MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 06 agosto 2013
Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»
Art. 1
1. All’art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche 9 luglio 2012, i commi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall’INAIL, ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo, il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell’anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria, utilizzando a tal fine l’allegato II del presente decreto.
2. Sentite le associazioni scientifiche del settore, con successivi decreti emanati ai sensi dell’art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere apportate modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati.”
2. Le modifiche apportate dal comma 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 settembre 2013, n. 212.