Riforma dei compensi professionali (DM n. 140/2012)
Capo I – Disposizioni generali (Art. 1)
Capo II – Disposizioni concernenti gli avvocati (Artt. 2-14)
Capo III – Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (Artt. 15-29)
Capo IV – Disposizioni concernenti i notai (Artt. 30-32)
Capo V – Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica (Art- 33-39)
Capo VI – Disposizioni concernenti le altre professioni (Art. 40)
Capo VII – Disciplina transitoria ed entrata in vigore (Artt. 41-42)
Allegati (tabelle dei compensi professionali)
1) Avvocati (Tabelle A-B)
2) Dottori commercialisti ed esperti contabili (Tabella C)
3) Notai
4) Professioni dell’area tecnica
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)
(GU n. 195 del 22-8-2012)
Capo V
Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica
Art. 33
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, tecnologo alimentare.
Art. 34
Parametri generali per la liquidazione del compenso
1. Il compenso per la prestazione dei professionisti di cui all’articolo 33 e’ stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
a) il costo economico delle singole categorie componenti l’opera, definito parametro «V»;
b) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera, definito parametro «P»;
c) la complessita’ della prestazione, definita parametro «G»; d) la specificita’ della prestazione, definita parametro «Q».
Art. 35
Costo economico dell’opera
1. Il costo economico dell’opera, parametro «V», e’ individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell’eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori gia’ eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
2. Il parametro base «P» e’ determinato mediante l’espressione: P=0,03+10/V 0,4 applicato al costo economico delle singole categorie componenti l’opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.
Art. 36
Complessita’ della prestazione
1. La complessita’ della prestazione, parametro «G», e’ compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessita’ ridotta, e un livello massimo, per la complessita’ elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.
2. In considerazione, altresi’, della natura dell’opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell’eventuale urgenza della prestazione, l’organo giurisdizionale puo’ aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.
Art. 37
Specificazione delle prestazioni
1. Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :
a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilita’; b) progettazione; c) direzione esecutiva; d) verifiche e collaudi.
2. Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 allegata:
a) edilizia;
b) strutture;
c) impianti;
d) viabilita’;
e) idraulica;
f) tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT);
g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
i) territorio e urbanistica.
3. Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l’opera come indicato nella tavola Z-2 allegata.
4. Il compenso per le prestazioni non comprese nelle fasi di cui al comma 1, e nelle categorie di cui al comma 2, e’ liquidato per analogia.
Art. 38
Consulenze, analisi ed accertamento
1. Il compenso per le prestazioni di consulenza, analisi ed accertamento, se non determinabile analogicamente, e’ liquidato tenendo particolare conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione.
Art. 39
Determinazione del compenso
1. Il compenso per la prestazione professionale «CP» e’ determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita’ delle prestazioni e alle categorie dell’opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l’espressione che segue:
CP=V×G×Q×P
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