DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 06 agosto 2013, n. 115

Regolamento recante disposizioni per il riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Art. 1

Finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la soppressione e la riorganizzazione, anche mediante ridenominazione, delle scuole militari e degli istituti militari di formazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «soppressione», qualsiasi provvedimento connesso all’esaurita missione dell’ente da cui consegue lo scioglimento o la ridefinizione dell’organismo per altra missione;

b) per «riorganizzazione», qualsiasi provvedimento connesso alla revisione, all’integrazione o riconfigurazione della missione dell’ente ovvero qualsiasi determinazione volta ad accentrare presso altri organismi funzioni svolte da enti soppressi o ridefiniti ai sensi del presente regolamento.

Art. 2

Modificazioni al Libro Primo del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. Al Libro Primo del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, nel Titolo V, dopo l’articolo 280 è inserito il seguente:

«Art. 280-bis. (Soppressioni e riorganizzazione degli istituti di formazione delle Forze armate) – 1. Ai fini del riordino di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) entro il 31 dicembre 2013, il Centro di formazione didattica e manageriale dell’Aeronautica militare, con sede a Firenze, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite all’Istituto di scienze militari aeronautiche dell’Aeronautica militare, con sede a Firenze;

b) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Benevento è soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell’Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;

c) entro il 31 dicembre 2013, la Scuola allievi carabinieri con sede a Fossano è soppressa. Le relative funzioni sono attribuite, con successive determinazioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, ad altri assetti addestrativi dell’Arma, sulla base delle concrete esigenze formative annualmente definite;

d) entro il 31 dicembre 2014, il Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell’Esercito italiano, con sede a Capua, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite alla Scuola di fanteria e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;

e) entro il 31 dicembre 2014, il 47° Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell’Esercito italiano con sede a Capua, è soppresso. Le relative competenze sono attribuite al 17° Reggimento addestramento volontari «Acqui» dell’Esercito italiano con sede a Capua, che viene riorganizzato su due battaglioni addestrativi;

f) entro il 31 dicembre 2016, il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare, con sede a Taranto, è soppresso. Le relative competenze concernenti la formazione del personale volontario della Marina militare sono attribuite alla Scuola sottufficiali della Marina militare, con sede a Taranto.

2. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

3. I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere b) e c), sono adottati con determinazione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri.

4. I provvedimenti di reimpiego del personale, conseguenti alle soppressioni di cui ai commi 2 e 3, sono istruiti e disposti in base alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero della difesa.».

Art. 3

Modifiche, abrogazioni

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

a) al codice dell’ordinamento militare:

1) a fare data dall’adozione del decreto di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell’Esercito italiano di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), all’articolo 104, al comma 1, lettera a), il numero 6) è soppresso;

2) a fare data dall’adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), all’articolo 116, al comma 1, la lettera e) è soppressa;

b) al testo unico dell’ordinamento militare, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) a fare data dall’adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), la rubrica dell’articolo 156 è sostituita dalla seguente: «Centro di Selezione»;

2) a fare data dall’adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), all’articolo 156, il comma 1 è abrogato;

3) a fare data dall’adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), all’articolo 156, al comma 3, le parole: «addestramento e formazione e di» sono soppresse;

4) a fare data dall’adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell’Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell’Esercito italiano di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all’articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;

5) a fare data dall’adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari dell’Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell’Esercito italiano di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all’articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»;

6) a fare data dall’adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), all’articolo 278, al comma 1, la lettera c) è soppressa.

Art. 4

Relazione al Parlamento

1. Nell’ambito della relazione di cui all’articolo 12 del codice dell’ordinamento militare, a decorrere dall’anno 2014, e fino al completamento del processo di riordino di cui al presente regolamento, il Ministro della difesa informa il Parlamento sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo regolamento e informa, altresì, circa il processo di reimpiego del personale.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 10 ottobre 2013, n. 238.