DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 08 novembre 2018, n. 144
Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 245:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all’articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo.»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L’Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;
4) il comma 4 è abrogato;
b) all’articolo 247:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui all’articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene chiesto il trasferimento di proprietà, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo proprietario.»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarità, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalità dandone comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale.»;
c) l’articolo 264 è abrogato;
d) all’articolo 402:
1) al comma 3, le parole: «che risultino dal certificato di proprietà o» sono soppresse;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La sezione “immatricolazioni” contiene, per ogni veicolo, i dati di identificazione e i dati relativi all’emanazione della carta di circolazione.»;
3) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati già disponibili nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e sono continuamente aggiornate, a mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici centrali e periferici dello stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo sportello telematico dell’automobilista, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai comuni a mezzo di trasferimento di dati per via telematica o su supporto magnetico. La sezione di cui al comma 6 è gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall’autorità di polizia che ha rilevato l’incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all’aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 è eseguito rispettivamente dalle autorità di polizia, dai comuni e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente dalla data dell’incidente, dalla data di presentazione di denuncia dell’incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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