Riforma dei compensi professionali (DM n. 140/2012)
Capo I – Disposizioni generali (Art. 1)
Capo II – Disposizioni concernenti gli avvocati (Artt. 2-14)
Capo III – Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (Artt. 15-29)
Capo IV – Disposizioni concernenti i notai (Artt. 30-32)
Capo V – Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica (Art- 33-39)
Capo VI – Disposizioni concernenti le altre professioni (Art. 40)
Capo VII – Disciplina transitoria ed entrata in vigore (Artt. 41-42)
Allegati (tabelle dei compensi professionali)
1) Avvocati (Tabelle A-B)
2) Dottori commercialisti ed esperti contabili (Tabella C)
3) Notai
4) Professioni dell’area tecnica
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)
(GU n. 195 del 22-8-2012)
Capo IV
Disposizioni concernenti i notai
Art. 30
Tipologia di attivita’
1. Ai fini della liquidazione di cui all’articolo 1, l’attivita’ notarile si distingue nelle seguenti tipologie: atti relativi a beni immobili, atti relativi beni mobili, inclusi i beni mobili registrati, atti societari, altri atti.
2. Le prestazioni di garanzia, reale e personale, sono considerate atti relativi a beni immobili o mobili a seconda del bene cui accedono.
3. Gli atti societari sono quelli che attengono alla costituzione, trasformazione, modifica della societa’.
4. Rientrano tra gli «altri atti» tutte le attivita’ non riconducibili a una delle tipologie di atti indicate al comma 1, e le attivita’ di valore indeterminato o indeterminabile.
5. La autentica di firma, quando costituisce la sola prestazione richiesta, e’ compresa tra gli «altri atti».
Art. 31
Criteri
1. Per valore di riferimento si intende:
a) per gli atti relativi a beni immobili e a beni mobili: il valore del bene indicato nell’atto ovvero desumibile dallo stesso, o, in mancanza, quello di mercato;
b) per le prestazioni di garanzia reale o personale: l’entita’ del credito garantito;
c) per i contratti di affitto e di locazione: l’importo del canone pattuito per la durata del contratto fino alla prima scadenza;
d) per gli atti societari: il valore dell’oggetto dell’atto come indicato dalle parti o desumibile dall’atto o, in mancanza, quello di mercato; in ogni altro caso l’atto si considera di valore indeterminato.
Art. 32
Parametro
1. Ai fini della liquidazione, l’organo giurisdizionale tiene conto, orientativamente, per ciascuna categoria di atti, della percentuale riferita al valore medio dell’atto come indicata nelle allegate tabelle A-Notai, B-Notai, C-Notai. Il compenso e’ liquidato, di regola, in una percentuale del valore reale dell’atto compresa nella forbice indicata in tabella, con aumento ovvero diminuzione, rispetto a quella riferita al valore medio, in misura inversamente proporzionale all’aumento o alla diminuzione del valore stesso.
2. Se uno stesso atto ha per oggetto beni mobili e immobili, il valore medio di riferimento e’ quello relativo ai beni immobili.
3. Per le prestazioni di garanzia il compenso e’ liquidato, di regola, in percentuale tra lo 0,14 per cento e lo 0,025 per cento dell’ammontare del credito garantito fino all’importo di euro 400.000,00; per importi superiori si applica il comma 7.
4. Il compenso puo’ essere aumentato o ridotto, anche derogando alle forbici indicate nelle tabelle allegate, in considerazione, oltre che del valore di riferimento dell’atto, della natura, difficolta’, complessita’, importanza delle questioni trattate, dell’eventuale urgenza della prestazione professionale, dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente.
5. Per la determinazione del compenso complessivo possono essere utilizzate piu’ tabelle e piu’ voci della medesima tabella.
6. Per la tipologia relativa agli «altri atti», tabella D-Notai, il compenso complessivo puo’ essere liquidato sommando i compensi relativi ai singoli atti.
7. Per gli atti il cui valore supera euro 5.000.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 4.500.000,00 per la tipologia della tabella B-Notai, l’organo giurisdizionale, tenuto conto dei valori di liquidazione riferiti di regola allo scaglione precedente, liquida il compenso tenuto conto del valore dell’atto, della natura, difficolta’, complessita’, importanza delle questioni trattate, dell’eventuale urgenza della prestazione professionale, dell’impegno profuso anche in termini di tempo impiegato, del pregio dell’opera prestata, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente. Il medesimo criterio si applica per gli atti il cui valore e’ inferiore a euro 25.000,00 per la tipologia della tabella A-Notai e C-Notai, euro 10.000 per la tipologia della tabella B-Notai.
8. Per il rilascio di copie, estratti e certificati, per le letture, le ispezioni e per qualsiasi altra operazione relativa agli atti notarili conservati presso il notaio, e’, di regola, liquidato al notaio quanto dovuto all’Archivio notarile.
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