DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 settembre 2013, n. 127
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, concernente le norme per l’amministrazione e la contabilità della commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Art. 1
Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442
1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 30 novembre 1998, n. 442, concernente il regolamento recante norme per l’amministrazione e la contabilità della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione, individuati con deliberazione della Commissione su proposta del coordinatore generale.»;
b) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le variazioni per nuove o maggiori spese, possono proporsi solo se è assicurata la copertura finanziaria. Le variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla Commissione previo parere del collegio dei revisori dei conti. In caso di necessità provvede il coordinatore generale, con atto da sottoporre a ratifica della Commissione nella prima adunanza utile. Le variazioni compensative sono sottoposte, dandone informazione alla Commissione, all’approvazione del coordinatore generale o, in caso di impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;
c) all’articolo 17, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il fondo può essere dotato all’inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Presidente, di un importo pari a 6.000 euro, reintegrabili durante l’esercizio.»;
d) all’articolo 17, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con il fondo economale interno si può provvedere al pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore a 500 euro.»;
e) all’articolo 19, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Su proposta del Presidente, la Commissione, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, nomina, nell’ambito del contingente di personale di cui all’articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, un coordinatore generale, scelto tra dirigenti della pubblica amministrazione con pluriennale esperienza gestionale di strutture pubbliche, ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche interne alla struttura, a cui sono attribuite le funzioni di amministrazione e di gestione dell’attività della Commissione. Il coordinatore generale, qualora sia dipendente pubblico, viene collocato in comando, in aspettativa, oppure in analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.»;
f) all’articolo 20, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I mandati sono firmati dal coordinatore generale ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;
g) all’articolo 25, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I contratti sono sottoscritti dal coordinatore generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal funzionario preposto al servizio finanziario.»;
h) all’articolo 25, il comma 3 è abrogato;
i) all’articolo 28, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate dal coordinatore generale a funzionari in servizio, i quali assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.»;
l) all’articolo 36, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il coordinatore generale deve eseguire, almeno una volta nel corso di ogni trimestre, congiuntamente con il funzionario responsabile del servizio finanziario, una verifica alla cassa e alle scritture tenute dal cassiere, un’altra alla fine di ogni esercizio e comunque nel caso di cambiamento della gestione.»;
m) all’articolo 37, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Si applicano, altresì, le disposizioni attuative dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.».
Art. 2
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), non si applicano fino alla scadenza dell’incarico di coordinatore generale in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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Provvedimento pubblicato nella G.U. 6 novembre 2013, n. 260.