MINISTERO GIUSTIZIA – Decreto ministeriale 08 agosto 2013, n. 111
Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale
Art. 1
Recupero forfettizzato
1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario, diverse da quelle indicate nell’articolo 2, sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A, allegata al presente regolamento, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.
Art. 2
Recupero per intero e per quota
1. Le spese del processo penale anticipate dall’erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all’articolo 205, comma 2, ultimo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.
2. Fino all’emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all’utilizzo delle prestazioni medesime.
Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle spese anticipate dall’erario, relative a processi penali per i quali la sentenza di condanna è stata emessa dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Tabella A
Tipologia di processo | Importo |
1) I grado a) Dibattimento a seguito di decreto che dispone il giudizio; b) Dibattimento a seguito di citazione diretta a giudizio; giudizio direttissimo; giudizio abbreviato; giudizio immediato; remissione di querela; giudizio davanti al giudice di pace ex art. 20, 20 bis, 20 ter, 21 e 30 D.Lgs 274/2000; c) Giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo; procedimento di oblazione; d) Decreto penale di condanna (art. 460 c.p.p.); sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in caso di condanna alle spese (art. 445 c.p.p. e art. 204 D.P.R. 115/2002). | 180 euro 150 euro 80 euro 60 euro Corte d’assise Maggiorazione di 30 euro |
2) II grado a) Tutti i giudizi di impugnazione o gravame anche a seguito di richiesta di riesame. b) Corte di assise d’appello | 60 euro Maggiorazione di 30 euro |
3) Corte di cassazione a) Tutti i procedimenti davanti alla Corte di cassazione Altri procedimenti | 60 euro 60 euro |
——
Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 ottobre 2013, n. 233.
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