
Compensi professionali: il decreto ministeriale con i nuovi parametri
Stabilite con il Decreto in esame le nuove modalità per la liquidazione dei compensi professionali che sostituiscono le vecchie tariffe professionali.
Per gli avvocati le nuove disposizioni stabiliscono penalizzazioni in caso di mancata informativa al cliente; l’adozione di condotte dilatorie che ostacolino la definizione del procedimento in tempi ragionevoli, costituirà inoltre elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del compenso.
Il Consiglio Nazionale forense, nella riunione del 5 settembre 2012, ha deciso di impugnare il presente regolamento. Successivamente, nell’incontro del 20 novembre 2012 tra Ministero e OUA, è stata valutata un’ipotesi di revisione.
Riforma dei compensi professionali (DM n. 140/2012)
Capo I – Disposizioni generali (Art. 1)
Capo II – Disposizioni concernenti gli avvocati (Artt. 2-14)
Capo III – Disposizioni concernenti i dottori commercialisti ed esperti contabili (Artt. 15-29)
Capo IV – Disposizioni concernenti i notai (Artt. 30-32)
Capo V – Disposizioni concernenti le professioni dell’area tecnica (Art- 33-39)
Capo VI – Disposizioni concernenti le altre professioni (Art. 40)
Capo VII – Disciplina transitoria ed entrata in vigore (Artt. 41-42)
Allegati (tabelle dei compensi professionali)
1) Avvocati (Tabelle A-B)
2) Dottori commercialisti ed esperti contabili (Tabella C)
3) Notai
4) Professioni dell’area tecnica
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161)
(GU n. 195 del 22-8-2012)
Capo I
Disposizioni generali
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3126/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 luglio 2012;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 luglio 2012;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione e regole generali
1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale puo’ sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita’, compresa quella concordata in modo forfettario.
Non sono altresi’ compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attivita’ accessorie alla stessa.
4. Nel caso di incarico collegiale il compenso e’ unico ma l’organo giurisdizionale puo’ aumentarlo fino al doppio. Quando l’incarico professionale e’ conferito a una societa’ tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da piu’ soci.
5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.
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