso professionale deve avere oggetto materie idonee al conseguimento della specifica qualificazione professionale, indicate nell’allegato 6 al presente decreto.
2. Colui che abbia i requisiti previsti dall’art. 5, primo comma, n. 3, della legge ha titolo ad ottenere solo per l’esercizio dell’attivita’ di vendita, all’ingrosso o al minuto, corrispondente al gruppo merceologico per il quale abbia superato il corso professionale e di cui al precedente art. 12, comma 2, fatto salvo il disposto del prefcedente art. 16, comma 1.
3. Il requisito di cui all’art. 5, lett. d), della legge 17 maggio 1983, n. 217, e’ posseduto non solo da chi ha superato l’esame di cui al precedente art. 19, ma anche da chi ha concluso con esito positivo, dimostrato dall’attestato di superamento di apposito esame, corsi di studio o di formazione professionale attinenti all’attivita’ ricettiva riconosciuti dallo Stato o dalla o dalle province autonome di Bolzano e di Trento.
4. Il superamento dei corsi professionali riguardanti l’attivita’ di vendita non e’ valido ai fini dell’iscrizione nel registro per l’esercizio dell’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, ne’ per l’esercizio dell’attivita’ ricettiva, e viceversa.
5. Il programma di svolgimento dei costi di cui agli artt. 5 e 6 della legge deve essere portato preventivamente a conoscenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che puo’ richiedere modifiche e integrazioni.
6. Il corso si conclude con lo scrutinio finale al quale si procede sulla base di un colloquio con ogni candidato.
7. Il colloquio si svolge davanti ad una commissione alla quale partecipa un funzionario designato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
8. Sono validi, ai fini dell’iscrizione nel registro, anche:
a) i diplomi universitari o rilasciati da istituti di istruzione secondaria di secondo grado, purche’ i corsi di studio relativi agli uni e agli comprendano materie incluse fra quelle di cui all’allegato 6 al presente decreto.
b) i diplomi diversi da quelli di cui al punto precedente.
I diplomi di cui al punto a) del comma 7 sono validi per ottenere l’iscrizione per l’esercizio di qulsiasi attivita’ di vendita, qualora le materie cui si fa riferimento siano incluse nel programma del corso professionale per il commercio, oppure per l’esercizio di qualsiasi attivita’ di somministrazione, qualora tali materie siano incluse nel programma del corso professionale per la somministrazione; i diplomi di cui al punto b) sono validi per ottenere l’iscrizione per l’esercizio della sola attivita’ che abbia ad oggetto prodotti al cui uso o alla cui conoscenza l’insegnamento impartito e prerdinato.
ART. 21
(Attestazione dei requisiti professionali conseguiti all’estero)
1. Per i cittadini italiani che hanno svolto all’estero le attivita’ disciplinate dalla legge e dal presente decreto il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, primo comma, n. 2, e 6, n. 2, della legge e’ attestato dalle autorita’ consolari italiane.
2. Se essi hanno seguito all’estero con esito positivo corsi professionali, la validita’ degli stessi ai fini del possesso del requisito di cui agli artt. 5, primo comma, n. 3, e n. 6, n. 3, della legge e’ accertata secondo le norme in vigore.
3. Per i cittadini non italiani il possesso dei requisiti di cui agli artt. 5, primo comma, nn. 2 e 3, e 6, nn. 2 e 3, della legge e’ attestato in conformita’ alle norme in vigore. In base alle stesse norme e’ accertata la validita’ dei corsi professionali ai fini del possesso del requisito di cui agli artt. 5, primo comma, n. 3, e n. 6, n. 3, della legge, quando essi siano stati seguiti all’estero.
4. Per i cittadini degli altri Stadi membri della Comunita’ economica europea il possesso dei requisiti predetti e’ attestato dalle autorita’ ed organismi designati dai rispettivi stati in conformita’ alle direttive comunitarie. La validita’ dei corsi e’ accertato dalle amministrazioni competenti in conformita’ alle direttive comunitarie.
Art. 22
(Dipendente qualificato)
1. E’ dipendente qualificato, agli effetti dell’art. 5, primo comma., n. 2, della legge, colui che svolga mansioni direttamente attinenti alla vendita o all’amministrazione o, agli effetti dell’art. 6, n. 2, della legge, direttamente attinenti alla somministrazione o alla lavorazione e trasformazione di alimenti o bevande o all’amministrazione dei relativi esercizi.
2. Il requisito di dipendente qualificato e’ accertato in base ad idonea documentazione dall’impresa presso la quale l’interessato ha svolto la sua attivita’, tenendo conto anche delle qualificazioni professionali previste nei contratti collettivi di lavoro.
3. La commissione per la tenuta del registro, di cui all’art. 4 della legge, provvede ad accertare, ove occorra, la veridicita’ delle dichiarazioni contenute nei documenti presentati.
ART. 23
(Iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 9 della legge)
1. La domanda d’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 9 della legge deve essere formulata in conformita’ all’allegato 1 al presente decreto.
2. Per l’iscrizione nell’elenco speciale, e per la sua tenuta, si applicano le stesse norme stabilite per il registro.
3. Accanto al nome dell’iscritto e’ indicata anche la ragione sociale o la denominazione dell’impresa o dell’ente pubblico che ha provveduto all’iscrizione.
4. L’iscrizione nell’elenco speciale puo’ essere ottenuta, oltre che per l’institore, per qualsiasi dipendente dell’impresa o dell’ente pubblico che ne abbia i requisiti.
5. L’iscrizione delle persone di cui all’art. 9 della legge e’ effettuata presso la camera di commercio nella cui circoscrizione il soggetto che provvede all’iscrizione ha la sua residenza o sede legale.
6. Il preposto alla gestione, anche se sia il rappresentante legale della societa’ o dell’ente pubblico cui il punto di vendita o l’esercizio pubblico appartengono, deve essere iscritto nell’elenco speciale ed avere tutti i requisiti richiesti dall’art. 4 della legge.
7. Colui che sia iscritto nell’elenco speciale puo’ essere preposto a qualsiasi punto di vendita o esercizio pubblico della medesima impresa o del medesimo ente pubblico, in relazione all’attivita’ commerciale per la quale l’iscrizione e’ stata effettuata. Il suo trasferimento da uno ad altro esercizio della medesima impresa o del medesimo ente pubblico non e’ soggetto ad alcuna formalita’.
8. L’imprenditore commerciale puo’ impiegare come preposti solo le persone da lui stesso iscritte nell’elenco speciale. Il subentrante puo’ continuare a servirsi dei preposti del dante causa, purche’ ne dia notizia alla camera di commercio, che ne prende nota, entro un mese dalla data di trasferimento dell’esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisto del titolo.
9. L’iscrizione delle persone di cui all’art. 9 della legge non e’ subordinata all’indicazione degli esercizi commersciali cui potranno essere proposte.
10. Non puo’ essere iscritto nell’elenco speciale quale preposto ad un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande o per il commercio di oggetti preziosi che non abbia i requisiti soggettivi richiesti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773. La sussistenza di tali requisiti viene dichiarata dall’autorita’ di pubblica sicurezza del luogo di residenza del preposto.
11. Il rappresentante di cui all’art. 93 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, deve essere iscritto nell’elenco speciale.
ART. 24
(Preposizione alla gestione)
1. Nell’elenco speciale previsto dall’art. 9 della legge debbono essere iscritte le persone indicate in tale articolo e nelle norme di esecuzione della legge stessa.
2. E’ “preposto alla gestione” di punti di vendita o esercizi pubblici chi sia indicato come tale dal titolare dell’impresa, con apposita comunicazione scritta, al comune in cui l’esercizio commerciale ha sede.
3. Qualora il titolare dell’impresa sia una persona giuridica o una societa’, deve iscrivere almeno una persona nell’elenco speciale di cui all’art. 9 della legge, prima di iniziare l’attivita’.
4. Il titolare di piu’ punti di vendita o pubblici esercizi ha facolta’ di preporre alla gestione di tutti o parte di essi anche una sola persona, fatta comunque salva l’applicazione delle norme sui requisiti richiesti per l’iscrizione in rapporto ai tipi di attivita’ e alle specializzazioni merceologiche.
5. Il preposto di cui all’art. 9 della legge, in caso di sua assenza o impedimento per non piu’ di quaranta giorni continuativi durante ciascun anno, puo’ essere sostituito da persona non iscritta nell’elenco speciale delegata dal preposto stesso o dal preponente.
ART. 25
(Cancellazione dal registro e dall’elenco speciale)
1. La cancelleria del tribunale e l’autorita’ di pubblica sicurezza, ciascuna per la parte di competenza, comunicano alla camera di commercio di residenza i nomionativi di coloro nei cui confronti siano state emanate sentenze passate in giudicato per uno dei reati previsti dall’art. 7, n. 2, della legge o che si trovino nelle condizioni di cui ai nn. 1 e 3 di tale articolo o che abbiano perduto i requisiti soggettivi di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, eventualmente richiesti.
2. La cancellazione dal registro e dall’elenco speciale e’ disposta
per la perdita dei requisiti soggettivi prescritti, per morte o per estinzione dei soggetti iscritti e anche su loro richiesta.
3. La cancellazione del preposto puo’ essere richiesta anche dal preponente.
4. Il preposto che chieda la propria cancellazione deve comunicarlo contestualmente al preponente e, nei casi di subingresso, anche al subentrante.
5 La cancellazione del titolare dell’impresa commerciale dal registro non comporta la cancellazione del preposto dall’elenco speciale.
6. La commissione per la tenuta del registro, quando risulti che l’iscritto ha perduto i requisiti richiesti dall’art. 7 della legge, contesta il fatto all’interessato, fissandogli un termine non superiore a sessanta giorni per le sue eventuali deduzioni.
7. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, la camera di commercio informa immediatamente gli organi che hanno rilasciato le autorizzazioni, per i conseguenti provvedimenti di loro competenza.
8. L’iscrizione nel registro e nell’elenco speciale di un soggetto da essi cancellato, avviene con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 9 della legge.
ART. 26
(Preposizione alla gestione per le associazioni volontarie)
Le disposizioni contenute nei precedentei artt. 23 e 24 si applicano anche alle associazioni volontarie a carattere assistrenziale, culturale, ricreativo e sportivo che esercitano l’attivita’ prevista dall’art. 1, n. 3, della legge.
ART. 27
(Diritti dovuti per l’iscrizione)
1. Il pagamento del diritto fisso cui e’ subordinata l’iscrizione nel registro e nell’annesso elenco speciale ai sensi dell’art. 10 della legge e’ costituito dal pagamento del diritto di segreteria previsto dalla voce 17 della tariffa allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49, cosi’ come modificata sia del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, sia dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dalla legge 26.10.1987, n. 435.
2. Colui che con la medesima domanda chiede l’iscrizione per piu’ specializzazioni merceologiche e’ tenuto al pagamento di un solo diritto. Tale disposizione si applica soltanto nell’ambito di un medesimo tipo di attivita’ (commerciale all’ingrosso, commercio al minuto, somministrazione di alimenti e bevande).
3. Qualora venga richiesta l’iscrizione nell’elenco speciale, se con unica domanda, per piu’ persone, il diritto fisso e’ corrisposto per ciascuna persona.
4. Il pagamento del diritto e’ dovuto anche nei casi di iscrizione conseguente al trasferimento di residenza o di sede legale, nella misura prevista dalla voce 12 della medesima tariffa di cui al comma 1.
ART. 28
(Esenzione dall’iscrizione)
L’attivita’ di vendita di merci o di somministrazione di alimenti e bevande esercitata in alberghi e in altre strutture ricettive non e’ sottoposta alle norme della legge, quando sia esercitata nelle forme e nei limiti previsti da leggi dello Stato relative all’attivita’ ricettiva.
L’esercizio dell’attivita’ di vendita o di somministrazione nelle strutture e’ consentito anche a soggetti diversi dal titolare delle strutture stesse, con il suo consenso e nel rispetto delle norme vigenti.
ART. 29
(Enti pubblici)
Quando le attivita’ previste dall’art 1 della legge siano esercitate dagli enti pubblici in conformita’ alle leggi ed ai regolamenti che li disciplinano o ai loro statuti, le norme della legge e quelle del presente decreto sono applicabili soltanto per l’iscrizione nell’elenco speciale, ai sensi dell’art. 9 della legge, dei preposti alla gestione dei punti di vendita e degli esercizi pubblici.
CAPO II
PIANI COMUNALI
ART. 30
(Norme e direttive di carattere generale per la formazione dei piani comunali)
1. I piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva di cui al Capo II della legge debbono tendere al graduale conseguimento di una piu’ ampia dimensione media degli esercizi commerciali, considerando anche l’opportunita’ di stabilire i limiti minimi di superficie di vendita particolarmente per gli esercizi relativi ai generi di largo e generale consumo e agli altri prodotti di uso corrente.
2. I piani stabiliscono che nel rilascio delle autorizzazioni si tenga conto dell’opportunita’ di promuovere e facilitare l’apertura di esercizi destinati ad integrare altre forme di attivita’ economica nell’interesse generale degli scambi e del turismo, avuto riguardo agli usi del commercio e alle esigenze dei consumatori.
3. Nei piani debbono essere contenute norme direttive per la
razionalizzazione delle strutture e delle infrastutture dell’apparato distributivo e per assicurare che il servizio distributivo, nelle varie zone, sia prestato nelle forme rispondenti alle esigenze del pubblico, avuto riguardo alle necessita’ particolari delle zone di nuovo insediamento.
4. Nella formazione dei piani si tiene conto anche dell’entita’ e del prevedibile sviluppo del commercio ambulante di cui all’art. 3 della legge e delle altre forme di distribuzione previste dalla legge e dal presente decreto.
5. I piani non possono fissare per il rilascio delle autorizzazioni alcun limite numerico per i nuovi esercizi, sia esso riferibile all’intero territorio comunale o a singoli zone o a singoli settori o specializzazioni merceologiche, ne’ possono stabilire distanze minime tra i vari esercizi.
6. Nella formazione dei piani debbono essere osservate le norme stabilite con i piani regolatori generali e particolareggiati, con i programmi di fabbricazione, con i piani regolatori intercomunali, con i piani territoriali di coordinamento, con i piani di assetti del territorio approvati dalle competenti autorita’ regionali e ogni altra norma vigente in materia urbanistica, nonche’ le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale approvate dagli organi della regione.
7. Le indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale possono essere fornite dalla regione per zone socio-economiche omogenee, nelle quali essa suddivide il proprio territorio. Possono costituire zone di tale tipo anche le comunita’ montane istituite dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102. Nel fornire le dette indicazioni la Regione deve precisare i criteri di programmazione della rete distributiva attinenti alle grandi strutture di vendita di cui agli articoli 26 e 27 della legge.
8. I piani comunali possono prevedere il rilascio di autorizzazioni stagionali per ogni tipo di esercizio, qualora lo richiedano particolari esigenze della popolazione o si verifichi un notevole flusso turistico stagionale.
9. Il rilascio di autorizzazioni stagionali e’ possibile anche fino a quando non siano stati adottati i piani.
10. Nella elaborazione dei piani l’autorita’ comunale puo’ avvalersi della collaborazione della Camera di commercio e dell’Ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
ART. 31
(Superficie globale della rete di vendita per generi di largo e generale consumo)
1. Al fine di consentire e promuovere a norma dell’articolo 12, secondo comma, della legge un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive in conformita’ alle esigenze dell’economia generale e del consumo, i piani comunali, tenendo conto della struttura distriburiva esistente e dello sviluppo di essa ritenuto opportuno, debbono determinare il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo distintamente per gli esercizi da autorizzare in base alla tabella VIII di cui all’allegato 5 al presente decreto e per gli altri esercizi. La detta distinzione dei limiti globali di superficie e’ facoltativa nei comuni con popolazione inferiore a trentamila abitanti.
2. Ai sensi dell’art. 12, secondo comma, della legge, la determinazione del limite massimo della superificie globale di vendita va effettuata solo per l’apertura di nuovi esercizi.
3. Il limite massimo della superficie globale di vendita per i generi di largo e generale consumo per gli esercizi diversi da quelli della tabella VIII e’ ripartito tra le specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle I, Ia, II, VI e IX.
4. Non possono essere previsti limiti massimi della superficie globale di vendita per esercizi diversi da quelli corrispondenti alle tabelle merceologiche indicate nei commi precedenti.
5. Per ogni esercizio della tabella VIII il limite di superficie indicato nell’autorizzazione e’ unico per tutti i generi di largo e generale consumo.
6. Negli esercizi nei quali siano posti in vendita prodotti di largo e generale consumo congiuntamente ad altri prodotti, la superficie destinata ai primi non puo’ essere, in nessun caso, superiore a quella per essi indicata nell’autorizzazione.
ART. 32
(Piani e tipi di esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande)
1. Ai fini della formazione dei piani di cui all’art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, e per il rilascio e la vidimazione delle relative licenze gli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vanno distinti in:
a) esercizi della ristorazione, per la somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche per qualsiasi gradazione, nonche’ di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffe’, gelaterie ed esercizi similari).
c) esercizi di cui alle lettere a) e b) nei quali la somministrazione di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente all’esplicazione di attivita’ di trattenimento e di svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari).
2. Il piano, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, puo’ prevedere il rilascio di licenze per esercizi di cui alla lettera b) nei quali sia esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
3. L’adozione dei piani di cui al presente articolo con i criteri e le modalita’ di cui al capo II della legge non comporta la determinazione della superficie minima del locale destinato all’esercizio dell’attivita’.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facolta’, in quanto tali, di vendere per asporto le bevande, nonche’, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lett. a) del comma 1 i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui alla lett. b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria ma esclusi quelli di pasticceria. In ogni caso l’attivita’ di vendita e’ sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte puo’ essere venduto per asporto a condizioni che il titolare sia munito dell’autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge e vengano osservate le norme della legge stessa.
6. E’ consentito il rilascio, per un medesimo locale, di piu’ licenze corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti di legge. Da tale locale gli esercizi possono essere trasferiti anche separatamente.
7. Qualora nello stesso locale siano esercitate congiuntamente piu’ attivita’ corrispondenti ai tipi di esercizio di cui ai commi 1 e 2, le distanze minime di cui all’art. 2, secondo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524, sono fatte rispettare con riferimento all’attivita’ prevalente, che e’ accertata dal sindaco.
8. E’ soggetto alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n.524, ed a quelle del presente articolo chiunque abbia nei locali in cui vende bevande o generi alimentari impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.
9. Non costituisce attivita’ di somministrazione di alimenti o bevande l’assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta.
ART. 33
(Adozione dei piani comunali)
1. Qualora le osservazioni presentate al comune ai sensi dell’art. 20, quarto comma, della legge non vengano esaminate dal consiglio comunale entro il termine prescritto, esse si intendono respinte.
2. L’accoglimento delle osservazioni di cui all’art. 20, quarto comma, della legge non da’ inizio ad una nuova procedura di pubblicazione ed approvazione del piano.
3. Il termine stabilito dall’art. 20, ultimo comma, della legge per ricorrere contro il piano decorre alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della regione della notizia dell’approvazione da parte della commissione generale di controllo della delibera consiliare di adozione del piano.
4. Trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del piano senza che il consiglio comunale abbia adottato il nuovo, il presidente della giunta regionale, salvo il caso di proroga non superiore a due mesi da lui concessa su richiesta del comune, nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano. Il piano e’ approvato entro sessanta giorni dal consiglio comunale, sentite le commissioni di cui agli articoli 15 e 16 della legge.
5. Qualora siano state presentate le osservazioni di cui all’articolo 20 della legge e su di esse il consiglio comunale abbia deliberato, e’ dalla data di tale deliberazione che il piano deve intendersi approvato dal comune. In ogni altro caso la data di approvazione del piano e’ quella della delibera consiliare con la quale esso viene adottato.
6. Una copia dei piani approvati e’ inviata dal comune all’Ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
ART. 34
(Superficie di vendita)
1. Superficie di vendita di un esercizio commerciale e’ l’area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.
2. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, a depositi, a locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi.
3. nello stabilire la superficie di vendita minima il piano effettua la detrminazione di tale superficie per il settore alimentare e per quello non alimentare, distintamente per le varie specializzazioni merceologiche corrispondenti alle tabelle di cui all’allegato 5 al presente decreto. Per le categorie merceologiche corrispondenti alla tabella XIV e per quelle della tabella XII indicate nel successivo art. 56, comma 8, l’eventuale determinazione dei limiti minimi di superficie avra’ riguardo alla natura delle categorie di prodotti posti in vendita.
4. In mancanza del piano il consiglio comunale non ha facolta’ di stabilire la superficie di vendita minima.
5. Non possono essere stabiliti limiti massimi di superficie di vendita per esercizio, quali che siano gli esercizi oggetto della domanda di autorizzazione e nulla-osta.
ART. 35
(Localizzazione dei centri commerciali e degli esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati)
Qualora i piani regolatori particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate determinino gli spazi riservati ai centri commerciali all’ingrosso e al dettaglio, ivi compresi i mercati rionali, ed agli esercizi con superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati, la localizzazione di tali impianti di vendita deve essere stabilita dagli strumenti urbanistici predetti con generico riferimento limitato alla zona o alle zone prescelte, senza alcuna indicazione di aree o stabili determinati.
ART. 36
(Rilevazione della consistenza della rete distributiva)
1. Ai fini dell’attuazione di un sistema di raccolta e diffusione di dati sulla rete distributiva comunale, regionale e nazionale, ogni comune deve inviare alla camera di commercio competente per territorio, al termine di ciascun trimestre, copia delle autorizzazioni alla vendita di qualsiasi tipo e delle licenze di cui all’art. 86 del regio decreto 18 luglio 1931, n. 773, rilasciate o revocate nel corso del trimestre stesso. I dati raccolti sono a disposizione degli enti e degli organi pubblici interessati.
2. Le autorizzazioni alla vendita e le licenze per la somministrazione di alimenti o bevande di cui al comma 1 debbono essere rilasciate o revocate sui moduli di cui agli allegati n. 7 e n. 8 al presente decreto, adeguatamente modificati dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artgianato ai fini dell’elaborazione automatizzata dei dati. Tali moduli sono distribuiti dalle camere di commercio.
3. L’obbligo di cui al comma 1 va osservato a partire dal termine del primo trimestre del 1989. I dati sulle autorizzazioni alla vendita e sulle licenze per la somministrazione di alimenti o bevande in atto alla data del 31 dicembre 1988 sono inviati dai comuni alle camere di commercio, sui moduli ad essi appositamente distribuiti dalle camere medesime, predisposti dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
4. Le camere di commercio, unitamente al bollettino di conto corrente postale per la riscossione del diritto annuale di cui all’art. 34 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, inviano un questionario a tutti i soggetti esercenti una delle attivita’ indicate nell’art. 1, secondo comma, della legge, qualora cio’ venga chiesto dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
5. Ai suoi fini d’istituto il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato puo’ chiedere che il questionario suddetto venga inviato anche a soggetti operanti in settori non disciplinati dalla legge.
6. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato stabilisce le modalita’ di acquisizione, utilizzazione e messa a disposizione dei dati di cui al presente articolo.
ART. 37
(Commissioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge – Nomina e composizione)
1. Gli studiosi e gli esperti dei problemi dalla distribuzione previsti dall’art. 19 della legge sono nominati con provvedimento dello stesso organo che ha nominato la commissione.
2. Le commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge hanno facolta’ di sentire coloro che intendono aprire i centri commerciali al dettaglio e i punti di vendita di cui all’art. 27 della legge.
3. Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all’art. 15 della legge sono designati dalle rispettive organizzazioni comunali di categoria. Quando esistano per una categoria piu’ organizzazioni e nessuna abbia un grado di rappresentativita’ di assoluta prevalenza, le designazioni sono ripartite tra di esse. Qualora per una categoria non esista alcuna organizzazione comunale, la designazione deve essere effettuata, con lo stesso criterio dalle organizzazioni provinciali o, in mancanza, dalle organizzazioni regionali o, mancando anche quest’ultime, dalle organizzazioni nazionali corrispondenti.
4. Gli esperti dei problemi della distribuzione in seno alla commissione di cui all’art. 17 della legge sono designati dalle organizzazioni regionali, secondo i criteri di cui al comma 3 del presente articolo.
5. In caso di sua assenza o impedimento il direttore dell’Ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato e’ rappresentato dal funzionario che ne fa le veci nell’ufficio.
6. Con la stessa procedura prevista per quelli effettivi sono anche nominati membri supplenti.
7. Il segretario delle commissioni previste dagli artt. 15 e 16 della legge e’ un funzionario comunale nominato dal sindaco, quello della commissione prevista dall’art. 17 della legge e’ un funzionario regionale nominato dal presidente della giunta regionale.
8. I membri delle commissioni di cui al presente articolo che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.
9. Le spese di funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16 e della Commissione di cui all’art. 17 della legge sono a carico, rispettivamente, dei comuni e della regione.
10. La procedura di rinnovo delle commissioni di cui al presente articolo va iniziata dai competenti organi almeno tre mesi prima della data di scadenza.
11. Trascorso un mese dalla data di scadenza delle commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge senza che sia stata nominata la nuova commissione si fa luogo all’applicazione della procedura surrogatoria prevista dall’art. 18, secondo e terzo comma, della legge.
ART. 38
(Commissioni previste dagli artt. 15, 16 e 17 della legge – Deliberazioni)
1. Il funzionamento delle commissioni di cui agli artt. 15, 16 e 17 della legge e’ disciplinato dalle stesse disposizioni contenute nell’art. 10, commi 1, 2, 3, 4 e 6, del presente decreto.
2. Il parere delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16 della legge ha valore vincolante solo fino alla data di approvazione da parte del consiglio comunale del piano.
3. Le commissioni di cui al presente articolo non intervengono per il rilascio delle nuove autorizzazioni nei casi di subingresso.
4. Qualora, nei casi di domande per il rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento della superficie di vendita che non modifica le caratteristiche dell’esercizio e di cui all’art. 43, comma 2, del presente decreto, nonche’ per il rilascio delle autorizzazioni all’ampliamento, al trasferimento e alla concentrazione di cui al comma 2 dell’art. 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, da ultimo prorogato dal decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertiti dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, le commissioni di cui al presente articolo non si pronuncino entro 30 giorni dalla sottoposizione ad esse della questione, il sindaco e’ tenuto a decidere immediatamente sul rilascio dell’autorizzazione.
ART. 39
(Variazioni demografiche e composizione delle commissioni previste dagli artt. 15 e 16 della legge)
1. Nei comuni non capoluoghi di provincia la composizione delle commissioni di cui agli artt. 15 e 16 della legge deve essere modificata in modo conforme al disposto degli articoli stessi, e la procedura per la nomina della nuova commissione deve essere iniziata, a decorrere dal momento in cui la popolazione residente risulti dall’anagrafe comunale essere divenuta superiore o inferiore ai 50.000 abitanti. Trascorso un mese senza che il consiglio comunale abbia nominato la nuova commissione, si fa luogo all’applicazione della procedura surrogatoria prevista dall’art. 18, secondo comma, della legge.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1 non possono essere rilasciate autorizzazioni se non con l’intervento della nuova commissione.
3. Nei comuni con popolazione residente uguale a 50.000 abitanti deve essere nominata la commissione di cui all’art. 15 della legge.
ART. 40
(Revisione del piano)
1. Qualora in situazioni particolari si determino gravi ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o per gruppi di esercizi di alcune zone o di alcuni settori merceologici, il piano puo’ essere sottoposto a variazione anche prima della sua scadenza quadriennale, per evitare pregiudizi all’interesse dei consumatori, con la stessa procedura prevista per l’approvazione. La variazione determina la data d’inizio del successivo quadriennio e per tale periodo resta esclusa ogni facolta’ di variazione.
2. Qualora l’applicazione agli esercizi di vendita dell’art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, converitito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, non avvenga nell’ambito del procedimento di elaborazione ed approvazione del piano di cui alla legge, essa da’ luogo a variazione del piano stesso ed all’inizio di un nuovo quadriennio.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al piano e agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524.
CAPO III
AUTORIZZAZIONE E FORME SPECIALI DI VENDITA
ART. 41
(Autorizzazione)
1. La domanda per il rilascio dell’autorizzazione deve essere formulata in conformita’ all’allegato 1 al presente decreto. Il richiedente non e’ tenuto a presentare certificati di residenza o far autenticare la firma apposta in calce alla domanda, ne’ a fornire cerificati di iscrizione nel registro o nell’elenco speciale.
2. La prova che il richiedente l’autorizzazione e’ iscritto nel registro e’ data nei modi di cui all’ allegati 1 al presente decreto.
Chiunque chieda un’autorizzazione deve indicare la superficie di vendita o di somministrazione. Chi ai sensi della legge 27 marzo 1987, n. 121, intenda concentrare in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 metri quadrati l’attivita’ di almeno due esercizi dello stesso settore merceologico, e operanti nello stesso comune da non meno di tre anni, ha diritto ad avere autorizzata per ciascuna delle tabelle merceologiche possedute la superficie di vendita che ha indicato nella domanda di autorizzazione, anche se diversa da quella originaria.
4. Le domande di rilascio delle autorizzazioni debbono essere esaminate secondo l’ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 29 e 30 della legge e dall’art. 44 del presente decreto. L’ordine cronologico di presentazione risulta dalla data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda.
5. L’esame della domanda e il rilascio dell’autorizzazione non sono subordinati:
a) alla condizione che l’interessato disponga, gia’ all’atto della domanda, del locale di vendita e che ne dia dimostrazione;
b) all’indicazione dell’eventuale persona da preporre all’esercizio;
c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di idoneita’ dei locali e di quello di “prevenzione incendi”.
6. Nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ di vendita o di somministrazione, al pubblico, deve essere indicata la superficie di vendita o di somministrazione autorizzata. Qualora non venga indicata, deve intendersi per essa la superficie dell’intero locale nel quale l’attivita’ commerciale viene svolta.
7. Qualora la superficie di vendita sia indicata nel provvedimento di autorizzazione cumulativamente per piu’ tabelle, anziche’ distintamente per ciascuna di esse, la superficie di vendita relativa a ciascuna tabella deve intendersi pari a quella indicata.
8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche nei casi in cui vengano svolte in un medesimo locale piu’ attivita’ commerciali, di vendita o di somministrazione, e la superficie utilizzata sia indicata cumulativamente.
9. Il termine di cui all’art. 31, lettera a), della legge decorrere alla data in cui l’interessato ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione.
10. Per autorizzazione “stagionale” si intende un’autorizzazione rilasciata ai sensi delle norme vigenti che autorizza all’esercizio dell’attivita’ per una “stagione”, la cui ampiezza e’ stabilita dal provvedimento autorizzatorio. Il rilascio e la validita’ di tale autorizzazione sono disciplinati dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali.
11. In occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco puo’ concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni, sono rilasciate esclusivamente a chi e’ iscritto nel registro e non sono sottoposte alle norme sulla pianificazione commerciale, ne’ a quelle previste dai piani comunali, ne’ a quelle di cui all’art. 9 della legge. Tale disposizione si applica anche alle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande rilasciate ai sensi dell’art. 103 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
12. Della data di inizio della sospensione dell’attivita’ non stagionale nell’esercizio di vendita al pubblico e in quello per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande il titolare deve dare notizia al comune e, per i pubblici esercizi, anche all’autorita’ di pubblica sicurezza, almeno dieci giorni prima dell’inizio della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per piu’ di un mese.
13. Coloro a cui favore sia stato deciso in via definitiva un ricorso avverso il diniego dell’autorizzazione hanno diritto ad ottenere dall’autorita’ competente il rilascio dell’autorizzazione per lo svolgimento dell’attivita’.
14. Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su piu’ reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate puo’ affidare uno o piu’ di tali reparti, perche’ lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel registro, dandone immediata comunicazione alla camera di commercio, al comune e all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto. Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione risponde dell’attivita’ esercitata dal soggetto stesso. Questi deve fare denuncia dell’esercizio dell’attivita’ alla camera di commercio ai sensi del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e del decreto ministeriale 9 marzo 1982, nonche’ fare all’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui all’art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
15. La fattispecie di cui al comma 14 del presente articolo non costituisce un caso di subingresso.
ART. 42
(Trasferimento dell’esercizio)
1. Il trasferimento di sede di un esercizio di vendita deve intendersi come trasferimento di sede dell’esercizio dell’attivita’ relativa a tutte le tabelle merceologiche possedute.
2. Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, ripartisca il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio nell’ambito della stessa zona e’ subordinato alla sola comunicazione al comune, che deve essere effettuata non piu’ tardi di trenta giorni dalla data in cui esso e’ avvenuto.
3. Qualora il piano comunale, o, fino a che esso non sia stato approvato, il consiglio comunale, non suddivida il territorio del comune in zone, il trasferimento di un esercizio di vendita da un punto all’altro del territorio comunale e’ soggetto alle stesse disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. L’esercizio di vendita puo’ essere trasferito su una superficie minore di quella originaria, purche’ non inferiore a quella minima stabilita.
5. Qualora il trasferimento sia effettuato ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e riformulato dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, la nuova superficie di vendita non puo’ essere inferiore a quella originaria e in ogni caso a quella minima stabilita.
6. In caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il sindaco, sentita la commissione comunale, puo’ consentire il trasferimento in altra zona di un esercizio anche in deroga alle norme e direttive del piano di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva.
7. Qualora sia consentito esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita l’attivita’ di commercio all’ingrosso e quella di commercio al minuto, il trasferimento dell’esercizio e’ disciplinato dalle disposizioni relative all’attivita’ prevalente.
8. Qualora nello stesso locale siano esercitate l’attivita’ di vendita disciplinata dalla legge e le attivita’ di somministrazione di alimenti o bevande od altra attivita’, esse possono essere trasferite in altra sede anche separatamente l’una dall’altra.
9. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 8 l’attivita’ di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo art. 56, comma 9, e l’attivita’ di vendita corrispondente alla tabella istituita dal successivo art. 57, comma 1, per i titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, non possono essere trasferite di sede separatamente dall’attivita’ delle imprese previste nell’art. 45, numeri 2, 3 e 7, della legge e dall’attivita’ dei titolari stessi della licenza di panificazione.
10. Chi intenda trasferire l’esercizio in altra zona deve riprendere l’attivita’ entro un anno dalla data in cui ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, fatta salva la possibilita’ di proroga del termine ai sensi dell’art. 31, lett. a), della legge.
11. La domanda di trasferimento dell’esercizio presentata, da chi abbia sospeso l’attivita’, prima della scadenza del termine di cui all’art. 31, lett. b), della legge interrompe il decorso della sospensione stessa ai fini dell’applicazione di tale articolo.
ART. 43
(Ampliamento della superficie di vendita)
1. Nei casi in cui siano stabilite superfici di vendita minime, il titolare dell’esercizio gia’ aperto che abbia una superficie di vendita inferiore ai minimi stabiliti ha diritto a continuare la sua attivita’ nel locale e ad ampliare la superficie di vendita sino al raggiungimento dei limiti stessi, anche in deroga al limite massimo di superficie globale di vendita previsto per i generi di largo e generale consumo. Dell’effettuato ampliamento deve dare comunicazione al comune entro sessanta giorni.
2. Agli effetti dell’art. 24, secondo comma, della legge l’ampliamento che modifica le caratteristiche dell’esercizio e’ quello che determina il raddoppio della superficie di vendita originaria dell’esercizio o, nella ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, della superficie di vendita minima stabilita.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al subentrante.
ART. 44
(Priorita’ nell’accoglimento delle domande di autorizzazione)
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 29 della legge, per rilascio di un’autorizzazione all’attuazione di forme associative si intende il rilascio di un’autorizzazione ad un ente giuridico costituito da non meno di cinque esercenti che abbiano ad esso trasferito i propri esercizi commerciali e si trovino nelle condizioni indicate dal secondo comma dell’art. 29 stesso.
2. Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l’intero comune vengano presentate, contestualmente, domande di autorizzazione al trasferimento dell’esercizio commerciale, domande di autorizzazione all’ampliamento dei locali e domande di apertura di nuovi esercizi, le domande di trasferimento e di amplia mento debbono essere esaminate e accolte con priorita’ rispetto a quelle di apertura di nuovi esercizi, secondo il disposto dell’art. 29, secondo comma, della legge.
3. Qualora per una stessa zona o, se del caso, per l’intero comune esistano solo domande di apertura di nuovi esercizi, anche quelle fra esse che abbiano la medesima data di presentazione debbono essere esaminate secondo il criterio di cui all’art. 30, primo comma della legge.
4. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell’esercizio commerciale e quello di autorizzazione all’ampliamento dei locali, relative alla stessa zona o, se del caso, all’intero territorio comunale, e aventi al stessa data di presentazione, debbono essere esaminate secondo il seguente criterio di priorita’:
a) per prima la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1;
b) per seconda la domanda di solo trasferimento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1;
c) per terza la domanda di solo ampliamento presentata da un ente giuridico come quello di cui al comma 1;
d) per quarta la domanda di trasferimento e di ampliamento presentata da un singolo esercente;
e) per quinta la domanda di solo trasferimento presentata da un singolo esercente;
f) per sesta la domanda di solo ampliamento presentata da un singolo esercente.
5. Qualora per ciascuna delle dette categorie esistano piu’ domande, si segue per il loro esame lo stesso criterio di cui all’art. 30, primo comma, della legge.
6. Per data di presentazione si intende quella della spedizione della raccomandata con cui viene inoltrata la domanda.
7. Le norme dell’art. 29, secondo e terzo comma, della legge e quelle del presente articolo si applicano anche agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
ART. 45
(Vidimazione annuale dell’autorizzazione)
1. Ai fini dell’applicazione dell’art. 12 della legge, i comuni possono assoggettare a vidimazione le autorizzazioni alla vendita da essa previste.
2. La vidimazione e’ effettuata annualmente, prima della scadenza di ciascun anno, computato con decorrenza dal giorno del rilascio, con l’apposizione di un visto sull’atto originario o su copia di esso autenticata ai sensi della legge.
3. La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita stagionali e’ effettuata prima della ripresa dell’attivita’, con le stesse modalita’ di cui al comma 2.
4. La vidimazione delle autorizzazioni alla vendita e la rinnovazione delle licenze per la somministrazione di alimenti o bevande sono subordinati anche all’indicazione del numero e della data di iscrizione al registro delle ditte, nonche’ all’indicazione della superficie di vendita o di somministrazione utilizzata al momento della presentazione della domanda di vidimazione o di rinnovazione.
ART. 46
(Revoca dell’autorizzazione)
1. Della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’ l’organo che la dispone da’ notizia entro trenta giorni alla camera di commercio nel cui registro l’interessato e’ iscritto.
2. In caso di comprovata necessita’ il sindaco proroga il termine per la revoca dell’autorizzazione anche nel caso di cui all’art. 31, lettera b), della legge.
ART. 47
(Grandi strutture di vendita)
1. Colui che intenda creare un centro commerciale al dettaglio mediante l’apertura di piu’ esercizi puo’ presentare al sindaco un’unica domanda, che sara’ esaminata secondo un criterio unitario, in conformita’ alle norme e direttive del piano. Ai soli fini della presentazione della domanda puo’ non essere iscritto al registro.
2. Qualora il soggetto di cui al comma 1 chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto della domanda che esse, se potranno essere rilasciate, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano iscritti nel registro per le attivita’ corrispondenti.
3. Coloro che intendano creare un centro commerciale al dettaglio, con eventuali infrastrutture e servizi comuni, mediante l’apertura di esercizi di cui vogliano conservare la distinta titolarita’, possono chiedere al sindaco che l’esame della domanda sia fatto congiuntamente e secondo un criterio unitario, in conformita’ alle norme e direttive del piano.
4. Prima del rilascio dell’autorizzazione e’ possibile sostituire i richiedenti originari con altri.
5. Le fattispecie di cui ai commi 2 e 4 non costituiscono casi di subingresso.
6. Ai fini dell’applicazione del presente articolo gli esercizi di vendita non possono essere in numero inferiore a 8 e debbono essere inseriti in una struttura a destinazione specifica provvista di spazi di servizio comuni gestiti unitariamente.
ART. 48
(Nulla-osta regionale)
1. La richiesta del nullaosta di cui agli artt. 26 e 27 della legge e’ necessaria solo per gli esercizi di vendita al minuto, va effettuata dagli interessati contestualmente alla presentazione delle domande di apertura e va trasmessa dal sindaco alla giunta regionale unitamente a tali domande.
2. Ai fini del nullaosta regionale di cui all’art. 27 della legge, il sindaco trasmette alla giunta regionale tutte le domande di apertura di esercizi con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, purche’ gli interessati abbiano i requisiti di legge.
3. Gli interessati inviano per conoscere alla giunta regionale copia delle domande presentate per l’apertura degli esercizi di cui agli articoli 26 e 27 della legge.
4. La decisione sul nullaosta deve essere comunicata dalla giunta regionale al sindaco entro sette giorni dalla data della sua adozione. Entro trenta giorni da tale comunicazione il sindaco adotta i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell’art. 24 della legge. Quando la giunta regionale concede il nullaosta, il sindaco deve rilasciare l’autorizzazione all’apertura dell’esercizio entro trenta giorni dalla data del nullaosta medesimo.
5. Trascorsi sei mesi dalla data di presentazione al sindaco delle domande di apertura senza che la giunta regionale abbia deciso sul nullaosta o, in caso di diniego del nullaosta, senza che il sindaco abbia adottato i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell’art. 24 della legge, le dette domande si intendono respinte e si applica l’art. 28, ultimo comma, della legge.
6. Il consenso della regione richiesto dagli art. 26 e 27 della legge per l’impianto delle grandi strutture di vendita non e’ richiesto ne’ per il trasferimento di sede, ne’ per l’ampliamento della relativa superficie di vendita, salvo che per via di successivi ampliamenti di un esercizio preesistente siano raggiunti i limiti di cui agli articoli stessi.
ART. 49
(Subingresso di esercenti attivita’ di vendita sottoposte ad autorizzazione)
1. Il trasferimento in gestione o in proprieta’ di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell’attivita’, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio. Non puo’ essere oggetto di atti di trasferimento l’attivita’ corrispondente solo ad una o piu’ delle tabelle merceologiche di un esercizio.
2. Agli effetti dell’art. 29, primo comma, della legge e dell’art. 50 del presente decreto, per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione dell’intero esercizio ad altri che l’assumano in proprio.
3. Il subentrante gia’ iscritto nel registro alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo puo’ iniziare l’attivita’ solo dopo aver chiesto l’autorizzazione al comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l’attivita’ entro il termine previsto all’art. 31, lett. a), della legge, decade dal diritto di esercitare l’attivita’ del dante causa.
4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo puo’ iniziare l’attivita’ solo dopo aver chiesto l’iscrizione nel registro e l’autorizzazione. Qualora non ottenga l’autorizzazione entro un anno dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l’attivita’ del dante causa. Tale termine di un anno e’ prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all’interessato. Nel caso di cui una farmacia ponga in vendita anche prodotti non medicamentosi il termine e’ prorogato fino alla cessione della stessa.
5. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facolta’ di continuare a titolo provvisorio l’attivita’ del dante causa per non piu’ di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto dei commi precedenti.
6. Il subentrante per atto tra vivi non iscritto nel registro alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio puo’ iniziare l’attivita’ solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nel registro e chiesto l’autorizzazione. Qualora non ottenga l’iscrizione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l’attivita’ del dante causa. Decade da tale diritto anche nel caso in cui non inizi l’attivita’ entro il termine previsto dall’art. 31, lett. a), della legge, decorrente dalla data dell’iscrizione.
7. Ai fini dell’applicazione delle norme sul subingresso e’ necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attivita’ o il soggetto cui la azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 3, 4 e 6 del presente articolo.
8. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l’autorizzazione rilasciata al subentrante e’ valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima e’ sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell’esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l’autorizzazione e non inizi l’attivita’ entro il termine di cui all’art. 31, lettera a), della legge decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l’attivita’.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di vendita al pubblico al minuto di merci mediante apparecchi automatici.
10. Il subentrante nella gestione o nella proprieta’ di uno spaccio interno puo’ iniziare l’attivita’ solo dopo averr chiesto l’autorizzazione al comune.
11. Qualora nello stesso locale siano esercitate l’attivita’ di vendita disciplinata dalla legge e le attivita’ di somministrazione di alimenti o bevande o altra attivita’, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 11 l’attivita’ di vendita corrispondente alle autorizzazioni rilasciate ai sensi del successivo art. 56, comma 9, e l’attivita’ di vendita corrispondente alla tabella istituita dal successivo art. 57, comma 1, per i titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, non possono essere cedute separatamente dall’attivita’ delle imprese previste nell’art. 45, numeri 2, 3 e 7, della legge e dall’attivita’ dei titolari stessi della licenza di panificazione.
“13. La societa’, cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un’azienda commerciale, puo’ continuare l’attivita’ alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell’iscrizione nel registro e del trasferimento della autorizzazione intestata allo stesso dante causa, purche’ entro un anno dal conferimento segua l’autorizzazione occorrente. Il termine puo’ essere prorogato dal sindaco in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato.
ART. 50
(Subingresso di esercenti attivita’ di vendita non sottoposte ad autorizzazione)
1. Qualora lo svolgimento dell’attivita’ di vendita sia subordinato soltanto all’iscrizione dell’esercente nel registro, il subentrante per atto tra vivi, nella gestione o nella proprieta’ dell’esercizio, ha facolta’ di continuare l’attivita’ del dante causa, purche’ sia gia’ iscritto nel registro all’atto del trasferimento dell’esercizio stesso.
2. Nel caso di cui al comma 1 il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo puo’ iniziare l’attivita’ solo dopo aver chiesto l’iscrizione nel registro. Qualora non l’ottenga entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l’attivita’ del dante causa.
3. Il termine di un anno di cui al comma 2 e’ prorogato dalla commissione per la tenuta del registro quanto il ritardo nell’iscrizione non sia imputabile all’interessato.
4. Il subentrante per causa di morte, anche se non iscritto nel registro, ha comunque facolta’ di continuare a titolo provvisorio l’attivita’ del dante causa per non piu’ di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando il disposto del comma 2.
ART. 51
(Subingresso di esercenti la somministrazione di alimenti o bevande)
1. Per trasferimento della gestione e della titolarita’ di un esercizio per la somministrazione di alimenti o bevande deve intendersi, rispettivamente, il trasferimento della gestione ad altri che l’assumano in proprio e il trasferimento della proprieta’ dell’esercizio.
2. Il subentrante gia’ iscritto nel registro alla data di trasferimento dell’esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo puo’ iniziare l’attivita’ solo dopo aver chiesto la licenza di cui all’art. 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l’attivita’ entro il termine previsto dall’art. 31, lettera a), della legge, decade dal diritto di esercitare l’attivita’ del dante causa.
3. Le disposizioni contenute nell’art. 49, commi 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 del presente decreto si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in materia di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante apparecchi automatici.
ART. 52
(Subingresso degli incapaci)
Nei casi in cui il tribunale autorizza la continuazione dell’impresa commerciale da parte di un incapace si provvede all’iscrizione provvisoria dello stesso nel registro, fino a che persiste lo stato di incapacita’, e l’autorizzazione alla vendita deve provvisoriamente essere intestata all’incapace.
A cura di chi tutela ai sensi di legge gli interessi dell’incapace deve essere richiesta l’iscrizione nell’elenco speciale di idonea persona, secondo le norme previste dalla legge e dai decreti di applicazione in materia di subingresso.
Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacita’, accertata ai sensi di legge, l’interessato deve chiedere, a pena di decadenza dal titolo per l’esercizio dell’attivita’ commerciale, l’iscrizione nel registro e l’autorizzazione.
Qualora non ottenga l’iscrizione entro il termine di un anno dalla detta cessazione, decade dal titolo per l’esercizio dell’attivita’, salvo che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.
ART. 53
(Spacci interni ed esercizio dell’attivita’ commerciale in locali non aperti al pubblico)
1. La distribuzione di merci e di alimenti o bevande ai sensi dell’art. 34, primo comma, della legge e’ subordinata al rilascio dell’autorizzazione prevista dal medesimo articolo ed e’ consentita solo per i prodotti di cui alle tabelle merceologiche I, VI, VII e IX e per gli articoli casalinghi. Tale limitazione merceologica non sussiste per gli spacci interni gia’ in esercizio alla data di entrata in vigore della legge.
2. L’autorizzazione e’ rilasciata al titolare dell’attivita’ alla sola condizione che provi la sua iscrizione nel registro o quella della persona preposta alla vendita nell’elenco speciale di cui all’art. 9 della legge.
3. La somministrazione di alimenti o bevande negli spacci interni, nelle mense aziendali e in altri locali non aperti al pubblico non e’ soggetta alle norme della legge e del presente decreto, ma solo a quelle di pubblica sicurezza, in quanto applicabili, e a quelle igienico-sanitarie.
4. Per le cooperative di consumo ed i consorzi di cui all’art. 34 della legge il rilascio dell’autorizzazione non e’ subordinato all’iscrizione nel registro e nell’elenco speciale ed alle limitazioni di carattere merceologico previste dal comma 1 del presente articolo, ne’ alle norme e direttive previste dai piani comunali, purche’ la vendita sia effettata esclusivamente in favore dei soci.
5. Chi venda i prodotti di propria produzione esclusivamente ai dipendenti o soci non e’ soggetto alle norme della legge e del presente decreto.
6. Agli effetti della legge e delle relative norme di esecuzione, per “locali non aperti al pubblico” si intendono i locali l’accesso ai quali e’ riservato a soggetti determinati.
7. Ai fini dell’applicazione dell’art. 34 della legge, la disposizione di cui al comma 6 si applica anche per la vendita dei prodotti effettuata all’interno di strutture ricettive a favore dei soli alloggiati, fatti salvi l’art. 8, comma 3, e l’art. 28 del presente decreto; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i pezzi di ricambio per automotoveicoli, effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata all’interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzione audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori.
ART. 54
(Distribuzione e somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici)
1. L’autorizzazione prevista dall’art. 35 della legge per l’installazione di apparecchi per la vendita al pubblico al minuto di merci e’ subordinata esclusivamente all’iscrizione dell’esercente nel registro e all’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.
2. L’installazione in un esercizio o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la vendita al pubblico al minuto di prodotti compresi nella sua tabella merceologica e’ subordinata soltanto all’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, ove occorra, a quelle di polizia stradale, ed e’ consentita al solo titolare dell’esercizio o ad altre persone con il suo consenso, purche’ in possesso dei requisiti prescritti.
3. Per l’installazione di piu’ apparecchi in un medesimo punto o in punti diversi dello stesso comune e’ rilasciata, su domanda dell’interessato, un’unica autorizzazione.
4. Qualora la vendita al pubblico al minuto mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l’installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio al minuto ed e’ soggetta alle norme di cui agli artt. 24 e 25 della legge.
5. L’installazione di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e’ subordinata esclusivamente all’iscrizione dell’esercente nel registro, al possesso da parte sua della licenza di cui all’art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e all’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie. La licenza e’ rilasciata alle sole condizioni previste dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento.
6. L’installazione in un esercizio pubblico o nelle sue immediate adiacenze di apparecchi automatici per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande e’ subordinata all’osservanza delle stesse norme contenute nel comma 2 del presente articolo.
7. Qualora la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande mediante apparecchi automatici si svolga in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, l’installazione di tali apparecchi va considerata come apertura di un esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande ed e’ soggetta alle stesse norme.
8. L’installazione negli spacci previsti dall’art. 34, primo comma, della legge, e negli altri casi contemplati da tale articolo, di apparecchi automatici per la distribuzione o la somministrazione di prodotti non e’ soggetta alle norme della legge e del presente decreto, salva l’osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie e, in quanto applicabili, di pubblica sicurezzsa.
9. Alla vendita e alla somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici non si applicano gli articoli 23 e 24 del presente decreto.
ART. 55
(Forme speciali di vendita e di propaganda commerciale)
1. Le forme speciali di vendita di cui all’art. 36 della legge sono esclusivamente quelle effettuate nei riguardi del consumatore finale.
2. Le norme del capo I della legge si applicano solo alle imprese che esercitano la vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio. Ai loro incaricati si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. L’autorita’ di pubblica sicurezza cui devono essere forniti gli elenchi degli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio o la propaganda commerciale di cui all’art. 36 della legge e’ quella della sede legale dell’impresa.
4. L’autorita’ di pubblica sicurezza deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi.
5. Il tesserino di riconoscimento rilasciato dalle imprese deve essere numerato e datato, deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di pubblica sicurezza, le generalita’ e la fotografia dell’incaricato, l’indicazione a stampa della sede dell’impresa, dei prodotti dei quali viene effettuata la vendita, del nome del responsabile dell’impresa e deve essere firmato da quest’ultimo.
6. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, e’ sufficiente che l’impresa abbia stipulato un contratto di assicurazione per il rischio di eventuali danni derivanti dalla sua attivita’, con un massimale adeguato al volume dei suoi affari.
ART. 56
(Tabelle merceologiche – Norme di carattere generale)
1. Le tabelle merceologiche alle quali deve conformarsi il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 24 della legge sono contenute nell’allegato 5 al presente decreto.
2. Le autorizzazioni alla vendita non possono limitare il contenuto merceologico delle tabelle o delle categorie di prodotti cui esse si riferiscono, salvo che nei casi previsti dal comma 8. Qualora autorizzazioni dal contenuto merceologico limitato vengano rilasciate fuori di tali casi, i titolari di esse hanno facolta’ di porre in vendita tutte le merci comprese nelle tabelle e nelle categorie merceologiche cui le autorizzazioni si riferiscono.
3. Un esercizio puo’ vendere solo le merci comprese nelle tabelle merceologiche in relazione alle quali gli e’ stata rilasciata l’autorizzazione alla vendita.
4. E’ consentito il rilascio, per un medesimo punto di vendita, di autorizzazioni per piu’ tabelle merceologiche, anche dell’autorizzazione per la tabella VIII e di quella per altra tabella, fatti salvi i divieti di legge.
5. Chi ha ottenuto l’autorizzazione per una o piu’ tabelle merceologiche e’ autorizzato a porre in vendita tutte le merci che siano comprese, in base agli usi generali e locali del commercio, nelle categorie in esse indicate, fatti salvi i divieti di legge.
6. La specifica indicazione di un prodotto in una tabella non esclude che esso possa essere posto in vendita anche in base ad una tabella diversa, secondo la norma prevista nel comma 5.
7. Le possibilita’, previste dalle norme della legge e del presente decreto, di vendita promiscua di piu’ prodotti appartenenti ad una medesima tabella merceologica, o a piu’ tabelle, si intendono in ogni caso subordinate all’osservanza delle norme di carattere ingienico-sanitario, relative a determinati prodotti.
8. Possono essere ottenute, relativamente alla tabella XII, autorizzazioni limitate alla vendita di una o piu’ delle seguenti categorie di prodotti: “mobili”, “articoli casalinghi”, “elettrodomestici”, “apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio”, “materiale elettrico”.
9. Per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio, i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all’art. 45, n. 2, 3 e 7, della legge, sono istituite tre apposite tabelle, tenuto conto della natura degli esercizi, degli usi e delle esigenze del pubblico. Tali tabelle, il cui contenuto e’ indicato nell’allegato 9 al presente decreto, sono ottenute nel rispetto della legge e del presente decreto.
10. In deroga al disposto del comma 3 la vendita al pubblico, in un’unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti appartenenti a tabelle merceologiche diverse e’ consentita nell’esercizio che abbia nella propria tabella merceologica il prodotto che rispetto agli altri contenuti nella confezione risulti di valore ragguagliabile ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenendo conto dei valori di mercato dei rispetivi prodotti.
11. Insieme ai prodotti compresi in una delle tabelle merceologiche si intende autorizzata la vendita di articoli che ne costituiscano il contenitore, purche’ siano di modesto valore o la vendita sia effettuata, comunque, secondo gli usi del commercio.
12. Le autorizzazioni per la tabella XIV non possono in alcun caso riferirsi a prodotti che siano compresi in una delle altre tabelle o che debbano considerarsi appartenenti ad una categoria compresa in una di esse.
13. Le autorizzazioni relative alla tabella XIV suddetta sono rilasciate per categorie di prodotti, anche se nelle domande siano stati specificati i singoli prodotti anziche’ le categorie cui essi appartengono.
ART. 57
(Tabelle merceologiche – Norme di carattere particolare)
1. Il pane puo’ essere venduto al minuto solo da operatori muniti di una delle tabelle contenute nell’allegato 5 al presente decreto che lo comprenda o della tabella “pane, sfarinati, paste alimentari e altri prodotti, comunque preparati, derivanti da sfarinati”, riservata ai titolari della licenza di panificazione di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, per la vendita al minuto del pane di loro produzione negli stessi locali di produzione o in altri ad essi contigui. L’autorizzazione per detta tabella e’ obbligatoria e al richiedente spetta di diritto.
2. Nei casi in cui sia prevista l’iscrizione nel registro, l’autorizzazione per la tabella suddetta e’ rilasciata a chi e’ iscritto per il gruppo a) o il gruppo c) di cui all’art. 12, comma 2, del presente decreto.
3. La locuzione “carni di tutte le specie animali” impiegata nel presente decreto e’ comprensiva anche delle carni delle specie ittiche.
4. I prodotti alimentari a base di carni di cui alla tabella II possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura puo’ essere effetuata anche nell’esercizio, fatta salva l’osservanza delle norme igienico-sanitarie.
5. Chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati ha diritto a porre in vendita, al minuto, qualunque alimento surgelato secondo il disposto dell’art. 1, primo comma, della legge 27 gennaio 1968, n. 32.
6. I titolari di autorizzazioni per la tabella I o Ia o per la tabella VI hanno facolta’ di vendere anche i detergenti e gli altri articoli per la pulizia, nonche’ gli articoli in carta per la casa.
7. Il titolare dell’autorizzazione per la vendita degli “articoli di vestiario confezionati” di cui alla tabella IX ha facolta’ di vendere anche i relativi articoli complementari. Il titolare dell’autorizzazione per la vendita di “calzature e articoli in pelle e cuoio” ha facolta’ di vendere anche gli accessori relativi. Il titolare dell’autorizzazione per la vendita dei prodotti di cui alla tabella XII ha facolta’ di vendere anche articoli ed apparecchi elettrici ed elettronici di qualsiasi tipo; ha la medesima facolta’ anche il titolare della stessa tabella ottenuta con un contenuto merceologico limitato, ai sensi del precedente art. 56, comma 8, o il titolare della tabella merceologica derivata dalla citata tabella XII, purche’ comprendano gli “elettrodomestici” o gli “apparecchi radio e televisivi” o il “materiale elettrico”.
8. Il commercio di videocassette riproducenti opere cinematografiche e’ soggetto alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio delle pellicole cinematografiche.
9. La categoria merceologica degli “articoli sanitari” non comprende le calzature, i giocattoli, gli articoli di vestiario, gli articoli di profumeria, nonche’ i cosmetici.
10. In deroga al disposto del comma 12 del precedente art. 56 possono essere rilasciate autorizzazioni per la tabella XIV riferite anche alle seguenti categorie di prodotti: “accessori di abbigliamento”, “biancheria intima”, “audiovisivi”.
ART. 58
(Modificazione delle tabelle merceologiche)
1. Le proposte di modificazione delle tabelle merceologiche sono deliberate dal consiglio comunale, sentite le commissioni previste dagli articoli 15 e 16 della legge, e sono affisse all’albo comunale per non meno di quindici giorni.
2. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 1, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato chiede il parere della camera di commercio competente per territorio e tiene particolare conto del criterio prescritto dall’art. 37, secondo comma, della legge per la formazione delle tabelle merceologiche. Puo’ autorizzare la deroga solo in presenza di comprovate esigenze e tradizioni locali che rispondano alla soddisfazione di bisogni della popolazione o a radicate consuetudini.
3. In presenza delle condizioni previste nel comma 2 possono essere consentite, con la procedura di cui ai commi 1 e 2, tabelle per esercizi specializzati per la vendita del latte e per quella dei salumi. In ciascuna di tali tabelle possono essere compresi altri prodotti tra quelli indicati nella tabella I di cui all’allegato 5 al presente decreto. Nei comuni nei quali sia istituita la tabella per il latte, gli esercizi autorizzati in base alla tabella I suddetta non hanno facolta’ di vendere il latte fresco.
4. I comuni possono in alcun caso istituire proprie tabelle merceologiche, anche se configurate come specificazioni della tabella XIV, salvo che nei casi di applicazione del presente articolo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI
ART. 59
(Pubblicita’ dei prezzi)
1. Le merci esposte, per la vendita al minuto, nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell’esercizio, o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono recare, in modo chiaro e ben visibile, l’indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme piu’ esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unita’, identici o dello stesso valore, e’ sufficiente l’apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l’indicazione del prezzo.
2. Gli autoveicoli, i motoveicoli, le macchine, i pezzi di ricambio per autoveicoli, per motoveicoli e macchine, il materiale per gli impianti elettrici e i materiali da costruzione non sono soggetti alla norma di cui al comma 1, purche’ per l’adempimento dell’obbligo della pubblicita’ dei prezzi siano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini della impresa fornitrice o di quella di vendita, con indicazioni atte ad individuare il tipo di merce e il corrispondente prezzo al pubblico.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica ai giornali e alle riviste.
4. Negli esercizi e nei reparti di esercizio organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo dell’indicazione del prezzo di cui al comma 1 va osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
5. Nell’esercizio del commercio ambulante di cui all’art. 3 della legge e alla legge 19 maggio 1976, n. 398, l’obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo va osservato soltanto nella vendita dei prodotti alimentari e dei prodotti di cui alla tabella IX, esposti sui banchi di vendita.
6. Le norme del presente articolo sono applicabili ai libri quando essi non abbiano il prezzo indicato in copertina o in un catalogo messo a disposizione degli acquirenti.
ART. 60
(Sanzioni amministrative di cui all’art. 41 della legge)
1. Le infrazioni alle norme contenute nell’art. 4, comma 5, nell’art.
11, nell’art. 23, comma 8, nell’art. 41, comma 12, nell’art. 42, commi 2 e 3, nell’art. 43, comma 1, del presente decreto sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 20.000 a L. 200.000.
2. Con la stessa sanzione di cui al comma 1 del presente articolo e’ punito l’esercente un’attivita’ commerciale in sede fissa o su aree pubbliche che non tenga esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell’iscrizione nel registro dei commercianti in quello delle ditte, nonche’ gli estremi dell’autorizzazione eventualmente prescritta. Con la medesima sanzione e’ punito anche l’esercente l’attivita’ di vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio che non indichi sul catalogo, sul materiale pubblicitario e sugli altri atti e documenti dell’impresa gli estremi dell’iscrizione nel registro dei commercianti e in quello delle ditte.
3. Chi non indica in modo chiaro e ben visibile il prezzo delle merci esposte e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 200.000.
4. I limiti massimi delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono raddoppiati nei casi di particolare gravita’ o di recidiva.
5. L’esercente che svolga l’attivita’ di vendita su una superficie minore di quella autorizzata, ma superiore a quella minima stabilita, senza dare notizia al comune dell’entita’ della superficie utilizzata e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da L. 80.000 a L. 200.000.
6. L’esercente che non chieda la vidimazione dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 45, commi 2 e 3, del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 500.000.
7. Sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 200.000:
il subentrante per atto tra vivi iscritto nel registro, che non chieda, prima dell’inizio dell’attivita’, l’autorizzazione allo svolgimento dell’attivita’ stessa;
il subentrante per causa di morte, che, non iscritto nel registro alla data di acquisto del titolo, inizi l’attivita’ dopo la scadenza del termine di cui all’art. 49, quinto comma, del presente decreto, senza aver prima chiesto l’iscrizione nel registro e l’autorizzazione;
il subentrante nella gestione o nella proprieta’ di uno spaccio interno che inizi l’attivita’ prima di aver chiesto l’autorizzazione al comune;
il soggetto che non osserva il disposto dell’art. 24, comma 3, e dell’art. 63, comma 13, del presente decreto.
8. Salvo che non costituisca reato, il fornire notizie non veritiere nelle domande o in altri atti e documenti presentati dagli interessati in relazione alle norme della legge e del presente decreto e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 80.000 a L. 300.000. Alla stessa sanzione soggiace chi omette di fornire notizie o dati previsti dal presente decreto.
9. Chiunque venda prodotti non compresi nella tabella o nella categoria merceologica per la quale e’ abilitato dal registro e, se del caso, ha ottenuto l’autorizzazione alla vendita e’ punito con le sanzioni di cui all’art. 39, primo e secondo comma, della legge.
10. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono irrogate dall’Ufficio Provinciale dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, n. 571, e i proventi sono devoluti allo Stato.
11. Non costituisce violazione del divieto di esercizio congiunto del commercio all’ingrosso e del commercio al minuto nello stesso punto di vendita, sancito dall’art. 1, ultimo comma, della legge, l’utilizzazione dello stesso locale per l’esercizio del commercio all’ingrosso in sede fissa e della vendita al minuto per corrispondenza su catalogo o a domicilio di cui all’art. 36 della legge stessa. Non costituisce violazione del divieto suddetto neanche l’utilizzazione di uno stesso locale per l’esercizio del commercio all’ingrosso e di quello al minuto di prodotti per i quali il commercio all’ingrosso o al minuto non e’ disciplinato dalla legge.
12. Non costituisce violazione dell’art. 31, lettera a), della legge dar inizio all’attivita’ entro il termine previsto su una superficie inferiore a quella autorizzata, purche’ superiore a quella minima stabilita.
13. Ai soggetti tenuti all’iscrizione nella sezione speciale di cui all’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, che esercitano l’attivita’ ricettiva senza essere iscritti, si applicano le disposizioni dell’art. 39 della legge relative ai soggetti che esercitano senza essere iscritti nel registro attivita’ per le quali e’ richiesta l’iscrizione.
ART. 61
(Sfera di applicazione della legge)
1. Ai fini dell’art. 45, n. 7, della legge, per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all’art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
2. Ai fini dell’art. 45, n. 2, della legge, per prodotti farmaceutici o specialita’ medicinali si intendono anche gli altri prodotti affini, i presidi medico-chirurgici e gli articoli sanitari.
3. Restano salve le disposizioni relative ai benefici accordati ai profughi per l’esercizio dell’attivita’ commerciale dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763. Esse possono trovare applicazione esclusivamente per l’esercizio della specializzazione merceologica legalmente esplicata nei territori di provenienza, e per una sola volta.
4. Per vendita in forma ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, vietata dall’art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, deve intendersi esclusivamente la vendita o la somministrazione su aree pubbliche di cui alla legge 19 maggio 1976, n. 398.
5. L’autorizzazione per la vendita al pubblico, al minuto, dei soli alimenti surgelati, di cui agli artt. 2 e 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, e’ rilasciata dal sindaco alla sola condizione della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari richiesti dal citato art.
3 e dell’iscrizione dell’interessato nel registro.
6. Fatto salvo il disposto del precedente comma 5, il commercio degli alimenti surgelati e’ disciplinato dalle norme della legge e del presente decreto.
7. L’iscrizione nel registro e il rilascio dell’autorizzazione per la vendita dei prodotti oggetto dell’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e di cui all’art. 6 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, sono disposti alle sole condizioni previste dalla legge e dalle relative norme di esecuzione.
8. Qualora il titolare dell’attivita’ commerciale suddetta non sia autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria o, pur essendolo, non eserciti direttamente l’attivita’ commerciale, deve esserlo la persona preposta alla vendita ai sensi dell’articolo 9 della legge. Chi viola tale disposizione e’ punito con la cancellazione dal registro e la revoca dell’autorizzazione alla vendita.
9. Gli industriali e gli artigiani di cui all’art. 2 della legge che intendano vendere al pubblico, al minuto, i loro prodotti sono soggetti alle norme della legge concernenti le autorizzazioni alla vendita, salvo che l’attivita’ commerciale sia esercitata nei locali di produzione dei prodotti stessi.
10. Ai fini dell’iscrizione nel registro e del rilascio dell’autorizzazione per la tabella XI, per “oggetti preziosi” si intendono gli oggetti costituiti in tutto o in parte dai metalli preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonche’ i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose. Per pietre preziose si intendono i diamanti, i rubini, gli zaffiri, gli smeraldi, anche se venduti sciolti, e ogni altra pietra che sia unita ai metalli di cui alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, o gli altri oggetti suindicati.
11. Il possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, rilasciata a fini fito-sanitari per il commercio di piante, parti di parti e semi non legittima all’esercizio dell’attivita’ commerciale chi non sia iscritto nel registro di cui alla legge e non abbia l’autorizzazione commerciale prescritta.
12. Le disposizioni della legge non si applicano:
a) a chi esercita il commercio all’ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, sia allo stato fresco che conservato;
b) ai produttori agricoli, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, sui propri fondi, i propri prodotti ottenuti per coltura o allevamento;
c) ai pescatori e ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al minuto, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti dall’esercizio della loro attivita’;
d) ai raccoglitori di tartufi di cui alla legge 16 dicembre 1985, n. 752;
e) ai soggetti che trattano i beni oggetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salvo che acquisiscano materiali di recupero e li rivendano ad altri operatori o ad utilizzatori professionali;
f) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell’ingegno di carattere creativo;
g) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’art.
106 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
h) alla vendita degli olii minerali e dei prodotti petroliferi di cui all’art. 1 del R.D. 20 luglio 1934 n. 1303, nei casi in cui e’ soggetta, in conformita’ delle norme che disciplinano il settore, a concessione o autorizzazione prefettizia o ministeriale, eslcusa pero’ l’ipotesi della vendita al minuto in sede fissa dei gas di petrolio liquefatti in bombole ai sensi dell’art. 9, terzo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 7, modificata dalla legge 1 ottobre 1985, n. 539;
i) all’attivita’ di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, purche’ riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
l) agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attivita’.
Art. 62
(Norme abrogate)
1. I decreti ministeriali 30 agosto 1971, 14 gennaio 1972, 26 maggio 1975, 28 aprile 1976, 5 maggio 1983, 24 febbraio 1984, 10 aprile 1984, 11 febbraio 1985, 27 giugno 1986 e 7 aprile 1987, n. 151, sono abrogati.
2. L’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai decreti ministeriali suindicati per la violazione delle norme in essi contenute non ha piu’ luogo, qualora, non sia stata effettuata prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 63
(Norme transitorie relative all’attivita’ di vendita)
1. I soggetti di cui all’art. 42 della legge che non abbiano chiesto l’iscrizione al registro istituito da tale legge, ma che abbiano avuta vidimata o rinnovata l’autorizzazione dell’esercizio dell’attivita’ dopo la scadenza del termine previsto dallo stesso articolo e successive modificazioni, possono ottenere l’iscrizione suddetta sulla base della pratica commerciale ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge predetta.
2. I soggetti di cui all’art. 42 della legge che abbiano presentato l’istanza prevista dal secondo comma di tale articolo, entro i termini stabiliti, ma che non abbiano ancora avuta convertita la vecchia licenza per la vendita al pubblico, al minuto hanno diritto ad ottenere l’autorizzazione per le tabelle merceologiche nelle quali siano comprese le merci che erano oggetto dell’attivita’ di vendita in base alle tabelle merceologiche in vigore anteriormente al decreto ministeriale 30 agosto 1971.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge erano in possesso della licenza prefettizia di cui al regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, hanno diritto ad ottenere l’autorizzazione valida per la tabella VIII, anche se l’esercizio abbia una superficie di vendita non superiore a 400 metri quadrati.
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 30 agosto 1971 svolgevano un’attivita’ di vendita, oltre che di merci previste da altre tabelle, anche di prodotti previsti dalla sola tabella II, sono autorizzati a porre in vendita, dei prodotti di detta tabella, solo quelli che gia’ formavano oggetto della loro attivita’, senza pregiudizio dell’applicazione dell’art. 56, comma 4, del presente decreto.
5. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 14 gennaio 1972 erano in possesso di licenza valida per la vendita di prodotti alimentari sono autorizzati a vendere i prodotti surgelati, con l’osservanza delle norme contenute nella legge 27 gennaio 1968, n. 32, e nelle relative norme di esecuzione, anche se la licenza non era comprensiva di prodotti alimentari conservati.
6. I soggetti in possesso delle tabelle VI e X ottenute prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 1976, o che a tale data avevano gia’ maturato il diritto di ottenerle in base all’art. 7, primo comma, del decreto ministeriale 30 agosto 1971, sono legittimati a vendere anche i prodotti che anteriormente alla data suddetta erano in esse compresi.
7. Le autorizzazioni rilasciate per la tabella VII anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 consentono la vendita del pane, degli sfarinati, delle paste alimentari e degli altri prodotti, comunque preparati, derivanti da sfarinati.
8. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 vendevano, in base ad un’autorizzazione rilasciata per la categoria merceologica “articoli sanitari”, anche prodotti compresi fra quelli indicati nell’art. 57, comma 8, del presente decreto sono autorizzati a continuarne la vendita.
9. I titolari delle imprese di cui all’art. 45, numero 2, della legge, che alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 27 giugno 1986 vendevano come “articoli sanitari” prodotti compresi fra quelli indicati nell’art. 57, comma 8, del presente decreto, senza avere la prescritta autorizzazione commerciale, debbono chiederla unitamente all’iscrizione nel registro di cui alla legge entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ed hanno diritto ad ottenerle, purche’ posseggano i requisiti di cui all’art. 7 di tale legge. L’autorizzazione e’ limitata ai soli prodotti che erano posti in vendita.
10. I soggetti che siano stati iscritti nel registro per l’esercizio dell’attivita’ di vendita di cui alla tabella V del decreto ministeriale 30 agosto 1971, ai sensi delle norme in vigore anteriormente al decreto ministeriale 11 febbraio 1985, sono qualificati all’esercizio dell’attivita’ corrispondente al gruppo b) di cui all’art. 12 del presente decreto, a condizione che abbiano ottenuto l’iscrizione per esame.
11. Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d’esame di cui all’art. 14 di tale decreto il rappresentante dell’ufficio provinciale del lavoro, la sua sostituzione con il rappresentante dell’ispettorato provinciale del lavoro ha luogo in occazione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta.
12. Chi alla data di entrata in vigore del presente decreto sia membro della commissione d’esame di cui all’art. 14 di tale decreto per la terza volta, o piu’, deve essere sostituito in occasione del primo rinnovo della commissione dopo la data suddetta.
13. La persona giuridica, la societa’ e l’associazione di cui all’art. 5, comma 10, del presente decreto che alla data di entrata in vigore del medesimo non abbiano iscritto alcuno nell’elenco speciale di cui all’art. 9 della legge, debbono chiedere l’iscrizione di una persona entro novanta giorni dalla data predetta.
14. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un’autorizzazione per la tabella IX o per la tabella XI (calzature e articoli in pelle e cuoio) rilasciata prima
di tale data hanno diritto, su loro
richiesta, a porre in vendita i prodotti della tabella IX di cui all’allegato 5 al decreto stesso e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione della tabella medesima e del suo contenuto. L’applicazione di tale disposizione non riduce il limite massimo di superficie globale di vendita previsto per la tabella IX esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un’autorizzazione per la tabella I o II o V o VI o VII, o per una delle tabelle indicate nel precedente art. 58, comma 3, rilasciata prima di tale data hanno diritto a porre in vendita i prodotti della tabella Ia di cui all’allegato 5 al decreto stesso, nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie prescritte, e ad ottenere che l’autorizzazione sia modificata d’ufficio con l’indicazione della tabella medesima e del suo contenuto, purche’ siano iscritti nel registro per i vari prodotti e la superficie di vendita sia superiore a 200 mq. L’applicazione di tale disposizione non riduce il limite massimo di superficie globale di vendita previsto per le tabelle I, II e VI esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un’autorizzazione per la vendita di “libri” hanno diritto a porre immediantamente in vendita i prodotti della tabella XIII di cui all’allegato 5 al decreto stesso e ad ottenere che l’iscrizione nel registro e l’autorizzazione siano modificate d’ufficio con l’indicazione della tabella stessa e del suo contenuto.
Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano titolari di un’autorizzazione per la vendita di “oggetti preziosi” hanno diritto ad ottenere che l’iscrizione nel registro e l’autorizzazione siano modificate d’ufficio con l’indicazione della tabella XI.
ART. 64
(Norme transitorie relative all’attivita’ di somministrazione)
1. Le licenze rilasciate per la somministrazione di bevande analcooliche prima dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 28 aprile 1976 e quelle rilasciate in base al disposto dell’art. 32, comma 2, del presente decreto hanno validita’ fino a che i rispettivi titolari non abbiano ottenute le licenze per gli esercizi di cui alla lettera b) del citato art. 32 ai sensi dell’art. 7, terzo comma, della legge 14 ottobre 1974, n. 524.
2. Qualora non sia stata ancora indicata la corrispondenza delle licenze per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande a ciascun dei tipi di esercizi di cui all’art. 32, commi 1 e 2, del presente decreto, si deve provvedere in occasione della prima rinnovazione annuale delle stesse.
ART. 65
(Norme transitorie relative all’attivita’ ricettiva)
1. L’iscrizione nella sezione speciale dei soggetti esercenti l’attivita’ ricettiva alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio 1983, n. 217, e’ disposta a condizione che gli interessati, a tale data e per tale attivita’, risultassero iscritti nel registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio oppure fossero in possesso della relativa licenza.
2. Se all’atto del primo rinnovo annuale della licenza all’esercizio dell’attivita’ ricettiva, dopo l’entrata in vigore del presente decreto, risulti all’autorita’ cui la relativa domanda e’ presentata che i soggetti di cui al comma 1 non abbiano ancora chiesto l’iscrizione nella sezione speciale, l’autorita’ non puo’ provvedere al rinnovo fino a che tali soggetti non avranno presentato domanda d’iscrizione alla camera di commercio.
3. La disposizione di cui all’art. 5, ultimo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, si applica anche:
a coloro che dimostrino di aver trasferito ad altri la gestione dell’attivita’ ricettiva anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa con un contratto in corso alla data stessa;
a coloro che dimostrino di essere stati titolari di una licenza per l’esercizio dell’attivita’ ricettiva nel triennio precedente l’entrata in vigore della legge stessa.
4. La domanda di iscrizione dei soggetti di cui al presente articolo non e’ sottoposta alla commissione per la tutela del registro.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche per iscrivere alla sezione speciale coloro che risultino rappresentanti, ai sensi dell’art. 93 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei titolari di attivita’ ricettive considerati nel presente articolo.
6. Le disposizioni sull’iscrizione nella sezione speciale contenute nell’art. 6, commi 2, 3, 4 e 5, nell’art. 19, nell’art. 20, comma 3, del presente decreto e nei commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano se e fino a quando la materia che ne e’ oggetto non sia disciplinata dalla legge regionale.
7. Qualora le legge regionale non abbia stabilito la composizione della commissione d’esame in relazione all’art. 5, lett. d), della legge statale 17 maggio 1983, n. 217, ne’ la stabilisca il soggetto cui la legge stessa attribuisca il compito di nominare la commissione, questa e’ composta dei membri previsti dall’art. 19 del presente decreto.
8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non possono provvedere allo svolgimento dell’esame di cui all’art. 5, lett. d), della legge 17 maggio 1983, n. 217, dopo l’emanazione della disciplina regionale sulla materia, se non sulla base di un’apposita convenzione che regoli i rapporti fra esse e le Regioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addi’ 4 agosto 1988
Il Ministro: BATTAGLIA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
ALLEGATO 1
DOMANDE PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO E PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI
A) Domanda di iscrizione nel registro presentata ai sensi dell’art. 4 della legge.
Il richiedente deve indicare nella domanda i dati richiesti dall’art.
2, lettera a), del decreto, la nazionalita’, per quale tipo di attivita’ e specializzazione merceologica intende ottenere l’iscrizione, in quale delle varie forme in uso (in sede fissa, con unita’ mobili di vendita, mediante apparecchi automatici, per corrispondenza ecc.) intende svolgere l’attivita’ di vendita, all’ingrosso o al minuto, o la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, e l’attivita’ economica (industriale o agricola o commerciale o ricettiva o artigianale) eventualmente esercitata al momento della richiesta di iscrizione.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento a favore della Camera di commercio del diritto fisso di cui all’art. 27 del decreto.
B) Domanda per l’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’art. 9 della legge.
Chi chiede l’iscrizione delle persone di cui all’art. 9 della legge deve indicare le loro generalita’, data e luogo di nascita, nazionalita’ e residenza e allegare alla domanda la ricevuta del versamento a favore della Camera di commercio del diritto fisso di cui all’art. 27 del decreto.
C) Domanda per il rilascio dell’autorizzazione.
Il richiedente deve indicare nella domanda la Camera di commercio nel cui registro e’ iscritto, la data e il numero di iscrizione al registro, i tipi di attivita’ e le specializzazioni merceologiche per i quali ha ottenuto l’iscrizione, nonche’ fornire dati necessari per una sufficiente valutazione dell’ubicazione prescelta, in relazione alle caratteristiche dell’esercizio e, per i centri urbani, alle caratteristiche della zona.
D) Domanda per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 34 della legge.
Il richiedente deve indicare nella domanda le generalita’, l’indirizzo e la nazionalita’ (o i dati equivalenti qualora non si tratti di persona fisica), nonche’ l’ubicazione del locale di vendita e i dati sull’iscrizione nel registro o nell’annesso elenco speciale di cui al precedente punto C).
E) Domanda per il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 35 della legge.
Il richiedente deve indicare nella domanda la Camera di commercio nel cui registro e’ iscritto, la data e il numero di iscrizione, i tipi di attivita’ e le specializzazioni merceologiche per i quali ha ottenuto l’iscrizione.
ALLEGATO 2
MATERIE D’ESAME PER L’OSCRIZIONE NEL REGISTRO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA
(Art. 12 del decreto)
Nozioni di carattere generale su:
Legislazione sul commercio di vendita al pubblico (accesso all’attivita’; pubblicita’ dei prezzi; orario di vendita; locazione e avviamento commerciale).
Legislazione igienico-sanitaria, sociale, fiscale e penale, relativamente all’attivita’ commerciale di vendita.
Amministrazione e contabilita’ aziendale. Sistemi e tecniche di vendita.
Organizzazione del punto di vendita e gestione delle scorte.
Nozioni di carattere particolare su:
(Gruppo a)
Alimenti di origine vegetale e animale – acque minerali – bevande alcooliche e analcooliche – prodotti tropicali frutta secca.
Conservazione degli alimenti (salagione; essiccazione; affumicatura; fermentazione; additivi e conservativi; refrigerazione; congelazione;
surgelazione; liofilizzazione; sterilizzazione).
Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale); igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfezioni).
Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all’ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.
(Gruppo b)
Alimenti di origine animale – composizione, frollattura e cottura delle carni.
Animali da macelleria (anatomia, fisiologia e patologia degli animali; elementi per la valutazione delle varie specie e categorie di animali e delle relative carni) – volatili da cortile e conigli.
Fattori di alterazione delle carni e metodi di conservazione – confezioni ed imballaggio delle carni.
Tecnica della sezionatura in tagli per il commercio all’ingrosso e al minuto.
Tecnica della lavorazione e preventiva selezione delle carni per la preparazione dei salumi.
Legislazione annonaria ed igienico-sanitaria sul commercio all’ingrosso e al minuto dei prodotti alimentari.
(Gruppo c)
Tutte le materie previste negli altri gruppi.
(Gruppo d)
Merceologia, con riferimento ai seguenti prodotti: fibre tessili vegetali, animali, artificiali e sintetiche; filati (qualita’, titolo, confezionamento e imballaggio); tessuti (generalita’, qualita’, difetti); cuoio e pellami.
(Gruppo f)
Produzione, commercio e caratteristiche tecniche (comprese le norme tecniche di sicurezza per l’impiego) dei prodotti costituenti il gruppo.
(Gruppi e, g, h)
Materie specifiche riguardanti la preparazione professionale per il commercio nelle categorie di prodotti per le quali e’ richiesta l’iscrizione.
ALLEGATO 3
MATERIE D’ESAME PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
(Art. 17 del decreto)
Nozioni di:
Legislazione sulla somministrazione al pubblico di alimenti o bevande (accesso all’attivita’; pubblicita’ dei prezzi; orari di attivita’; locazione e avviamento commerciale).
Legislazione annonaria, igienico-sanitaria, sociale, penale e fiscale, relativamente all’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
Alimentazione (alimenti di origine vegetale e animale; bevande alcooliche e analcooliche; acque minerali e gassate; gelateria e pasticceria; conservazione degli alimenti e delle bevande).
Igiene della vendita (igiene dei locali e del personale, igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande; avvelenamenti e tossinfezione).
Amministrazione e contabilita’ aziendale.
Sistemi e tecniche di gestione.
Organizzazione del punto di somministrazione e gestione delle scorte.
ALLEGATO 4
MATERIE D’ESAME PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA
(Art. 19 del decreto)
Nozioni di:
Legislazione sul turismo, con particolare riguardo alle norme sull’attivita’ ricettiva e a quelle relative di carattere igienico-sanitario, sociale, penale e fiscale.
Legislazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
Legislazione in materia di igiene della conservazione degli alimenti e delle bevande, con particolare riguardo alla prevenzione di avvelenamenti e tossinfezione.
Amministrazione e contabilita’ aziendale.
Tecniche di gestione.
ALLEGATO 5
TABELLE MERCEOLOGICHE
I) – Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, compresi il pane, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche (esclusi soltanto i prodotti ortofrutticoli freschi, le carni fresche delle specie ittiche e le carni fresche e congelate delle altre specie animali, le carni di bassa macelleria e le frattaglie).
Ia) – Prodotti alimentari: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, (compresi il pane, purche’ preconfezionato all’origine, il latte e derivati e le bevande, anche alcooliche, ed escluse soltanto le carni e frattaglie equine e quelle di bassa macelleria) per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 200 metri quadrati.
II) – Carni e frattaglie di tutte le specie animali: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate (comprese quelle di cui alla tabella V ed escluse quelle equine e di bassa macelleria) – salumi – altri prodotti alimentari a base di carne-uova.
III) – Carni e frattaglie di bassa macelleria.
IV) – Carni e frattaglie equine: fresche, conservate e comunque preparate e confezionate.
V) – Prodotti ittici o carni delle specie ittiche: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati, ivi compresi molluschi, crostacei, echinodermi e anfibi.
VI) – Prodotti ortofrutticoli: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati – altri prodotti alimentari comunque conservati, preconfezionati – olii e grassi alimentari di origine vegetale – uova – bevande, anche alcooliche.
VII – Dolciumi: freschi, conservati e comunque preparati e confezionati (compresi i generi di pasticceria e gelateria).
VIII) – Prodotti alimentari e non alimentari per esercizi aventi superficie di vendita superiore a 400 metri quadrati (trattasi di tutti i prodotti commercializzati, ad eccezione delle carni e frattaglie equine di cui alla tabella IV e delle carni e frattaglie di bassa macelleria).
IX) – Articoli di vestiario o confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi – biancheria intima di qualunque tipo e pregio – calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio.
X) – Prodotti tessili di qualunque tipo e pregio, compresi quelli per l’arredamento della casa.
XI) – Oggetti preziosi.
XII) – Mobili – articoli casalinghi – elettrodomestici – apparecchi radio e televisivi ed altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione sonora e visiva e materiale accessorio – materiale alettrico.
XIII) – Libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi.
XIV) – Prodotti altri (trattasi di una o piu’ categorie merceologiche tra quelle non comprese nelle tabelle precedenti).
ALLEGATO 6
PROGRAMMA DEI CORSI PROFESSIONALI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE
Le materie di insegnamento comprendono:
Nozioni di legislazione sul commercio di vendita al pubblico e, per i casi di cui all’art. 6, sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (accesso all’attivita’; pubblicita’ dei prezzi; orari di vendita; locazione e avviamento commerciale); nozioni di legislazione igienico-sanitaria, annonaria, sociale, fiscale, di pubblica sicurezza, penale relativamente all’attivita’ commerciale di vendita o, per i casi di cui al citato art. 6, sull’attivita’ di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande; elementi di amministrazione, contabilita’ aziendale, sistemi e tecniche di vendita, organizzazione del punto di vendita e gestione delle scorte, elementi di merceologia generale con particolare riferimento ai principali prodotti comunemente trattati dagli specifici settori distributivi; elementi di studio del mercato, dei rapporti tra la produzione e distribuzione, delle principali forme associative tra commercianti.
Il programma dei corsi di cui all’art. 5 della legge deve prevedere inoltre lo svolgimento di nozioni di carattere particolare sui gruppi merceologici previsti dall’art. 12 del presente decreto; il programma dei corsi di cui all’art. 6 deve contenere lo svolgimento di nozioni di carattere particolare sulla preparazione, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande.
Il programma puo’ prevedere l’insegnamento di nozioni di altre materie, a scelta dell’ente organizzatore.
Le lezioni debbono avere carattere pratico e debbono comprendere anche esercitazioni.
ALLEGATO 7
COMUNE DI…………
IL SINDACO
Vista la legge 11 luglio 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio;…………………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….
rilascia/revoca a (cancellare la parola che non interessa)……. ………… residente a…………………………………….
di nazionalita’……….. iscritto nel registro dei commercianti della camera di commercio di…………………………………
in data.. ………… con il n. ……:
a) l’autorizzazione n. …… per la tabella merceologica (1)……..
…………………..
e per una superficie di vendita di mq…… corrispondente al locale ubicato in via/piazza……………………………;
l’autorizzazione n. ….. per la tabella merceologica…….. ….. ………………………………………………….
b) l’autorizzazione n. …… per l’ampliamento di mq…….. della preesistente superficie di vendita corrispondente all’autorizzazione n. (2)…. e alla tabella merceologica….. relative al locale ubicato in via/pziazza………………….. ………… l’autorizzazione n. ….. per l’ampliamento……. ………………
………………………………………. ………………….
…………………………………..
c) l’autorizzazione n. …… per il trasferimento della superficie di vendita corrispondente all’autorizzazione n. (2)…… del locale ubicato in via/piazza…………………..
al locale ubicato in via/piazza………………………….
l’autorizzazione n. ….. per il trasferimento…………….. ………………………………………………………
……, addi’………
(1) Le tabelle merceologiche debbono essere indicate impiegando le cifre romane corrispondenti. Nell’indicare la tabella XIV e’ necessario specificare la categoria merceologica per la quale e’ stata rilasciata l’autorizzazione.
(2) Si tratta dell’autorizzazione rilasciata per l’apertura. Nel caso che ci sia stato un ampliamento di superficie indicare anche il numero dell’autorizzazione all’ampliamento rilasciata.
ALLEGATO 8
COMUNE DI…………
IL SINDACO
Visto………………….
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
rilascia/revoca a (cancellare la parola che non interessa)….. …… residente a…………………………..
di nazionalita’……………., iscritto nel registro dei commercianti della camera di commercio di…………………
in data…………….. con il n. ……………:
a) la licenza n. ….. per l’esercizio della somministrazione al pubblico di alimenti e bevende di cui all’art. 32 (1)………
del decreto……. su una superficie di somministrazione di mq….. nel locale ubicato in via/piazza……………………
la licenza n. …. per l’esercizio……………………….
………………………………………………………
b) la licenza n. ……. per l’ampliamento di mq….. della preesistente superficie di somministrazione corrispondente alla licenza n. (2)…. e al locale ubicato in via/piazza………
………………………………………………………
………………………………………………………
la licenza n. …. per l’ampliamento…………………….
c) la licenza n. ….. per il trasferimento della superficie di somministrazione corrispondente alla licenza n. (2)…… del locale ubicato in via/piazza…………………….. al locale ubicato in via/piazza…………………………………..
la licenza n. …. per il trasferimento…………………..
………………………………………………………
……., addi’………
(1) Il tipo di esercizio di cui all’art. 32 si deve indicare facendo riferimento, a seconda dei casi, o alle lettere del primo comma o al secondo comma.
(2) Si tratta della licenza rilasciata per l’apertura. Nel caso che ci sia stato un ampliamento di superficie indicare anche il numero della licenza rilasciata per l’ampliamento.
ALLEGATO 9
Tabella per i titolari di farmacie
– prodotti dietetici per l’infanzia, gli anziani e gli ammalati;
– Articoli per l’igiene della persona;
– Articoli di puericoltura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;
2- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell’attivita’ sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
– Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
– Bilance per neonati e per adulti;
– Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;
– Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
– Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tal scopo;
– Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica curati allo scopo;
– Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
– Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
– Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
– Polveri per acque da tavola;
– Alimenti per piccoli animali;
– Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.
Tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio
– Articoli per fumatori;
– Francobolli per collezione ed altri articoli per filatelici;
– Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste indirizzate a enti pubblici; moduli per contratti soggetti a registrazione;
– Articoli di cartoleria e cancelleria; mappe stradali e catastali;
– Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l’abbigliamento e l’ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni, da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, porta chiavi e simili;
– Posateria, temperini, piccole calamite, fibbie, specchi, pettini, forbici e bigodini;
– Necessaires per viaggio e per toletta, purche’ in metalli e materie non preziosi;
– Articoli e servizi per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia, nastri, spazzole, ventagli, in metalli e materie non preziosi;
– Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi;
– Pellicole cinematografiche, musicassette e video-casseette da registrare;
– Lampade e torce elettriche, pile;
– Cerette e prodotti per la depilazione, saponi, dentifrici, spazzolini da denti, per unghie, shampoo, bagno-schiuma, rasoi, lamette, pennelli per barba, creme e schiuma da barba, dopobarba, netta-orecchie, ferma-capelli e retine per capelli, profumi, acque da toletta, acque di colonia, deodoranti, balsamo per capelli, smalti per unghie, creme per le mani, per il viso e per il corpo, cipria, ombretti, mascara, fard, matite per occhi e labbra, rossetti, accessori per manicure, prodotti abbronzanti e liquidi o creme solari e simili
– Caramelle, confetti, cioccolatini e pastigliaggi in genere, gomme americane e simili, biscotti preconfezionati e simili;
– Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria) quali portafogli, portamonete, portassegni, portatessere, portafoto e simili, portachiavi, portacarte, cinture, cinturini per orologi;
– Articoli di cera, spaghi, ceralacca, turaccioli, stuzzicadenti;
– Fazzoletti, piatti e bicchieri di carta, carta igienica;
– Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
– Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profillatici, assorbenti igienici, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili), cotone idrofilo;
– Articoli sportivi (meno i capi di abbigliamento e le calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivvi;
– Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
– Giocattoli (non sono comprese le biciclette), articoli per carnevale, per presepi, alberi di Natale ed addobbi natalizi, pasquali e per altre feste o ricorrenze a carattere civile o religioso; articoli per feste e giochi di societa’; giochi pirici;
– Fiori artificiali;
– Lucidi e tinture per stoffe e calzature, lacci, tacchi, solette, calzascarpe ed altri accessori per calzature;
Tabella per i titolari di impianti di distrubuzione automatica di carburanti
– Ricambi e accessori per veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso.
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